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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 16 gennaio 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Maqueda n.8, presso lo studio degli avv.ti Paolino Graviano ed Alessia
Di Marco che la rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] ( ) sia in nome Controparte_1 CodiceFiscale_2
proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei fratelli , nato a [...] Controparte_2
il 12 agosto 1976 ( ), , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(C.F. ), , nato a [...] il [...] C.F._4 CP_4
( ) in forza di atto di procura in notar in Vicenza in data CodiceFiscale_5 Persona_1
6 febbraio 2019, Repertorio n.37.045 Raccolta n. 21.489 registrato a Vicenza in data 11/02/2019 al n. 1559/1T, tutti n.q. di eredi di elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza V.E. Persona_2
Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Macli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10.3.2020,il Tribunale di Palermo decidendo sulla domanda proposta da CP_1
in proprio e nella qualità di procuratrice dei fratelli ,
[...] Controparte_2 [...]
, tutti costituiti n.q. di eredi di nei confronti di CP_3 CP_4 Persona_2 Pt_1
così disponeva:
[...]
“1- dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di vitalizio concluso da Parte_1
e in data 17.10.2012 in Notaio (repert. n. gen. 17370 Parte_1 Persona_2 Persona_3
n. raccolta 10399; registrato in Palermo il 23.10.2012, n. 15337 vol. 1T);
2- condanna Pt_1
alla restituzione in favore di (eredi di) dell'immobile sito in Palermo in via
[...] Persona_2
Francesco Paolo Perez nn. 74 e 76 (distinto al Catasto Fabbricati del come di Palermo al fg. 62, p.lla
597, sub. 13);
3- condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro ed 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura legalmente dovuta ”.
Esponeva il primo giudice che tutte le eccezioni formulate dalla relative all'eventuale difetto Pt_1
di legittimazione dei avrebbero dovuto essere sollevate all'udienza successiva alla CP_1
prosecuzione del giudizio da parte di questi ultimi (ossia all'udienza di precisazione delle conclusioni)
e, pertanto, detta eccezione sollevata in sede di memorie di replica era inammissibile perché tardiva.
Nel merito rilevava che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di vitalizio stipulato tra le parti, sebbene posta all'articolo immediatamente successivo a quello che contemplava le obbligazioni assunte dalla cessionaria (ossia l'art. 4), ricollegava l'effetto risolutivo del contratto e Pt_1
l'obbligo di restituzione dell'immobile al cedente non già alla mancata esecuzione di una o CP_1
più obbligazioni specificamente indicate ma al “mancato adempimento delle obbligazioni come sopra assunte dalla parte cessionaria” e, dunque, all'inadempimento di tutte le prestazioni cui la era Pt_1
tenuta in forza del regolamento contrattuale;
il collegamento automatico tra inadempimento di “tutte le obbligazioni contenute nel contratto” ed effetto risolutivo rendeva la previsione di cui si tratta estremamente generica e escludeva, l'esistenza di una valida clausola risolutiva espressa, con conseguente non applicabilità nel caso di specie dell'art. 1456 c.c. in tema di risoluzione di diritto, con necessità di accertare, ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio concluso tra e l'esistenza di un Persona_2 Parte_1 4
inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; era stata raggiunta adeguata prova in ordine al grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte stante che dalla documentazione medica prodotta in giudizio era emerso che:
- in data 13.9.2013, era stato condotto dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, a seguito di politrauma dovuto a una caduta da un'altezza di circa tre metri (v. cartella clinica allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- il 14.9.2013 il veniva ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione del medesimo CP_1
ospedale e nella cartella clinica venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” ;
- il 19.9.2013 il veniva trasferito presso il reparto di Medicina d'Urgenza dello stesso ospedale CP_1
Civico (v. cartella clinica allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- in data 14.10.2013 il veniva trasferito presso la CP_1 Controparte_5
Con il contratto di vitalizio del 17.10.2012 la convenuta si era obbligata a prestare “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia, assistenza diurna e notturna in caso di malattia o impedimento del cedente
(…)”, ma con riferimento a tale ricovero ospedaliero di , collocato temporalmente Persona_2
tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, la non aveva dedotto né provato di aver fornito qualsvoglia Pt_1
assistenza al vitaliziato o di essersi, in qualunque modo, interessata del suddetto ricovero.
La convenuta aveva contestato la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, evidenziando l'assenza di prova in ordine a un simile ricovero presso l'ospedale Civico di Palermo, lasciando, così, intendere di non averne neppure avuto contezza.
Era dunque provata la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta nel periodo compreso tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, nonostante le cattive condizioni di salute (e dunque la “malattia”) del vitaliziato richiedessero (a mente dell'art. 4 del regolamento contrattuale) il suo intervento,
Era pacifico che dal 14.10.2013 al 6.12.2013 il era stato ricoverato presso un'ulteriore CP_1
struttura, la Controparte_5
Tanto la documentazione prodotta, quanto la prova orale assunta, attestavano, durante quest'ultimo ricovero, la presenza della , mentre era controverso tra le parti in che misura la stessa abbia Pt_1
effettivamente assistito il vitaliziato. 5
I testi di parte attrice e , rispettivamente cugina e amica del Testimone_1 Testimone_2
entrambe menzionate nella cartella clinica relativa al ricovero di quest'ultimo presso CP_1
l'Ospedale Civico ( era il nome da coniugata della , rispondendo Per_4 Tes_1
affermativamente alle domande che erano state loro rivolte (di cui alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), all'udienza del 25.10.2017 avevano dichiarato che la si Pt_1
presentava “per la prima volta solo poco prima del ricovero alla clinica ed in quella occasione CP_5
aveva riferito alla Governale che era padrona della casa del perché aveva il contratto”. La CP_1
sentita a prova contraria sulla prova diretta di parte convenuta all'udienza del 18.4.2018 Tes_1
in ordine alla presenza della convenuta durante tale ricovero, affermando di essersi recata presso la clinica dove si trovava il cugino circa tre volte a settimana, affermava di avere CP_5 CP_1
incontrato lì la soltanto una volta. Di segno contrario erano le dichiarazioni rese dai testimoni Pt_1
della convenuta. Il figlio della convenuta, dichiarava che, sebbene abitasse fuori Palermo, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2013 si trovava in città e accompagnava personalmente, quasi giornalmente, la madre presso la dove il era ricoverato. Anche il teste Controparte_5 CP_1
parte convenuta all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico della Testimone_3
,aveva riferito che nel periodo di ricovero presso la ossia da ottobre a Pt_1 Controparte_5
dicembre 2013, quest'ultima andava tutti i giorni a fare visita al precisando “lo so perché CP_1
l'accompagnavo io personalmente, perché ho la macchina, ora non c'è lo più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere io si ritirava tutta bagnata”. Ebbene, le dichiarazioni rese dai due testi di parte convenuta, i quali avevano entrambi confermato la presenza giornaliere della convenuta presso la casa di cura ove era ricoverato il sig. ma, al contempo, avevano CP_1
entrambi precisato di avere accompagnato personalmente la (si ricorda che il teste Pt_1 Tes_3
aveva addirittura aggiunto che quando non era lui ad accompagnare la convenuta sui luoghi, quest'ultima si muoveva con l'autobus) risultavano in palese contrasto tra loro. Tale circostanza minava l'attendibilità dei due testimoni ed escludeva il raggiungimento della prova circa l'assistenza
“giornaliera” prestata dalla convenuta al vitaliziato in occasione del suo ricovero presso la
[...]
durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 al 6.12.2013. Nella relazione di CP_5
dimissione della citata casa di cura (v. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), si leggeva testualmente “La presenza dei familiari consanguinei, tra quelli identificati all'atto del ricovero si è rivelata occasionale: pertanto, per l'addestramento di un caregiver, indispensabile alla gestione del 6
paziente dopo la dimissione, si era resa utile la presenza della . Quel che si ricava Parte_1
dunque è che, sebbene non vi fosse prova in ordine alla presenza giornaliera della convenuta, nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 6.12.2013, la stessa si era sicuramente “resa utile” nell'assistere il vitaliziato e, per tale ragione, era stata addestrata dal personale medico per la cura del dopo la sua dimissione dall'ospedale. È poi pacifico che, dopo le dimissioni del vitaliziato CP_1
dalla clinica, ossia il 6.12.2013, il veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove CP_1
restava soltanto fino al 20.12.2013. I testi di parte attrice e avevano riferito al Tes_1 Tes_2
riguardo che in data 20.12.2013 interveniva un violento litigio tra la convenuta e il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in autoambulanza al CP_1
pronto soccorso del Policlinico. Il teste che aveva riferito che quando il era ospitato Tes_2 CP_1
dalla presso la sua abitazione “era accudito bene, pulito e mangiava, non le faceva mancare Pt_1
niente e che la signora quando il era a casa sua lo rispettava al 100%”, in merito a quanto CP_1
accaduto il 20.12.2013 precisava “la signora diceva che lui le doveva dare dei soldi perché Pt_1
lei comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Tale violento litigio tra le parti, che non era stato Pt_1
specificamente contestato da parte convenuta, trovava peraltro conforto nella documentazione prodotta in giudizio ed, infatti, nel verbale di Pronto Soccorso del 20.12.2013 si leggeva “pz stabile e senza problematiche acute in atto viene in ps perché non vuole più abitare con la vicina di casa- tutore (…)”. Dal documento in commento si evinceva peraltro che, come sostenuto da parte attrice, non era stata la convenuta ad accompagnare il vitaliziato in ospedale ma una “parente”
(verosimilmente, come da lei confermato in udienza, la cugina . Persona_5
Rilevava che risultava smentita dalle evidenze documentali l'affermazione resa dal teste di parte convenuta secondo cui dalla data del 20.12.2013 fino alla fine del mese di gennaio 2014 il Tes_3
vitaliziato sarebbe stato ricoverato presso l'Ospedale Civico di Palermo. Allo stesso modo, CP_1
non aveva trovato alcun riscontro la tesi di parte convenuta secondo cui ogni qualvolta il non CP_1
era ricoverato in Ospedale, egli veniva ospitato dalla stessa . In ordine al mancato ricovero Pt_1
del vitaliziato dal 20.12.2013, era sufficiente rilevare che in seno al verbale di
Pronto Soccorso (v. all. 9 alla comparsa di costituzione) venivano indicate le dimissioni del paziente avvenute il 21.12.2013 e che la successiva documentazione ospedaliera prodotta comprovava un successivo ricovero ospedaliero avvenuto in data 1.1.2014 (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice). La prova orale assunta con la aveva consentito, poi, di provare che, dopo il litigio Tes_1 7
con la convenuta del 20.12.2013 e dopo la notte trascorsa al Pronto Soccorso, il veniva CP_1
condotto presso la propria abitazione. Ciò posto, quanto al periodo successivo, la documentazione medica prodotta da parte attrice (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice) provava che: - in data
1.1.2014 il sig. veniva ritrovato a “vagabondare per strada” dalle forze dell'ordine in stato CP_1
confusionale e veniva accompagnato al Policlinico di Palermo;
- in data 4.2.2014 il dipartimento di medicina d'urgenza e pronto soccorso del Policlinico consigliava il ricovero in ambiente geriatrico o neurologico e l'attivazione dei servizi sociali e pianificazione per l'attivazione di “idonei interventi socio assistenziali nel medio nel lungo termine” ;- il 18.2.2014, il reparto di geriatria e lungodegenza del Policlinico rilevava che “all'ingresso in reparto il paziente si presentava in condizioni cliniche ed igieniche scadenti” e consigliava “l'attivazione di idonei interventi socio-assistenziali a medio e lungo termine, visto lo stato di abbandono del paziente”; - in data 11.3.2014, il direttore del reparto di geriatria e lungodegenza del Policlinico evidenziava che il paziente “da alcuni mesi versa in una condizione di marginalità sociale, non possiede figure familiari di riferimento (…) più di una volta è stato recuperato nell'atto di vagabondare” e, con nota indirizzata all'ufficio del Giudice Tutelare del
Tribunale di Palermo, chiedeva la nomina di un eventuale Amministratore di Sostegno per il paziente
; - seguiva, poi, la nomina di un Amministratore di Sostegno in data 3.4.2014 e il Persona_2
successivo ricovero del sig. presso diverse strutture sanitarie (l'ultima delle quali la “Missione CP_1
Jesus”, dove egli era rimasto fino al decesso, intervenuto il 18.1.2019).
La copiosa documentazione prodotta da parte attrice attestava dunque, inequivocabilmente, che durante il periodo successivo al ricovero di gennaio 2014, e sicuramente fino all' 11.3.2014, il sig. era privo di qualsivoglia assistenza e, oltre a versare in condizioni igieniche scadenti, non CP_1
aveva alcuna figura di riferimento e si trovava in stato di abbandono, al punto da indurre i medici ad allertare i servizi sociali e a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Tali evidenze documentali palesavano con certezza l'inadempimento da parte della convenuta, per il periodo in commento, delle prestazioni assistenziali cui la stessa, in forza del contratto del 17.10.2012, era tenuta in caso di malattia del vitaliziato. Né tantomeno poteva ritenersi che la si fosse interessata Pt_1
del. per avere semplicemente denunciato alle forze dell'ordine, in data 2.1.2014, CP_1
l'allontanamento del vitaliziato dall'ospedale presso cui era ricoverato.
Sulla scorta di quanto finora detto e così scandita, sul piano temporale, la vicenda in rilievo, doveva concludersi che - indipendentemente dall'eventuale adempimento, in tutto o in parte, delle prestazioni nel periodo compreso tra il 14.10.2013 (inizio del ricovero presso la e il Controparte_5 8
20.12.2013 (data di allontanamento del sig. dall'abitazione della convenuta) – risultava CP_1
provato per tabulas che nell'arco temporale compreso tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013 e tra il 1.1.2014
e il 11.3.2014 la si era resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assistenziali assunte Pt_1
alla stregua dell'art. 4 del contratto di vitalizio del 17.10.2012. Lo “stato di abbandono” unito alle
“condizioni igieniche scadenti” e “precarie” attestate dai medici tanto nella documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel periodo compreso tra 13.9.2013 e il 14.10.2013, quanto nella documentazione afferente il periodo compreso dal 1.1.2014 al 11.3.2014, integravano l'inadempimento da parte della convenuta, per il periodo in commento, delle prestazioni assistenziali cui la stessa, in forza del contratto del 17.10.2012, era tenuta in caso di malattia del vitaliziato. Né tantomeno poteva ritenersi che la si fosse interessata del per avere semplicemente Pt_1 CP_1
denunciato alle forze dell'ordine, in data 2.1.2014, l'allontanamento del vitaliziato dall'ospedale presso cui era ricoverato (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Lo “stato di abbandono” unito alle “condizioni igieniche scadenti” e “precarie” attestate dai medici tanto nella documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel periodo compreso tra 13.9.2013
e il 14.10.2013 quanto nella documentazione afferente il periodo compreso dal 1.1.2014 al 11.3.2014 evidenziavano infatti, con estrema chiarezza, l'omessa esecuzione da parte della convenuta degli obblighi su di lei gravanti. E poiché l'assistenza in favore del vitaliziato in caso di malattia CP_1
era la prestazione principale cui la cessionaria era tenuta in forza del citato contratto, trattavasi Pt_1
di inadempimento di non scarsa importanza per il creditore ex art. 1455 c.c., che giustificava CP_1
la risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 1453 c.c. .
Invero l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non poteva che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (v. per tutti Cass. n. 4022/2018). Del resto, a fronte dell'integrale esecuzione da parte del cedente-vitaliziato della propria CP_1
prestazione contrattuale (ossia, a fronte del trasferimento da parte del dell'immobile indicato CP_1
in contratto in favore della sig.ra ), l'omessa esecuzione da parte della cessionaria Pt_1 Pt_1
della corrispondente prestazione principale (ossia, assistenza al sig. in caso di malattia) per CP_1
un periodo di tempo prolungato e in presenza di una macroscopica condizione di necessità del vitaliziato ( le condizioni di abbandono erano talmente evidenti da avere indotto i medici a contattare gli assistenti sociali e a richiedere l'intervento del Giudice Tutelare) aveva sicuramente determinato 9
una significativa alterazione del sinallagma contrattuale che giustifica il venir meno dell'interesse della parte che avrebbe dovuto ricevere la prestazione (ossia, il alla prosecuzione del CP_1
rapporto. Peraltro non erano meritevoli di condivisione le difese svolte dalla convenuta al fine di escludere l'esistenza di un inadempimento simile fondate sull'assunto secondo cui nella valutazione del prospettato inadempimento andrebbero considerate, da un lato, le patologie (soprattutto di tipo comportamentale) di cui il vitaliziato era affetto e, dall'altro, l'età della convenuta, la quale all'epoca dei fatti contestati era già settantenne ed era più anziana rispetto al vitaliziato. Circostanze simili, che avrebbero al più giustificato un minore rigore nella valutazione circa l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, non potevano, infatti, essere utilizzate a discolpa di un totale inadempimento.
Peraltro all'art. 4 del contratto di vitalizio la convenuta si obbligava a prestare assistenza al vitaliziato
“per sé e i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo”, “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia”, sicché, ove personalmente impossibilitata, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, ella avrebbe ben potuto assumere personale di fiducia. Questi elementi palesavano l'evidente fondatezza della domanda di risoluzione proposta da parte attrice e rendevano superfluo l'esame circa la condotta tenuta dalla convenuta dopo la nomina dell'Avv. Arrigoni quale Amministratore di
Sostegno del vitaliziato del (avvenuta in data 3.4.2014) e fino alla data di instaurazione del CP_1
giudizio (29.7.2016). Andava, comunque, evidenziato che anche per il periodo successivo all'intervento dell'Amministratore di Sostegno la convenuta non aveva provato l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese da lei volte, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di Sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, erano rimaste totalmente sfornite di prova.
Per le suesposte considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio concluso in data
17.10.2002 da e per grave inadempimento di quest'ultima era Persona_2 Parte_1
fondata e, in accoglimento della richiesta restitutoria svolta da parte attrice, andava Parte_1
condannata alla restituzione in favore di (e per esso, in favore dei suoi eredi) Persona_2
dell'immobile sito in Palermo in via Francesco Paolo Perez nn. 74 e 76 (distinto al Catasto Fabbricati al fg. 62, p.lla 597, sub. 13) che le era stato trasferito in forza del contratto per cui era causa.
Rilevava , infine, che la richiesta di parte attrice volta a conseguire, mediante ordine giudiziale diretto al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione della trascrizione del contratto di vitalizio non poteva trovare accoglimento, atteso che il potere del giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni era limitato dall'art. 2668 c.c. alle sole ipotesi ivi contemplate, tra le quali non rientrava 10
quella indicata da parte attrice. La parte interessata poteva comunque rimuovere gli effetti della trascrizione a sé pregiudizievoli provvedendo alla trascrizione della presente sentenza.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che era pacifico il Parte_1
principio secondo cui la legittimazione attiva dell'erede a proseguire il processo in vece del de cuius era questione attinente alla valutazione della titolarità del diritto all'azione e, come tale, era valutazione che il Giudice doveva effettuare d'ufficio, a prescindere dalla contestazione sul punto del convenuto e della sua tempestività. Rilevava che gravava sul soggetto che agiva in prosecuzione l'onere di dimostrare, documentandola, la propria qualità di erede.
Nella specie aveva quindi errato il Giudice di prime cure nel ritenere che “tutte le eccezioni relative all'eventuale difetto di legittimazione dei sig.ri dovevano essere sollevate all'udienza CP_1
successiva alla prosecuzione del giudizio da parte di questi ultimi (ossia all'udienza di precisazione delle conclusioni)” giacché, nell'affermare ciò aveva trascurato di considerare l'ormai pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la carenza di legittimazione poteva essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice e che la difesa con la quale il convenuto si limitava a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non era titolare del diritto azionato, era una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e dunque era rilevabile in ogni fase del giudizio anche d'ufficio.
Pertanto non solo l'eccezione sollevata dall'odierna appellante doveva essere esaminata nel merito dal Tribunale, ma il Giudice di prime cure stesso era tenuto a valutare la titolarità del diritto all'azione dei a prescindere da una contestazione sul punto della convenuta. CP_1
Invece, il Giudice di primo grado aveva concluso contraddittoriamente nel senso di ritenere inammissibile la contestazione sollevata dalla convenuta, odierna appellante, in ordine alla legittimazione ad agire dei e alla loro titolarità del diritto sostanziale oggetto del presente CP_1
giudizio. Gli appellati, infatti, costituendosi con comparsa di costituzione in prosecuzione del processo interrotto, avevano allegato esclusivamente:
1. La procura alle liti conferita all'Avv. Macli per la costituzione in prosecuzione del giudizio;
2. Il certificato di morte del signor;
Persona_2
3. La procura notarile con la quale i signori , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
autorizzavano la signora a proseguire l'azione in loro nome;
Controparte_1
4. Estratto dell'atto di nascita di . Controparte_1 11
Era però evidente che tali documenti non erano assolutamente idonei a fondare e giustificare la legittimazione attiva dei , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_3
alla costituzione nel giudizio quali eredi dell'attore deceduto ( primo motivo ).
La sentenza impugnata meritava altresì censura nella parte in cui aveva ritenuto che era stata raggiunta adeguata prova in ordine al grave inadempimento della alle obbligazioni Pt_1
contrattualmente assunte.
Il Tribunale, nel ricostruire cronologicamente i fatti, aveva ritenuto che “risulta provato per tabulas che nell'arco temporale compreso tra il 13.09.2013 e il 14.10.2013 e tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014 la sig.ra si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assistenziali assunte alla stregua Pt_1
dell'art.4 del contratto di vitalizio del 17.10.2012”, e concludeva per l'esistenza un inadempimento di non scarsa importanza protratto “per un periodo di tempo prolungato e in presenza di una macroscopica condizione di necessità del vitaliziato”.
Tali conclusioni si ponevano in netto contrasto con la pacifica interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva ormai dato alla norma di cui all'art.1455 c.c..
La sentenza impugnata, partendo dalla disamina cronologica dei fatti, aveva ritenuto di dover attribuire rilevanza esclusivamente alla documentazione medica prodotta da parte attrice, pur a fronte della provata assistenza fornita dalla nonché del comportamento del che per Pt_1 CP_1
espressa ammissione dei testimoni e di quanto contenuto nella documentazione allegata dagli attori, aveva rifiutato l'adempimento delle prestazioni da parte dell'odierna appellante.
Invero, in relazione al periodo dal 13.09.2013 al 14.10.2013 il Tribunale aveva accertato l'inadempimento di non scarsa importanza alla luce di quanto affermato dalle testimoni di parte attrice e dalle indicazioni emergenti dalla cartella clinica dell'Ospedale Civico.
Tuttavia, una più attenta disamina delle risultanze delle prove testimoniali escusse nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il Giudice ad escludere la violazione dei doveri di assistenza da parte della . Pt_1
Difatti i testi e avevano confermato quanto dedotto dalla convenuta nel giudizio Tes_4 Tes_3
di primo grado e segnatamente che la era solita recarsi in Ospedale per assistere il signor Pt_1
nel periodo di che trattasi. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, inoltre, tali deposizioni non erano affatto in palese contrasto tra loro, in quanto ciascun testimone aveva raccontato quanto era nella propria, personale e diretta conoscenza. Il fatto che entrambi avevano affermato di avere accompagnato personalmente 12
la a far visita in Ospedale al non valeva a minare la loro attendibilità, in quanto Pt_1 CP_1
proprio il testimone aveva precisato di avere accompagnato la madre, signora , Tes_5 Pt_1
in un periodo di tempo limitato al mese di ottobre 2013, non trovandosi negli altri periodi in Sicilia in quanto abitante a Vicenza.
In ogni caso, la testimonianza del poteva ritenersi rilevante in quanto, al di là del periodo in Tes_4
cui personalmente si recava unitamente alla madre a far visita in Ospedale al lo stesso era CP_1
solito informarsi quotidianamente sulle condizioni di salute dell'attore, per il tramite della , Pt_1
giacché la moglie del testimone era cugina di parte attrice.
Il Tribunale aveva omesso di menzionare e di considerare una circostanza emergente dall'esame testimoniale del teste di parte attrice, la quale escussa all'udienza del Testimone_2
25.10.2017 aveva dichiarato che “la ci andava pure all'ospedale”. Pt_1
Quanto invece alla cartella clinica menzionata dal Giudice a dimostrazione dell'inadempimento di non scarsa importanza, contestava l'assunto secondo cui l'indicazione dei numeri telefonici delle
Governale e e l'autorizzazione a loro rilasciata dalla a ricevere Tes_2 Controparte_3
informazioni sullo stato di salute del dal personale sanitario, comprovavano l'inadempimento CP_1
della alle obbligazioni assunte. Pt_1
Invero il Tribunale trascurava di considerare che nei locali le informazioni relative alle Pt_2
condizioni di salute di un paziente sono fornite esclusivamente a parenti e/o familiari del paziente stesso, sicché era evidente che il fatto che la avesse delegato a ricevere le Controparte_3
informazioni mediche le (id est e , e non Per_4 Testimone_1 Testimone_2
anche , si spiegava agevolmente considerando che le persone delegate erano familiari del Pt_1
a differenza della che, invece, non aveva alcun rapporto di parentela né di affiliazione CP_1 Pt_1
con l'attore.
Pertanto, non si comprendeva come il Tribunale aveva potuto affermare la violazione delle obbligazioni gravanti sulla in forza del contratto di vitalizio nel periodo in esame a fronte di Pt_1
un così chiaro e solare quadro probatorio di segno opposto.
In relazione al periodo dal 14.10.2013 al 06.12.2013, correttamente il Tribunale aveva valutato il complessivo quadro documentale e testimoniale, affermando il puntuale ed esatto adempimento da parte della signora delle obbligazioni scaturenti dal contratto di vitalizio per cui è causa. Pt_1
Analoghe considerazioni andavano fatte con riferimento al successivo periodo dal 06.12.2013 al
20.12.2013, ove il Tribunale dava conto che il veniva ospitato in casa dalla e che in CP_1 Pt_1 13
proposito la testimone di parte attrice, , così aveva dichiarato: “Era accudito Testimone_2
bene, pulito e mangiava, non le faceva mancare niente;
la signora ( ) quando il era a Pt_1 CP_1
casa sua lo rispettava al 100%”.
Il teste aveva confermato tale dichiarazione, in quanto a domanda se avesse mai visto la Tes_3
signora accudire direttamente il signor così dichiarava: “Si l'ho visto;
lui si faceva Pt_1 CP_1
di sopra, orinava di sopra e la signora lo puliva, lo alzava,ci cambiava il pannolone, il pigiama, lui semplicemente diceva solo “acqua, acqua”, non diceva altro… e allora lo cambiavamo, a volte l'aiutavo ad alzarlo io stesso se ero lì, perché lei era sola e molto provata e aveva bisogno di un po' di aiuto […]”.
Le superiori testimonianze, perfettamente coincidenti sotto tale profilo, consentivano dunque di negare rilievo all'opposta tesi secondo cui fosse stato “lasciato in uno stato di totale CP_1
abbandono”, relegato in uno “stato di marginalità sociale” e in “assenza di figure di riferimento nella sua vita”, come invece ritenuto dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Infine, con riguardo al periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014, assunto dal Giudice di primo grado come frazione temporale rilevante ai fini della prova dell'inadempimento di non scarsa importanza, rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, nei suoi più recenti assesti nomofilattici, che, ai fini della valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, occorreva conto non solo (e non tanto) , dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità e degli elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Nella specie assumeva una speciale e particolare rilevanza il disinteresse manifestato dal CP_1
all'adempimento delle prestazioni da parte della come documentalmente provato dalle Pt_1
relazioni di Pronto Soccorso e dagli interventi delle Forze dell'Ordine.
Infatti, era stato acclarato che il con la propria condotta , influenzata dall'aggravarsi delle CP_1
proprie condizioni di salute, aveva impedito alla di poter adempiere correttamente alla Pt_1
propria prestazione, come, peraltro, aveva già fatto in precedenza e riconosciuto dal
Tribunale.
Invero, più di una volta, come peraltro ricostruito dal Giudice di prime cure, il si era CP_1
allontanato dalla casa della “perchè non voleva più abitare con la vicina di casa-tutore” (cfr. Pt_1
relazione di P.S. del 20.12.2013); ed ancora reiteratamente il era stato trovato a vagabondare CP_1
per strada dalle forze dell'ordine a seguito della denunzia sporta alle Autorità competenti dalla stessa 14
, la quale lamentava che il era in più di un'occasione scappato dall'abitazione dell' Pt_1 CP_1
appellante.
Il più attento esame delle superiori circostanze avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado ad attribuire efficacia esimente alla contestata violazione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla , giacché era evidente che l'omessa assistenza e cura nel periodo compreso tra il Pt_1
01.01.2014 e il 11.03.2014 era dipesa esclusivamente dal comportamento del vitaliziato che rifiutava l'adempimento delle prestazioni da parte della . Pt_1
Rilevava, infine, che, dei quattro testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado,solamente una, la per l'appunto, cugina del vitaliziato, aveva confermato i capitoli Testimone_1
articolati da parte attrice, mentre gli altri tre testi (di cui uno di parte attrice) avevano di fatto smentito l'assunto avversario circa l'inadempimento della agli obblighi di assistenza e cura Pt_1
scaturiti dal contratto di vitalizio.
Nell'esaminare la prova testimoniale resa dalla suddetta teste, il Tribunale aveva trascurato di considerare e adeguatamente vagliare la sua attendibilità e neutralità rispetto alla vicenda, alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese e del contegno assunto nel corso della sua audizione.
Dal verbale di audizione della si rilevava la foga e veemenza che la teste aveva Tes_1
manifestato nel corso della sua audizione, incompatibile con chi non aveva alcun interesse nella causa.
Invero, nel corso dell'audizione del 18.04.2018 la , escussa nuovamente ma a prova Testimone_1
contraria, si agitava ad ogni domanda di parte convenuta che le veniva posta, gesticolando in maniera inconsulta, per poi concludere la sua deposizione ammettendo che con il “eravamo cugini ma CP_1
non è che c'era questa intimità tale che io andavo a vedere e approfondire cosa faceva”.
Quindi, in conclusione, la teste aveva ammesso di conoscere ogni singolo particolare delle condizioni di vita del ma poi aveva concluso – su esplicita domanda della difesa dell'odierna CP_1
appellante – di non avere “intimità tale che io andavo a vedere e approfondire cosa faceva”.
Tali considerazioni, non erano state considerate dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata che aveva assunto acriticamente la deposizione della testimone in parola a fondamento della propria decisione.
In conclusione, nel ritenere di non scarsa importanza l'inadempimento della signora , pur a Pt_1
fronte di una quadro così variegato e complesso, alterato dal comportamento assunto dal dalla CP_1 15
marginalità dell'arco cronologico preso a riferimento, nonché dalla diligenza richiesta nell'adempimento delle suindicate prestazioni da rapportarsi alle normali capacità di una persona, la
, avente all'epoca dei fatti contestati l'età di 70 anni, il Giudice di primo grado aveva accolto Pt_1
le domande di parte attrice sulla scorta di argomentazioni di segno opposto rispetto alle indicazioni offerte in subiecta materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in ultima analisi prive di valido supporto per il decisum perché contrarie rispetto all'esito del coacervo probatorio raccolto in seno al giudizio.
Ne conseguiva pertanto la censura della sentenza impugnata con necessità di una sua integrale riforma ( secondo motivo ).
La sentenza impugnata meritava ulteriormente censura giacché ometteva di valutare ed esaminare la sussistenza del requisito della colpa in capo alla nell'asserito inadempimento del contratto di Pt_1
che trattasi.
Invero, costituiva un pacifico principio di diritto in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, la prova che tale inadempimento era al contraente imputabile a titolo di dolo o colpa.
La Suprema Corte aveva precisato che, ove ricorrevano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico,l'inadempimento doveva essere ritenuto incolpevole e non poteva pronunziarsi la risoluzione del contratto ( Cass. 19.11.2002, n. 16291).
Ne derivava che la risoluzione era indissolubilmente legata a un inadempimento colpevole. Di conseguenza, in mancanza di colpa del debitore, non era possibile agire per la risoluzione del contratto.
In particolare la colpa poteva essere esclusa a fronte di risultanze di fatto relative all'inadempimento contestato e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, sicché, ad esempio, non poteva essere riscontrato l'elemento della colpa allorché era dimostrato che l'obbligato,nonostante l'uso della normale diligenza,non era stato in grado di eseguire le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
A tal fine, la prova contraria poteva consistere anche nella dimostrazione del rifiuto ingiustificato della controparte di ricevere la prestazione, con la conseguenza che se il vitaliziato non accettava o rendeva oltre modo difficoltosa la prestazione dovuta, l'obbligato non poteva essere qualificato inadempiente. 16
Inoltre, la prova di eventi concernenti la vita e l'esecuzione del contratto di vitalizio poteva essere fornita per testimoni;
in una siffatta eventualità, non era necessaria ai fini dell'esclusione della colpa dell'inadempimento l'offerta reale della prestazione ex artt.1209 e ss. c.c. (cfr. Cass. 11.02.2005, n.
2853 ; Cass. n. 12760 del 1999 ;Cass. n. 522 del 1995).
Pertanto, nella specie, il ripetuto rifiuto del vitaliziato-creditore poteva determinare il venir meno del requisito della colpevolezza nella condotta dell'obbligato.
