Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2301 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 19/02/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. DE STEFANO VITO il quale ha chiesto “dichiarare la cessazione della materia del contendere” con vittoria di spese da distrarre
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha chiesto
“l'estinzione del giudizio”
Visti gli atti del fascicolo, preso atto dell'intervenuto deposito da parte dell del verbale di abbandono dell'indebito, CP_1
decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2301 /2024 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. DE STEFANO VITO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito “•
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa • Ritenere e Dichiarare, attesa l'eccezione di giudicato e di ne bis in idem, che la pretesa di cui al sollecito di pagamento impugnato è insussistente ed inammissibile •
Ritenere e Dichiarare che il ricorrente non è debitore nei confronti dell della somma richiesta • CP_1
Condannare l alle spese e competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore CP_1
antistatario”
Costituitosi in giudizio l ha chiesto al GL “un rinvio a febbraio 2025 per perfezionare ogni CP_1
adempimento” necessario al fine di consentire l'abbandono dell'indebito
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese del giudizio;
parte resistente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Secondo i Giudici di Legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Allorquando le parti sono d'accordo nell'eliminare la posizione di contrasto tra le stesse insorta, si impone anche d'ufficio la sua declaratoria (Cass. nn. 18195/12, 4883/06, 8086/05,
4384/03) e l'interpretazione delle dichiarazioni fatte dalle parti, in una alla valutazione dell'idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, è riservata al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici legali nella ricerca dell'effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni in questione (Cass. nn. 9332/01, 6002/01,
2180/00, 5097/99).
Ebbene, nel caso di specie l' costituendosi in giudizio ha dedotto “Le doglianze del CP_2
ricorrente SONO FONDATE vi è giudicato al quale l' non intende certo sottrarsi;
per mero CP_2
disguido materiale l'abbandono/annullamento nella procedura di gestione degli indebiti non si è perfezionato, e così la procedura è tornata periodicamente ad emettere sollecito -diffida” e unitamente alle note scritte per l'udienza odierna ha depositato “verbale storno/abbandono” dell'indebito del 15.01.2025.
Risulta pertanto pienamente soddisfatta la richiesta di parte ricorrente e non residuano punti di contrasto tra le parti
Quanto alle spese del giudizio esse seguono la soccombenza seppure virtuale, e vanno pertanto poste a carico del resistente atteso che l'avvenuto riconoscimento stragiudiziale delle ragioni di parte ricorrente, dimostra la fondatezza del ricorso anche in considerazione delle ragioni allo stesso sottese (esistenza di un precedente giudicato sulle irripetibilità dell'indebito oggetto del presente giudizio) e non potendosi ravvisare in capo al ricorrente un obbligo di procedere ad un
“tentativo bonario di soluzione della questione”
Dette spese si liquidano visto il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 7.953,92), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto, tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, del mancato espletamento della fase istruttoria, in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovute da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario mentre non può essere riconosciuta la pur chiesta maggiorazione per l'utilizzo nella redazione dell'atto di collegamenti ipertestuali non avendo avuto tale modalità di redazione nel caso specifico, alcuna utilità per il GL in considerazione sia dello svolgimento del giudizio, che delle ragioni della decisione e che dell'attività effettivamente posta in essere.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda istanza ed eccezione rigettata
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.695,50 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo