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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10423/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Ottava Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10423/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv. Giuseppe Cichella
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Valsecchi
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09 ottobre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
19657/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 09 dicembre 2020 nel procedimento RG n. 56007/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.414.914,61, oltre interessi e spese, in favore di chiedendo la revoca Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento e dichiarazione di debenza della minore somma di € 630.798,00, oltre interessi.
Pagina 1 Si costituiva tempestivamente l'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e allegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di al pagamento della somma equivalente. Parte_1
Con ordinanza resa in data 09.03.2022 a scioglimento della precedente riserva, il Giudice, tenuto conto della documentazione depositata dall'opposta, nonché della genericità dei motivi di opposizione proposti, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e rinviando la causa ad una successiva udienza, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente ha depositato esclusivamente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, omettendo sia di presenziare alle udienze tenute, sia di depositare le successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c., palesando una condotta dilatoria , senza coltivare le difese svolte.
La causa trae origine dalla conclusione di un contratto di trasporto dell'energia elettrica tra
“trader”, ossia venditore di energia elettrica, ed Parte_1 Controparte_1 distributore della medesima ai clienti finali, in virtù del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 1.414.914,61 per fatture rimaste insolute.
L'esistenza del rapporto contrattuale è circostanza pacifica tra le parti, avendone parte opponente espressamente riconosciuto la conclusione nel proprio atto di opposizione.
L'unica contestazione mossa da riguarda il quantum richiesto, avendo Pt_1 Parte_1
l'opponente riconosciuto di dovere la minore somma di € 630.798,00, in luogo della somma richiesta di € 1.414.914,61, asserendone, tuttavia , l'intera copertura tramite le garanzie versate in sede di stipula.
Detta contestazione, oltre a palesarsi assolutamente generica e priva di supporto probatorio, appare destituita di fondamento in ragione delle avverse allegazioni.
L'opposta ha infatti prodotto il titolo della domanda, come detto, costituito dal contratto stipulato tra le parti, le fatture emesse per il trasporto di energia elettrica e le diffide inviate all'opponente, contenenti la ricostruzione dei consumi e la relativa fatturazione, nonché
l'estratto notarile contabile.
La ricorrente, odierna opposta, ha pertanto pienamente provato la propria domanda, rispetto alla quale le contestazioni dell'opponente non appaiono idonee a destituirla di fondamento, né a comportare la riduzione nel quantum.
Pagina 2 Va rilevato che l'opponente non ha articolato in alcun modo la propria difesa, non fornendo alcuna motivazione in ordine alla minore somma asseritamente dovuta.
In merito occorre precisare che, sebbene il contratto tra le parti fosse stato risolto tramite PEC
inviata in data 9 luglio 2019, con decorrenza dal 2 luglio 2019 a causa del venir meno di una delle condizioni per l'esecuzione del servizio di trasporto, tuttavia la società opposta continuava ad effettuare il trasporto dell'energia per i 17 giorni lavorativi successivi. Le fatture oggetto di ingiunzione afferiscono al servizio espletato sino all' effettiva cessazione delle prestazioni contrattuali, e comprendono i conguagli calcolati alla data di cessazione del rapporto, come previsto ai sensi dell'art.
9.3 del contratto, sulla cui debenza l'opponente non ha mosso alcuna contestazione.
Per quanto concerne, invece, la contestazione relativa all'integrale copertura del debito mediante le garanzie prestate in sede di stipula del contratto, deve evidenziarsi l'infondatezza di essa, alla luce di quanto allegato e prodotto dall'opposta.
Tali garanzie, infatti, sono state escusse da nel mese di luglio 2019, per Controparte_1 saldare morosità antecedentemente maturate dall'opponente e mai reintegrate, come si evince anche dal contenuto della missiva, inviata in data 23 luglio 2019, non contestata dall'opponente, nell'atto introduttivo .
In merito si richiama la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di onere di contestazione, insegna che “la prova del fatto costitutivo del credito… spetta al creditore opposto (Cass. 19/07/2015 n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si
ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010 n.
25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003 n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce
un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo
Pagina 3 sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass. 09/03/2016, n, 12517; Cass. 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356) ( cfr
Cass. Civ. n. 20597/2022).
Va, pertanto, rigettata l'opposizione proposta da in ragione Parte_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta che ha Controparte_1 pienamente provato la propria domanda, tenuto conto della non contestazione dell'opponente, che ha proposto una opposizione, non coltivata, strumentale a dilazionare il pagamento di quanto dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della causa, con quantificazione prossima alla misura massima prevista.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 19657/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in favore di in data 09 dicembre 2020, oltre interessi e spese;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore¸ alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quantificate in € 18.553,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Ottava Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luparelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10423/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv. Giuseppe Cichella
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Valsecchi
Opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 09 ottobre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
19657/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 09 dicembre 2020 nel procedimento RG n. 56007/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
1.414.914,61, oltre interessi e spese, in favore di chiedendo la revoca Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento e dichiarazione di debenza della minore somma di € 630.798,00, oltre interessi.
Pagina 1 Si costituiva tempestivamente l'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e allegato, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di al pagamento della somma equivalente. Parte_1
Con ordinanza resa in data 09.03.2022 a scioglimento della precedente riserva, il Giudice, tenuto conto della documentazione depositata dall'opposta, nonché della genericità dei motivi di opposizione proposti, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., e rinviando la causa ad una successiva udienza, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente rilevato che l'opponente ha depositato esclusivamente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, omettendo sia di presenziare alle udienze tenute, sia di depositare le successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c., palesando una condotta dilatoria , senza coltivare le difese svolte.
La causa trae origine dalla conclusione di un contratto di trasporto dell'energia elettrica tra
“trader”, ossia venditore di energia elettrica, ed Parte_1 Controparte_1 distributore della medesima ai clienti finali, in virtù del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di € 1.414.914,61 per fatture rimaste insolute.
L'esistenza del rapporto contrattuale è circostanza pacifica tra le parti, avendone parte opponente espressamente riconosciuto la conclusione nel proprio atto di opposizione.
L'unica contestazione mossa da riguarda il quantum richiesto, avendo Pt_1 Parte_1
l'opponente riconosciuto di dovere la minore somma di € 630.798,00, in luogo della somma richiesta di € 1.414.914,61, asserendone, tuttavia , l'intera copertura tramite le garanzie versate in sede di stipula.
Detta contestazione, oltre a palesarsi assolutamente generica e priva di supporto probatorio, appare destituita di fondamento in ragione delle avverse allegazioni.
L'opposta ha infatti prodotto il titolo della domanda, come detto, costituito dal contratto stipulato tra le parti, le fatture emesse per il trasporto di energia elettrica e le diffide inviate all'opponente, contenenti la ricostruzione dei consumi e la relativa fatturazione, nonché
l'estratto notarile contabile.
La ricorrente, odierna opposta, ha pertanto pienamente provato la propria domanda, rispetto alla quale le contestazioni dell'opponente non appaiono idonee a destituirla di fondamento, né a comportare la riduzione nel quantum.
Pagina 2 Va rilevato che l'opponente non ha articolato in alcun modo la propria difesa, non fornendo alcuna motivazione in ordine alla minore somma asseritamente dovuta.
In merito occorre precisare che, sebbene il contratto tra le parti fosse stato risolto tramite PEC
inviata in data 9 luglio 2019, con decorrenza dal 2 luglio 2019 a causa del venir meno di una delle condizioni per l'esecuzione del servizio di trasporto, tuttavia la società opposta continuava ad effettuare il trasporto dell'energia per i 17 giorni lavorativi successivi. Le fatture oggetto di ingiunzione afferiscono al servizio espletato sino all' effettiva cessazione delle prestazioni contrattuali, e comprendono i conguagli calcolati alla data di cessazione del rapporto, come previsto ai sensi dell'art.
9.3 del contratto, sulla cui debenza l'opponente non ha mosso alcuna contestazione.
Per quanto concerne, invece, la contestazione relativa all'integrale copertura del debito mediante le garanzie prestate in sede di stipula del contratto, deve evidenziarsi l'infondatezza di essa, alla luce di quanto allegato e prodotto dall'opposta.
Tali garanzie, infatti, sono state escusse da nel mese di luglio 2019, per Controparte_1 saldare morosità antecedentemente maturate dall'opponente e mai reintegrate, come si evince anche dal contenuto della missiva, inviata in data 23 luglio 2019, non contestata dall'opponente, nell'atto introduttivo .
In merito si richiama la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e di onere di contestazione, insegna che “la prova del fatto costitutivo del credito… spetta al creditore opposto (Cass. 19/07/2015 n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si
ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010 n.
25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003 n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce
un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo
Pagina 3 sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass. 09/03/2016, n, 12517; Cass. 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356) ( cfr
Cass. Civ. n. 20597/2022).
Va, pertanto, rigettata l'opposizione proposta da in ragione Parte_1 dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposta che ha Controparte_1 pienamente provato la propria domanda, tenuto conto della non contestazione dell'opponente, che ha proposto una opposizione, non coltivata, strumentale a dilazionare il pagamento di quanto dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della causa, con quantificazione prossima alla misura massima prevista.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 19657/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in favore di in data 09 dicembre 2020, oltre interessi e spese;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore¸ alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, quantificate in € 18.553,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo
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