TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4845 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA PORTA SAN C.F._1
GIOVANNI SANTO STEFANO DI CAMASTRA presso lo studio dell'Avv.
SPINNATO ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
SS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CP_1
P.T. CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI P.IVA_1
MARMO,4 SS presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna l'avviso di addebito emesso dall' per l'omesso CP_1 versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2019, contestando la legittimità della propria iscrizione alla Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed
Associati. Egli sostiene la cessazione dell'attività agricola a causa di condizioni di salute incompatibili con il lavoro manuale e documenta la chiusura della partita
IVA e la pendenza di un ricorso amministrativo.
L' si costituisce in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso e CP_1 rivendicando la legittimità dell'iscrizione sulla base di accertamenti ispettivi e della normativa previdenziale vigente, in particolare la L. 9/1963 e la L. 1047/1957. L sostiene, inoltre, che la mancata formalizzazione della CP_2
richiesta di cancellazione comporta la permanenza dell'obbligo contributivo.
Le certificazioni mediche allegate dal ricorrente attestano la presenza di gravi patologie cardiache che ostacolerebbero lo svolgimento dell'attività agricola in modo continuativo e manuale. Inoltre, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo per contestare la propria iscrizione alla gestione agricola, evidenziando la volontà di disconoscere l'attività lavorativa attribuitagli dall' . CP_1
Un aspetto rilevante riguarda le modalità attraverso cui l' effettua gli CP_1 accertamenti sullo svolgimento dell'attività agricola. L'ente previdenziale, basandosi su dati storici e ispezioni pregresse, ha determinato la sussistenza del vincolo contributivo senza tenere adeguatamente conto del mutato contesto personale e sanitario del ricorrente. L'assenza di un procedimento di revisione sistematica delle iscrizioni solleva, pertanto, un profilo critico nella gestione di situazioni analoghe.
La normativa di riferimento stabilisce che l'iscrizione alla gestione previdenziale per coltivatori diretti è subordinata alla sussistenza di un'attività agricola esercitata in modo diretto, abituale e manuale, nonché alla prevalenza del reddito derivante da tale attività. La L. 9/1963 e la L. 1047/1957 disciplinano tale iscrizione, ponendo come condizione fondamentale che l'attività agricola costituisca la principale fonte di reddito dell'iscritto.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito una serie di elementi probatori volti a dimostrare la cessazione di fatto dell'attività agricola, tra cui documentazione sanitaria attestante un'inabilità al lavoro manuale e la chiusura della partita IVA, segnali che indicano l'impossibilità di proseguire l'attività agricola nel periodo contestato.
L' , tuttavia, ha eccepito che: CP_1
• Il ricorrente risultava iscritto alla gestione agricola dal 2007 sulla base di precedenti accertamenti;
• Non ha presentato formale richiesta di cancellazione dalla gestione agricola;
• La normativa previdenziale prevede che il versamento dei contributi sia dovuto fino alla formalizzazione della cessazione dell'attività, salvo specifica istanza di esonero.
Dal punto di vista giurisprudenziale, si osserva che l'obbligo contributivo rimane efficace fino alla cancellazione formale dalla gestione previdenziale. Tuttavia, in diverse pronunce, i giudici hanno ritenuto che la cessazione effettiva dell'attività, debitamente comprovata, possa escludere l'obbligo contributivo per il periodo in contestazione.
Nel caso concreto, nonostante la validità formale dell'iscrizione previdenziale, la documentazione medica e amministrativa fornisce elementi per ritenere cessata l'attività agricola. La mancata considerazione di questi elementi da parte dell' appare incongruente con il principio di ragionevolezza e CP_1
proporzionalità, fondamenti del diritto previdenziale.
L'applicazione rigida della normativa, senza un'adeguata valutazione delle condizioni soggettive del ricorrente, comporta un effetto sproporzionato a danno del lavoratore, il quale si vede costretto a corrispondere contributi previdenziali per un'attività che, nei fatti, non è più svolta. Il principio di proporzionalità, riconosciuto dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze in materia di contributi previdenziali, impone un bilanciamento tra l'interesse dell'ente previdenziale alla riscossione dei contributi e la condizione personale del soggetto obbligato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella
Gestione Agricola - Lavoratori Autonomi ed Associati per l'anno 2019;
2. Annulla l'avviso di addebito n. 595 2021 00004958 44 000;
3. Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di €
3.177,86 richiesta dall' ; CP_1
4. Condanna l' a rivalutare il procedimento di iscrizione e a garantire CP_1 un'adeguata considerazione delle condizioni soggettive del ricorrente;
5. Condanna l' alle spese di giudizio, che vengono liquidate CP_1
forfettariamente in euro 1450, oltre spese generali, IVA e CPA a favore del procuratore di parte ricorrente con relativa distrazione.
Così deciso in Patti 13/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo