Art. 992.
(Pali per vigne e per altre coltivazioni).
L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
(Pali per vigne e per altre coltivazioni).
L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.