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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1466 / 2021 R.G.;
promosso da:
Parte_1
(c.f. ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
) e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. BONELLI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA
NA SE N. 1 12100 CUNEO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), per il tramite di CP_2 CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANMARIO PAROLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CUNEO, v.so Nizza n. 16;
- interveniente ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'interposto gravame, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Previa - occorrenda - revoca dell'ordinanza istruttoria,
Previo accertamento della mala fede che ha informato il comportamento anche precontrattuale della Banca,
Previa declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi, di tutte quelle altre clausole non specificamente approvate o contra legem, nonchè di tutte le condizioni particolari in generale, in quanto non sottoscritte,
Preso atto delle risultanze dell'integrazione della CTU acquisita in primo grado;
Previa - occorrenda - risoluzione dei rapporti inter partes per la nullità delle applicazioni non pattuite;
Preso atto della violazione da parte della banca dell'art. 118 TUB, avendo variato unilateralmente in senso peggiorativo i tassi in corso di rapporto senza rispettare il procedimento negoziale previsto dal II comma della norma e senza allegare in termini specifici il fatto costitutivo del “giustificato motivo” di esercizio di tale facoltà, in totale riforma della sentenza impugnata,
IN OGNI CASO
A) In via istruttoria
2 Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla banca odierna appellata dei contratti originari di conto corrente, di apertura di credito, di mutuo, completi dei prestiti vari del piano d'ammortamento, degli estratti conto e delle quietanze, nonchè di ogni altro eventuale contratto inter partes, tutti corredati degli estratti conto e dei conti scalare dal loro inizio sino alla data odierna;
- previo accertamento della nullità delle condizioni particolari dei contratti de quibus, in quanto non sottoscritte dagli appellanti,
Previa ammissione di CTU econometrica intesa ad analizzare i conti oggetto di causa, di rielaborarli secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione dei relativi corretti saldi, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato al conto corrente in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto;
e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti;
2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del
TUB e gli interessi passivi al tasso legale;
c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sul conto in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale;
d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il 30.06.2000; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta;
f) esclusione dai calcoli della Commissione di
SI OP e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista;
h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette
3 competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate;
B) Ove si ritenga la nullità dei contratti di mutuo e di conto corrente oggetto di causa per i motivi sovradedotti, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in loro dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore degli istanti da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) Ove non si ritenga la nullità dei contratti, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1-determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2
- accertare se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nei contratti di mutuo;
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I.sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 – escludere
l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute all'Istituto bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
4 D) NEL MERITO
Previa - occorrenda – declaratoria di nullità, l'annullamento ovvero la declaratoria di risoluzione dei contratti inter partes per il colpevole inadempimento dell'opposta, 1)
Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, priva di giuridico effetto, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'appellata di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché di quelle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca"
(antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonchè della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
2) accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, privo di giuridico effetto, il sistema di contabilizzazione dei conti correnti operato dall'appellata secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese
e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.;
3) accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace priva di giuridico effetto, l'inclusione da parte dell'istituto di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari o tecnici intrattenuti dalla medesima società attrice;
4) accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale dei contratti de quibus, segnatamente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite;
5) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'appellata dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375
c.c. nei confronti della concludente , nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione
5 del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
6) accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, privo di giuridico effetto, ogni addebito operato dall'appellata, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, 4 e 5 che precedono;
7) conseguentemente, accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dall'appellata sui rapporti della concludente, nonché il saldo finale espresso dalla medesima relativamente ai rapporti in esame;
CP_5
8) accertare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dall'appellata sui rapporti dedotti in giudizio, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; accertare, infine, non dovuto alla convenuta alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sui rapporti in contestazione di interessi usurari ex L. n.108/96 e norme dipendenti;
9) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità, anche parziale, dei contratti inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati , accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del
TEG applicabile;
10) previa – occorrenda - la dichiarazione di chiusura dei rapporti dedotti in giudizio, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della concludente , delle individuande somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei rapporti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo il capo n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente e gravemente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385,
6 ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
11) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla mutuataria a titolo di capitale, di interessi ed oneri vari e condannare l'appellata alla restituzione in suo favore di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo della mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
11a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo
Globale annuo convenuto ed applicato ai contratti di mutuo e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca appellata in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alle particolari tipologie di finanziamento di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della mutuataria e - quindi dei solidali obbligati - di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto,
l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della CP_5
a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
7 11b) in graduato subordine rispetto alle conclusioni subb 11 ed 11a), dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nei contratti di mutuo e in ogni atto o rapporto ad essi connesso, ivi compresi
l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nei contratti;
dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui
è causa;
per l'effetto, escludere dai rapporti medesimi ogni effetto anatocistico;
Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte, la nullità parziale dei contratti di mutuo inter partes in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto,
l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna dell'appellata a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate
e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
11c) in via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione sub 11b) che precede, accertare la violazione da parte dell'appellata dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento colpevole e rilevante della stessa;
con conseguente condanna dell'appellata al risarcimento dei danni in favore della mutuataria, nella misura del maggiore onere economico da essa sopportato in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla in seno al piano di ammortamento CP_5
ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui
8 alla parte letterale del contratto de quo, con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che
l'odierno TE riterrà equa;
12) accertare e dichiarare – ove del caso - che la convenuta opposta non aveva diritto ad intimare la decadenza dal beneficio del termine;
13) condannare la convenuta, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese d'entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'interveniente “contrariis reiectis;
CP_2
previa estromissione dal giudizio della cedente Controparte_6 in via principale, nel merito: respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 887/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Cuneo, nella persona del giudice dott. Michele Basta in data 20/22 ottobre 2021; in via subordinata nel merito: dichiararsi infondata e conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo in linea capitale interessi e spese;
nel merito, in via subordinata: dichiararsi tenuti e pertanto condannarsi gli appellanti, in solido fra loro, a pagare a società cessionaria del credito già in capo ad Controparte_7
i seguenti importi: Controparte_6
€.349.042,51 quale saldo debitore sul conto corrente n. 24815, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
€.60.176,72 a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 20262996 oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
€.60.287,18 a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 20266858, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
ovvero quell'altro importo in corso di causa determinando. in ogni caso, in punto spese: con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
9 1.1 - ha intrattenuto con la BRE s.p.a. (poi oggi Parte_1 CP_8 [...]
) il rapporto di conto corrente n. 24.815, costantemente affidato, e i due contratti CP_6 di finanziamento n. 20262996 di € 80.000, da rimborsarsi in n. 60 rate mensili comprensive di capitale e interessi, e n. 20266858 di € 71.075,99, anch'esso da rimborsarsi in n. 60 rate mensili comprensive di capitale e interessi.
I rapporti erano garantiti da fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 510.000 rilasciata il 31.05.2011 da e da e da una fideiussione Parte_1 Parte_1
specifica del 14.09.2010, rilasciata dagli stessi e da Parte_1 Parte_1
a garanzia del finanziamento n. 20262996, fino alla concorrenza di € 80.000.
Con raccomandata 6.07.2017 la banca è receduta dal contratto di conto corrente e dagli affidamenti ad esso appoggiati ed ha attivato la clausola risolutiva espressa dei due contratti di finanziamento, intimando stragiudizialmente il pagamento degli importi conseguenti alla società debitrice e ai suoi garanti.
1.2 – Con decreto ingiuntivo n. 1641/2017, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Cuneo, su ricorso dell'allora BRE s.p.a., ha intimato a e ad e Parte_1 Pt_1 [...]
il pagamento: Pt_1
- di € 349.042,51 quale saldo del c/c n. 24.815, oltre a interessi legali dal 6.09.2017 a saldo;
- di € 60.176,72 quale residuo sul finanziamento n. 20262996, oltre a interessi legali dal
6.09.2017 al saldo;
- e di € 60.287,18, sul secondo finanziamento n. 20266858, oltre a interessi legali dal
6.09.2017 al saldo.
1.3 - e hanno proposto opposizione al predetto Parte_1 Pt_1 Parte_1
decreto denunciando:
- con riferimento al contratto di conto corrente: la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede (a), l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale (b), della capitalizzazione trimestrale degli interessi (c) e della c.m.s. (d), nonché il superamento del tasso soglia usura (e); e la nullità del contratto di conto corrente in quanto privo della sottoscrizione della banca (f);
- con riferimento ai due contratti di finanziamento: l'intervenuto superamento del tasso soglia usura (a) e l'illegittimità del riferimento all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse (b).
10 1.3 – (già BRE s.p.a.) si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione: il contratto CP_9
di conto corrente n. 24639 era stato regolarmente sottoscritto in data 25.08.2010, come risultava dalla copia dello stesso depositato in atti unitamente all'allegato “documento di sintesi” e i legali rappresentanti della società correntista avevano altresì dichiarato di approvare specificamente ex art. 1341 c.c. alcune clausole altrettanto specificamente indicate, fra cui quella relativa alla facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche regolanti il contratto (tra le quali era espressamente pattuito anche il tasso di interesse passivo ultra legale); il conto era stato acceso in epoca successiva al 1°.07.2000, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, e prevedeva un eguale periodo di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi;
l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, richiamando l'art. 118 TUB, prevedeva espressamente la facoltà per la banca di variare “i tassi ed ogni altra condizione economica” del rapporto e detta clausola era stata specificamente approvata ex art. 1341 c.c. dalla società correntista.
1.4 - Con sent. n. 887/2021, pubblicata il 22.10.2021, il Tribunale di Cuneo, all'esito di una
CTU contabile, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento delle spese e dei costi della consulenza tecnica.
Questi i motivi del Tribunale:
1. il contratto di conto corrente di corrispondenza risultava regolarmente sottoscritto il
25.08.2010 e dall'esame del documento emergeva che il contratto era stato regolarmente siglato dai legali rappresentanti della i quali avevano altresì Parte_1
dichiarato di approvare specificamente ex art. 1341 c.c., alcune clausole, fra cui quella relativa alla facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche del contratto, e tra esse anche il tasso di interesse passivo ultra-legale;
2. la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione della banca era infondata, trattandosi di contratto c.d. monofirma;
3. la censura sull'anatocismo era infondata: il conto era stato acceso in epoca successiva al 1°.07.2000 e prevedeva un eguale periodo di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi, in conformità a quanto disposto dall'art. 120 TUB vigente all'epoca e alla delibera CICR 9.02.2000. Quanto al periodo successivo al 1.01.2014, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 629, l. 147/2013, si riteneva che l'applicazione dell'art. 120 TUB, novellato dalla predetta l. 147/2013, fosse differita all'entrata in vigore della delibera CICR n. 343/2016, e dunque dal 3.08.2016, e da quella data la banca non aveva più applicato interessi composti;
11 4. la censura dell'illegittimità dello ius variandi era infondata: l'art. 14 delle condizioni generali (richiamando quanto previsto dall'art. 118 TUB) contemplava la facoltà per la banca di variare “i tassi ed ogni altra condizione economica” del rapporto e la clausola era stata specificamente approvata ex art. 1341 c.c.; le variazioni delle condizioni erano state tempestivamente comunicate in uno con gli estratti scalari, prodotti dall'istituto di credito insieme con gli ee/cc completi;
5. la censura di illegittimità della c.m.s. per indeterminatezza era infondata: il rapporto era sorto successivamente al 2009 e i vari contratti di apertura di credito succedutisi nel tempo a valere sul conto corrente prevedevano non già la previgente c.m.s., bensì, come stabilito dal nuovo art. 117 bis TUB, la commissione per la messa a disposizione di fondi e la commissione di istruttoria veloce;
6. la censura relativa al superamento del tasso soglia era infondata perché basata sulla
CTP degli opponenti, che si risolveva nell'illustrazione di teorie ed argomentazioni generali e generiche, senza un approfondito collegamento con il caso concreto;
le conclusioni di tale consulenza si riassumevano in uno “specchietto” del tutto avulso da qualsivoglia raffronto con la documentazione contabile ed erano prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria;
anche per i rapporti di finanziamento valevano le stesse considerazioni;
7. anche la censura relativa alla nullità della clausola che determinava il tasso di interesse convenzionale con riferimento all'Euribor, per violazione delle norme europee anticoncorrenziali, era infondata: non era infatti stata fornita la prova che la procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea nel 2013 nei confronti di alcune banche partecipanti al panel dell'Euribor per intese anticoncorrenziali avesse riguardato anche la BRE, con cui erano intercorsi i rapporti finanziari, o che comunque tale istituto avesse partecipato a detti accordi illeciti;
8. la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione conseguente al piano di ammortamento “alla francese” era infondata, perché tale sistema di ammortamento non produce alcuna capitalizzazione di interessi;
9. anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, tra cui quello esistenziale, era infondata: gli opponenti non avevano provato nulla né sull'an, né sul quantum debeatur, ma avevano solo genericamente allegato di aver subito pregiudizi non patrimoniali senza fornirne alcuna prova, neppure per via indiziaria.
2. – L'appello di e di ed . Parte_1 Pt_1 Parte_1
12 La società e i e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_1 avverso la predetta sentenza, con richiesta di inibitoria ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
2.1 - L'appello è stato proposto contro , incorporante ma si Controparte_6 CP_9
è costituita ex art. 111, 3° co., c.p.c. soltanto dichiarandosi cessionaria dei CP_2 crediti della prima sulla base di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con contratto in data 10.12.2021; è viceversa rimasta contumace in questa fase. Controparte_6
La richiesta di estromissione dal giudizio della cedente , avanzata da Controparte_6
nelle conclusioni, non può essere accolta in difetto di consenso delle altre CP_2 parti (ossia degli appellanti), secondo quanto richiesto dall'art. 111, 3° co., c.p.c.
2.2 – Con ordinanza in data 22.03.2022 questa Corte ha respinto la richiesta di inibitoria ed ha condannato gli appellanti al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 500.
2.3 - Il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 17.01.2023 a seguito del decesso di;
la causa veniva successivamente riassunta da e Parte_1 Parte_1
. Parte_1
2.4 - Con ordinanza ex art. 279, 2° co., c.p.c. in data 28.10.2024, dopo una prima rimessione in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per il rifacimento delle operazioni di CTU.
Le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni il 1.07.2025 e la causa è stata di nuovo rimessa in decisione.
3. – Segue, l'appello di e di ed . L'esame dei motivi e il Parte_1 Pt_1 Parte_1
rinnovo della CTU in questa fase.
Una considerazione preliminare si impone prima dell'esame dei motivi di impugnazione.
A seguito della riforma dell'art. 342 c.p.c. (nel testo qui applicabile ratione temporis) ad opera del d.l. 83/2012, la cognizione del giudice d'appello rimane rigorosamente circoscritta ai soli motivi, in fatto e/o in diritto, espressamente proposti dall'appellante, principale o incidentale;
conseguentemente, e poiché la citazione in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara e specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte,
Cass., Sez. Unite, 13.12.2022, n. 36.483), l'esame delle domande già introdotte in primo
13 grado e riproposte dall'appellante a norma dell'art. 346 c.p.c. può avvenire soltanto negli stretti limiti delle censure (ossia, dei motivi di appello) che vengono mosse alla decisione impugnata riguardo alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice od alle violazioni di legge denunciate.
Ora, gli odierni appellanti, nelle conclusioni da ultimo rassegnate con le note sostitutive d'udienza depositate il 9.06.2025, ripetono integralmente le conclusioni di primo grado, anche istruttorie, con tutte le relative domande (riconvenzionali, come convenuti sostanziali- attori in opposizione) ed eccezioni, sebbene i motivi di impugnazione concernano soltanto alcune delle questioni decise dal Tribunale e poste a fondamento delle relative statuizioni.
Tuttavia, nell'atto introduttivo di questa fase di gravame non vengono formulati motivi riguardanti la reiezione della domanda risarcitoria (a), la reiezione dell'eccezione di usurarietà dei tassi nei due contratti di finanziamento (b), la reiezione dell'eccezione di nullità, per violazione della normativa comunitaria antitrust, della clausola di indicizzazione all'Euribor dei tassi d'interesse nei due contratti di finanziamento (c) e la reiezione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni (d).
