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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3736/15, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mariani e presso questi domiciliato, giusta mandato in atti;
(PEC in atti)
ATTORE e (C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta CP_1 P.IVA_1 Laura Robortaccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta delega procura in calce alla copia notificata dell'atto di riassunzione;
(PEC in atti)
CONVENUTA
* * * * * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto ritualmente notificato l'attore riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Potenza che, quale giudice di appello, aveva riformato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bella dichiarando la competenza funzionale dell'odierno giudice adito. Chiedeva, come innanzi al giudice di prime cure, la condanna della per l'abusiva istallazione e mantenimento su suolo di sua CP_1 proprietà di un o di telefonia consistente in diversi pali e cavi aerei posti a servizio di altri utenti. Si costituiva la riproponendo domanda riconvenzionale di CP_1 intervenuta usucapion telefonica. Nel merito, contestava an e quantum debeatur. La fase istruttoria si completava con l'acquisizione della sola documentazione allegata ai rispettivi atti introduttivi, non essendo comparso l'attore per rendere il deferito interrogatorio formale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande, principale e riconvenzionale, vanno entrambe rigettate per mancanza di prova, con compensazione integrale delle spese di lite.
In ossequio al principio della ragione più liquida (vds Cass. 9309/20), prima di
1 tutte le altre doglianze, si esaminerà la domanda di usucapione, ritualmente proposta da e che assume carattere dirimente ed assorbente. CP_1
Domanda di usucapione Quanto alla domanda di usucapione, la stessa va rigettata (recte: dichiarata inammissibile) essendo stata genericamente formulata. A parte le incertezze circa la usucapibilità della servitù telefonica, per via della specialità e del numerus clausus previsto per la costituzione delle servitù coattive, la ha semplicemente allegato che i sostegni ed i cavi CP_1 telefonici siano stati istallati sui fondi degli attori da oltre un ventennio, senza minimamente specificare e men che mai provare il momento iniziale e/o finale di decorrenza del termine o il periodo in cui o da parte di chi siano state eseguite le opere di asservimento;
il che non consente la verificazione dei fatti posti a fondamento della domanda (riconvenzionale). In special modo non consente di attribuire la realizzazione e/o la titolarità/proprietà dell'infrastruttura in capo a , così come non permette di CP_1 controdedurre o eccepire atti interruttivi della prescrizione acquisitiva. Ben potrebbe essere, inoltre, che l'infrastruttura sia stata realizzata, quindi posseduta, da altre società (o dagli stessi attori) non necessariamente incaricate dalla convenuta. Domanda principale Allo stesso modo va rigettata la domanda principale. Invero, a fronte delle eccezioni formulate da anche nel presente CP_1 giudizio, l'attore avrebbe dovuto fornire nuovamente prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Segnatamente, avrebbe dovuto provare (documentalmente o a mezzo testi) la proprietà o comunque l'utilizzo dei terreni, l'esistenza dei pali e dei cavi aerei, il danno derivante dall'apposizione ed uso illegittimo da parte di nonché il nesso causale richiesto dall'art. 2043 c.c. CP_1
Sebbene tali prove (sembrerebbe) siano state offerte dinanzi al giudice di prime cure (i.e.: di Bella), nel presente giudizio non vi è traccia di alcuna richiesta di mezzi istruttori da parte dell'attore, se non quella di acquisizione della documentazione affoliata “come da indice” e riguardante la copia delle pronunce rese dal giudice di primo grado e di appello. E' anche vero che il Giudice ha facoltà di utilizzare le c.d. prove atipiche, quali quelle raccolte in altro procedimento. Ed è anche vero che la nullità che investe il giudizio di primo grado per effetto della declaratoria di incompetenza funzionale adottata dal giudice d'appello non implica la nullità degli atti precedenti che ne sono indipendenti ex art. 159, I co., c.p.c. (La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi, che ne sono indipendenti”). Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale (per tutte: Cass. 2947/23, Cass. 5947/23), poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di
2 chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n.
17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Ne discende che la possibilità/facoltà di utilizzare le prove atipiche, proprio al fine di instaurare il corretto contraddittorio tra le parti, implica necessariamente e preventivamente la loro formale acquisizione nel procedimento nel quale le parti intendono che siano vagliate. Orbene, la documentazione versata in atti da parte dell'attore ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, consiste unicamente nei rispettivi atti di costituzione nel giudizio di primo grado e nella sentenza emessa dal Giudice di Pace e poi appellata. La scarna produzione, in difetto di ulteriori richieste istruttorie (quale l'acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado o dei certificati ipocatastali,
o dei verbali di causa relativi alle deposizioni testimoniali, o delle CTU/CTP), non consente neanche di ritenere tale documentazione (i.e.: prove rese dinanzi a giudice incompetente) alla stregua degli argomenti di prova liberamente valutabili. Il semplice riferimento ai testi escussi o alla documentazione notarile in atti, di cui in parte motiva della (depositata) pronuncia di primo grado, non permette né al giudice né a controparte alcun esame circa la attendibilità dei testi medesimi o la veridicità di quanto dichiarato, come pure non consente la verifica della genuinità dei certificati prodotti. In buona sostanza, prima ancora dell'esame circa la loro utilizzabilità, manca la formale acquisizione, al fascicolo dell'odierno procedimento, delle predette prove atipiche. In conseguenza, anche la domanda principale deve essere rigettata. In ragione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3 P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella causa Parte_1 CP_1 contrassegnata al R.G. n. 3736/15, così provvede:
i) RIGETTA la domanda principale proposta dall'attore e la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
ii) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Vietri di Potenza, lì 16 aprile 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
4
in persona del OP -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3736/15, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Mariani e presso questi domiciliato, giusta mandato in atti;
(PEC in atti)
ATTORE e (C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta CP_1 P.IVA_1 Laura Robortaccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta delega procura in calce alla copia notificata dell'atto di riassunzione;
(PEC in atti)
CONVENUTA
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto ritualmente notificato l'attore riassumeva il giudizio definito dal Tribunale di Potenza che, quale giudice di appello, aveva riformato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bella dichiarando la competenza funzionale dell'odierno giudice adito. Chiedeva, come innanzi al giudice di prime cure, la condanna della per l'abusiva istallazione e mantenimento su suolo di sua CP_1 proprietà di un o di telefonia consistente in diversi pali e cavi aerei posti a servizio di altri utenti. Si costituiva la riproponendo domanda riconvenzionale di CP_1 intervenuta usucapion telefonica. Nel merito, contestava an e quantum debeatur. La fase istruttoria si completava con l'acquisizione della sola documentazione allegata ai rispettivi atti introduttivi, non essendo comparso l'attore per rendere il deferito interrogatorio formale. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca a motivo dell'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché per le oggettive difficoltà operative occasionate dal periodo di pandemia da covid-19, veniva da ultimo introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande, principale e riconvenzionale, vanno entrambe rigettate per mancanza di prova, con compensazione integrale delle spese di lite.
In ossequio al principio della ragione più liquida (vds Cass. 9309/20), prima di
1 tutte le altre doglianze, si esaminerà la domanda di usucapione, ritualmente proposta da e che assume carattere dirimente ed assorbente. CP_1
Domanda di usucapione Quanto alla domanda di usucapione, la stessa va rigettata (recte: dichiarata inammissibile) essendo stata genericamente formulata. A parte le incertezze circa la usucapibilità della servitù telefonica, per via della specialità e del numerus clausus previsto per la costituzione delle servitù coattive, la ha semplicemente allegato che i sostegni ed i cavi CP_1 telefonici siano stati istallati sui fondi degli attori da oltre un ventennio, senza minimamente specificare e men che mai provare il momento iniziale e/o finale di decorrenza del termine o il periodo in cui o da parte di chi siano state eseguite le opere di asservimento;
il che non consente la verificazione dei fatti posti a fondamento della domanda (riconvenzionale). In special modo non consente di attribuire la realizzazione e/o la titolarità/proprietà dell'infrastruttura in capo a , così come non permette di CP_1 controdedurre o eccepire atti interruttivi della prescrizione acquisitiva. Ben potrebbe essere, inoltre, che l'infrastruttura sia stata realizzata, quindi posseduta, da altre società (o dagli stessi attori) non necessariamente incaricate dalla convenuta. Domanda principale Allo stesso modo va rigettata la domanda principale. Invero, a fronte delle eccezioni formulate da anche nel presente CP_1 giudizio, l'attore avrebbe dovuto fornire nuovamente prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Segnatamente, avrebbe dovuto provare (documentalmente o a mezzo testi) la proprietà o comunque l'utilizzo dei terreni, l'esistenza dei pali e dei cavi aerei, il danno derivante dall'apposizione ed uso illegittimo da parte di nonché il nesso causale richiesto dall'art. 2043 c.c. CP_1
Sebbene tali prove (sembrerebbe) siano state offerte dinanzi al giudice di prime cure (i.e.: di Bella), nel presente giudizio non vi è traccia di alcuna richiesta di mezzi istruttori da parte dell'attore, se non quella di acquisizione della documentazione affoliata “come da indice” e riguardante la copia delle pronunce rese dal giudice di primo grado e di appello. E' anche vero che il Giudice ha facoltà di utilizzare le c.d. prove atipiche, quali quelle raccolte in altro procedimento. Ed è anche vero che la nullità che investe il giudizio di primo grado per effetto della declaratoria di incompetenza funzionale adottata dal giudice d'appello non implica la nullità degli atti precedenti che ne sono indipendenti ex art. 159, I co., c.p.c. (La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi, che ne sono indipendenti”). Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale (per tutte: Cass. 2947/23, Cass. 5947/23), poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di
2 chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n.
17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n.
14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Ne discende che la possibilità/facoltà di utilizzare le prove atipiche, proprio al fine di instaurare il corretto contraddittorio tra le parti, implica necessariamente e preventivamente la loro formale acquisizione nel procedimento nel quale le parti intendono che siano vagliate. Orbene, la documentazione versata in atti da parte dell'attore ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, consiste unicamente nei rispettivi atti di costituzione nel giudizio di primo grado e nella sentenza emessa dal Giudice di Pace e poi appellata. La scarna produzione, in difetto di ulteriori richieste istruttorie (quale l'acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado o dei certificati ipocatastali,
o dei verbali di causa relativi alle deposizioni testimoniali, o delle CTU/CTP), non consente neanche di ritenere tale documentazione (i.e.: prove rese dinanzi a giudice incompetente) alla stregua degli argomenti di prova liberamente valutabili. Il semplice riferimento ai testi escussi o alla documentazione notarile in atti, di cui in parte motiva della (depositata) pronuncia di primo grado, non permette né al giudice né a controparte alcun esame circa la attendibilità dei testi medesimi o la veridicità di quanto dichiarato, come pure non consente la verifica della genuinità dei certificati prodotti. In buona sostanza, prima ancora dell'esame circa la loro utilizzabilità, manca la formale acquisizione, al fascicolo dell'odierno procedimento, delle predette prove atipiche. In conseguenza, anche la domanda principale deve essere rigettata. In ragione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
3 P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella causa Parte_1 CP_1 contrassegnata al R.G. n. 3736/15, così provvede:
i) RIGETTA la domanda principale proposta dall'attore e la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
ii) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Vietri di Potenza, lì 16 aprile 2025
Il OP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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