In particolare il reiterato rifiuto manifestato dal - peraltro documentato nella sentenza CP_1
impugnata laddove nella relazione di Pronto Soccorso si evidenziava che “viene in ps perché non vuole più abitare con la vicina di casa-tutore” e che in più di un'occasione il signor scappava CP_1
dall'abitazione della – aveva comportato l'esclusione di colpa nella condotta dell'odierna Pt_1
appellante,alla quale era stato di fatto precluso dallo stesso vitaliziato l'adempimento delle proprie prestazioni di assistenza ( terzo motivo ).
, in proprio e nella qualità di procuratrice dei fratelli , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, si costituiva in giudizio esponendo che il giudice di primo grado, dichiarata CP_3 CP_4
l'inammissibità dell'eccezione sollevata in sede di memorie di replica, a fronte dell'eccezione della convenuta in merito alla mancata produzione da parte degli eredi dell'unico documento, a suo CP_1
dire, idoneo a provare la qualità di eredi e, cioè, la denuncia di successione, aveva, per inciso, aggiunto, “che la dichiarazione di successione, la quale ha finalità meramente fiscali, non prova la qualità di eredi e che qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione”(Cass. N. 14081/2005).
Era indubbio, infatti, come la documentazione prodotta dai provava indiscutibilmente la CP_1
qualità di eredi degli attori.
Il giudizio, in seguito al decesso del , era stato proseguito dalla figlia, Persona_2 CP_1
sia in nome proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei fratelli,
[...] [...]
, , , in forza di procura notarile “per pratiche inerenti la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
successione”. 17
In forza della procura ricevuta, la aveva dato incarico al legale affinché si Controparte_1
costituisse nel giudizio col deposito dell'atto di costituzione in prosecuzione.
Erano stati, pertanto, allegati: 1) l'estratto per riassunto degli atti di morte del signor Persona_2
dal quale si evinceva il decesso di di stato civile divorziato;
2) l'estratto per Persona_2
riassunto dell'atto di nascita della signora dal quale si evincva,incontestabilmente, Controparte_1
la paternità in testa al de cuius la procura notarile “per pratiche inerenti a successione” che i CP_1
, , ,fratelli della signora Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
avevano conferito alla stessa, anche al fine proseguire il giudizio incoato dal de cuius.
Era fuor di dubbio che i documenti prodotti erano idonei ad attestare la qualità di eredi degli attori,figli del de cuius, in quanto tali successori legittimi dello stesso, come dimostrato dalla certificazione anagrafica della e dalla procura notarile “per pratiche inerenti a successione”, Controparte_1
CP_ con la quale i fratelli , e , la cui identità veniva attestata dal Controparte_2 CP_3
Notaio, le conferivano, “affinchè possa compiere –anche in concorso con sé medesima - qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione in morte del signor nato a [...] il [...]..…deceduto in Palermo il 18 gennaio Persona_2
2019,… tutti i poteri occorrenti, ivi compresi, in particolare, quelli di accettare l'eredità in oggetto,con o senza beneficio di inventario…..rappresentare i costituenti nella suddetta loro qualità avanti ad Autorità amministrative, giudiziarie, fiscali…ed in genere compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche non espressamente indicato, sempre relativamente all'eredità di cui trattasi ed ai beni ereditari,sempre in nome e per conto dei costituenti.”
Quanto all'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è implicita nell'esperimento dell'azione giudiziaria, da parte dei chiamati, atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di eredi.
La circostanza che la convenuta non abbia contestato nella prima udienza utile, e, cioè, quella successiva alla costituzione in prosecuzione degli eredi il difetto di legittimazione attiva dei risiedeva nel fatto che era a conoscenza dell'esistenza della titolarità dell'azione degli stessi CP_1
in quanto figli, e conseguentemente eredi legittimi del sig. . Persona_2
era a conoscenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Notaio Parte_1
dott.ssa n. 43.046, Raccolta n. 16.263, trascritta a Palermo il 05.03.2019 al n.231 RG Persona_6 18
N.8940, RP N. 6688), esercitata dagli odierni appellati, per aver partecipato, in data 16.05.2019, a mezzo del proprio procuratore avv. Alessia Di Marco, munito di relativa delega, e su invito formale dell'ADS cessato, avv. Monica Arrigoni, alle relative operazioni di inventario.
In quell'occasione, l'avv. Arrigoni consegnava al procuratore delegato le chiavi dell'immobile oggetto del contratto di vitalizio.
In ogni caso, la propria legittimazione ad agire risultava inequivocabilmente provata dall'accettazione beneficiata dell'eredità e relative certificazioni anagrafiche che si depositavano unitamente alla memoria di costituzione.
Col secondo e con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante esponeva che il Giudice di prime cure avrebbe, rispettivamente, “errato nel valutare l'inadempimento di non scarsa importanza” ed avrebbe “omesso la motivazione in ordine alla colpa del debitore”.
Entrambe le censure erano del tutto destituite di fondamento
Invero, la sentenza impugnata, aveva utilizzato argomenti coerenti e adeguata motivazione sotto il profilo logico giuridico e si era incontestabilmente basata sulle prove raggiunte.
Infondatamente affermava l'appellante che il giudice “ha ritenuto di dover attribuire rilevanza esclusivamente alla documentazione medica prodotta da parte attrice”, nonostante la prova dell'assistenza fornita dalla “ Pt_1
Andava invero rilevata la sporadica presenza della , per di più circoscritta a qualche giorno Pt_1
del mese di dicembre 2013 a fronte di un periodo complessivo di circa sei anni, decorrente dal
17 ottobre 2012 (data di stipula del contratto di vitalizio) sino al 18 gennaio 2019 (data del decesso del ). Persona_2
Emergenza, con evidenza, che non aveva ricevuto le prestazioni di assistenza alle Persona_2
quali la si era obbligata in forza del contratto di vitalizio sottoscritto il 17.10.2012, né nel Pt_1
periodo immediatamente successivo né, tantomeno, nel lungo ed ininterrotto periodo di ricoveri e degenze che, in particolare, dal 01.01.2014 sino alla data del decesso si erano succeduti pressoché senza soluzione di continuità.
Assolutamente pretestuose le eccezioni di controparte circa la “marginalità dell'arco cronologico preso a riferimento” .
Controparte rilevava (pag. 15. atto d'appello) che il Tribunale avrebbe accertato l'inadempimento di non scarsa importanza, nel periodo intercorrente tra il 13 settembre 2013 ed il 14 ottobre 2013, solo
“alla luce di quanto affermato dalle testimonianze di parte attrice e dalle indicazioni emergenti dalla 19
cartella clinica dell'Ospedale Civico”, laddove una “più attenta disamina delle prove testimoniali”
l'avrebbe indotto ad escludere la violazione dei doveri di assistenza della convenuta.
Controparte esponeva in proposito, che “i testi e avevano confermato che…la Tes_3 Tes_4
signora fosse solita recarsi in Ospedale per assistere il nel periodo di che trattasi”, e, Pt_1 CP_1
cioè, dal 13 settembre al 14 ottobre.
Detta affermazione era smentita dalle risultanze documentali relative ai vari ricoveri ospedalieri, oltre che dalle dichiarazioni rese dai medesimi testi, tra loro spesso contraddittorie e sovente rese de relato.
La prima smentita emergeva dagli atti, e risiedeva nel fatto che l'odierna appellante, sin dal primo atto costitutivo, aveva sempre disconosciuto (a dispetto della documentazione clinica) l'evento medesimo della caduta, e del conseguente ricovero, avvenuta in data 13.09.2013, dalla quale avrebbe avuto inizio la fitta rete dei successivi ricoveri del CP_1
Nella cartella clinica relativa a tutto il successivo mese di degenza, venivano, inoltre, evidenziate “le condizioni igieniche scadenti” del paziente all'atto del ricovero (circostanza, che rilevava l'assenza di cura ed assistenza da parte della anche relativamente al periodo antecedente il primo Pt_1
ricovero ospedaliero del . CP_1
Nel verbale di Pronto Soccorso e nel foglio di accettazione compaiono, solo i nomi, coi relativi riferimenti telefonici, di , nonchè della figlia (cfr. pag.7 Persona_7 Tes_2 Controparte_3
della sentenza impugnata).
Circostanze del tutto coincidenti ed univoche rispetto agli esiti delle prove testimoniali attoree.
La seconda smentita, a dimostrazione dell'infondatezza dell'affermazione di controparte, era data dallo stesso teste , figlio della , il quale riferiva di essere venuto a Palermo da Vicenza, Tes_4 Pt_1
città nella quale vive, solo nel periodo relativo al ricovero presso la Clinica D'Anna, e, cioè, dal
14/10/2013 al 6/12/2013, quindi in un periodo successivo a quello in contestazione.
Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto “provata la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta nel periodo compreso tra il 13.09.2013 ed il
14.09.2013, nonostante le cattive condizioni di salute (e dunque la “malattia”) del vitaliziato richiedessero (a mente dell'art. 4 del regolamento contrattuale) il suo intervento.” Co Quanto al periodo successivo alla dimissioni del dall'U.O. di Medicina rgenza CP_1
dell'Ospedale Civico, coincidente col ricovero presso la nella relazione di Controparte_5
dimissione del paziente si legge che “del trasferimento è stata informata la figlia del paziente, , che ha delegato due familiari a ricevere tutte le informazioni sulla Controparte_3 20
salute del congiunto”, la sig.ra e la IG.ra , Parte_3 Testimone_2
come da delega allegata alla relazione (pagg. 26 e 27 della Cartella Clinica). La Parte_1
quindi era assente.Quest'ultima manifesterà la sua presenza, per la prima volta, solo in occasione del suindicato ricovero.
In particolare, le testi e riferiscono che la si presentava “per la prima volta Tes_1 Tes_2 Pt_1
solo poco prima del ricovero alla Clinica D'Anna ed in quella occasione diceva alla signora Tes_1
che era padrona della casa del perché aveva il contratto”; la Governale la sollecitava, allora, CP_1
a prendersi cura del sig. (articolato n.6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte CP_1
attrice).
Successivamente, all'udienza del 18.04.2018, la teste sentita a prova contraria sulla prova Tes_1
diretta di parte convenuta in ordine alla presenza di quest'ultima durante il suddetto ricovero, affermava di essere andata a trovare il cugino presso la Clinica D'Anna, circa tre volte a CP_1
settimana e di avervi trovato la soltanto una volta. Pt_1
Di segno contrario le dichiarazioni rese dai testimoni della convenuta, e , che, come Tes_3 Tes_4
rilevato dal giudice di prime cure, erano incongruenti e tra loro contraddittorie, tanto da minare l'attendibilità dei testi medesimi.
Entrambi confermavano la presenza giornaliera della presso la Casa di Cura durante Pt_1 CP_5
il periodo di ricovero del ma ciascuno di essi dava risposte tra loro incompatibili. CP_1
In particolare, il figlio della convenuta, , sentito sotto il vincolo del giuramento Tes_5
all'udienza del 25.10.2017, dichiarava: “Preciso che nel periodo del ricovero del alla CP_1 [...]
io sono sceso da Vicenza per andare a vederlo e in quel periodo ho accompagnato io CP_5
personalmente mia madre in clinica” aggiungendo, poi, “preciso che a riferirmi le circostanze che ho sopra dichiarato”.
Il teste di parte convenuta all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico Testimone_3
della , ha riferito che nel periodo di ricovero presso la ossia da ottobre Pt_1 Controparte_5
a dicembre 2013,quest'ultima andava tutti i giorni a far visita al precisando “lo so perché CP_1
l'accompagnavo io personalmente, perché ho la macchina, ora non ce l'ho più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” ” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere si ritirava tutta bagnata”.
Il giudice, alla luce delle suddette dichiarazioni, aveva correttamente rilevato la contraddittorietà delle stesse, l'inattendibilità dei testimoni, ed aveva escluso “il raggiungimento della prova circa 21
l'assistenza “giornaliera” prestata dalla convenuta al vitaliziato in occasione del suo ricovero presso la durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013.” Controparte_5
Né quanto rappresentato dall'appellante nel proprio atto introduttivo, per giustificare le contraddittorie dichiarazioni rese dai testi, come sopra descritte, trovava riscontro nella realtà dei fatti.
L'appellante affermava che “il testimone avrebbe accompagnato la madre, , in un Tes_4 Pt_1
periodo di tempo limitato al mese di ottobre 2013, non trovandosi negli altri periodi in Sicilia in quanto abitante a Vicenza”.
Detta affermazione era smentita dalle dichiarazioni rese sotto giuramento dal medesimo : Tes_4
“nel periodo del ricovero del alla Casa di Cura D'Anna” – e,cioè, dal 14.10.2013 al 6.12.2013 CP_1
– “ ho accompagnato io personalmente mia madre in clinica”.
Quanto alla successiva asserzione secondo cui, “in ogni caso,.. al di là del periodo in cui si recava unitamente alla madre a far visita in Ospedale al la testimonianza del sarebbe CP_1 Tes_4
rilevante “in quanto era solito informarsi sulle condizioni di salute dell'attore, per il tramite della signora , giacchè la moglie del testimone era cugina di parte attrice”, non se ne comprendeva Pt_1
la ratio.
Al più, la suddetta affermazione, avallava l'eccezione già sollevata in sede di conclusionale dagli odierni appellati secondo la quale la deposizione del , trattandosi di una testimonianza de Tes_4
relato actoris, rivestiva valenza probatoria nulla.
Priva di pregio anche l'eccezione esplicitata dall'appellante relativamente al rilievo dato dal Giudice alla presenza, in cartella clinica solo dei nomi delle signore e e dei loro Tes_1 Tes_2
rispettivi numeri telefonici.
Afferma, l'appellante, che la superiore circostanza non era indicativa dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte, ma era, invece, da ricondurre al modus operandi dei locali Pt_1
che fornivano informazioni relative alla salute dei pazienti solo ai familiari degli stessi. Pt_2
Concludeva, pertanto, affermando che le persone delegate, signore e erano Tes_1 Tes_2
familiari del a differenza della . CP_1 Pt_1
Se per la prima risultava acclarata la parentela, della seconda non era dato dire altrettanto.
Quanto sopra, peraltro, non spiegherebbe come mai la , che, per inciso, nella denuncia dalla Pt_1
stessa prodotta agli atti si qualificava come lontana parente del (cfr doc. n. 7 fascicolo CP_1
), sia stata indicata dai sanitari della come presenza utile per Pt_1 Controparte_5
l'addestramento di caregiver. 22
Anche relativamente al periodo seguente, il Giudice di prime cure ripercorreva in maniera puntuale e circostanziata tutti gli accadimenti, alla luce delle produzioni documentali agli atti e delle prove testimoniali assunte.
Rilevava in proposito : “È pacifico che, dopo le dimissioni del vitaliziato dalla clinica, ossia il
6.12.2013, il. veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove restava soltanto fino CP_1
al20.12.2013.”
Come riferito dai testi di parte attrice, in detta data interveniva un violento litigio tra la convenuta ed il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in CP_1
autoambulanza al pronto soccorso del Policlinico.
Rilevava il Giudice, come, in particolare, il teste pur riferendo che la durante il Tes_2 Pt_1
periodo in cui aveva ospitato il l'aveva ben accudito, in merito al litigio accaduto il CP_1
20.12.2013, aveva precisato:“la signora diceva che lui le doveva dare dei soldi perché lei Pt_1
comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Pt_1
Rilevava ancora il Giudice come, dopo tale violento litigio, peraltro mai contestato da parte convenuta, risultava dal verbale di Pronto Soccorso “che ad accompagnare il in ospedale non CP_1
era stata la convenuta ma una “parente”( verosimilmente, come da lei confermato in udienza, la cugina ” Persona_5
Il 21.12.2013, dopo aver trascorso la notte in Pronto Soccorso, il veniva condotto, su CP_1
indicazione della , nella propria abitazione, come confermato dalla teste Pt_1 Tes_1
Nel periodo successivo, la veniva chiamata più volte in soccorso del cugino perché visto Tes_1
vagabondare da solo, in abbigliamento trasandato e discinto;
in una occasione veniva chiamata da un vicino di casa che ne segnalava la caduta;
veniva quindi condotto in Pronto Soccorso.
Risultava, pertanto, evidente che il. era stato ospitato presso l'abitazione della solo CP_1 Pt_1
dal 6.12.2013 al 20.12.2013 e che, dopo detto periodo, era rimasto privo di assistenza ed in balia degli eventi.
Il Giudice di prime cure aveva rilevato: “risulta smentita dalle evidenze documentali l'affermazione resa dal teste di parte convenuta secondo cui dalla data del 20.12.2013 fino alla fine del Tes_3
mese di gennaio 2014 il vitaliziato sarebbe stato ricoverato presso l'Ospedale Civico di CP_1
Palermo. 23
Il primo giudice aveva aggiunto che non aveva trovato alcun riscontro la tesi di parte convenuta secondo cui ogni qualvolta il non era ricoverato in Ospedale, egli veniva ospitato dalla stessa CP_1
.” Pt_1
Ed infatti“In ordine al mancato ricovero del vitaliziato dal 20.12.2013, era sufficiente rilevare che in seno al verbale di pronto soccorso (all.9 alla comparsa di costituzione) venivano indicate le dimissioni del paziente avvenute il 21.12.2013 e che la successiva documentazione ospedaliera prodotta comprova un successivo ricovero ospedaliero avvenuto in data 1.1.2014 -
La prova orale assunta con la aveva consentito, poi, di provare che, dopo il litigio con la Tes_1
convenuta del 20.12.2013 e dopo la notte trascorsa al Pronto Soccorso, veniva condotto presso CP_1
la propria abitazione.”
Affermava l'appellante: “non può non assumere particolare rilevanza il disinteresse manifestato dal nell'adempimento delle prestazioni da parte della signora come documentalmente CP_1 Pt_1
provato dalle relazioni di Pronto Soccorso e dagli interventi delle Forze dell'Ordine”.
Orbene, la relazione di pronto soccorso del 20.12.2013 documentava: 1) il ricovero del in CP_1
seguito al litigio/aggressione subiti dallo stesso a casa della;
2) l'assenza della signora Pt_1 Pt_1
all'atto del ricovero medesimo (vi si legge“è accompagnato da una parente;
3) la riluttanza del CP_1
assolutamente giustificata alla luce del violento litigio accaduto, ad essere ricondotto nella casa della
. Pt_1
Il suddetto documento, alla luce di quanto sopra rilevato, non costituiva prova, come lasciato intendere dall'appellante, di “un disinteresse alla prestazione” dal parte del piuttosto, era CP_1
indicativo di un comportamento incompatibile con i criteri di assistenza e cura cui la era Pt_1
obbligata in forza del contratto di vitalizio de quo.
Al pari, la denuncia sporta alle Autorità competenti, richiamata col medesimo intento dall'appellante, di fatto dimostrava, per l'ennesima volta, come la non fosse minimamente a conoscenza delle Pt_1
vicende occorse al suo “assistito”.
In detta denuncia, infatti, dopo aver riferito alcune poco attendibili circostanze, mai provate ed anzi sconfessate dalle testimonianze di parte attrice e dalle prove documentali, dichiarava di essere stata informata del ricovero del presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico, dalla Governale, CP_1
che aveva, nel contempo, provveduto a comunicare i dati della ai sanitari. Pt_1
Infondate erano quindi le conclusioni cui perveniva controparte, la quale affermava: “l'omessa assistenza e cura nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014 era dipesa esclusivamente 24
dal comportamento del vitaliziato che rifiutava l'adempimento delle prestazioni da parte della signora
”. Pt_1
Evidenziava come la teste in quanto parente più vicina e solidale, era quella che aveva Tes_1
maggiore conoscenza dei fatti accaduti al e ne aveva dato dimostrazione come si evinceva CP_1
dalla congruenza delle sue deposizioni.
In definitiva la si era resa assolutamente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, Pt_1
anche successivamente all'1.1.2014,sino, praticamente alla data del decesso.
La censura mossa dall'appellante, secondo cui il Giudice nella valutazione dell'inadempimento non avrebbe preso in considerazione, da un lato, le patologie del vitaliziato e, dall'altro, l'età della convenuta che, all'epoca dei fatti era settantenne, era del tutto priva di pregio.
Infatti, evidenziava come il contratto di vitalizio era stato sottoscritto dalle parti in data 17/10/2012
e, “all'epoca”, la signora aveva 69 anni ed era ben consapevole della sua età, maggiore di Pt_1
quella del vitaliziato.
In ogni caso condivideva quanto evidenziato dal Giudice in ordine all'art.4 del contratto di vitalizio in forza del quale “la convenuta si obbligava a prestare assistenza al vitaliziato “per sé e i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo”, “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia” sicché, ove personalmente impossibilitata, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, ella avrebbe ben potuto assumere personale di fiducia”.
Evidenziava, peraltro, che anche dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno, la non Pt_1
aveva provato l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese svolte per giustificare il proprio inadempimento, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, erano rimaste totalmente sfornite di prova, anzi, smentite dai testi dalla stessa citati. ll terzo motivo d'appello era destituito di ogni qualsivoglia fondamento.
Con detto motivo, l'appellante censurava la sentenza per omessa motivazione in ordine alla colpa del debitore.Adduceva che il comportamento del vitaliziato avrebbe impedito alla sig.ra di Pt_1
ottemperare alle obbligazioni dalla stessa assunte col contratto di vitalizio.
All'uopo, richiamava strumentalmente il rifiuto del ad essere ricondotto presso l'abitazione CP_1
della , dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso, il 21.12.2013. Pt_1
L'appellante sottaceva, però, che quel rifiuto trovava giusto fondamento nel motivo del ricovero e, 25
cioè, nel violento litigio avuto con la che nonostante il fosse convalescente e fosse Pt_1 CP_1
stato a lei affidato “in qualità di caregiver”, come è solita sottolineare, non aveva esitato ad aggredirlo.
Né rispondeva a verità la circostanza asserita relativamente alle reiterate fughe del CP_1
dall'abitazione della .Detta asserita circostanza trovava incontestabile smentita in tutte le Pt_1
evidenze probatorie, dalle quali emergeva che il era stato condotto ed ospitato presso E, CP_1
l'abitazione della solo una volta e solo per il periodo decorrente dal 6.12.2013, data di Pt_1
dimissioni dalla al 20.12.2013, data del litigio e conseguente ricovero in P.S. Controparte_5
di cui sopra.
Il primo Giudice, dopo aver ricostruito i fatti di causa in maniera puntuale e circostanziata,ed aver valutato gli stessi alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, aveva correttamente ed indiscutibilmente riconosciuto la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio concluso in data 17.10.2012 da Per_2
e per grave inadempimento di quest'ultima.
[...] Parte_1
Il 16 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello, concernente la pretesa carenza di legittimazione attiva degli appellati , è infondato.
Invero il giudizio, in seguito al decesso del , è stato proseguito dalla figlia di Persona_2
quest'ultimo, , sia in nome proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei Controparte_1
fratelli, , , , in forza di procura notarile “per Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pratiche inerenti la successione”.
In forza della procura ricevuta, la aveva dato incarico al legale affinché si Controparte_1
costituisse nel giudizio col deposito dell'atto di costituzione in prosecuzione.
All'atto di costituzione venivano allegati: 1) l'estratto per riassunto degli atti di morte di Per_2
dal quale si evinceva il decesso di di stato civile divorziato;
2) l'estratto
[...] Persona_2
per riassunto dell'atto di nascita di dal quale si evinccva, incontestabilmente, la Controparte_1
paternità in testa al de cuius la procura notarile “per pratiche inerenti a successione” che i CP_1
, , ,fratelli della signora Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
avevano conferito alla stessa, anche al fine proseguire il giudizio incoato dal de cuius.
I documenti prodotti sono idonei ad attestare la qualità di eredi o, comunque, di chiamati all'eredità dei figli del de cuius, in quanto tali successori legittimi dello stesso, come dimostrato dalla CP_1
certificazione anagrafica della e dalla procura notarile “per pratiche inerenti a Controparte_1 26
CP_ successione”, con la quale i fratelli , e , la cui identità veniva Controparte_2 CP_3
attestata dal Notaio, le conferivano, “affinchè possa compiere –anche in concorso con sé medesima - qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione in morte di . Persona_2
Sotto altro profilo va rilevato che qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione
(Cass. n. 18294 del 04/07/2024) .E' evidente , quindi, che gli appellati , nella specie, erano legittimati a riassumere il processo nella qualità di eredi.
In ordine al secondo motivo di appello si osserva, in punto di fatto, che, con atto pubblico in data 17 ottobre 2012, in notar , riservandosi il diritto di uso vitalizio, ai sensi dell'art. 1021 cod. Persona_8 Persona_2
civ., cedeva e trasferiva in favore della che accettava, un Magazzino sito in Palermo, con ingresso dalla via Parte_1
Francesco Paolo Perez civici n.74 e 76 composto di un piano terra, un seminterrato e un ammezzato.
Ai sensi dell'art.4 del contratto in corrispettivo della cessione, la parte cessionaria si obbligava per sè e suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, vita natural durante del cedente, a prestare anche a mezzo di proprio personale di fiducia assistenza notturna e diurna in caso di malattia o impedimento in favore del cedente, anche in convivenza familiare, obbligandosi nel contempo a provvedere per la confezione e cottura dei cibi, per l'acquisto e la pulizia del vestiario e della biancheria e per la pulizia dell'abitazione della parte cedente medesima e obbligandosi altresì a corrispondere tutte le spese mediche ospedaliere e farmacologiche che dovessero rendersi necessarie per il vitaliziando.
Si osserva, in diritto, che è pacifico che il negozio con il quale una parte si obbliga verso l'altra, in cambio del trasferimento di un immobile, a prestarle assistenza sia morale, che, in caso di bisogno, materiale, costituisce un contratto atipico nel quale, pur essendo presenti elementi caratterizzanti il cosiddetto
"vitalizio alimentare", è prevalente il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, essendo ritenuta la assistenza morale indefettibile e non eventuale come quella materiale, con la conseguenza che nel caso di inadempimento degli indicati obblighi assistenziali, trovano applicazione le regole generali sulla risoluzione per inadempimento ( Cass.
1280 del 19/02/1996 ; Cass.. 1503 del 12/02/1998). 27
E' altresì pacifico che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il
, fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass.
n. 13685 del 21/05/2019) ed anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (
Cass. n. 826 del 20/01/2015 ).
Orbene, nella specie, è da escludere che l'appellante abbia fornito prova dell'adempimento della propria obbligazione che, indubbiamente, consisteva nel fornire un'assistenza continua e non ininterrotta al CP_1
Invero con riferimento al ricovero ospedaliero di presso l'Ospedale Civico di Persona_2
Palermo, collocato temporalmente tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, la non ha provato di aver Pt_1
fornito qualsivoglia assistenza al vitaliziato o di essersi, in qualunque modo, interessata del suddetto ricovero. Per di più il 14.9.2013 all'atto del ricovero del presso il reparto di anestesia e CP_1
rianimazione del medesimo ospedale e nella cartella clinica venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” .
Si osserva in proposito che all'udienza del 18.04.2018, la teste sentita a prova contraria Tes_1
sulla prova diretta di parte convenuta in ordine alla presenza di quest'ultima durante il suddetto ricovero, affermava di essere andata a trovare il cugino presso la Clinica D'Anna, circa tre CP_1
volte a settimana e di avervi trovato la soltanto una volta. Pt_1
Le contrarie dichiarazioni rese dai testimoni della convenuta, e come Tes_3 Tes_4
correttamente rilevato dal giudice di prime cure. appaiono incongruenti e tra loro contraddittorie.
Entrambi, confermavano la presenza giornaliera della presso la Casa di Cura durante Pt_1 CP_5
il periodo di ricovero del ma ciascuno di essi dava risposte tra loro incompatibili. CP_1
In particolare, il figlio della convenuta, , sentito sotto il vincolo del giuramento Tes_5
all'udienza del 25.10.2017, dichiarava: “Preciso che nel periodo del ricovero del alla CP_1 [...]
io sono sceso da Vicenza per andare a vederlo e in quel periodo ho accompagnato io CP_5
personalmente mia madre in clinica”., salvo poi a precisare “ad eccezione del ricovero presso la 28
clinica D'Anna io non sono stato presente ed era mia madre a riferirmi le circostanze che ho dichiarato ”
Il giudice di prime cure pure ha rilevato “Anche il teste di parte convenuta Tes_3
all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico della , ha riferito che nel periodo
[...] Pt_1
di ricovero presso la ossia da ottobre a dicembre 2013,quest'ultima andava Controparte_5
tutti i giorni a far visita al precisando “lo so perché l'accompagnavo io personalmente, perché CP_1
ho la macchina, ora non ce l'ho più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere si ritirava tutta bagnata”.
E' evidente che la deposizione testimoniale del , essendo “ de relato “è priva di valore Tes_4
probatorio , mentre la deposizione resa dalla appare inverosimile e del tutto generica Tes_3
essendo incomprensibile perchè la teste accompagnava giornalmente la alla clinica Tes_6 CP_5
giornalmente, con la conseguenza che la deposizione resa dalla del tutto Testimone_7
disinteressata ai fatti in questione- appare maggiormente attendibile non avendo detta teste interese alcuno a riferire circostanze non vere
Pertanto può escludersi che la abbia fornito la prova circa l'assistenza “giornaliera” al Pt_1
vitaliziato in occasione del suo ricovero ospedaliero, durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013.
Detto inadempimento alla obbligazione contrattuale di fornire assistenza continua protrattosi per un periodo temporale così esteso e presumibilmente già preesistente al ricovero (all'atto del ricovero del presso il reparto di anestesia e rianimazione del medesimo ospedale e nella cartella clinica CP_1
venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” ) è già di per sé grave e consente quindi di pronunciare la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento della . Pt_1
È pacifico inoltre che, dopo le dimissioni del vitaliziato dalla clinica, ossia il 6.12.2013, il. CP_1
veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove restava soltanto fino al 20.12.2013, a causa di un violento litigio tra la convenuta ed il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in autoambulanza al pronto soccorso del Policninico. CP_1
Il teste pur riferendo che la durante il periodo in cui aveva ospitato il Tes_2 Pt_1 CP_1
l'aveva ben accudito, in merito al litigio accaduto il 20.12.2013, ha precisato:“la signora Pt_1
diceva che lui le doveva dare dei soldi perché lei comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Pt_1 29
Ha correttamente rilevati ancora il Giudice come, dopo tale violento litigio, mai contestato da parte convenuta, risultava dal verbale di Pronto Soccorso “che ad accompagnare il in ospedale non CP_1
era stata la convenuta ma una “parente”( verosimilmente, come da lei confermato in udienza,la cugina
”. Il 21.12.2013, dopo aver trascorso la notte in Pronto Soccorso, il veniva Persona_5 CP_1
condotto, su indicazione della , nella propria abitazione, come confermato dalla teste Pt_1
Tes_1
Nel periodo successivo, la veniva chiamata più volte in soccorso del cugino perché visto Tes_1
vagabondare da solo, in abbigliamento trasandato e discinto;
in una occasione veniva chiamata da un vicino di casa che ne segnalava la caduta;
veniva quindi condotto in Pronto Soccorso.
Risultava, pertanto, evidente che il. era stato ospitato presso l'abitazione della solo CP_1 Pt_1
dal 6.12.2013 al 20.12.2013 e che, dopo detto periodo, era rimasto privo di assistenza. Dette circostanza sono idonee ulteriormente a provare che la anche nel periodo in oggetto ha Pt_1
perseverato nel suo inadempimento contrattuale.
Infine si rileva che, anche dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno, la non ha provato Pt_1
l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese svolte per giustificare il proprio inadempimento, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, sono rimaste totalmente sfornite di prova. Va quindi rigettato il secondo motivo di appello.
Va del pari rigettato in terso motivo di appello con il quale l'appellante afferma che è priva di colpa in quanto l'inadempimento delle proprie prestazioni di assistenza trova causa nel comportamento dallo stesso vitaliziato che le ha rifiutato .
Ed, invero, con riferimento al periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013 non vi è stato alcun rifiuto del a ricevere le prestazioni dovute, con la conseguenza che è del tutto irrilevante la CP_1
circostanza che a decorrere dal 20 dicembre 2013 la asserisca che non ha potuto adempiere Pt_1
le sue prestazioni a causa del comportamento del CP_1
Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello
Le spese deL grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta,
P.Q.M.
La Corre, rigetta l'appello proposto da nei confronti di , in proprio Parte_1 Controparte_1
e nella qualità di procuratrice dei fratelli , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 30
tutti costituiti n.q. di eredi di , avverso la sentenza resa in data 10.3.2020 dal Tribunale di Per_2
Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 25 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 532/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 16 gennaio 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Maqueda n.8, presso lo studio degli avv.ti Paolino Graviano ed Alessia
Di Marco che la rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] ( ) sia in nome Controparte_1 CodiceFiscale_2
proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei fratelli , nato a [...] Controparte_2
il 12 agosto 1976 ( ), , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(C.F. ), , nato a [...] il [...] C.F._4 CP_4
( ) in forza di atto di procura in notar in Vicenza in data CodiceFiscale_5 Persona_1
6 febbraio 2019, Repertorio n.37.045 Raccolta n. 21.489 registrato a Vicenza in data 11/02/2019 al n. 1559/1T, tutti n.q. di eredi di elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza V.E. Persona_2
Orlando n. 41, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Macli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10.3.2020,il Tribunale di Palermo decidendo sulla domanda proposta da CP_1
in proprio e nella qualità di procuratrice dei fratelli ,
[...] Controparte_2 [...]
, tutti costituiti n.q. di eredi di nei confronti di CP_3 CP_4 Persona_2 Pt_1
così disponeva:
[...]
“1- dichiara risolto per grave inadempimento di il contratto di vitalizio concluso da Parte_1
e in data 17.10.2012 in Notaio (repert. n. gen. 17370 Parte_1 Persona_2 Persona_3
n. raccolta 10399; registrato in Palermo il 23.10.2012, n. 15337 vol. 1T);
2- condanna Pt_1
alla restituzione in favore di (eredi di) dell'immobile sito in Palermo in via
[...] Persona_2
Francesco Paolo Perez nn. 74 e 76 (distinto al Catasto Fabbricati del come di Palermo al fg. 62, p.lla
597, sub. 13);
3- condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro ed 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura legalmente dovuta ”.
Esponeva il primo giudice che tutte le eccezioni formulate dalla relative all'eventuale difetto Pt_1
di legittimazione dei avrebbero dovuto essere sollevate all'udienza successiva alla CP_1
prosecuzione del giudizio da parte di questi ultimi (ossia all'udienza di precisazione delle conclusioni)
e, pertanto, detta eccezione sollevata in sede di memorie di replica era inammissibile perché tardiva.
Nel merito rilevava che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di vitalizio stipulato tra le parti, sebbene posta all'articolo immediatamente successivo a quello che contemplava le obbligazioni assunte dalla cessionaria (ossia l'art. 4), ricollegava l'effetto risolutivo del contratto e Pt_1
l'obbligo di restituzione dell'immobile al cedente non già alla mancata esecuzione di una o CP_1
più obbligazioni specificamente indicate ma al “mancato adempimento delle obbligazioni come sopra assunte dalla parte cessionaria” e, dunque, all'inadempimento di tutte le prestazioni cui la era Pt_1
tenuta in forza del regolamento contrattuale;
il collegamento automatico tra inadempimento di “tutte le obbligazioni contenute nel contratto” ed effetto risolutivo rendeva la previsione di cui si tratta estremamente generica e escludeva, l'esistenza di una valida clausola risolutiva espressa, con conseguente non applicabilità nel caso di specie dell'art. 1456 c.c. in tema di risoluzione di diritto, con necessità di accertare, ai fini della risoluzione del contratto di vitalizio concluso tra e l'esistenza di un Persona_2 Parte_1 4
inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; era stata raggiunta adeguata prova in ordine al grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte stante che dalla documentazione medica prodotta in giudizio era emerso che:
- in data 13.9.2013, era stato condotto dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, a seguito di politrauma dovuto a una caduta da un'altezza di circa tre metri (v. cartella clinica allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- il 14.9.2013 il veniva ricoverato presso il reparto di anestesia e rianimazione del medesimo CP_1
ospedale e nella cartella clinica venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” ;
- il 19.9.2013 il veniva trasferito presso il reparto di Medicina d'Urgenza dello stesso ospedale CP_1
Civico (v. cartella clinica allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- in data 14.10.2013 il veniva trasferito presso la CP_1 Controparte_5
Con il contratto di vitalizio del 17.10.2012 la convenuta si era obbligata a prestare “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia, assistenza diurna e notturna in caso di malattia o impedimento del cedente
(…)”, ma con riferimento a tale ricovero ospedaliero di , collocato temporalmente Persona_2
tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, la non aveva dedotto né provato di aver fornito qualsvoglia Pt_1
assistenza al vitaliziato o di essersi, in qualunque modo, interessata del suddetto ricovero.
La convenuta aveva contestato la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, evidenziando l'assenza di prova in ordine a un simile ricovero presso l'ospedale Civico di Palermo, lasciando, così, intendere di non averne neppure avuto contezza.
Era dunque provata la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta nel periodo compreso tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, nonostante le cattive condizioni di salute (e dunque la “malattia”) del vitaliziato richiedessero (a mente dell'art. 4 del regolamento contrattuale) il suo intervento,
Era pacifico che dal 14.10.2013 al 6.12.2013 il era stato ricoverato presso un'ulteriore CP_1
struttura, la Controparte_5
Tanto la documentazione prodotta, quanto la prova orale assunta, attestavano, durante quest'ultimo ricovero, la presenza della , mentre era controverso tra le parti in che misura la stessa abbia Pt_1
effettivamente assistito il vitaliziato. 5
I testi di parte attrice e , rispettivamente cugina e amica del Testimone_1 Testimone_2
entrambe menzionate nella cartella clinica relativa al ricovero di quest'ultimo presso CP_1
l'Ospedale Civico ( era il nome da coniugata della , rispondendo Per_4 Tes_1
affermativamente alle domande che erano state loro rivolte (di cui alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c. di parte attrice), all'udienza del 25.10.2017 avevano dichiarato che la si Pt_1
presentava “per la prima volta solo poco prima del ricovero alla clinica ed in quella occasione CP_5
aveva riferito alla Governale che era padrona della casa del perché aveva il contratto”. La CP_1
sentita a prova contraria sulla prova diretta di parte convenuta all'udienza del 18.4.2018 Tes_1
in ordine alla presenza della convenuta durante tale ricovero, affermando di essersi recata presso la clinica dove si trovava il cugino circa tre volte a settimana, affermava di avere CP_5 CP_1
incontrato lì la soltanto una volta. Di segno contrario erano le dichiarazioni rese dai testimoni Pt_1
della convenuta. Il figlio della convenuta, dichiarava che, sebbene abitasse fuori Palermo, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2013 si trovava in città e accompagnava personalmente, quasi giornalmente, la madre presso la dove il era ricoverato. Anche il teste Controparte_5 CP_1
parte convenuta all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico della Testimone_3
,aveva riferito che nel periodo di ricovero presso la ossia da ottobre a Pt_1 Controparte_5
dicembre 2013, quest'ultima andava tutti i giorni a fare visita al precisando “lo so perché CP_1
l'accompagnavo io personalmente, perché ho la macchina, ora non c'è lo più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere io si ritirava tutta bagnata”. Ebbene, le dichiarazioni rese dai due testi di parte convenuta, i quali avevano entrambi confermato la presenza giornaliere della convenuta presso la casa di cura ove era ricoverato il sig. ma, al contempo, avevano CP_1
entrambi precisato di avere accompagnato personalmente la (si ricorda che il teste Pt_1 Tes_3
aveva addirittura aggiunto che quando non era lui ad accompagnare la convenuta sui luoghi, quest'ultima si muoveva con l'autobus) risultavano in palese contrasto tra loro. Tale circostanza minava l'attendibilità dei due testimoni ed escludeva il raggiungimento della prova circa l'assistenza
“giornaliera” prestata dalla convenuta al vitaliziato in occasione del suo ricovero presso la
[...]
durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 al 6.12.2013. Nella relazione di CP_5
dimissione della citata casa di cura (v. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), si leggeva testualmente “La presenza dei familiari consanguinei, tra quelli identificati all'atto del ricovero si è rivelata occasionale: pertanto, per l'addestramento di un caregiver, indispensabile alla gestione del 6
paziente dopo la dimissione, si era resa utile la presenza della . Quel che si ricava Parte_1
dunque è che, sebbene non vi fosse prova in ordine alla presenza giornaliera della convenuta, nel periodo compreso tra il 14.10.2013 e il 6.12.2013, la stessa si era sicuramente “resa utile” nell'assistere il vitaliziato e, per tale ragione, era stata addestrata dal personale medico per la cura del dopo la sua dimissione dall'ospedale. È poi pacifico che, dopo le dimissioni del vitaliziato CP_1
dalla clinica, ossia il 6.12.2013, il veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove CP_1
restava soltanto fino al 20.12.2013. I testi di parte attrice e avevano riferito al Tes_1 Tes_2
riguardo che in data 20.12.2013 interveniva un violento litigio tra la convenuta e il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in autoambulanza al CP_1
pronto soccorso del Policlinico. Il teste che aveva riferito che quando il era ospitato Tes_2 CP_1
dalla presso la sua abitazione “era accudito bene, pulito e mangiava, non le faceva mancare Pt_1
niente e che la signora quando il era a casa sua lo rispettava al 100%”, in merito a quanto CP_1
accaduto il 20.12.2013 precisava “la signora diceva che lui le doveva dare dei soldi perché Pt_1
lei comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Tale violento litigio tra le parti, che non era stato Pt_1
specificamente contestato da parte convenuta, trovava peraltro conforto nella documentazione prodotta in giudizio ed, infatti, nel verbale di Pronto Soccorso del 20.12.2013 si leggeva “pz stabile e senza problematiche acute in atto viene in ps perché non vuole più abitare con la vicina di casa- tutore (…)”. Dal documento in commento si evinceva peraltro che, come sostenuto da parte attrice, non era stata la convenuta ad accompagnare il vitaliziato in ospedale ma una “parente”
(verosimilmente, come da lei confermato in udienza, la cugina . Persona_5
Rilevava che risultava smentita dalle evidenze documentali l'affermazione resa dal teste di parte convenuta secondo cui dalla data del 20.12.2013 fino alla fine del mese di gennaio 2014 il Tes_3
vitaliziato sarebbe stato ricoverato presso l'Ospedale Civico di Palermo. Allo stesso modo, CP_1
non aveva trovato alcun riscontro la tesi di parte convenuta secondo cui ogni qualvolta il non CP_1
era ricoverato in Ospedale, egli veniva ospitato dalla stessa . In ordine al mancato ricovero Pt_1
del vitaliziato dal 20.12.2013, era sufficiente rilevare che in seno al verbale di
Pronto Soccorso (v. all. 9 alla comparsa di costituzione) venivano indicate le dimissioni del paziente avvenute il 21.12.2013 e che la successiva documentazione ospedaliera prodotta comprovava un successivo ricovero ospedaliero avvenuto in data 1.1.2014 (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice). La prova orale assunta con la aveva consentito, poi, di provare che, dopo il litigio Tes_1 7
con la convenuta del 20.12.2013 e dopo la notte trascorsa al Pronto Soccorso, il veniva CP_1
condotto presso la propria abitazione. Ciò posto, quanto al periodo successivo, la documentazione medica prodotta da parte attrice (v. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice) provava che: - in data
1.1.2014 il sig. veniva ritrovato a “vagabondare per strada” dalle forze dell'ordine in stato CP_1
confusionale e veniva accompagnato al Policlinico di Palermo;
- in data 4.2.2014 il dipartimento di medicina d'urgenza e pronto soccorso del Policlinico consigliava il ricovero in ambiente geriatrico o neurologico e l'attivazione dei servizi sociali e pianificazione per l'attivazione di “idonei interventi socio assistenziali nel medio nel lungo termine” ;- il 18.2.2014, il reparto di geriatria e lungodegenza del Policlinico rilevava che “all'ingresso in reparto il paziente si presentava in condizioni cliniche ed igieniche scadenti” e consigliava “l'attivazione di idonei interventi socio-assistenziali a medio e lungo termine, visto lo stato di abbandono del paziente”; - in data 11.3.2014, il direttore del reparto di geriatria e lungodegenza del Policlinico evidenziava che il paziente “da alcuni mesi versa in una condizione di marginalità sociale, non possiede figure familiari di riferimento (…) più di una volta è stato recuperato nell'atto di vagabondare” e, con nota indirizzata all'ufficio del Giudice Tutelare del
Tribunale di Palermo, chiedeva la nomina di un eventuale Amministratore di Sostegno per il paziente
; - seguiva, poi, la nomina di un Amministratore di Sostegno in data 3.4.2014 e il Persona_2
successivo ricovero del sig. presso diverse strutture sanitarie (l'ultima delle quali la “Missione CP_1
Jesus”, dove egli era rimasto fino al decesso, intervenuto il 18.1.2019).
La copiosa documentazione prodotta da parte attrice attestava dunque, inequivocabilmente, che durante il periodo successivo al ricovero di gennaio 2014, e sicuramente fino all' 11.3.2014, il sig. era privo di qualsivoglia assistenza e, oltre a versare in condizioni igieniche scadenti, non CP_1
aveva alcuna figura di riferimento e si trovava in stato di abbandono, al punto da indurre i medici ad allertare i servizi sociali e a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Tali evidenze documentali palesavano con certezza l'inadempimento da parte della convenuta, per il periodo in commento, delle prestazioni assistenziali cui la stessa, in forza del contratto del 17.10.2012, era tenuta in caso di malattia del vitaliziato. Né tantomeno poteva ritenersi che la si fosse interessata Pt_1
del. per avere semplicemente denunciato alle forze dell'ordine, in data 2.1.2014, CP_1
l'allontanamento del vitaliziato dall'ospedale presso cui era ricoverato.
Sulla scorta di quanto finora detto e così scandita, sul piano temporale, la vicenda in rilievo, doveva concludersi che - indipendentemente dall'eventuale adempimento, in tutto o in parte, delle prestazioni nel periodo compreso tra il 14.10.2013 (inizio del ricovero presso la e il Controparte_5 8
20.12.2013 (data di allontanamento del sig. dall'abitazione della convenuta) – risultava CP_1
provato per tabulas che nell'arco temporale compreso tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013 e tra il 1.1.2014
e il 11.3.2014 la si era resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assistenziali assunte Pt_1
alla stregua dell'art. 4 del contratto di vitalizio del 17.10.2012. Lo “stato di abbandono” unito alle
“condizioni igieniche scadenti” e “precarie” attestate dai medici tanto nella documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel periodo compreso tra 13.9.2013 e il 14.10.2013, quanto nella documentazione afferente il periodo compreso dal 1.1.2014 al 11.3.2014, integravano l'inadempimento da parte della convenuta, per il periodo in commento, delle prestazioni assistenziali cui la stessa, in forza del contratto del 17.10.2012, era tenuta in caso di malattia del vitaliziato. Né tantomeno poteva ritenersi che la si fosse interessata del per avere semplicemente Pt_1 CP_1
denunciato alle forze dell'ordine, in data 2.1.2014, l'allontanamento del vitaliziato dall'ospedale presso cui era ricoverato (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Lo “stato di abbandono” unito alle “condizioni igieniche scadenti” e “precarie” attestate dai medici tanto nella documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel periodo compreso tra 13.9.2013
e il 14.10.2013 quanto nella documentazione afferente il periodo compreso dal 1.1.2014 al 11.3.2014 evidenziavano infatti, con estrema chiarezza, l'omessa esecuzione da parte della convenuta degli obblighi su di lei gravanti. E poiché l'assistenza in favore del vitaliziato in caso di malattia CP_1
era la prestazione principale cui la cessionaria era tenuta in forza del citato contratto, trattavasi Pt_1
di inadempimento di non scarsa importanza per il creditore ex art. 1455 c.c., che giustificava CP_1
la risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 1453 c.c. .
Invero l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c. non poteva che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (v. per tutti Cass. n. 4022/2018). Del resto, a fronte dell'integrale esecuzione da parte del cedente-vitaliziato della propria CP_1
prestazione contrattuale (ossia, a fronte del trasferimento da parte del dell'immobile indicato CP_1
in contratto in favore della sig.ra ), l'omessa esecuzione da parte della cessionaria Pt_1 Pt_1
della corrispondente prestazione principale (ossia, assistenza al sig. in caso di malattia) per CP_1
un periodo di tempo prolungato e in presenza di una macroscopica condizione di necessità del vitaliziato ( le condizioni di abbandono erano talmente evidenti da avere indotto i medici a contattare gli assistenti sociali e a richiedere l'intervento del Giudice Tutelare) aveva sicuramente determinato 9
una significativa alterazione del sinallagma contrattuale che giustifica il venir meno dell'interesse della parte che avrebbe dovuto ricevere la prestazione (ossia, il alla prosecuzione del CP_1
rapporto. Peraltro non erano meritevoli di condivisione le difese svolte dalla convenuta al fine di escludere l'esistenza di un inadempimento simile fondate sull'assunto secondo cui nella valutazione del prospettato inadempimento andrebbero considerate, da un lato, le patologie (soprattutto di tipo comportamentale) di cui il vitaliziato era affetto e, dall'altro, l'età della convenuta, la quale all'epoca dei fatti contestati era già settantenne ed era più anziana rispetto al vitaliziato. Circostanze simili, che avrebbero al più giustificato un minore rigore nella valutazione circa l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, non potevano, infatti, essere utilizzate a discolpa di un totale inadempimento.