Le domande e le eccezioni riguardanti i punti non investiti da specifici motivi d'appello esulano, pertanto, dalla cognizione di questa Corte pur se formalmente riproposte (in maniera senz'altro inammissibile, perché non correlate ad una precisa doglianza ex art. 342,
1° co., c.p.c., in fatto o in diritto) dagli appellanti nelle loro conclusioni;
parallelamente, le corrispondenti statuizioni del primo Giudice non attinte da specifici motivi d'impugnazione debbono ritenersi coperte da giudicato
3.1 - Con il primo motivo di gravame, riguardante la mancata sottoscrizione delle “condizioni particolari di contratto”, gli appellanti segnalano che dall'esame del contratto di conto corrente, al doc. 1 fasc. monitorio, risulta che la prima delle due sezioni (“condizioni generali di contratto”) è regolarmente sottoscritta, mentre la seconda, contenente le “condizioni particolari di contratto”, non reca alcuna firma del legale rappresentante della società correntista e che le uniche firme, oltre a quella in calce alle “condizioni generali”, sarebbero quelle sugli “specimen di firma” apposte dai soggetti “delegati ad operare sul rapporto”.
Dunque, la società correntista non avrebbe manifestato la propria volontà contrattuale sulle condizioni particolari, con la conseguenza che non sarebbero stati validamente pattuiti il tasso corrispettivo (a), le “penali di sconfino” (b), l'“importo massimo trimestrale penale di sconfino” (c), la capitalizzazione, a credito come a debito (d), tutte le spese tenuta conto (f), gli interessi attivi (g), il tasso di mora (h), le valute (i) e le c.m.s. (l).
14 Il motivo è destituito di fondamento.
La seconda parte del modulo relativo al conto corrente di corrispondenza n. 24.815 è il documento di sintesi delle condizioni contrattuali, che sono richiamate nell'incipit del modulo recante in calce la sottoscrizione del cliente insieme alle condizioni generali di contratto, nei termini che seguono:
3.2 - Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano la nullità della consulenza tecnica di primo grado e ne contestano le conclusioni: il CTU non avrebbe risposto al quesito, non provvedendo a riformulare il saldo del rapporto escludendo gli addebiti per poste non concordate e pur rilevando che erano stati addebitati circa €. 170.000 di interessi debitori
(non pattuiti) ed €. 31.000,00 di spese e commissioni (non pattuite), ma si sarebbe limitato a considerare solo l'usura, quando, in realtà, gli era stato chiesto di “analizzare i conti oggetto di causa e di rielaborarli secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione dei relativi saldi”.
Si lamenta, inoltre, che la bozza dell'elaborato non sarebbe mai stata trasmessa ai consulenti di parte e alle difese e che comunque, il tecnico di primo grado non avrebbe risposto alle osservazioni del tecnico di parte.
Tale secondo motivo rimane superato dal rinnovo in questo grado di giudizio delle operazioni peritali, su cui più oltre.
3.3 – Con il terzo motivo, articolato su due punti e concernente l'anatocismo, gli appellanti affermano che la capitalizzazione (così come tutte le altre condizioni particolari) non era stata pattuita e che, in ogni caso, a partire dal 1°.01.2014 l'anatocismo non è più consentito nei rapporti bancari;
inoltre, la sentenza di primo grado non avrebbe affrontato che marginalmente la censura formulata riguardo l'anatocismo generato dal sistema di ammortamento “alla francese”, previsto per i due contratti di finanziamento, sebbene fosse
15 chiaro che un tale meccanismo portasse all'applicazione di interessi composti, in violazione dell'art. 1283 c.c.
3.3.1 – Il contratto di conto corrente n. 24.815 è stato concluso nella vigenza dell'art. 120
TUB, quale modificato dal d.lgs. 342/99 e poi dal d.lgs. 141/2010, e della delibera CICR
9.02.2000 ed è, quindi, proseguito dopo l'entrata in vigore della l. 147/2013 – l. fin. 2014, fino a cessare, per recesso della banca, in data 6.07.2017.
Nel testo dell'art. 120 TUB applicabile fino all'entrata in vigore della l. 147/2013 cit., e dunque fino al 1.01.2014, la capitalizzazione degli interessi era consentita in presenza di pari periodicità e se specificamente approvata per iscritto dal cliente;
nel caso di specie, la clausola di capitalizzazione con pari periodicità compare nel documento di sintesi del contratto di conto corrente.
L'art. 1, co. 629, l. 147/2013, novellando l'art. 120 TUB, ha diversamente regolato la capitalizzazione degli interessi, rimettendo ad un'apposita nuova delibera del CICR per stabilirne le modalità e i criteri, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La delibera CICR in questione è stata adottata solo il 3.08.2016, con efficacia dal 1.10.2016.
Il testo dell'art. 120, co. 2, TUB, applicabile tra il 1.01.2014 e il 1.10.2016 deve essere interpretato nel senso che, in quello stesso periodo, viga un divieto assoluto di produzione di interessi anatocistici per le banche, i quali, quindi, se applicati, debbono essere espunti
(per tutte, Cass., 30.07.2024, n. 21.344: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, co. 2, del T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 628, della l. 147/2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014 [periodo 1.01.2014 –
1.10.2016]. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)”).
Questa Corte ha perciò dato mandato al nuovo consulente tecnico (punto 5 del quesito) di eliminare “ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del conto corrente per tutto il periodo, salvo che sia in atti un contratto che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente;
in ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 01.10.2016 in attuazione
16 della delibera CICR 3.8.2016, nonché la capitalizzazione nel periodo 1.1.2014-30.9.2016
(ossia: tra l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 120 TUB e l'entrata in vigore della delib..
CICR attuativa del nuovo art. 120, co. 2, TUB)”.
Il consulente, sul rilievo che la pari periodicità era stata convenuta dalle parti nel periodo ante 1.01.2014 (così il documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente, al doc. 1 fasc. monitorio, pag. 2), ha rideterminato il saldo per il periodo 1.01.2014 –1.10.2016.
3.3.2 – Per quel che riguarda la doglianza relativa all'anatocismo nei due contratti di finanziamento, che ad avviso degli appellanti deriverebbe dal sistema di ammortamento prescelto (“alla francese” su tasso fisso), per ritenere infondata tale censura è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dalla Cass., Sez.
Unite, 29.05.2024, n. 15.130.
3.4 - Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che anche la c.m.s. non è stata pattuita, con la conseguenza che ogni addebito relativo non è dovuto ed è ripetibile come indebito.
Questa Corte ha dato mandato al nuovo consulente tecnico (punti 6, 6 bis, 6 ter e 7 del quesito) di verificare preliminarmente se la c.m.s. rispettasse le prescrizioni dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 (il contratto di conto corrente è stato concluso il 25.8.2010), provvedendo ad eliminarla se difforme;
di espungere la c.m.s. se non pattuita per iscritto in un modo che ne determinasse specificamente i criteri di applicazione (ossia: la misura percentuale e la base di calcolo, ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso o sulla media del trimestre etc.); per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB, di verificare se la c.i.v. e la commissione onnicomprensiva applicate dalla banca fossero state pattuite per iscritto e se esse fossero conformi alle nuove disposizioni, eliminandole in caso contrario.
Il CTU ha risposto col rilievo (così pag. 16 dell'elaborato) che non risulta essere mai stata addebitata la c.m.s., così come non risultano essere mai state applicate le commissioni
“sostitutive” a partire dall'art. 2 bis d.l. 185/2008 e poi sulla base dell'art. 117 bis TUB e s.m.i.
3.5. - Con il quinto motivo, concernente l'apertura di credito, gli appellanti osservano che la banca ha prodotto unicamente il contratto di conto corrente e non quello di apertura di credito, del quale non si conoscono quindi le condizioni;
nonostante il rapporto di conto corrente sia stato regolato sin dalla sua apertura da un affidamento, non risulterebbero
17 essere mai state pattuite per iscritto le condizioni economiche di tale affidamento, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT per i tassi debitori.
Il motivo è destituito di fondamento.
I contratti di apertura di credito in atti, appoggiati al conto corrente di corrispondenza n.
24.815, sono stati prodotti sub 3 prodd. fasc. primo grado e Controparte_10
meglio elencati nel prospetto al § 2.1 della consulenza tecnica di secondo grado;
essi contengono tutti l'indicazione del tasso d'interesse e delle altre condizioni economiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 TUB.
