Articolo 992 del Codice civile
Articolo 991Articolo 966
Versione
19 aprile 1942
Art. 992.

(Pali per vigne e per altre coltivazioni).

L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente