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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 10.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2650 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
con sede legale in in Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo, P.IVA Parte_1 Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura P.IVA_1 in atti, dall'avv. Oscar Mercolino ed elettivamente domiciliata in in Piazza Libertà, Palazzo Pt_1
Caracciolo;
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Milano, con lo stesso elettivamente domiciliata in OR
(AV) alla via Roma, nr. 52;
APPELLATA
con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, in persona del presidente pro Controparte_2 tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 come in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato in data 11.08.2023 la ha chiesto al Tribunale di Parte_1
riformare la sentenza n. 405/2023 resa il 26.07.2023 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi 1/4 (Av) lamentando l'erronea valutazione da parte del giudice della sua responsabilità, in solido con la per i danni causati al veicolo dell'attrice dalla fauna selvatica ed eccependo, in Controparte_2
particolare, la carenza di legittimazione passiva. L'appellante ha, infatti, richiamato la legge 56/2014, c.d. PE DE , la legge regionale n. 14 del 2015 e la giurisprudenza della Cassazione secondo cui nella materia in esame sussiste la legittimazione passiva della sola obbligata alla vigilanza e al controllo degli CP_2
animali selvatici con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire danni a terzi. La parte appellante ha chiesto, poi, in via subordinata la riforma della sentenza per manifesta infondatezza della domanda attorea.
Con comparsa del 23.11.2023 si è costituita la deducendo che la responsabilità doveva Controparte_2
essere ascritta alla delegata alla gestione del territorio e della strada e tenuta Parte_1
all'apposizione di segnaletica, di idonea illuminazione nonché delle opportune recinzioni. La parte ha, poi, dedotto che, nella materia in esame, ai fini dell'accoglimento della domanda, non basta la prova della sola dinamica del sinistro, ma deve essere dimostrata anche la condotta prudente del conducente ossia il rispetto dei limiti di velocità previsti nei luoghi del sinistro evidenziando, altresì, che nel corso del giudizio non era stata accertata la sua responsabilità per la violazione o inosservanza delle opportune cautele volte ad arginare il fenomeno della eccessiva presenza di fauna selvatica.
Con comparsa del 23.05.2024 si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado anche nei confronti della Controparte_2
Compulsato il contraddittorio tra le parti in ordine alla validità della notifica del libello introduttivo del primo grado di giudizio alla la causa è stata rinviata per la decisione. Controparte_2
Con memorie conclusionali e note scritte le parti si sono riportate ai precedenti atti ad eccezione della che ha chiesto dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado per difetto di notifica degli atti CP_2
introduttivi.
Ciò premesso deve essere osservato, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art.
3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». In base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.». Deve essere ancora soggiunto che l'art. 16 ter del d.l. 18 ottobre
2012 n. 179, definisce quali sono i pubblici elenchi "ai fini della notificazione e comunicazione degli atti
2/4 in materia civile" e che, ai sensi dell'art. 16 ter comma 1 ter, “ Fermo restando quanto previsto dal regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12 (c.d. Registro PPA), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (INDICE IPA) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni”
In applicazione delle predette norme, quindi, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16 ter, determina la nullità della notifica telematica perché effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. n. 29458/2022; Cass. nn.
5652/2019, 13224/2018).
Orbene, in applicazione della normativa sopra illustrata deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alla convenuta per essere stato Controparte_2
inviato all'indirizzo pec “capo. egione.campania.it” non presente nei pubblici elenchi e tenuto conto Email_1
che tale vizio non risulta sanato in primo grado stante la contumacia dell'ente regionale. Infatti, dalla lettura del fascicolo di primo grado acquisito dalla cancelleria emerge che la notifica è stata eseguita non correttamente e tale dato trova conferma anche nella relata di notifica dell'atto di citazione nella quale il difensore della parte attrice ha dichiarato di avere estratto il predetto indirizzo pec dal sito internet della
Va, quindi, ribadito il principio della nullità della notifica per violazione delle Controparte_2
disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuiscono valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituisce l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione. Invero, il profilo del collegamento dell'indirizzo all'amministrazione destinataria rileva solo in caso di eventuale sanatoria del vizio di nullità, attraverso la costituzione in giudizio della parte, che nel caso di specie non è avvenuta, e in virtù del principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 comma 3 c.p.c., comma 3.
3/4 In conclusione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, la causa deve essere rimessa dinnanzi il giudice di primo grado per la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti relativamente al giudizio civile n. 38/2023
R.G.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, tenuto conto della non corrispondenza della decisione presa con quanto richiesto dalle parti nel giudizio di gravame, e per il mancato rilievo nell'ambito del giudizio di primo grado della predetta invalidità.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza n. 405/2023, resa nel procedimento r.g. n. 38/2023 in data 26/07/2023 dal Giudice di Pace Sant'Angelo dei Lombardi disponendo la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso il 17.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.04.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4