3.6 - Con il sesto motivo, riguardante lo ius variandi, si ripropone la censura per cui la banca avrebbe illegittimamente modificato in senso peggiorativo i tassi extra-fido in violazione dell'art. 118 TUB: l'istituto non avrebbe, infatti, dimostrato di avere rispettato lo speciale procedimento previsto dal co. 2 dell'art. 118 cit., con la conseguenza che tutte le variazioni in peius operate in corso di rapporto riguardo ai tassi extra-fido dovrebbero ritenersi inefficaci e i relativi addebiti andrebbero espunti dal saldo del conto corrente.
La clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di conto corrente, concluso a tempo indeterminato (art. 18), si rinviene nell'art. 15 del modulo contrattuale, al doc. 1 fasc. monitorio, e rispetta la previsione dell'art. 118 TUB.
Già in primo grado, la banca ha prodotto gli ee/cc integrali, le cui prime pagine contengono le comunicazioni al correntista che riportano le modifiche contrattuali.
Sebbene l'invio degli ee/cc sia avvenuto per posta ordinaria, non risulta che in corso di rapporto, durato ben sette anni (dal 2010 al 2017), la società correntista abbia mai sollevato rilievi riguardo alla mancata comunicazione delle modifiche delle condizioni relative ai tassi extra fido da parte della banca, e d'altra parte, risultando tali modifiche unilaterali dagli ee/cc trimestrali, della trasmissione di detti documenti contabili non viene qui disconosciuta la trasmissione.
E' soltanto dopo la chiusura del conto, il passaggio a sofferenza del relativo saldo negativo e la richiesta di pagamento che e i suoi garanti hanno sollevato la relativa Parte_1
doglianza: tale circostanza rende affatto inverosimile che, in occasione delle variazioni dei tassi extra fido praticate dalla banca nel corso del tempo, non vi sia stata la previa comunicazione, per lettera semplice e contestualmente all'invio dell'e/c del periodo, Contr dell'esercizio dello ius variandi, in conformità a quanto richiesto dall'art. 118 cpv. e dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
18 4. – Il ricalcolo del saldo del conto corrente. Le ulteriori somme dovute in base ai due contratti di finanziamento.
Ribadito, ancora una volta, che la reiezione dell'eccezione di nullità per usurarietà dei tassi applicati, tanto nel conto corrente quanto nei contratti di finanziamento, da parte del primo giudice, non è stata impugnata con uno specifico motivo di gravame, e che quindi tale punto di decisione è divenuto irrevocabile;
il CTU, disattendendo in parte il mandato peritale, ha effettuato in modo senz'altro inammissibile una verifica dell'usura sul conto corrente, concludendo per la sussistenza di un'ipotesi di usura sopravvenuta relativamente a dodici trimestri in corso di rapporto e provvedendo ad applicare, per quegli stessi periodi, i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, TUB (§ 3 dell'elaborato).
Poiché, tuttavia, il tema dell'usura non forma oggetto di censura dell'appellante ed è, perciò, estraneo al perimetro della decisione di questo Giudice d'appello, i conteggi del consulente debbono essere parzialmente rifatti eliminando i riconteggi relativi all'usura e tenendo fermo il resto, alla luce di quanto verificato sopra, al § 3, esaminando i motivi di impugnazione.
Il saldo finale del conto corrente n. 24.815, calcolato alla data dell'estinzione il 6.09.2017, ammonta, pertanto, a – € 296.670,40, in luogo di - € 349.042,51, secondo la domanda di condanna della banca contenuta nel ricorso per ingiunzione, come da prospetto qui di seguito (le parti evidenziate in giallo sono quelle eliminate dal conteggio originario risultante dalla CTU):
A detta somma vanno aggiunti gli importi relativi ai residui sui due contratti di finanziamento, che sono risultati immuni da censure per quanto al § 3: residui che ammontano,
19 rispettivamente, ad € 60.176,72 per il contratto n. 20262996 e ad € 60.287,18 per il secondo contratto n. 20266858; il tutto oltre a interessi legali dal 6.09.2017 al saldo.
5. – Conclusioni e spese.
La riduzione parziale dell'importo dei crediti azionati in via monitoria da Controparte_6
e la conseguente riforma della sentenza appellata comportano la necessità di rideterminare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
E' a tal fine del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla banca appellata, che gli appellanti non abbiano formulato uno specifico motivo di impugnazione riguardo alle spese, vero essendo che il capo sulle spese è un capo dipendente da quelli di merito, di talchè
l'impugnazione dei capi di merito investe automaticamente anche il capo (accessorio) sulle spese (arg. ex art. 329, 2° co., c.p.c.) e la riforma dei capi di merito determina l'automatica caducazione anche della decisione sulle spese (art. 336, 1° co., c.p.c.).
Occorrerà peraltro differenziare tra , che è stata parte del giudizio di Controparte_6 primo grado e non ha svolto attività difensive in questa fase d'appello, e CP_4
per il tramite della quale ha agito , che ha invece svolto attività difensive
[...] CP_2
in questo grado di giudizio, in qualità di rappresentante mandataria della interveniente volontaria ex art. 111, co. 3, c.p.c. CP_2
Gli esiti del giudizio, con la rideterminazione del saldo negativo del c/c da circa € 349 mila a circa € 296 mila, fermo l'importo dei due finanziamenti, e la conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna di circa 63 mila euro, costituiscono motivo per disporre una compensazione parziale delle spese, nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico di e di , soccombenti in grado maggiore. Parte_1 Parte_1
Le spese legali, per entrambi i gradi, vanno liquidate in un importo compreso tra i minimi e i medi, atteso il carattere rutinario e non complesso dei temi trattati;
le spese di CTU vanno poste a carico al 50 % tra , per il primo grado, e per il secondo Controparte_6 CP_2
grado, e gli odierni appellanti, dal momento che delle due consulenze hanno tratto vantaggio entrambi i contendenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_1 Parte_1
20 e con l'intervento di avverso la sent. n. Controparte_1 Controparte_7
887/2021 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 22.10.2021, con atto di citazione notificato in data 24.11.2021:
a) in riforma della sentenza appellata e revocato il decreto ingiuntivo n. 1641/2017, condanna e, in solido, , al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_2
, quale cessionaria da :
[...] Controparte_6
- di € 296.670,40, come saldo negativo rideterminato del conto corrente n. 24.815, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
- di € 60.176,72 a titolo di residuo sul finanziamento n. 20262996, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
- e di € 60.287,18, a titolo di residuo sul secondo finanziamento n. 20266858, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in € Controparte_6
15.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € 12.000, CP_2
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna e , in solido tra loro comune essendo il loro Parte_1 Parte_1 interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di e delle spese processuali del Controparte_6
secondo grado di giudizio in favore di per il tramite della quale ha Controparte_4
agito liquidate come ai punti precedenti, nella misura di ¾ , dichiarando CP_2
compensate le spese per il restante ¼ ;
e) pone le spese della CTU di primo grado a carico degli (allora) attori in opposizione e di al 50 % ciascuno, e delle spese della CTU di secondo grado a carico Controparte_6
degli appellanti e di al 50 % ciascuno. CP_2
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1466 / 2021 R.G.;
promosso da:
Parte_1
(c.f. ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
) e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. BONELLI CLAUDIO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA
NA SE N. 1 12100 CUNEO;
- appellante contro
(c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), per il tramite di CP_2 CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANMARIO PAROLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CUNEO, v.so Nizza n. 16;
- interveniente ex art. 111, 3° co., c.p.c.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'interposto gravame, contrariis rejectis,
Richiamate espressamente le eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte tenorizzate in prime cure, da aversi per ritrascritte;
Previa l'integrale sospensione dell'esecutorietà e/o dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata,
Previa - occorrenda - revoca dell'ordinanza istruttoria,
Previo accertamento della mala fede che ha informato il comportamento anche precontrattuale della Banca,
Previa declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi, di tutte quelle altre clausole non specificamente approvate o contra legem, nonchè di tutte le condizioni particolari in generale, in quanto non sottoscritte,
Preso atto delle risultanze dell'integrazione della CTU acquisita in primo grado;
Previa - occorrenda - risoluzione dei rapporti inter partes per la nullità delle applicazioni non pattuite;
Preso atto della violazione da parte della banca dell'art. 118 TUB, avendo variato unilateralmente in senso peggiorativo i tassi in corso di rapporto senza rispettare il procedimento negoziale previsto dal II comma della norma e senza allegare in termini specifici il fatto costitutivo del “giustificato motivo” di esercizio di tale facoltà, in totale riforma della sentenza impugnata,
IN OGNI CASO
A) In via istruttoria
2 Previo, ove del caso, ordine di esibizione ex art 210 c.p.c alla banca odierna appellata dei contratti originari di conto corrente, di apertura di credito, di mutuo, completi dei prestiti vari del piano d'ammortamento, degli estratti conto e delle quietanze, nonchè di ogni altro eventuale contratto inter partes, tutti corredati degli estratti conto e dei conti scalare dal loro inizio sino alla data odierna;
- previo accertamento della nullità delle condizioni particolari dei contratti de quibus, in quanto non sottoscritte dagli appellanti,
Previa ammissione di CTU econometrica intesa ad analizzare i conti oggetto di causa, di rielaborarli secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione dei relativi corretti saldi, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato al conto corrente in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto;
e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti;
2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del
TUB e gli interessi passivi al tasso legale;
c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sul conto in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale;
d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il 30.06.2000; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta;
f) esclusione dai calcoli della Commissione di
SI OP e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista;
h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette
3 competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate;
B) Ove si ritenga la nullità dei contratti di mutuo e di conto corrente oggetto di causa per i motivi sovradedotti, si chiede disporsi CTU contabile intesa a determinare le somme tutte pagate in loro dipendenza, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore degli istanti da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare – avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
C) Ove non si ritenga la nullità dei contratti, si chiede disporsi CTU contabile intesa a:
1-determinare il tasso effettivamente applicato, verificando se il TAEG convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali;
2
- accertare se il tasso effettivo corrisponda a quello indicato nei contratti di mutuo;
3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto della data di erogazione e dei rimborsi;
se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento;
4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I.sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
III. (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 – escludere
l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dal mutuatario e dovute all'Istituto bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro – tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierno attore. Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito del mutuatario, depurato il rapporto di interessi ed ulteriori costi indebiti, al momento della risoluzione del rapporto, ovvero se in quel momento, tenuto conto di quanto da questi sino ad allora corrisposto, dovesse considerarsi in mora;
4 D) NEL MERITO
Previa - occorrenda – declaratoria di nullità, l'annullamento ovvero la declaratoria di risoluzione dei contratti inter partes per il colpevole inadempimento dell'opposta, 1)
Accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, priva di giuridico effetto, per i motivi sovratenorizzati, ogni applicazione operata dall'appellata di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché di quelle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca"
(antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonchè della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
2) accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, privo di giuridico effetto, il sistema di contabilizzazione dei conti correnti operato dall'appellata secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese
e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.;
3) accertare e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace priva di giuridico effetto, l'inclusione da parte dell'istituto di ogni addebito proveniente da altri conti e rapporti bancari o tecnici intrattenuti dalla medesima società attrice;
4) accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale dei contratti de quibus, segnatamente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite;
5) accertare e dichiarare la violazione da parte dell'appellata dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375
c.c. nei confronti della concludente , nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione
5 del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura);
6) accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, privo di giuridico effetto, ogni addebito operato dall'appellata, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, 4 e 5 che precedono;
7) conseguentemente, accertare e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dall'appellata sui rapporti della concludente, nonché il saldo finale espresso dalla medesima relativamente ai rapporti in esame;
CP_5
8) accertare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dall'appellata sui rapporti dedotti in giudizio, accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla Legge n.108/96; accertare, infine, non dovuto alla convenuta alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sui rapporti in contestazione di interessi usurari ex L. n.108/96 e norme dipendenti;
9) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità, anche parziale, dei contratti inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati , accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati;
dichiarare l'effettivo saldo dei conti correnti, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del
TEG applicabile;
10) previa – occorrenda - la dichiarazione di chiusura dei rapporti dedotti in giudizio, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della concludente , delle individuande somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei rapporti oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo il capo n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o colpevolmente e gravemente inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385,
6 ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
11) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa ex artt. 1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative e/o la nullità ex art.2, comma 3, l. 10 ottobre 1990 n.287 e per le altre motivazioni sovratenorizzate e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla mutuataria a titolo di capitale, di interessi ed oneri vari e condannare l'appellata alla restituzione in suo favore di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori da ogni singola maturazione al soddisfo;
in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo della mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della Banca a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame, con accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione;
11a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del Tasso Effettivo
Globale annuo convenuto ed applicato ai contratti di mutuo e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca appellata in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alle particolari tipologie di finanziamento di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della mutuataria e - quindi dei solidali obbligati - di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto,
l'esatto dare – avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della CP_5
a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione al mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
7 11b) in graduato subordine rispetto alle conclusioni subb 11 ed 11a), dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nei contratti di mutuo e in ogni atto o rapporto ad essi connesso, ivi compresi
l'atto di erogazione e il piano di ammortamento;
in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nei contratti;
dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui
è causa;
per l'effetto, escludere dai rapporti medesimi ogni effetto anatocistico;
Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte, la nullità parziale dei contratti di mutuo inter partes in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento;
dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto,
l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna dell'appellata a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate
e/o riscosse in relazione al rapporto di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante;
11c) in via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione sub 11b) che precede, accertare la violazione da parte dell'appellata dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento colpevole e rilevante della stessa;
con conseguente condanna dell'appellata al risarcimento dei danni in favore della mutuataria, nella misura del maggiore onere economico da essa sopportato in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla in seno al piano di ammortamento CP_5
ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui
8 alla parte letterale del contratto de quo, con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che
l'odierno TE riterrà equa;
12) accertare e dichiarare – ove del caso - che la convenuta opposta non aveva diritto ad intimare la decadenza dal beneficio del termine;
13) condannare la convenuta, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio;
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese d'entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'interveniente “contrariis reiectis;
CP_2
previa estromissione dal giudizio della cedente Controparte_6 in via principale, nel merito: respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto contro la sentenza n. 887/2021 resa dal Tribunale Ordinario di Cuneo, nella persona del giudice dott. Michele Basta in data 20/22 ottobre 2021; in via subordinata nel merito: dichiararsi infondata e conseguentemente respingersi ogni avversaria domanda con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo in linea capitale interessi e spese;
nel merito, in via subordinata: dichiararsi tenuti e pertanto condannarsi gli appellanti, in solido fra loro, a pagare a società cessionaria del credito già in capo ad Controparte_7
i seguenti importi: Controparte_6
€.349.042,51 quale saldo debitore sul conto corrente n. 24815, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
€.60.176,72 a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 20262996 oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
€.60.287,18 a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 20266858, oltre gli interessi al tasso legale a far data dal 6 settembre 2017 al saldo;
ovvero quell'altro importo in corso di causa determinando. in ogni caso, in punto spese: con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
9 1.1 - ha intrattenuto con la BRE s.p.a. (poi oggi Parte_1 CP_8 [...]
) il rapporto di conto corrente n. 24.815, costantemente affidato, e i due contratti CP_6 di finanziamento n. 20262996 di € 80.000, da rimborsarsi in n. 60 rate mensili comprensive di capitale e interessi, e n. 20266858 di € 71.075,99, anch'esso da rimborsarsi in n. 60 rate mensili comprensive di capitale e interessi.
I rapporti erano garantiti da fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 510.000 rilasciata il 31.05.2011 da e da e da una fideiussione Parte_1 Parte_1
specifica del 14.09.2010, rilasciata dagli stessi e da Parte_1 Parte_1
a garanzia del finanziamento n. 20262996, fino alla concorrenza di € 80.000.
Con raccomandata 6.07.2017 la banca è receduta dal contratto di conto corrente e dagli affidamenti ad esso appoggiati ed ha attivato la clausola risolutiva espressa dei due contratti di finanziamento, intimando stragiudizialmente il pagamento degli importi conseguenti alla società debitrice e ai suoi garanti.
1.2 – Con decreto ingiuntivo n. 1641/2017, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Cuneo, su ricorso dell'allora BRE s.p.a., ha intimato a e ad e Parte_1 Pt_1 [...]
il pagamento: Pt_1
- di € 349.042,51 quale saldo del c/c n. 24.815, oltre a interessi legali dal 6.09.2017 a saldo;
- di € 60.176,72 quale residuo sul finanziamento n. 20262996, oltre a interessi legali dal
6.09.2017 al saldo;
- e di € 60.287,18, sul secondo finanziamento n. 20266858, oltre a interessi legali dal
6.09.2017 al saldo.
1.3 - e hanno proposto opposizione al predetto Parte_1 Pt_1 Parte_1
decreto denunciando:
- con riferimento al contratto di conto corrente: la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede (a), l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale (b), della capitalizzazione trimestrale degli interessi (c) e della c.m.s. (d), nonché il superamento del tasso soglia usura (e); e la nullità del contratto di conto corrente in quanto privo della sottoscrizione della banca (f);
- con riferimento ai due contratti di finanziamento: l'intervenuto superamento del tasso soglia usura (a) e l'illegittimità del riferimento all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse (b).
10 1.3 – (già BRE s.p.a.) si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione: il contratto CP_9
di conto corrente n. 24639 era stato regolarmente sottoscritto in data 25.08.2010, come risultava dalla copia dello stesso depositato in atti unitamente all'allegato “documento di sintesi” e i legali rappresentanti della società correntista avevano altresì dichiarato di approvare specificamente ex art. 1341 c.c. alcune clausole altrettanto specificamente indicate, fra cui quella relativa alla facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche regolanti il contratto (tra le quali era espressamente pattuito anche il tasso di interesse passivo ultra legale); il conto era stato acceso in epoca successiva al 1°.07.2000, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, e prevedeva un eguale periodo di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi;
l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, richiamando l'art. 118 TUB, prevedeva espressamente la facoltà per la banca di variare “i tassi ed ogni altra condizione economica” del rapporto e detta clausola era stata specificamente approvata ex art. 1341 c.c. dalla società correntista.
1.4 - Con sent. n. 887/2021, pubblicata il 22.10.2021, il Tribunale di Cuneo, all'esito di una
CTU contabile, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento delle spese e dei costi della consulenza tecnica.
Questi i motivi del Tribunale:
1. il contratto di conto corrente di corrispondenza risultava regolarmente sottoscritto il
25.08.2010 e dall'esame del documento emergeva che il contratto era stato regolarmente siglato dai legali rappresentanti della i quali avevano altresì Parte_1
dichiarato di approvare specificamente ex art. 1341 c.c., alcune clausole, fra cui quella relativa alla facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche del contratto, e tra esse anche il tasso di interesse passivo ultra-legale;
2. la censura relativa alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di sottoscrizione della banca era infondata, trattandosi di contratto c.d. monofirma;
3. la censura sull'anatocismo era infondata: il conto era stato acceso in epoca successiva al 1°.07.2000 e prevedeva un eguale periodo di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi attivi e passivi, in conformità a quanto disposto dall'art. 120 TUB vigente all'epoca e alla delibera CICR 9.02.2000. Quanto al periodo successivo al 1.01.2014, data di entrata in vigore dell'art. 1, co. 629, l. 147/2013, si riteneva che l'applicazione dell'art. 120 TUB, novellato dalla predetta l. 147/2013, fosse differita all'entrata in vigore della delibera CICR n. 343/2016, e dunque dal 3.08.2016, e da quella data la banca non aveva più applicato interessi composti;
11 4. la censura dell'illegittimità dello ius variandi era infondata: l'art. 14 delle condizioni generali (richiamando quanto previsto dall'art. 118 TUB) contemplava la facoltà per la banca di variare “i tassi ed ogni altra condizione economica” del rapporto e la clausola era stata specificamente approvata ex art. 1341 c.c.; le variazioni delle condizioni erano state tempestivamente comunicate in uno con gli estratti scalari, prodotti dall'istituto di credito insieme con gli ee/cc completi;
5. la censura di illegittimità della c.m.s. per indeterminatezza era infondata: il rapporto era sorto successivamente al 2009 e i vari contratti di apertura di credito succedutisi nel tempo a valere sul conto corrente prevedevano non già la previgente c.m.s., bensì, come stabilito dal nuovo art. 117 bis TUB, la commissione per la messa a disposizione di fondi e la commissione di istruttoria veloce;
6. la censura relativa al superamento del tasso soglia era infondata perché basata sulla
CTP degli opponenti, che si risolveva nell'illustrazione di teorie ed argomentazioni generali e generiche, senza un approfondito collegamento con il caso concreto;
le conclusioni di tale consulenza si riassumevano in uno “specchietto” del tutto avulso da qualsivoglia raffronto con la documentazione contabile ed erano prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria;
anche per i rapporti di finanziamento valevano le stesse considerazioni;
7. anche la censura relativa alla nullità della clausola che determinava il tasso di interesse convenzionale con riferimento all'Euribor, per violazione delle norme europee anticoncorrenziali, era infondata: non era infatti stata fornita la prova che la procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea nel 2013 nei confronti di alcune banche partecipanti al panel dell'Euribor per intese anticoncorrenziali avesse riguardato anche la BRE, con cui erano intercorsi i rapporti finanziari, o che comunque tale istituto avesse partecipato a detti accordi illeciti;
8. la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione conseguente al piano di ammortamento “alla francese” era infondata, perché tale sistema di ammortamento non produce alcuna capitalizzazione di interessi;
9. anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, tra cui quello esistenziale, era infondata: gli opponenti non avevano provato nulla né sull'an, né sul quantum debeatur, ma avevano solo genericamente allegato di aver subito pregiudizi non patrimoniali senza fornirne alcuna prova, neppure per via indiziaria.
2. – L'appello di e di ed . Parte_1 Pt_1 Parte_1
12 La società e i e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_1 avverso la predetta sentenza, con richiesta di inibitoria ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
2.1 - L'appello è stato proposto contro , incorporante ma si Controparte_6 CP_9
è costituita ex art. 111, 3° co., c.p.c. soltanto dichiarandosi cessionaria dei CP_2 crediti della prima sulla base di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con contratto in data 10.12.2021; è viceversa rimasta contumace in questa fase. Controparte_6
La richiesta di estromissione dal giudizio della cedente , avanzata da Controparte_6
nelle conclusioni, non può essere accolta in difetto di consenso delle altre CP_2 parti (ossia degli appellanti), secondo quanto richiesto dall'art. 111, 3° co., c.p.c.
2.2 – Con ordinanza in data 22.03.2022 questa Corte ha respinto la richiesta di inibitoria ed ha condannato gli appellanti al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 500.
2.3 - Il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 17.01.2023 a seguito del decesso di;
la causa veniva successivamente riassunta da e Parte_1 Parte_1
. Parte_1
2.4 - Con ordinanza ex art. 279, 2° co., c.p.c. in data 28.10.2024, dopo una prima rimessione in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per il rifacimento delle operazioni di CTU.
Le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni il 1.07.2025 e la causa è stata di nuovo rimessa in decisione.
3. – Segue, l'appello di e di ed . L'esame dei motivi e il Parte_1 Pt_1 Parte_1
rinnovo della CTU in questa fase.
Una considerazione preliminare si impone prima dell'esame dei motivi di impugnazione.
A seguito della riforma dell'art. 342 c.p.c. (nel testo qui applicabile ratione temporis) ad opera del d.l. 83/2012, la cognizione del giudice d'appello rimane rigorosamente circoscritta ai soli motivi, in fatto e/o in diritto, espressamente proposti dall'appellante, principale o incidentale;
conseguentemente, e poiché la citazione in appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara e specifica individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte,
Cass., Sez. Unite, 13.12.2022, n. 36.483), l'esame delle domande già introdotte in primo
13 grado e riproposte dall'appellante a norma dell'art. 346 c.p.c. può avvenire soltanto negli stretti limiti delle censure (ossia, dei motivi di appello) che vengono mosse alla decisione impugnata riguardo alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice od alle violazioni di legge denunciate.
Ora, gli odierni appellanti, nelle conclusioni da ultimo rassegnate con le note sostitutive d'udienza depositate il 9.06.2025, ripetono integralmente le conclusioni di primo grado, anche istruttorie, con tutte le relative domande (riconvenzionali, come convenuti sostanziali- attori in opposizione) ed eccezioni, sebbene i motivi di impugnazione concernano soltanto alcune delle questioni decise dal Tribunale e poste a fondamento delle relative statuizioni.
Tuttavia, nell'atto introduttivo di questa fase di gravame non vengono formulati motivi riguardanti la reiezione della domanda risarcitoria (a), la reiezione dell'eccezione di usurarietà dei tassi nei due contratti di finanziamento (b), la reiezione dell'eccezione di nullità, per violazione della normativa comunitaria antitrust, della clausola di indicizzazione all'Euribor dei tassi d'interesse nei due contratti di finanziamento (c) e la reiezione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni (d).
Le domande e le eccezioni riguardanti i punti non investiti da specifici motivi d'appello esulano, pertanto, dalla cognizione di questa Corte pur se formalmente riproposte (in maniera senz'altro inammissibile, perché non correlate ad una precisa doglianza ex art. 342,
1° co., c.p.c., in fatto o in diritto) dagli appellanti nelle loro conclusioni;
parallelamente, le corrispondenti statuizioni del primo Giudice non attinte da specifici motivi d'impugnazione debbono ritenersi coperte da giudicato
3.1 - Con il primo motivo di gravame, riguardante la mancata sottoscrizione delle “condizioni particolari di contratto”, gli appellanti segnalano che dall'esame del contratto di conto corrente, al doc. 1 fasc. monitorio, risulta che la prima delle due sezioni (“condizioni generali di contratto”) è regolarmente sottoscritta, mentre la seconda, contenente le “condizioni particolari di contratto”, non reca alcuna firma del legale rappresentante della società correntista e che le uniche firme, oltre a quella in calce alle “condizioni generali”, sarebbero quelle sugli “specimen di firma” apposte dai soggetti “delegati ad operare sul rapporto”.
Dunque, la società correntista non avrebbe manifestato la propria volontà contrattuale sulle condizioni particolari, con la conseguenza che non sarebbero stati validamente pattuiti il tasso corrispettivo (a), le “penali di sconfino” (b), l'“importo massimo trimestrale penale di sconfino” (c), la capitalizzazione, a credito come a debito (d), tutte le spese tenuta conto (f), gli interessi attivi (g), il tasso di mora (h), le valute (i) e le c.m.s. (l).
14 Il motivo è destituito di fondamento.
La seconda parte del modulo relativo al conto corrente di corrispondenza n. 24.815 è il documento di sintesi delle condizioni contrattuali, che sono richiamate nell'incipit del modulo recante in calce la sottoscrizione del cliente insieme alle condizioni generali di contratto, nei termini che seguono:
3.2 - Con il secondo motivo, gli appellanti denunciano la nullità della consulenza tecnica di primo grado e ne contestano le conclusioni: il CTU non avrebbe risposto al quesito, non provvedendo a riformulare il saldo del rapporto escludendo gli addebiti per poste non concordate e pur rilevando che erano stati addebitati circa €. 170.000 di interessi debitori
(non pattuiti) ed €. 31.000,00 di spese e commissioni (non pattuite), ma si sarebbe limitato a considerare solo l'usura, quando, in realtà, gli era stato chiesto di “analizzare i conti oggetto di causa e di rielaborarli secondo diritto al fine di addivenire alla rideterminazione dei relativi saldi”.
Si lamenta, inoltre, che la bozza dell'elaborato non sarebbe mai stata trasmessa ai consulenti di parte e alle difese e che comunque, il tecnico di primo grado non avrebbe risposto alle osservazioni del tecnico di parte.
Tale secondo motivo rimane superato dal rinnovo in questo grado di giudizio delle operazioni peritali, su cui più oltre.
3.3 – Con il terzo motivo, articolato su due punti e concernente l'anatocismo, gli appellanti affermano che la capitalizzazione (così come tutte le altre condizioni particolari) non era stata pattuita e che, in ogni caso, a partire dal 1°.01.2014 l'anatocismo non è più consentito nei rapporti bancari;
inoltre, la sentenza di primo grado non avrebbe affrontato che marginalmente la censura formulata riguardo l'anatocismo generato dal sistema di ammortamento “alla francese”, previsto per i due contratti di finanziamento, sebbene fosse
15 chiaro che un tale meccanismo portasse all'applicazione di interessi composti, in violazione dell'art. 1283 c.c.
3.3.1 – Il contratto di conto corrente n. 24.815 è stato concluso nella vigenza dell'art. 120
TUB, quale modificato dal d.lgs. 342/99 e poi dal d.lgs. 141/2010, e della delibera CICR
9.02.2000 ed è, quindi, proseguito dopo l'entrata in vigore della l. 147/2013 – l. fin. 2014, fino a cessare, per recesso della banca, in data 6.07.2017.
Nel testo dell'art. 120 TUB applicabile fino all'entrata in vigore della l. 147/2013 cit., e dunque fino al 1.01.2014, la capitalizzazione degli interessi era consentita in presenza di pari periodicità e se specificamente approvata per iscritto dal cliente;
nel caso di specie, la clausola di capitalizzazione con pari periodicità compare nel documento di sintesi del contratto di conto corrente.
L'art. 1, co. 629, l. 147/2013, novellando l'art. 120 TUB, ha diversamente regolato la capitalizzazione degli interessi, rimettendo ad un'apposita nuova delibera del CICR per stabilirne le modalità e i criteri, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. La delibera CICR in questione è stata adottata solo il 3.08.2016, con efficacia dal 1.10.2016.
Il testo dell'art. 120, co. 2, TUB, applicabile tra il 1.01.2014 e il 1.10.2016 deve essere interpretato nel senso che, in quello stesso periodo, viga un divieto assoluto di produzione di interessi anatocistici per le banche, i quali, quindi, se applicati, debbono essere espunti
(per tutte, Cass., 30.07.2024, n. 21.344: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, co. 2, del T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 628, della l. 147/2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1° gennaio 2014 [periodo 1.01.2014 –
1.10.2016]. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)”).
Questa Corte ha perciò dato mandato al nuovo consulente tecnico (punto 5 del quesito) di eliminare “ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall'accensione del conto corrente per tutto il periodo, salvo che sia in atti un contratto che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito di interessi, con clausola specificamente approvata per iscritto dal cliente;
in ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 01.10.2016 in attuazione
16 della delibera CICR 3.8.2016, nonché la capitalizzazione nel periodo 1.1.2014-30.9.2016
(ossia: tra l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 120 TUB e l'entrata in vigore della delib..
CICR attuativa del nuovo art. 120, co. 2, TUB)”.
Il consulente, sul rilievo che la pari periodicità era stata convenuta dalle parti nel periodo ante 1.01.2014 (così il documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente, al doc. 1 fasc. monitorio, pag. 2), ha rideterminato il saldo per il periodo 1.01.2014 –1.10.2016.
3.3.2 – Per quel che riguarda la doglianza relativa all'anatocismo nei due contratti di finanziamento, che ad avviso degli appellanti deriverebbe dal sistema di ammortamento prescelto (“alla francese” su tasso fisso), per ritenere infondata tale censura è sufficiente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dalla Cass., Sez.
Unite, 29.05.2024, n. 15.130.
3.4 - Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono che anche la c.m.s. non è stata pattuita, con la conseguenza che ogni addebito relativo non è dovuto ed è ripetibile come indebito.
Questa Corte ha dato mandato al nuovo consulente tecnico (punti 6, 6 bis, 6 ter e 7 del quesito) di verificare preliminarmente se la c.m.s. rispettasse le prescrizioni dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 (il contratto di conto corrente è stato concluso il 25.8.2010), provvedendo ad eliminarla se difforme;
di espungere la c.m.s. se non pattuita per iscritto in un modo che ne determinasse specificamente i criteri di applicazione (ossia: la misura percentuale e la base di calcolo, ad es. sul picco di scopertura e/o massimo utilizzo del fido registrato nel trimestre chiuso o sulla media del trimestre etc.); per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB, di verificare se la c.i.v. e la commissione onnicomprensiva applicate dalla banca fossero state pattuite per iscritto e se esse fossero conformi alle nuove disposizioni, eliminandole in caso contrario.
Il CTU ha risposto col rilievo (così pag. 16 dell'elaborato) che non risulta essere mai stata addebitata la c.m.s., così come non risultano essere mai state applicate le commissioni
“sostitutive” a partire dall'art. 2 bis d.l. 185/2008 e poi sulla base dell'art. 117 bis TUB e s.m.i.
3.5. - Con il quinto motivo, concernente l'apertura di credito, gli appellanti osservano che la banca ha prodotto unicamente il contratto di conto corrente e non quello di apertura di credito, del quale non si conoscono quindi le condizioni;
nonostante il rapporto di conto corrente sia stato regolato sin dalla sua apertura da un affidamento, non risulterebbero
17 essere mai state pattuite per iscritto le condizioni economiche di tale affidamento, in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT per i tassi debitori.
Il motivo è destituito di fondamento.
I contratti di apertura di credito in atti, appoggiati al conto corrente di corrispondenza n.
24.815, sono stati prodotti sub 3 prodd. fasc. primo grado e Controparte_10
meglio elencati nel prospetto al § 2.1 della consulenza tecnica di secondo grado;
essi contengono tutti l'indicazione del tasso d'interesse e delle altre condizioni economiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 TUB.
3.6 - Con il sesto motivo, riguardante lo ius variandi, si ripropone la censura per cui la banca avrebbe illegittimamente modificato in senso peggiorativo i tassi extra-fido in violazione dell'art. 118 TUB: l'istituto non avrebbe, infatti, dimostrato di avere rispettato lo speciale procedimento previsto dal co. 2 dell'art. 118 cit., con la conseguenza che tutte le variazioni in peius operate in corso di rapporto riguardo ai tassi extra-fido dovrebbero ritenersi inefficaci e i relativi addebiti andrebbero espunti dal saldo del conto corrente.
La clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di conto corrente, concluso a tempo indeterminato (art. 18), si rinviene nell'art. 15 del modulo contrattuale, al doc. 1 fasc. monitorio, e rispetta la previsione dell'art. 118 TUB.
Già in primo grado, la banca ha prodotto gli ee/cc integrali, le cui prime pagine contengono le comunicazioni al correntista che riportano le modifiche contrattuali.
Sebbene l'invio degli ee/cc sia avvenuto per posta ordinaria, non risulta che in corso di rapporto, durato ben sette anni (dal 2010 al 2017), la società correntista abbia mai sollevato rilievi riguardo alla mancata comunicazione delle modifiche delle condizioni relative ai tassi extra fido da parte della banca, e d'altra parte, risultando tali modifiche unilaterali dagli ee/cc trimestrali, della trasmissione di detti documenti contabili non viene qui disconosciuta la trasmissione.
E' soltanto dopo la chiusura del conto, il passaggio a sofferenza del relativo saldo negativo e la richiesta di pagamento che e i suoi garanti hanno sollevato la relativa Parte_1
doglianza: tale circostanza rende affatto inverosimile che, in occasione delle variazioni dei tassi extra fido praticate dalla banca nel corso del tempo, non vi sia stata la previa comunicazione, per lettera semplice e contestualmente all'invio dell'e/c del periodo, Contr dell'esercizio dello ius variandi, in conformità a quanto richiesto dall'art. 118 cpv. e dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto.
18 4. – Il ricalcolo del saldo del conto corrente. Le ulteriori somme dovute in base ai due contratti di finanziamento.
Ribadito, ancora una volta, che la reiezione dell'eccezione di nullità per usurarietà dei tassi applicati, tanto nel conto corrente quanto nei contratti di finanziamento, da parte del primo giudice, non è stata impugnata con uno specifico motivo di gravame, e che quindi tale punto di decisione è divenuto irrevocabile;
il CTU, disattendendo in parte il mandato peritale, ha effettuato in modo senz'altro inammissibile una verifica dell'usura sul conto corrente, concludendo per la sussistenza di un'ipotesi di usura sopravvenuta relativamente a dodici trimestri in corso di rapporto e provvedendo ad applicare, per quegli stessi periodi, i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, TUB (§ 3 dell'elaborato).
Poiché, tuttavia, il tema dell'usura non forma oggetto di censura dell'appellante ed è, perciò, estraneo al perimetro della decisione di questo Giudice d'appello, i conteggi del consulente debbono essere parzialmente rifatti eliminando i riconteggi relativi all'usura e tenendo fermo il resto, alla luce di quanto verificato sopra, al § 3, esaminando i motivi di impugnazione.
Il saldo finale del conto corrente n. 24.815, calcolato alla data dell'estinzione il 6.09.2017, ammonta, pertanto, a – € 296.670,40, in luogo di - € 349.042,51, secondo la domanda di condanna della banca contenuta nel ricorso per ingiunzione, come da prospetto qui di seguito (le parti evidenziate in giallo sono quelle eliminate dal conteggio originario risultante dalla CTU):
A detta somma vanno aggiunti gli importi relativi ai residui sui due contratti di finanziamento, che sono risultati immuni da censure per quanto al § 3: residui che ammontano,
19 rispettivamente, ad € 60.176,72 per il contratto n. 20262996 e ad € 60.287,18 per il secondo contratto n. 20266858; il tutto oltre a interessi legali dal 6.09.2017 al saldo.
5. – Conclusioni e spese.
La riduzione parziale dell'importo dei crediti azionati in via monitoria da Controparte_6
e la conseguente riforma della sentenza appellata comportano la necessità di rideterminare le spese per entrambi i gradi di giudizio.
E' a tal fine del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla banca appellata, che gli appellanti non abbiano formulato uno specifico motivo di impugnazione riguardo alle spese, vero essendo che il capo sulle spese è un capo dipendente da quelli di merito, di talchè
l'impugnazione dei capi di merito investe automaticamente anche il capo (accessorio) sulle spese (arg. ex art. 329, 2° co., c.p.c.) e la riforma dei capi di merito determina l'automatica caducazione anche della decisione sulle spese (art. 336, 1° co., c.p.c.).
Occorrerà peraltro differenziare tra , che è stata parte del giudizio di Controparte_6 primo grado e non ha svolto attività difensive in questa fase d'appello, e CP_4
per il tramite della quale ha agito , che ha invece svolto attività difensive
[...] CP_2
in questo grado di giudizio, in qualità di rappresentante mandataria della interveniente volontaria ex art. 111, co. 3, c.p.c. CP_2
Gli esiti del giudizio, con la rideterminazione del saldo negativo del c/c da circa € 349 mila a circa € 296 mila, fermo l'importo dei due finanziamenti, e la conseguente riduzione dell'importo oggetto di condanna di circa 63 mila euro, costituiscono motivo per disporre una compensazione parziale delle spese, nella misura di ¼, ponendo i restanti ¾ a carico di e di , soccombenti in grado maggiore. Parte_1 Parte_1
Le spese legali, per entrambi i gradi, vanno liquidate in un importo compreso tra i minimi e i medi, atteso il carattere rutinario e non complesso dei temi trattati;
le spese di CTU vanno poste a carico al 50 % tra , per il primo grado, e per il secondo Controparte_6 CP_2
grado, e gli odierni appellanti, dal momento che delle due consulenze hanno tratto vantaggio entrambi i contendenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e contro
[...] Parte_1 Parte_1
20 e con l'intervento di avverso la sent. n. Controparte_1 Controparte_7
887/2021 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 22.10.2021, con atto di citazione notificato in data 24.11.2021:
a) in riforma della sentenza appellata e revocato il decreto ingiuntivo n. 1641/2017, condanna e, in solido, , al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 CP_2
, quale cessionaria da :
[...] Controparte_6
- di € 296.670,40, come saldo negativo rideterminato del conto corrente n. 24.815, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
- di € 60.176,72 a titolo di residuo sul finanziamento n. 20262996, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
- e di € 60.287,18, a titolo di residuo sul secondo finanziamento n. 20266858, oltre a interessi legali dal 6.07.2017 fino al saldo effettivo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in € Controparte_6
15.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € 12.000, CP_2
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna e , in solido tra loro comune essendo il loro Parte_1 Parte_1 interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di e delle spese processuali del Controparte_6
secondo grado di giudizio in favore di per il tramite della quale ha Controparte_4
agito liquidate come ai punti precedenti, nella misura di ¾ , dichiarando CP_2
compensate le spese per il restante ¼ ;
e) pone le spese della CTU di primo grado a carico degli (allora) attori in opposizione e di al 50 % ciascuno, e delle spese della CTU di secondo grado a carico Controparte_6
degli appellanti e di al 50 % ciascuno. CP_2
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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