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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 288/2023 promossa Da rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino. Parte_1
APPELLANTE
Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 15/1/2021 ha chiesto al G.L. del Tribunale di Palermo Parte_1 di condannare l' ad erogare la speciale indennità di disoccupazione per rimpatriati di CP_1 cui alla Legge n. 402/1975 denegatagli dall'Istituto sul presupposto della incompletezza della documentazione allegata alla domanda amministrativa. Nella contumacia dell' con sentenza del 7/10/2022 il G.L. ha rigettato la domanda. CP_1
Premessa la descrizione del dettato normativo applicabile - art. 1 e 2 Legge n. 402/1975
“In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali” (…) “Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana” – ha ritenuto il G.L. che dal documento in lingua tedesca depositato dal ricorrente non si evincesse l'intervenuto licenziamento o il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale “potendo esclusivamente ricavarsi il trattamento economico ricevuto e la data di cessazione del periodo di lavoro”. Sicché, non avendo il ricorrente dato prova in giudizio della sussistenza dei requisiti per l'indennità di disoccupazione per rimpatriati , la domanda non poteva essere accolta. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal il quale si duole del fatto che Parte_1 il primo giudice , contraddittoriamente opinando, avrebbe ammesso la produzione documentale in lingua tedesca ma avrebbe omesso di disporne la traduzione , utilizzandola pertanto parzialmente il che avrebbe impedito di trarne le informazioni auspicate in ordine alla causa (licenziamento) della cessazione del rapporto di lavoro.
Si è costituito in questo grado l' che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione ed eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza conseguente al fatto che a seguito della interruzione del rapporto di lavoro intervenuta in data 5/1/2019 l'appellante aveva presentato domanda di disoccupazione per i c.d. lavoratori rimpatriati soltanto in data 27/1/2020 con ciò incorrendo nella violazione del termine dettato dall'art. 2 Legge cit. (il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento (…) entro il termine di 30 giorni (…) dalla data del rimpatrio) . Ha precisato a ogni buon conto che il diniego della domanda ammnistrativa era dipeso dalla mancata allegazione del necessario modello U1 rilasciato dall'ente previdenziale tedesco quale unica e infungibile certificazione idonea a documentare i requisiti di legge. Tanto premesso, l'appello appare infondato. In disparte le ragioni di opposizione fatte valere per la prima volta in appello dall' , CP_1 ciò che rileva con efficacia dirimente ai fini del rigetto del gravame è la circostanza , male intesa dal ricorrente, di quelle che sono state le ragioni poste a base della statuizione impugnata. Contrariamente a quanto ritenuto dal , infatti, il G.L. ha dato conto delle Parte_1 motivazioni del rigetto della domanda in ciò che dalla produzione in lingua tedesca non si evincevano le condizioni integranti i requisiti per l'accesso al beneficio previdenziale del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto stagionale ma soltanto il trattamento economico ricevuto e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Così facendo ha dato atto di avere pienamente compreso e utilizzato il documento CP_2 risultato accessibile in base alle competenze linguistiche possedute senza necessità di ricorrere alla nomina di un esperto traduttore. Non pertinente si palesa, pertanto, il motivo di gravame in ragione del quale il tribunale avrebbe dovuto procedere alla nomina di un traduttore rendendosi ciò necessario nella diversa ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, che il documento redatto nella lingua straniera si fosse rivelato non intellegibile.
A tale evenienza allude la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dall'appellante (Cass. n. 10125/2015 a tenore della quale “il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Da questo principio discende che, quando le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta). In altri e più conclusivi termini la doglianza dell'appellante non avrebbe dovuto essere diretta a censurare la parziale utilizzazione del documento – dovuta alla difficoltà di traduzione – bensì la sua errata interpretazione in ordine alla circostanza, eventualmente risultante dallo stesso, che la cessazione del rapporto di lavoro era intervenuta a causa di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto stagionale , ma tale profilo non è stato adeguatamente coltivato dall'impugnazione. Tanto basta per pronunciare il rigetto della proposta impugnazione. Ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. il lavorare deve essere tenuto indenne dall'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 3197/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 ottobre 2022.
Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio. Palermo 13 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco