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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 797 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , tutti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 in qualità di eredi di , elettivamente Persona_1 domiciliati in Bari, via Principe Amedeo n. 379, presso lo studio dell'avv. Nicola Frivoli, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Cefola, giusta procura in atti -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
elettivamente domiciliata in Bari, via Andrea da Controparte_1
Bari n. 35, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
elettivamente domiciliata in Trani, via Controparte_2
Tasselgardo n. 7, presso lo studio dell'avv. Ugo Operamolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
contumace -------------------------------------------------- Controparte_3
----------------------------------------------------------------------------- appellati
Conclusioni: all' udienza del 21 marzo 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
1 Con sentenza n. 589/22 del 6.4.22, il Tribunale di Trani ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da Persona_1
nei confronti di condannandolo al
[...] Controparte_3 pagamento della somma di €292.900,00, oltre gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata con decorrenza dalla data di incameramento dei singoli importi sino alla sentenza e gli ulteriori interessi maturandi sulla risultante dalla sentenza al saldo, mentre ha rigettato quelle proposte dallo stesso nei confronti della Per_1
e del assorbita la Controparte_2 Controparte_4 domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti della compagnia assicuratrice, oltre a condannare lo alla rifusione CP_3 delle spese giudiziali in favore dell'attore e quest'ultimo in favore di e del Controparte_2 Controparte_4
Con citazione del 22.5.22, hanno proposto appello avverso la sentenza
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , tutti in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di , chiedendo, in parziale Persona_1 riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte nei confronti della e del oltre a Controparte_2 Controparte_4 riproporre le questioni relative alla responsabilità dello anche per CP_3 fatto illecito e per violazione della normativa di cui al regolamento
ISVAP n. 5 del 2006 e del codice delle assicurazioni in materia di separazione patrimoniale. Quanto alle spese, hanno chiesto la liquidazione degli esborsi relativi alla fase di mediazione, nonché la condanna di e del alle spese, in Controparte_2 Controparte_4 subordine da compensarsi.
Si è costituita quale successore a titolo universale Controparte_1 del eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_4 dell'appello e, in subordine, chiedendone il rigetto, oltre a riproporre la domanda di garanzia nei confronti di in ogni Controparte_2 caso con vittoria di spese.
Si è altresì costituita la chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello e della domanda di garanzia riproposta da
[...]
, con vittoria di spese. CP_1
2 Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia di all'udienza del 21 marzo 2025, è stata Controparte_3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_3 ancorché ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito, e poi delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo l'appellata , l'appello sarebbe inammissibile in Controparte_1 quanto proposto nei confronti del(l'ex) ovvero una Controparte_4 società cancellata dal registro delle imprese in pendenza del giudizio di primo grado (e precisamente il 3.12.18, a seguito di fusione per incorporazione in , anziché del successore a titolo Controparte_1 universale Controparte_1
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Se, durante il giudizio di primo grado, una società parte in causa viene cancellata dal registro delle imprese ma il suo difensore non dichiara né notifica l'evento, egli continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato e, quindi, l'appello che la controparte gli notifichi è senz'altro ammissibile, non rilevando la conoscenza ottenuta aliunde del verificarsi di uno degli eventi interruttivi.
In buona sostanza, la mancata dichiarazione della cancellazione della società, avvenuta in primo grado, rende rituale la notifica dell'appello presso il difensore, attesa l'ultrattività del mandato rilasciato per ogni stato e grado del giudizio.
In tal senso l'orientamento della S.C. (11193/22), anche di recente avallato dalle sezioni unite (29812/24), che, superando il vecchio indirizzo ermeneutico (Cass. SS. UU. 6070/13), ritiene ammissibile la notifica dell'impugnazione presso il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo, in applicazione della regola generale dell'ultrattività del mandato alla lite.
In definitiva, le sezioni unite danno continuità all'indirizzo introdotto dalla decisione delle sezioni unite n. 15295/14 e, perciò, da considerarsi ormai consolidato, secondo cui, nel caso in cui il difensore non
3 comunichi l'evento nei modi stabiliti dalla legge, egli continua «a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione».
Venendo al merito dell'appello, col primo motivo si censura anzitutto il rigetto della domanda di risarcimento del danno nei confronti della e del per errata Controparte_2 CP_4 Controparte_4 valutazione delle prove, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 2049 c.c., 31 d.lgs. n. 58 del 1998 e, rispetto alla banca, degli artt. 1717 c.c. e 43 R.D. 1736/1933.
La censura è, in parte, fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
Spettava all'appellante provare, ai fini della responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del broker ex art. 2049 c.c., norma rispetto alla quale l'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 si pone in rapporto di species a genus, il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo ed il danno subìto dal cliente, ovvero che il fatto dannoso fosse stato agevolato o reso possibile dall'inserimento dello nell'organizzazione dell'impresa (Cass. 23973/19, richiamata Parte_8 dalla più recente Cass. 6795/24).
Correttamente, quindi, il Tribunale, in mancanza di questa prova, ha escluso la responsabilità della sul presupposto che il broker CP_2 avesse organizzato una propria attività di impresa con autonomia di mezzi e di rischio e, senza alcun potere rappresentativo nei confronti della impresa assicurativa, proposto, sempre in autonomia, l'adesione a determinati prodotti assicurativi.
D'altronde, già per definizione, secondo l'art. 109, comma 2, lett. b, del codice delle assicurazioni, sono intermediari di assicurazione o broker
“gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
La figura del broker va, quindi, tenuta distinta da quella dell'agente di assicurazione, che, a differenza del primo, è legato da un contratto di collaborazione (rapporto di agenzia) con l'assicuratore, in forza del quale
è autorizzato a sottoscrivere polizze per conto della compagnia. Al
4 contrario, il broker svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase precedente alla messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lui più convenienti (Cass.
12973/10).
In altri termini, il broker rappresenta un incaricato di fiducia dell'assicurando: egli è, cioè, un mediatore qualificato, la cui attività di messa in contatto dei contraenti per la stipula del contratto non è "neutra", ma il risultato di un'attività di assistenza e collaborazione con il soggetto assicurando per individuarne le esigenze particolari e scegliere le condizioni contrattuali più adatte a soddisfarle.
Pertanto, al fine che ci occupa, il broker non è vincolato da alcun rapporto giuridico, neppure di parasubordinazione, con l'assicuratore, al quale spetta il potere di accettare o meno la proposta di assicurazione ricevuta dal broker, come d'altronde si legge nello stesso contratto stipulato dallo con la (art. 1: “Il Broker agisce su incarico Parte_8 Parte_9 scritto del cliente, senza alcun potere di rappresentanza dell'agente e senza vincoli di esclusiva nei confronti dello stesso”; art.2: “L'agente si riserva di prestare o meno, in tutto o in parte, il proprio consenso alla stipulazione dei contratti assicurativi proposti dal broker”).
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui lo nel proporre CP_3 al la sottoscrizione di polizze vita con la ha Per_1 Parte_9 pacificamene operato come broker, senza alcun potere di rappresentanza dell'agente o vincoli di collaborazione o esclusiva nei confronti dello stesso. Né rileva in senso contrario la disponibilità, da parte sua, di moduli contrattuali (le proposte di assicurazione sulla vita, appunto), sia Parte perché non riconducibili alla ma alla Parte_10 estinta già dal 2002, sia perché anche la mera proposta di commercializzazione di polizze da parte del broker potrebbe in astratto comportare l'utilizzazione di modulistica e materiale pubblicitario dell'impresa assicuratrice.
5 Infine, non giova all'appellante continuare ad invocare il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, il quale trova operatività alla duplice condizione che sussista, oltre alla buona fede di chi ne invoca l'applicazione, pure un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza (Cass. 23448/14).
Non è, infatti, questo il caso di specie, giacché lo non si è CP_3 presentato come rappresentante, mandatario, preposto o agente della ma solo come broker, ed in tale veste si è limitato a Parte_11 ricevere le proposte di assicurazione, che spettava alla compagnia accettare, ciò in assoluta autonomia anche organizzativa, mai avvalendosi di un apparato logistico riconducibile alla (come invece Parte_9 sarebbe stato laddove, ad esempio, avesse utilizzato un immobile a cui interno fosse collocata un'insegna della stessa impresa assicuratrice).
Al contrario, il contratto di brokeraggio, all'art.8, vieta al broker persino
“l'utilizzo del nome dell'agente e/o dell'impresa, nonché dei relativi loghi, in nessuna pubblicità, lettera, circolare, pamphlet, pubblicazione elettronica e non, brochure, sito internet e/o altro documento e mezzo di informazione, senza l'espressa autorizzazione preventiva rilasciata dall'agente e/o dall'impresa per iscritto”.
Va, pertanto, respinto l'appello nei confronti della non CP_2 potendo affermarsene la responsabilità per l'attività illecita posta in essere dal broker in danno dell'assicurando, il quale ha intestato gli assegni all'impresa assicuratrice nell'errata convinzione che le proposte di polizza fossero state accettate e gli assegni effettivamente incassati da quest'ultima. Ciò è avvenuto in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà imputabile al solo senza il minimo concorso da parte CP_3 dell'assicuratrice, che - come si è detto - nulla ha fatto per ingenerare questo affidamento (cfr. Cass. 18928/17, ancorché con riferimento al promotore finanziario).
La censura è, invece, nei termini di cui appresso, fondata nei riguardi della banca.
Al momento della negoziazione degli assegni circolari non trasferibili intestati alla n. 61-00080636-00 di €84.000,00 del 2.8.11 e Parte_9
n.6055848749 di €26.000,00 del 3.8.11, versati (tramite girata per
6 l'incasso) sul c/c n. 1000/3840 acceso dallo presso la filiale di CP_3
Barletta del in data 29 luglio 2005 in qualità di Controparte_4 agente della , questi risultava ancora autorizzato ad operare su Parte_9 tale conto ed a negoziare assegni intestati alla compagnia assicurativa, sulla base di una dichiarazione del 27.3.06 della , la quale, al Parte_9 contempo, si impegnava a comunicare alla banca - a mezzo raccomandata a/r - l'eventuale revoca o cessazione del mandato conferito allo CP_3 che non avrebbe avuto effetto prima di 15 giorni dalla ricezione - da parte della banca - della predetta raccomandata.
Pertanto, in mancanza di comunicazione dell'intervenuta cessazione del contratto di agenzia con lo nessuna responsabilità può imputarsi CP_3 alla banca per aver permesso la negoziazione dei predetti assegni in virtù dell'autorizzazione del 27.3.06.
Diversamente è a dirsi per gli altri due assegni circolari non trasferibili intestati sempre alla , n. 61-00077569-01 di €150.000,00 del Parte_9
2.8.11 e n. 6055848750 di €32.900,00 del 3.8.11, versati - mediante girata per l'incasso - sul conto corrente n. 1000/5894, acceso l'8.7.11 presso la medesima filiale del intestato questa volta a “ Controparte_4 CP_3 broker di assicurazioni”, e non in qualità di agente della
[...]
(anche perché da qualche mese cessato da tale incarico). Parte_9
Ebbene, in questo caso, la banca non avrebbe dovuto consentire l'incasso da parte dello di titoli intestati alla e muniti di clausola CP_3 Parte_9 di intrasferibilità, in assenza di un potere autorizzatorio da parte della compagnia assicuratrice analogo a quello conferito con riguardo al c/c n.
1000/3840, acceso dallo in qualità di agente. CP_3
Accertata, quindi, la responsabilità della banca per la negoziazione dei due assegni di €150.000,00 e di €32.900,00, si impone la condanna della stessa al risarcimento del danno in misura pari al valore di questi titoli.
L'importo così determinato va prima devalutato alla data dell'illecito (agosto 2011) in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e, trattandosi di debito di valore, sulla somma così ottenuta, pari a €145.274,03, vanno riconosciuti sia la rivalutazione secondo il medesimo indice sia gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata (secondo lo stesso parametro) dal 3.8.11.
7 Si perviene così alla somma finale di €212.858,22 (ossia €37.625,97 per rivalutazione + €29.958,22 per interessi), che dovrà Controparte_1 pagare agli appellanti, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Va, invece, respinta la domanda di “garanzia” proposta da
[...] nei confronti di esclusa Controparte_1 Controparte_2 la responsabilità della compagnia assicuratrice per quanto innanzi esposto.
Infine, non giova agli appellanti riproporre le questioni di responsabilità dello CA anche per fatto illecito e per violazione della normativa di cui al regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e del codice delle assicurazioni in materia di separazione patrimoniale, non potendo conseguire da tali statuizioni un risultato più favorevole di quello già ricevuto per effetto dell'accertata responsabilità precontrattuale dello stesso (cfr. pgg.
4-5 sentenza), in assenza di impugnazione relativamente al profilo del quantum.
Peraltro, senza una censura avverso la statuizione di assorbimento ed in mancanza di allegazione di un fatto idoneo a porla nel nulla, resta precluso a questa Corte provvedere in merito a tali ulteriori elementi costitutivi di responsabilità.
Pertanto, ferma la statuizione di condanna dello CA di cui al capo sub n. 1 della sentenza impugnata, egli è responsabile in solido con
[...]
per l'importo che quest'ultima è tenuta a pagare agli appellanti CP_1
(come innanzi quantificato) ed invece in via esclusiva per il maggior importo liquidato dal Tribunale (sub capo sub 1), in più rispetto alla somma dovuta in solido con la banca.
Col secondo motivo di appello si censura la regolazione delle spese giudiziali, sia per l'omessa liquidazione degli esborsi relativi alla fase di mediazione, sia per la condanna alle spese in favore di
[...]
e da porsi - secondo l'appellante - a carico CP_2 Controparte_4 di questi ultimi, in conseguenza della riforma della decisione sulle domande nei loro confronti, o, in subordine, da compensarsi.
La censura è infondata, salvo per la regolazione delle spese nei confronti di , ex art. 336 cpc, in conseguenza della riforma della Controparte_1 decisione di merito.
8 Quanto alle spese della fase di mediazione, non essendo il relativo importo stato allegato, sia nel giudizio di primo grado (v. nota spese del
15.11.21, in cui vengono richieste solo le spese di iscrizione della causa ruolo, contributo unificato, marca e notifica, già liquidate in sentenza) sia in appello, né provato, se ne esclude la liquidazione.
La regolazione delle spese, nei confronti di tutte le parti, deve seguire il criterio generale della soccombenza, in assenza dei presupposti per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , tutti in qualità di eredi di Parte_6 Parte_7 [...]
, con citazione del 22.5.22, avverso la sentenza n. Persona_1
589/22 del 6.4.22 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello nei confronti di e di Controparte_3 [...]
Controparte_2
2. in parziale accoglimento dell'appello, condanna Controparte_1
a pagare agli appellanti, a titolo risarcitorio, la somma di
[...]
€212.858,22, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo, in solido con Controparte_3
3. rigetta la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
4. condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alla
[...] le spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_2
€14.317,99, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna a rifondere agli appellanti le spese Controparte_1 giudiziali, liquidate per il primo grado in €14.244,95 (di cui €141,95 per esborsi) e per l'appello in €16.177,64 (di cui €1.859,65 per esborsi), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
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