Peraltro all'art. 4 del contratto di vitalizio la convenuta si obbligava a prestare assistenza al vitaliziato
“per sé e i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo”, “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia”, sicché, ove personalmente impossibilitata, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, ella avrebbe ben potuto assumere personale di fiducia. Questi elementi palesavano l'evidente fondatezza della domanda di risoluzione proposta da parte attrice e rendevano superfluo l'esame circa la condotta tenuta dalla convenuta dopo la nomina dell'Avv. Arrigoni quale Amministratore di
Sostegno del vitaliziato del (avvenuta in data 3.4.2014) e fino alla data di instaurazione del CP_1
giudizio (29.7.2016). Andava, comunque, evidenziato che anche per il periodo successivo all'intervento dell'Amministratore di Sostegno la convenuta non aveva provato l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese da lei volte, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di Sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, erano rimaste totalmente sfornite di prova.
Per le suesposte considerazioni, la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio concluso in data
17.10.2002 da e per grave inadempimento di quest'ultima era Persona_2 Parte_1
fondata e, in accoglimento della richiesta restitutoria svolta da parte attrice, andava Parte_1
condannata alla restituzione in favore di (e per esso, in favore dei suoi eredi) Persona_2
dell'immobile sito in Palermo in via Francesco Paolo Perez nn. 74 e 76 (distinto al Catasto Fabbricati al fg. 62, p.lla 597, sub. 13) che le era stato trasferito in forza del contratto per cui era causa.
Rilevava , infine, che la richiesta di parte attrice volta a conseguire, mediante ordine giudiziale diretto al Conservatore dei Registri Immobiliari, la cancellazione della trascrizione del contratto di vitalizio non poteva trovare accoglimento, atteso che il potere del giudice di ordinare la cancellazione delle trascrizioni era limitato dall'art. 2668 c.c. alle sole ipotesi ivi contemplate, tra le quali non rientrava 10
quella indicata da parte attrice. La parte interessata poteva comunque rimuovere gli effetti della trascrizione a sé pregiudizievoli provvedendo alla trascrizione della presente sentenza.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che era pacifico il Parte_1
principio secondo cui la legittimazione attiva dell'erede a proseguire il processo in vece del de cuius era questione attinente alla valutazione della titolarità del diritto all'azione e, come tale, era valutazione che il Giudice doveva effettuare d'ufficio, a prescindere dalla contestazione sul punto del convenuto e della sua tempestività. Rilevava che gravava sul soggetto che agiva in prosecuzione l'onere di dimostrare, documentandola, la propria qualità di erede.
Nella specie aveva quindi errato il Giudice di prime cure nel ritenere che “tutte le eccezioni relative all'eventuale difetto di legittimazione dei sig.ri dovevano essere sollevate all'udienza CP_1
successiva alla prosecuzione del giudizio da parte di questi ultimi (ossia all'udienza di precisazione delle conclusioni)” giacché, nell'affermare ciò aveva trascurato di considerare l'ormai pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la carenza di legittimazione poteva essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice e che la difesa con la quale il convenuto si limitava a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non era titolare del diritto azionato, era una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e dunque era rilevabile in ogni fase del giudizio anche d'ufficio.
Pertanto non solo l'eccezione sollevata dall'odierna appellante doveva essere esaminata nel merito dal Tribunale, ma il Giudice di prime cure stesso era tenuto a valutare la titolarità del diritto all'azione dei a prescindere da una contestazione sul punto della convenuta. CP_1
Invece, il Giudice di primo grado aveva concluso contraddittoriamente nel senso di ritenere inammissibile la contestazione sollevata dalla convenuta, odierna appellante, in ordine alla legittimazione ad agire dei e alla loro titolarità del diritto sostanziale oggetto del presente CP_1
giudizio. Gli appellati, infatti, costituendosi con comparsa di costituzione in prosecuzione del processo interrotto, avevano allegato esclusivamente:
1. La procura alle liti conferita all'Avv. Macli per la costituzione in prosecuzione del giudizio;
2. Il certificato di morte del signor;
Persona_2
3. La procura notarile con la quale i signori , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
autorizzavano la signora a proseguire l'azione in loro nome;
Controparte_1
4. Estratto dell'atto di nascita di . Controparte_1 11
Era però evidente che tali documenti non erano assolutamente idonei a fondare e giustificare la legittimazione attiva dei , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 Controparte_3
alla costituzione nel giudizio quali eredi dell'attore deceduto ( primo motivo ).
La sentenza impugnata meritava altresì censura nella parte in cui aveva ritenuto che era stata raggiunta adeguata prova in ordine al grave inadempimento della alle obbligazioni Pt_1
contrattualmente assunte.
Il Tribunale, nel ricostruire cronologicamente i fatti, aveva ritenuto che “risulta provato per tabulas che nell'arco temporale compreso tra il 13.09.2013 e il 14.10.2013 e tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014 la sig.ra si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni assistenziali assunte alla stregua Pt_1
dell'art.4 del contratto di vitalizio del 17.10.2012”, e concludeva per l'esistenza un inadempimento di non scarsa importanza protratto “per un periodo di tempo prolungato e in presenza di una macroscopica condizione di necessità del vitaliziato”.
Tali conclusioni si ponevano in netto contrasto con la pacifica interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva ormai dato alla norma di cui all'art.1455 c.c..
La sentenza impugnata, partendo dalla disamina cronologica dei fatti, aveva ritenuto di dover attribuire rilevanza esclusivamente alla documentazione medica prodotta da parte attrice, pur a fronte della provata assistenza fornita dalla nonché del comportamento del che per Pt_1 CP_1
espressa ammissione dei testimoni e di quanto contenuto nella documentazione allegata dagli attori, aveva rifiutato l'adempimento delle prestazioni da parte dell'odierna appellante.
Invero, in relazione al periodo dal 13.09.2013 al 14.10.2013 il Tribunale aveva accertato l'inadempimento di non scarsa importanza alla luce di quanto affermato dalle testimoni di parte attrice e dalle indicazioni emergenti dalla cartella clinica dell'Ospedale Civico.
Tuttavia, una più attenta disamina delle risultanze delle prove testimoniali escusse nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il Giudice ad escludere la violazione dei doveri di assistenza da parte della . Pt_1
Difatti i testi e avevano confermato quanto dedotto dalla convenuta nel giudizio Tes_4 Tes_3
di primo grado e segnatamente che la era solita recarsi in Ospedale per assistere il signor Pt_1
nel periodo di che trattasi. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, inoltre, tali deposizioni non erano affatto in palese contrasto tra loro, in quanto ciascun testimone aveva raccontato quanto era nella propria, personale e diretta conoscenza. Il fatto che entrambi avevano affermato di avere accompagnato personalmente 12
la a far visita in Ospedale al non valeva a minare la loro attendibilità, in quanto Pt_1 CP_1
proprio il testimone aveva precisato di avere accompagnato la madre, signora , Tes_5 Pt_1
in un periodo di tempo limitato al mese di ottobre 2013, non trovandosi negli altri periodi in Sicilia in quanto abitante a Vicenza.
In ogni caso, la testimonianza del poteva ritenersi rilevante in quanto, al di là del periodo in Tes_4
cui personalmente si recava unitamente alla madre a far visita in Ospedale al lo stesso era CP_1
solito informarsi quotidianamente sulle condizioni di salute dell'attore, per il tramite della , Pt_1
giacché la moglie del testimone era cugina di parte attrice.
Il Tribunale aveva omesso di menzionare e di considerare una circostanza emergente dall'esame testimoniale del teste di parte attrice, la quale escussa all'udienza del Testimone_2
25.10.2017 aveva dichiarato che “la ci andava pure all'ospedale”. Pt_1
Quanto invece alla cartella clinica menzionata dal Giudice a dimostrazione dell'inadempimento di non scarsa importanza, contestava l'assunto secondo cui l'indicazione dei numeri telefonici delle
Governale e e l'autorizzazione a loro rilasciata dalla a ricevere Tes_2 Controparte_3
informazioni sullo stato di salute del dal personale sanitario, comprovavano l'inadempimento CP_1
della alle obbligazioni assunte. Pt_1
Invero il Tribunale trascurava di considerare che nei locali le informazioni relative alle Pt_2
condizioni di salute di un paziente sono fornite esclusivamente a parenti e/o familiari del paziente stesso, sicché era evidente che il fatto che la avesse delegato a ricevere le Controparte_3
informazioni mediche le (id est e , e non Per_4 Testimone_1 Testimone_2
anche , si spiegava agevolmente considerando che le persone delegate erano familiari del Pt_1
a differenza della che, invece, non aveva alcun rapporto di parentela né di affiliazione CP_1 Pt_1
con l'attore.
Pertanto, non si comprendeva come il Tribunale aveva potuto affermare la violazione delle obbligazioni gravanti sulla in forza del contratto di vitalizio nel periodo in esame a fronte di Pt_1
un così chiaro e solare quadro probatorio di segno opposto.
In relazione al periodo dal 14.10.2013 al 06.12.2013, correttamente il Tribunale aveva valutato il complessivo quadro documentale e testimoniale, affermando il puntuale ed esatto adempimento da parte della signora delle obbligazioni scaturenti dal contratto di vitalizio per cui è causa. Pt_1
Analoghe considerazioni andavano fatte con riferimento al successivo periodo dal 06.12.2013 al
20.12.2013, ove il Tribunale dava conto che il veniva ospitato in casa dalla e che in CP_1 Pt_1 13
proposito la testimone di parte attrice, , così aveva dichiarato: “Era accudito Testimone_2
bene, pulito e mangiava, non le faceva mancare niente;
la signora ( ) quando il era a Pt_1 CP_1
casa sua lo rispettava al 100%”.
Il teste aveva confermato tale dichiarazione, in quanto a domanda se avesse mai visto la Tes_3
signora accudire direttamente il signor così dichiarava: “Si l'ho visto;
lui si faceva Pt_1 CP_1
di sopra, orinava di sopra e la signora lo puliva, lo alzava,ci cambiava il pannolone, il pigiama, lui semplicemente diceva solo “acqua, acqua”, non diceva altro… e allora lo cambiavamo, a volte l'aiutavo ad alzarlo io stesso se ero lì, perché lei era sola e molto provata e aveva bisogno di un po' di aiuto […]”.
Le superiori testimonianze, perfettamente coincidenti sotto tale profilo, consentivano dunque di negare rilievo all'opposta tesi secondo cui fosse stato “lasciato in uno stato di totale CP_1
abbandono”, relegato in uno “stato di marginalità sociale” e in “assenza di figure di riferimento nella sua vita”, come invece ritenuto dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Infine, con riguardo al periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014, assunto dal Giudice di primo grado come frazione temporale rilevante ai fini della prova dell'inadempimento di non scarsa importanza, rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato, nei suoi più recenti assesti nomofilattici, che, ai fini della valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, occorreva conto non solo (e non tanto) , dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità e degli elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti.
Nella specie assumeva una speciale e particolare rilevanza il disinteresse manifestato dal CP_1
all'adempimento delle prestazioni da parte della come documentalmente provato dalle Pt_1
relazioni di Pronto Soccorso e dagli interventi delle Forze dell'Ordine.
Infatti, era stato acclarato che il con la propria condotta , influenzata dall'aggravarsi delle CP_1
proprie condizioni di salute, aveva impedito alla di poter adempiere correttamente alla Pt_1
propria prestazione, come, peraltro, aveva già fatto in precedenza e riconosciuto dal
Tribunale.
Invero, più di una volta, come peraltro ricostruito dal Giudice di prime cure, il si era CP_1
allontanato dalla casa della “perchè non voleva più abitare con la vicina di casa-tutore” (cfr. Pt_1
relazione di P.S. del 20.12.2013); ed ancora reiteratamente il era stato trovato a vagabondare CP_1
per strada dalle forze dell'ordine a seguito della denunzia sporta alle Autorità competenti dalla stessa 14
, la quale lamentava che il era in più di un'occasione scappato dall'abitazione dell' Pt_1 CP_1
appellante.
Il più attento esame delle superiori circostanze avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado ad attribuire efficacia esimente alla contestata violazione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla , giacché era evidente che l'omessa assistenza e cura nel periodo compreso tra il Pt_1
01.01.2014 e il 11.03.2014 era dipesa esclusivamente dal comportamento del vitaliziato che rifiutava l'adempimento delle prestazioni da parte della . Pt_1
Rilevava, infine, che, dei quattro testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado,solamente una, la per l'appunto, cugina del vitaliziato, aveva confermato i capitoli Testimone_1
articolati da parte attrice, mentre gli altri tre testi (di cui uno di parte attrice) avevano di fatto smentito l'assunto avversario circa l'inadempimento della agli obblighi di assistenza e cura Pt_1
scaturiti dal contratto di vitalizio.
Nell'esaminare la prova testimoniale resa dalla suddetta teste, il Tribunale aveva trascurato di considerare e adeguatamente vagliare la sua attendibilità e neutralità rispetto alla vicenda, alla luce del contenuto delle dichiarazioni rese e del contegno assunto nel corso della sua audizione.
Dal verbale di audizione della si rilevava la foga e veemenza che la teste aveva Tes_1
manifestato nel corso della sua audizione, incompatibile con chi non aveva alcun interesse nella causa.
Invero, nel corso dell'audizione del 18.04.2018 la , escussa nuovamente ma a prova Testimone_1
contraria, si agitava ad ogni domanda di parte convenuta che le veniva posta, gesticolando in maniera inconsulta, per poi concludere la sua deposizione ammettendo che con il “eravamo cugini ma CP_1
non è che c'era questa intimità tale che io andavo a vedere e approfondire cosa faceva”.
Quindi, in conclusione, la teste aveva ammesso di conoscere ogni singolo particolare delle condizioni di vita del ma poi aveva concluso – su esplicita domanda della difesa dell'odierna CP_1
appellante – di non avere “intimità tale che io andavo a vedere e approfondire cosa faceva”.
Tali considerazioni, non erano state considerate dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata che aveva assunto acriticamente la deposizione della testimone in parola a fondamento della propria decisione.
In conclusione, nel ritenere di non scarsa importanza l'inadempimento della signora , pur a Pt_1
fronte di una quadro così variegato e complesso, alterato dal comportamento assunto dal dalla CP_1 15
marginalità dell'arco cronologico preso a riferimento, nonché dalla diligenza richiesta nell'adempimento delle suindicate prestazioni da rapportarsi alle normali capacità di una persona, la
, avente all'epoca dei fatti contestati l'età di 70 anni, il Giudice di primo grado aveva accolto Pt_1
le domande di parte attrice sulla scorta di argomentazioni di segno opposto rispetto alle indicazioni offerte in subiecta materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in ultima analisi prive di valido supporto per il decisum perché contrarie rispetto all'esito del coacervo probatorio raccolto in seno al giudizio.
Ne conseguiva pertanto la censura della sentenza impugnata con necessità di una sua integrale riforma ( secondo motivo ).
La sentenza impugnata meritava ulteriormente censura giacché ometteva di valutare ed esaminare la sussistenza del requisito della colpa in capo alla nell'asserito inadempimento del contratto di Pt_1
che trattasi.
Invero, costituiva un pacifico principio di diritto in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, la prova che tale inadempimento era al contraente imputabile a titolo di dolo o colpa.
La Suprema Corte aveva precisato che, ove ricorrevano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico,l'inadempimento doveva essere ritenuto incolpevole e non poteva pronunziarsi la risoluzione del contratto ( Cass. 19.11.2002, n. 16291).
Ne derivava che la risoluzione era indissolubilmente legata a un inadempimento colpevole. Di conseguenza, in mancanza di colpa del debitore, non era possibile agire per la risoluzione del contratto.
In particolare la colpa poteva essere esclusa a fronte di risultanze di fatto relative all'inadempimento contestato e positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, sicché, ad esempio, non poteva essere riscontrato l'elemento della colpa allorché era dimostrato che l'obbligato,nonostante l'uso della normale diligenza,non era stato in grado di eseguire le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
A tal fine, la prova contraria poteva consistere anche nella dimostrazione del rifiuto ingiustificato della controparte di ricevere la prestazione, con la conseguenza che se il vitaliziato non accettava o rendeva oltre modo difficoltosa la prestazione dovuta, l'obbligato non poteva essere qualificato inadempiente. 16
Inoltre, la prova di eventi concernenti la vita e l'esecuzione del contratto di vitalizio poteva essere fornita per testimoni;
in una siffatta eventualità, non era necessaria ai fini dell'esclusione della colpa dell'inadempimento l'offerta reale della prestazione ex artt.1209 e ss. c.c. (cfr. Cass. 11.02.2005, n.
2853 ; Cass. n. 12760 del 1999 ;Cass. n. 522 del 1995).
Pertanto, nella specie, il ripetuto rifiuto del vitaliziato-creditore poteva determinare il venir meno del requisito della colpevolezza nella condotta dell'obbligato.
In particolare il reiterato rifiuto manifestato dal - peraltro documentato nella sentenza CP_1
impugnata laddove nella relazione di Pronto Soccorso si evidenziava che “viene in ps perché non vuole più abitare con la vicina di casa-tutore” e che in più di un'occasione il signor scappava CP_1
dall'abitazione della – aveva comportato l'esclusione di colpa nella condotta dell'odierna Pt_1
appellante,alla quale era stato di fatto precluso dallo stesso vitaliziato l'adempimento delle proprie prestazioni di assistenza ( terzo motivo ).
, in proprio e nella qualità di procuratrice dei fratelli , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, si costituiva in giudizio esponendo che il giudice di primo grado, dichiarata CP_3 CP_4
l'inammissibità dell'eccezione sollevata in sede di memorie di replica, a fronte dell'eccezione della convenuta in merito alla mancata produzione da parte degli eredi dell'unico documento, a suo CP_1
dire, idoneo a provare la qualità di eredi e, cioè, la denuncia di successione, aveva, per inciso, aggiunto, “che la dichiarazione di successione, la quale ha finalità meramente fiscali, non prova la qualità di eredi e che qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione”(Cass. N. 14081/2005).
Era indubbio, infatti, come la documentazione prodotta dai provava indiscutibilmente la CP_1
qualità di eredi degli attori.
Il giudizio, in seguito al decesso del , era stato proseguito dalla figlia, Persona_2 CP_1
sia in nome proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei fratelli,
[...] [...]
, , , in forza di procura notarile “per pratiche inerenti la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
successione”. 17
In forza della procura ricevuta, la aveva dato incarico al legale affinché si Controparte_1
costituisse nel giudizio col deposito dell'atto di costituzione in prosecuzione.
Erano stati, pertanto, allegati: 1) l'estratto per riassunto degli atti di morte del signor Persona_2
dal quale si evinceva il decesso di di stato civile divorziato;
2) l'estratto per Persona_2
riassunto dell'atto di nascita della signora dal quale si evincva,incontestabilmente, Controparte_1
la paternità in testa al de cuius la procura notarile “per pratiche inerenti a successione” che i CP_1
, , ,fratelli della signora Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
avevano conferito alla stessa, anche al fine proseguire il giudizio incoato dal de cuius.
Era fuor di dubbio che i documenti prodotti erano idonei ad attestare la qualità di eredi degli attori,figli del de cuius, in quanto tali successori legittimi dello stesso, come dimostrato dalla certificazione anagrafica della e dalla procura notarile “per pratiche inerenti a successione”, Controparte_1
CP_ con la quale i fratelli , e , la cui identità veniva attestata dal Controparte_2 CP_3
Notaio, le conferivano, “affinchè possa compiere –anche in concorso con sé medesima - qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione in morte del signor nato a [...] il [...]..…deceduto in Palermo il 18 gennaio Persona_2
2019,… tutti i poteri occorrenti, ivi compresi, in particolare, quelli di accettare l'eredità in oggetto,con o senza beneficio di inventario…..rappresentare i costituenti nella suddetta loro qualità avanti ad Autorità amministrative, giudiziarie, fiscali…ed in genere compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche non espressamente indicato, sempre relativamente all'eredità di cui trattasi ed ai beni ereditari,sempre in nome e per conto dei costituenti.”
Quanto all'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è implicita nell'esperimento dell'azione giudiziaria, da parte dei chiamati, atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbero il diritto di fare se non nella qualità di eredi.
La circostanza che la convenuta non abbia contestato nella prima udienza utile, e, cioè, quella successiva alla costituzione in prosecuzione degli eredi il difetto di legittimazione attiva dei risiedeva nel fatto che era a conoscenza dell'esistenza della titolarità dell'azione degli stessi CP_1
in quanto figli, e conseguentemente eredi legittimi del sig. . Persona_2
era a conoscenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Notaio Parte_1
dott.ssa n. 43.046, Raccolta n. 16.263, trascritta a Palermo il 05.03.2019 al n.231 RG Persona_6 18
N.8940, RP N. 6688), esercitata dagli odierni appellati, per aver partecipato, in data 16.05.2019, a mezzo del proprio procuratore avv. Alessia Di Marco, munito di relativa delega, e su invito formale dell'ADS cessato, avv. Monica Arrigoni, alle relative operazioni di inventario.
In quell'occasione, l'avv. Arrigoni consegnava al procuratore delegato le chiavi dell'immobile oggetto del contratto di vitalizio.
In ogni caso, la propria legittimazione ad agire risultava inequivocabilmente provata dall'accettazione beneficiata dell'eredità e relative certificazioni anagrafiche che si depositavano unitamente alla memoria di costituzione.
Col secondo e con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante esponeva che il Giudice di prime cure avrebbe, rispettivamente, “errato nel valutare l'inadempimento di non scarsa importanza” ed avrebbe “omesso la motivazione in ordine alla colpa del debitore”.
Entrambe le censure erano del tutto destituite di fondamento
Invero, la sentenza impugnata, aveva utilizzato argomenti coerenti e adeguata motivazione sotto il profilo logico giuridico e si era incontestabilmente basata sulle prove raggiunte.
Infondatamente affermava l'appellante che il giudice “ha ritenuto di dover attribuire rilevanza esclusivamente alla documentazione medica prodotta da parte attrice”, nonostante la prova dell'assistenza fornita dalla “ Pt_1
Andava invero rilevata la sporadica presenza della , per di più circoscritta a qualche giorno Pt_1
del mese di dicembre 2013 a fronte di un periodo complessivo di circa sei anni, decorrente dal
17 ottobre 2012 (data di stipula del contratto di vitalizio) sino al 18 gennaio 2019 (data del decesso del ). Persona_2
Emergenza, con evidenza, che non aveva ricevuto le prestazioni di assistenza alle Persona_2
quali la si era obbligata in forza del contratto di vitalizio sottoscritto il 17.10.2012, né nel Pt_1
periodo immediatamente successivo né, tantomeno, nel lungo ed ininterrotto periodo di ricoveri e degenze che, in particolare, dal 01.01.2014 sino alla data del decesso si erano succeduti pressoché senza soluzione di continuità.
Assolutamente pretestuose le eccezioni di controparte circa la “marginalità dell'arco cronologico preso a riferimento” .
Controparte rilevava (pag. 15. atto d'appello) che il Tribunale avrebbe accertato l'inadempimento di non scarsa importanza, nel periodo intercorrente tra il 13 settembre 2013 ed il 14 ottobre 2013, solo
“alla luce di quanto affermato dalle testimonianze di parte attrice e dalle indicazioni emergenti dalla 19
cartella clinica dell'Ospedale Civico”, laddove una “più attenta disamina delle prove testimoniali”
l'avrebbe indotto ad escludere la violazione dei doveri di assistenza della convenuta.
Controparte esponeva in proposito, che “i testi e avevano confermato che…la Tes_3 Tes_4
signora fosse solita recarsi in Ospedale per assistere il nel periodo di che trattasi”, e, Pt_1 CP_1
cioè, dal 13 settembre al 14 ottobre.
Detta affermazione era smentita dalle risultanze documentali relative ai vari ricoveri ospedalieri, oltre che dalle dichiarazioni rese dai medesimi testi, tra loro spesso contraddittorie e sovente rese de relato.
La prima smentita emergeva dagli atti, e risiedeva nel fatto che l'odierna appellante, sin dal primo atto costitutivo, aveva sempre disconosciuto (a dispetto della documentazione clinica) l'evento medesimo della caduta, e del conseguente ricovero, avvenuta in data 13.09.2013, dalla quale avrebbe avuto inizio la fitta rete dei successivi ricoveri del CP_1
Nella cartella clinica relativa a tutto il successivo mese di degenza, venivano, inoltre, evidenziate “le condizioni igieniche scadenti” del paziente all'atto del ricovero (circostanza, che rilevava l'assenza di cura ed assistenza da parte della anche relativamente al periodo antecedente il primo Pt_1
ricovero ospedaliero del . CP_1
Nel verbale di Pronto Soccorso e nel foglio di accettazione compaiono, solo i nomi, coi relativi riferimenti telefonici, di , nonchè della figlia (cfr. pag.7 Persona_7 Tes_2 Controparte_3
della sentenza impugnata).
Circostanze del tutto coincidenti ed univoche rispetto agli esiti delle prove testimoniali attoree.
La seconda smentita, a dimostrazione dell'infondatezza dell'affermazione di controparte, era data dallo stesso teste , figlio della , il quale riferiva di essere venuto a Palermo da Vicenza, Tes_4 Pt_1
città nella quale vive, solo nel periodo relativo al ricovero presso la Clinica D'Anna, e, cioè, dal
14/10/2013 al 6/12/2013, quindi in un periodo successivo a quello in contestazione.
Pertanto, correttamente il primo giudice aveva ritenuto “provata la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta nel periodo compreso tra il 13.09.2013 ed il
14.09.2013, nonostante le cattive condizioni di salute (e dunque la “malattia”) del vitaliziato richiedessero (a mente dell'art. 4 del regolamento contrattuale) il suo intervento.” Co Quanto al periodo successivo alla dimissioni del dall'U.O. di Medicina rgenza CP_1
dell'Ospedale Civico, coincidente col ricovero presso la nella relazione di Controparte_5
dimissione del paziente si legge che “del trasferimento è stata informata la figlia del paziente, , che ha delegato due familiari a ricevere tutte le informazioni sulla Controparte_3 20
salute del congiunto”, la sig.ra e la IG.ra , Parte_3 Testimone_2
come da delega allegata alla relazione (pagg. 26 e 27 della Cartella Clinica). La Parte_1
quindi era assente.Quest'ultima manifesterà la sua presenza, per la prima volta, solo in occasione del suindicato ricovero.
In particolare, le testi e riferiscono che la si presentava “per la prima volta Tes_1 Tes_2 Pt_1
solo poco prima del ricovero alla Clinica D'Anna ed in quella occasione diceva alla signora Tes_1
che era padrona della casa del perché aveva il contratto”; la Governale la sollecitava, allora, CP_1
a prendersi cura del sig. (articolato n.6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte CP_1
attrice).
Successivamente, all'udienza del 18.04.2018, la teste sentita a prova contraria sulla prova Tes_1
diretta di parte convenuta in ordine alla presenza di quest'ultima durante il suddetto ricovero, affermava di essere andata a trovare il cugino presso la Clinica D'Anna, circa tre volte a CP_1
settimana e di avervi trovato la soltanto una volta. Pt_1
Di segno contrario le dichiarazioni rese dai testimoni della convenuta, e , che, come Tes_3 Tes_4
rilevato dal giudice di prime cure, erano incongruenti e tra loro contraddittorie, tanto da minare l'attendibilità dei testi medesimi.
Entrambi confermavano la presenza giornaliera della presso la Casa di Cura durante Pt_1 CP_5
il periodo di ricovero del ma ciascuno di essi dava risposte tra loro incompatibili. CP_1
In particolare, il figlio della convenuta, , sentito sotto il vincolo del giuramento Tes_5
all'udienza del 25.10.2017, dichiarava: “Preciso che nel periodo del ricovero del alla CP_1 [...]
io sono sceso da Vicenza per andare a vederlo e in quel periodo ho accompagnato io CP_5
personalmente mia madre in clinica” aggiungendo, poi, “preciso che a riferirmi le circostanze che ho sopra dichiarato”.
Il teste di parte convenuta all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico Testimone_3
della , ha riferito che nel periodo di ricovero presso la ossia da ottobre Pt_1 Controparte_5
a dicembre 2013,quest'ultima andava tutti i giorni a far visita al precisando “lo so perché CP_1
l'accompagnavo io personalmente, perché ho la macchina, ora non ce l'ho più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” ” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere si ritirava tutta bagnata”.
Il giudice, alla luce delle suddette dichiarazioni, aveva correttamente rilevato la contraddittorietà delle stesse, l'inattendibilità dei testimoni, ed aveva escluso “il raggiungimento della prova circa 21
l'assistenza “giornaliera” prestata dalla convenuta al vitaliziato in occasione del suo ricovero presso la durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013.” Controparte_5
Né quanto rappresentato dall'appellante nel proprio atto introduttivo, per giustificare le contraddittorie dichiarazioni rese dai testi, come sopra descritte, trovava riscontro nella realtà dei fatti.
L'appellante affermava che “il testimone avrebbe accompagnato la madre, , in un Tes_4 Pt_1
periodo di tempo limitato al mese di ottobre 2013, non trovandosi negli altri periodi in Sicilia in quanto abitante a Vicenza”.
Detta affermazione era smentita dalle dichiarazioni rese sotto giuramento dal medesimo : Tes_4
“nel periodo del ricovero del alla Casa di Cura D'Anna” – e,cioè, dal 14.10.2013 al 6.12.2013 CP_1
– “ ho accompagnato io personalmente mia madre in clinica”.
Quanto alla successiva asserzione secondo cui, “in ogni caso,.. al di là del periodo in cui si recava unitamente alla madre a far visita in Ospedale al la testimonianza del sarebbe CP_1 Tes_4
rilevante “in quanto era solito informarsi sulle condizioni di salute dell'attore, per il tramite della signora , giacchè la moglie del testimone era cugina di parte attrice”, non se ne comprendeva Pt_1
la ratio.
Al più, la suddetta affermazione, avallava l'eccezione già sollevata in sede di conclusionale dagli odierni appellati secondo la quale la deposizione del , trattandosi di una testimonianza de Tes_4
relato actoris, rivestiva valenza probatoria nulla.
Priva di pregio anche l'eccezione esplicitata dall'appellante relativamente al rilievo dato dal Giudice alla presenza, in cartella clinica solo dei nomi delle signore e e dei loro Tes_1 Tes_2
rispettivi numeri telefonici.
Afferma, l'appellante, che la superiore circostanza non era indicativa dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte, ma era, invece, da ricondurre al modus operandi dei locali Pt_1
che fornivano informazioni relative alla salute dei pazienti solo ai familiari degli stessi. Pt_2
Concludeva, pertanto, affermando che le persone delegate, signore e erano Tes_1 Tes_2
familiari del a differenza della . CP_1 Pt_1
Se per la prima risultava acclarata la parentela, della seconda non era dato dire altrettanto.
Quanto sopra, peraltro, non spiegherebbe come mai la , che, per inciso, nella denuncia dalla Pt_1
stessa prodotta agli atti si qualificava come lontana parente del (cfr doc. n. 7 fascicolo CP_1
), sia stata indicata dai sanitari della come presenza utile per Pt_1 Controparte_5
l'addestramento di caregiver. 22
Anche relativamente al periodo seguente, il Giudice di prime cure ripercorreva in maniera puntuale e circostanziata tutti gli accadimenti, alla luce delle produzioni documentali agli atti e delle prove testimoniali assunte.
Rilevava in proposito : “È pacifico che, dopo le dimissioni del vitaliziato dalla clinica, ossia il
6.12.2013, il. veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove restava soltanto fino CP_1
al20.12.2013.”
Come riferito dai testi di parte attrice, in detta data interveniva un violento litigio tra la convenuta ed il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in CP_1
autoambulanza al pronto soccorso del Policlinico.
Rilevava il Giudice, come, in particolare, il teste pur riferendo che la durante il Tes_2 Pt_1
periodo in cui aveva ospitato il l'aveva ben accudito, in merito al litigio accaduto il CP_1
20.12.2013, aveva precisato:“la signora diceva che lui le doveva dare dei soldi perché lei Pt_1
comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Pt_1
Rilevava ancora il Giudice come, dopo tale violento litigio, peraltro mai contestato da parte convenuta, risultava dal verbale di Pronto Soccorso “che ad accompagnare il in ospedale non CP_1
era stata la convenuta ma una “parente”( verosimilmente, come da lei confermato in udienza, la cugina ” Persona_5
Il 21.12.2013, dopo aver trascorso la notte in Pronto Soccorso, il veniva condotto, su CP_1
indicazione della , nella propria abitazione, come confermato dalla teste Pt_1 Tes_1
Nel periodo successivo, la veniva chiamata più volte in soccorso del cugino perché visto Tes_1
vagabondare da solo, in abbigliamento trasandato e discinto;
in una occasione veniva chiamata da un vicino di casa che ne segnalava la caduta;
veniva quindi condotto in Pronto Soccorso.
Risultava, pertanto, evidente che il. era stato ospitato presso l'abitazione della solo CP_1 Pt_1
dal 6.12.2013 al 20.12.2013 e che, dopo detto periodo, era rimasto privo di assistenza ed in balia degli eventi.
Il Giudice di prime cure aveva rilevato: “risulta smentita dalle evidenze documentali l'affermazione resa dal teste di parte convenuta secondo cui dalla data del 20.12.2013 fino alla fine del Tes_3
mese di gennaio 2014 il vitaliziato sarebbe stato ricoverato presso l'Ospedale Civico di CP_1
Palermo. 23
Il primo giudice aveva aggiunto che non aveva trovato alcun riscontro la tesi di parte convenuta secondo cui ogni qualvolta il non era ricoverato in Ospedale, egli veniva ospitato dalla stessa CP_1
.” Pt_1
Ed infatti“In ordine al mancato ricovero del vitaliziato dal 20.12.2013, era sufficiente rilevare che in seno al verbale di pronto soccorso (all.9 alla comparsa di costituzione) venivano indicate le dimissioni del paziente avvenute il 21.12.2013 e che la successiva documentazione ospedaliera prodotta comprova un successivo ricovero ospedaliero avvenuto in data 1.1.2014 -
La prova orale assunta con la aveva consentito, poi, di provare che, dopo il litigio con la Tes_1
convenuta del 20.12.2013 e dopo la notte trascorsa al Pronto Soccorso, veniva condotto presso CP_1
la propria abitazione.”
Affermava l'appellante: “non può non assumere particolare rilevanza il disinteresse manifestato dal nell'adempimento delle prestazioni da parte della signora come documentalmente CP_1 Pt_1
provato dalle relazioni di Pronto Soccorso e dagli interventi delle Forze dell'Ordine”.
Orbene, la relazione di pronto soccorso del 20.12.2013 documentava: 1) il ricovero del in CP_1
seguito al litigio/aggressione subiti dallo stesso a casa della;
2) l'assenza della signora Pt_1 Pt_1
all'atto del ricovero medesimo (vi si legge“è accompagnato da una parente;
3) la riluttanza del CP_1
assolutamente giustificata alla luce del violento litigio accaduto, ad essere ricondotto nella casa della
. Pt_1
Il suddetto documento, alla luce di quanto sopra rilevato, non costituiva prova, come lasciato intendere dall'appellante, di “un disinteresse alla prestazione” dal parte del piuttosto, era CP_1
indicativo di un comportamento incompatibile con i criteri di assistenza e cura cui la era Pt_1
obbligata in forza del contratto di vitalizio de quo.
Al pari, la denuncia sporta alle Autorità competenti, richiamata col medesimo intento dall'appellante, di fatto dimostrava, per l'ennesima volta, come la non fosse minimamente a conoscenza delle Pt_1
vicende occorse al suo “assistito”.
In detta denuncia, infatti, dopo aver riferito alcune poco attendibili circostanze, mai provate ed anzi sconfessate dalle testimonianze di parte attrice e dalle prove documentali, dichiarava di essere stata informata del ricovero del presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico, dalla Governale, CP_1
che aveva, nel contempo, provveduto a comunicare i dati della ai sanitari. Pt_1
Infondate erano quindi le conclusioni cui perveniva controparte, la quale affermava: “l'omessa assistenza e cura nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 11.03.2014 era dipesa esclusivamente 24
dal comportamento del vitaliziato che rifiutava l'adempimento delle prestazioni da parte della signora
”. Pt_1
Evidenziava come la teste in quanto parente più vicina e solidale, era quella che aveva Tes_1
maggiore conoscenza dei fatti accaduti al e ne aveva dato dimostrazione come si evinceva CP_1
dalla congruenza delle sue deposizioni.
In definitiva la si era resa assolutamente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, Pt_1
anche successivamente all'1.1.2014,sino, praticamente alla data del decesso.
La censura mossa dall'appellante, secondo cui il Giudice nella valutazione dell'inadempimento non avrebbe preso in considerazione, da un lato, le patologie del vitaliziato e, dall'altro, l'età della convenuta che, all'epoca dei fatti era settantenne, era del tutto priva di pregio.
Infatti, evidenziava come il contratto di vitalizio era stato sottoscritto dalle parti in data 17/10/2012
e, “all'epoca”, la signora aveva 69 anni ed era ben consapevole della sua età, maggiore di Pt_1
quella del vitaliziato.
In ogni caso condivideva quanto evidenziato dal Giudice in ordine all'art.4 del contratto di vitalizio in forza del quale “la convenuta si obbligava a prestare assistenza al vitaliziato “per sé e i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo”, “anche a mezzo di idoneo personale di fiducia” sicché, ove personalmente impossibilitata, al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, ella avrebbe ben potuto assumere personale di fiducia”.
Evidenziava, peraltro, che anche dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno, la non Pt_1
aveva provato l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese svolte per giustificare il proprio inadempimento, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, erano rimaste totalmente sfornite di prova, anzi, smentite dai testi dalla stessa citati. ll terzo motivo d'appello era destituito di ogni qualsivoglia fondamento.
Con detto motivo, l'appellante censurava la sentenza per omessa motivazione in ordine alla colpa del debitore.Adduceva che il comportamento del vitaliziato avrebbe impedito alla sig.ra di Pt_1
ottemperare alle obbligazioni dalla stessa assunte col contratto di vitalizio.
All'uopo, richiamava strumentalmente il rifiuto del ad essere ricondotto presso l'abitazione CP_1
della , dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso, il 21.12.2013. Pt_1
L'appellante sottaceva, però, che quel rifiuto trovava giusto fondamento nel motivo del ricovero e, 25
cioè, nel violento litigio avuto con la che nonostante il fosse convalescente e fosse Pt_1 CP_1
stato a lei affidato “in qualità di caregiver”, come è solita sottolineare, non aveva esitato ad aggredirlo.
Né rispondeva a verità la circostanza asserita relativamente alle reiterate fughe del CP_1
dall'abitazione della .Detta asserita circostanza trovava incontestabile smentita in tutte le Pt_1
evidenze probatorie, dalle quali emergeva che il era stato condotto ed ospitato presso E, CP_1
l'abitazione della solo una volta e solo per il periodo decorrente dal 6.12.2013, data di Pt_1
dimissioni dalla al 20.12.2013, data del litigio e conseguente ricovero in P.S. Controparte_5
di cui sopra.
Il primo Giudice, dopo aver ricostruito i fatti di causa in maniera puntuale e circostanziata,ed aver valutato gli stessi alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, aveva correttamente ed indiscutibilmente riconosciuto la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di vitalizio concluso in data 17.10.2012 da Per_2
e per grave inadempimento di quest'ultima.
[...] Parte_1
Il 16 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello, concernente la pretesa carenza di legittimazione attiva degli appellati , è infondato.
Invero il giudizio, in seguito al decesso del , è stato proseguito dalla figlia di Persona_2
quest'ultimo, , sia in nome proprio che in nome, vece, conto e rappresentanza dei Controparte_1
fratelli, , , , in forza di procura notarile “per Controparte_2 Controparte_3 CP_4
pratiche inerenti la successione”.
In forza della procura ricevuta, la aveva dato incarico al legale affinché si Controparte_1
costituisse nel giudizio col deposito dell'atto di costituzione in prosecuzione.
All'atto di costituzione venivano allegati: 1) l'estratto per riassunto degli atti di morte di Per_2
dal quale si evinceva il decesso di di stato civile divorziato;
2) l'estratto
[...] Persona_2
per riassunto dell'atto di nascita di dal quale si evinccva, incontestabilmente, la Controparte_1
paternità in testa al de cuius la procura notarile “per pratiche inerenti a successione” che i CP_1
, , ,fratelli della signora Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
avevano conferito alla stessa, anche al fine proseguire il giudizio incoato dal de cuius.
I documenti prodotti sono idonei ad attestare la qualità di eredi o, comunque, di chiamati all'eredità dei figli del de cuius, in quanto tali successori legittimi dello stesso, come dimostrato dalla CP_1
certificazione anagrafica della e dalla procura notarile “per pratiche inerenti a Controparte_1 26
CP_ successione”, con la quale i fratelli , e , la cui identità veniva Controparte_2 CP_3
attestata dal Notaio, le conferivano, “affinchè possa compiere –anche in concorso con sé medesima - qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente alla successione in morte di . Persona_2
Sotto altro profilo va rilevato che qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione
(Cass. n. 18294 del 04/07/2024) .E' evidente , quindi, che gli appellati , nella specie, erano legittimati a riassumere il processo nella qualità di eredi.
In ordine al secondo motivo di appello si osserva, in punto di fatto, che, con atto pubblico in data 17 ottobre 2012, in notar , riservandosi il diritto di uso vitalizio, ai sensi dell'art. 1021 cod. Persona_8 Persona_2
civ., cedeva e trasferiva in favore della che accettava, un Magazzino sito in Palermo, con ingresso dalla via Parte_1
Francesco Paolo Perez civici n.74 e 76 composto di un piano terra, un seminterrato e un ammezzato.
Ai sensi dell'art.4 del contratto in corrispettivo della cessione, la parte cessionaria si obbligava per sè e suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, vita natural durante del cedente, a prestare anche a mezzo di proprio personale di fiducia assistenza notturna e diurna in caso di malattia o impedimento in favore del cedente, anche in convivenza familiare, obbligandosi nel contempo a provvedere per la confezione e cottura dei cibi, per l'acquisto e la pulizia del vestiario e della biancheria e per la pulizia dell'abitazione della parte cedente medesima e obbligandosi altresì a corrispondere tutte le spese mediche ospedaliere e farmacologiche che dovessero rendersi necessarie per il vitaliziando.
Si osserva, in diritto, che è pacifico che il negozio con il quale una parte si obbliga verso l'altra, in cambio del trasferimento di un immobile, a prestarle assistenza sia morale, che, in caso di bisogno, materiale, costituisce un contratto atipico nel quale, pur essendo presenti elementi caratterizzanti il cosiddetto
"vitalizio alimentare", è prevalente il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, essendo ritenuta la assistenza morale indefettibile e non eventuale come quella materiale, con la conseguenza che nel caso di inadempimento degli indicati obblighi assistenziali, trovano applicazione le regole generali sulla risoluzione per inadempimento ( Cass.
1280 del 19/02/1996 ; Cass.. 1503 del 12/02/1998). 27
E' altresì pacifico che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il
, fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass.
n. 13685 del 21/05/2019) ed anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (
Cass. n. 826 del 20/01/2015 ).
Orbene, nella specie, è da escludere che l'appellante abbia fornito prova dell'adempimento della propria obbligazione che, indubbiamente, consisteva nel fornire un'assistenza continua e non ininterrotta al CP_1
Invero con riferimento al ricovero ospedaliero di presso l'Ospedale Civico di Persona_2
Palermo, collocato temporalmente tra il 13.9.2013 e il 14.10.2013, la non ha provato di aver Pt_1
fornito qualsivoglia assistenza al vitaliziato o di essersi, in qualunque modo, interessata del suddetto ricovero. Per di più il 14.9.2013 all'atto del ricovero del presso il reparto di anestesia e CP_1
rianimazione del medesimo ospedale e nella cartella clinica venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” .
Si osserva in proposito che all'udienza del 18.04.2018, la teste sentita a prova contraria Tes_1
sulla prova diretta di parte convenuta in ordine alla presenza di quest'ultima durante il suddetto ricovero, affermava di essere andata a trovare il cugino presso la Clinica D'Anna, circa tre CP_1
volte a settimana e di avervi trovato la soltanto una volta. Pt_1
Le contrarie dichiarazioni rese dai testimoni della convenuta, e come Tes_3 Tes_4
correttamente rilevato dal giudice di prime cure. appaiono incongruenti e tra loro contraddittorie.
Entrambi, confermavano la presenza giornaliera della presso la Casa di Cura durante Pt_1 CP_5
il periodo di ricovero del ma ciascuno di essi dava risposte tra loro incompatibili. CP_1
In particolare, il figlio della convenuta, , sentito sotto il vincolo del giuramento Tes_5
all'udienza del 25.10.2017, dichiarava: “Preciso che nel periodo del ricovero del alla CP_1 [...]
io sono sceso da Vicenza per andare a vederlo e in quel periodo ho accompagnato io CP_5
personalmente mia madre in clinica”., salvo poi a precisare “ad eccezione del ricovero presso la 28
clinica D'Anna io non sono stato presente ed era mia madre a riferirmi le circostanze che ho dichiarato ”
Il giudice di prime cure pure ha rilevato “Anche il teste di parte convenuta Tes_3
all'udienza del 7.2.2018, premesso di essere amico della , ha riferito che nel periodo
[...] Pt_1
di ricovero presso la ossia da ottobre a dicembre 2013,quest'ultima andava Controparte_5
tutti i giorni a far visita al precisando “lo so perché l'accompagnavo io personalmente, perché CP_1
ho la macchina, ora non ce l'ho più disgraziatamente;
l'accompagnavo e l'andavo a prendere” e a ciò aggiungendo poi “Certe volte si ritirava tutta bagnata con l'autobus. Quando non l'andavo a prendere si ritirava tutta bagnata”.
E' evidente che la deposizione testimoniale del , essendo “ de relato “è priva di valore Tes_4
probatorio , mentre la deposizione resa dalla appare inverosimile e del tutto generica Tes_3
essendo incomprensibile perchè la teste accompagnava giornalmente la alla clinica Tes_6 CP_5
giornalmente, con la conseguenza che la deposizione resa dalla del tutto Testimone_7
disinteressata ai fatti in questione- appare maggiormente attendibile non avendo detta teste interese alcuno a riferire circostanze non vere
Pertanto può escludersi che la abbia fornito la prova circa l'assistenza “giornaliera” al Pt_1
vitaliziato in occasione del suo ricovero ospedaliero, durante il periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013.
Detto inadempimento alla obbligazione contrattuale di fornire assistenza continua protrattosi per un periodo temporale così esteso e presumibilmente già preesistente al ricovero (all'atto del ricovero del presso il reparto di anestesia e rianimazione del medesimo ospedale e nella cartella clinica CP_1
venivano annotate “condizioni igieniche scadenti” ) è già di per sé grave e consente quindi di pronunciare la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento della . Pt_1
È pacifico inoltre che, dopo le dimissioni del vitaliziato dalla clinica, ossia il 6.12.2013, il. CP_1
veniva condotto presso l'abitazione della convenuta, dove restava soltanto fino al 20.12.2013, a causa di un violento litigio tra la convenuta ed il vitaliziato legato a questioni economiche, a seguito del quale il veniva accompagnato in autoambulanza al pronto soccorso del Policninico. CP_1
Il teste pur riferendo che la durante il periodo in cui aveva ospitato il Tes_2 Pt_1 CP_1
l'aveva ben accudito, in merito al litigio accaduto il 20.12.2013, ha precisato:“la signora Pt_1
diceva che lui le doveva dare dei soldi perché lei comprava pannolini e delle creme e lui non glieli voleva dare, perché i soldi li aveva in banca, ma lui in banca con la non ci voleva andare”. Pt_1 29
Ha correttamente rilevati ancora il Giudice come, dopo tale violento litigio, mai contestato da parte convenuta, risultava dal verbale di Pronto Soccorso “che ad accompagnare il in ospedale non CP_1
era stata la convenuta ma una “parente”( verosimilmente, come da lei confermato in udienza,la cugina
”. Il 21.12.2013, dopo aver trascorso la notte in Pronto Soccorso, il veniva Persona_5 CP_1
condotto, su indicazione della , nella propria abitazione, come confermato dalla teste Pt_1
Tes_1
Nel periodo successivo, la veniva chiamata più volte in soccorso del cugino perché visto Tes_1
vagabondare da solo, in abbigliamento trasandato e discinto;
in una occasione veniva chiamata da un vicino di casa che ne segnalava la caduta;
veniva quindi condotto in Pronto Soccorso.
Risultava, pertanto, evidente che il. era stato ospitato presso l'abitazione della solo CP_1 Pt_1
dal 6.12.2013 al 20.12.2013 e che, dopo detto periodo, era rimasto privo di assistenza. Dette circostanza sono idonee ulteriormente a provare che la anche nel periodo in oggetto ha Pt_1
perseverato nel suo inadempimento contrattuale.
Infine si rileva che, anche dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno, la non ha provato Pt_1
l'adempimento dell'obbligo cui era tenuta e che le difese svolte per giustificare il proprio inadempimento, incentrate su asseriti comportamenti ostativi tenuti dall'Amministratore di sostegno che le avrebbero impedito la prestazione di assistenza al vitaliziato, sono rimaste totalmente sfornite di prova. Va quindi rigettato il secondo motivo di appello.
Va del pari rigettato in terso motivo di appello con il quale l'appellante afferma che è priva di colpa in quanto l'inadempimento delle proprie prestazioni di assistenza trova causa nel comportamento dallo stesso vitaliziato che le ha rifiutato .
Ed, invero, con riferimento al periodo compreso tra il 14.10.2013 a il 6.12.2013 non vi è stato alcun rifiuto del a ricevere le prestazioni dovute, con la conseguenza che è del tutto irrilevante la CP_1
circostanza che a decorrere dal 20 dicembre 2013 la asserisca che non ha potuto adempiere Pt_1
le sue prestazioni a causa del comportamento del CP_1
Va pertanto rigettato il terzo motivo di appello
Le spese deL grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta,
P.Q.M.
La Corre, rigetta l'appello proposto da nei confronti di , in proprio Parte_1 Controparte_1
e nella qualità di procuratrice dei fratelli , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 30
tutti costituiti n.q. di eredi di , avverso la sentenza resa in data 10.3.2020 dal Tribunale di Per_2
Palermo.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 25 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE