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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 43/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 e promossa da: con sede legale in Roma, Via Sicilia n. 241, C.F., P. I.V.A. e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. 1271860, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio del foro di
Milano, (C.F. ), in virtù di procura alle liti depositata telematicamente ed C.F._1
allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del citato difensore in
Milano, corso di Porta Nuova n. 20
ATTRICE contro on sede legale in Roma, Via della Conciliazione n. 44, C.F. e P.IVA Controparte_1
n. , REA n. RM- 1210814, PEC in persona del legale P.IVA_2 Email_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta, (CF.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di C.F._2
Santa Costanza n. 39, giusta procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito così giudicare:
1 IN VIA PRELIMINARE: emettere, per tutte le ragioni di cui in narrativa, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ivi condannando (C.F/P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma (RM) via della Conciliazione n. 44, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore vigente, al pagamento in favore di (C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Via Sicilia n. 241 partita I.V.A. in persona del Legale Rappresentante sig. Per_1
dell'importo di € 89.740,66 il tutto oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002 dalla
[...] scadenza di ciascuna fattura scaduta ed insoluta;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale da
[...]
(C.F/P.IVA ) perché infondate in diritto e nel merito;
CP_1 P.IVA_2
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni da queste assunte in virtù del Controparte_1 contratto di mediazione stipulato tra le parti in data 26/11/2018 e per l'effetto risolvere il contratto di mediazione sottoscritto tra le parti in data 26/11/2018;
SEMPRE VIA PRINCIPALE: condannare, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
[...]
(C.F/P.IVA ), con sede legale in Roma (RM) via della CP_1 P.IVA_2
Conciliazione n. 44, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore vigente, al pagamento in favore di (C.F. ), con sede legale in Via Sicilia n. Parte_1 P.IVA_1
241, in persona del Legale Rappresentante sig. dei seguenti importi: Persona_1
- € 89.740,66 quale residuo dovuto a fronte delle fatture nn. G-2020-00012842 del 10/07/2020 con scadenza 05/08/2020 per € 741,45; G-2020-00010779 del 10/06/2020 con scadenza il 05/07/2020 per € 530,26; G-2020-00008770 del 11/05/2020 con scadenza del 05/06/2020 per € 625,64; G-2020-00006645 del 10/04/2020 con scadenza 05/06/2020 per € 1.613,95; G-2020- 00006555 del 11/03/2020 con scadenza 05/04/2020 per € 18.140,00; n. G-2020-00002294 del 09/02/2020 emessa il 09/02/2020 con scadenza il 05/03/2020 per € 22.352,60; G-2020-00002214 del 11/01/2020 con scadenza 05/02/2020 per € 17.890,00; G-2019-00022008 del 11/12/2019 con scadenza 05/01/2020 per € 18.534,16 e G-2019- 00021991 del 19/11/20219 con scadenza il 05/12/2019 per € 9.202,09 emesse per le prestazioni a suo tempo effettuate in ragione del contratto di fornitura gas naturale in essere inter partes (doc.5), oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle sopra indicate scadenze sino al soddisfo effettivo o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio;
- € 65.283,75 quale importo dovuto a titolo di indennizzo Cmor, ovvero della maggior somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio;
- € 93.513,00, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito da in Controparte_1 relazione al contratto di mediazione sottoscritto in data 26/11/2018 (doc. 4) il tutto oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data di pagamento fino al soddisfo effettivo, ovvero della maggior somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio. Ovvero degli importi maggiori o minori che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di er le seguenti circostanze: Controparte_1
Capitolo 1: è debitrice nei confronti di già Parte_2 Parte_1
[...] dell'importo di € 65.283,75 in forza di indennizzi CMOR incassati da CP_2 CP_1
e dovuti a già in relazione al contratto di fornitura
[...] Parte_1 Controparte_2 stipulato in data 3 novembre 2017;
Capitolo 2: è debitrice nei confronti di già Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 89.740,66 in forza di forniture di gas erogate in favore dei Controparte_2 clienti finali di i cui corrispettivi sono stati oggetto delle fatture G-2020- Controparte_1
2 00012842, G-2020-00010779, G-2020-00008770, G-2020-00006645, G-2020-00006555, G-
2020-00002294, G-2020-00002214, G-2019-00022008 e G-2019-00021991; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariisreiectis, a) nel merito, rigettare le domande svolte da n quanto inammissibili e/o Controparte_2 improponibili e comunque infondate in fatto utti di cui al presente atto;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da CP_1 nei confronti di a titolo di corrispettivi
[...] Controparte_2 to di € 88.894,6 inore importo che risulterà dovuto, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; c) accertare e dichiarare l'ulteriore diritto di credito vantato da nei Controparte_1 confronti di a titolo di corrispettivi di Controparte_2 Introducing, 3.513,00, oltre interessi di mora dalla data di scadenza indicata in contratto (31.1.2020) sino all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto dell'accoglimento dei capi b) e c), condannare al Controparte_2 pagamento in favore di Controparte_1 e) per l'effetto dell'a e c), dichiarare la eventuale compensazione giudiziale ex art. 1242 c.c. tra le reciproche pretese creditorie di e di CP_2 [...]
che risulteranno dovute;
f) per effetto della compens accer CP_1 diritto di credito vantato da e, conseguentemente, condannare CP_1 al pagamento i dell'importo che Controparte_2 Controparte_1
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario. Il tutto, se del caso, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, che qui vengono reiterate per mero tuziorismo difensivo”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/11/2021 la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la risoluzione del CP_1
contratto di mediazione inter partes stipulato il 26/11/2018 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle seguenti somme:
- € 89.740,66 quale residuo dovuto di cui alle fatture nn. G-2020-00012842 del 10/07/2020, con scadenza 05/08/2020, per € 741,45, G-2020-00010779 del 10/06/2020 con scadenza il
05/07/2020 per € 530,26, G-2020-00008770 del 11/05/2020 con scadenza del 05/06/2020 per €
625,64, G-2020-00006645 del 10/04/2020 con scadenza 05/06/2020 per € 1.613,95, G-2020-
00006555 del 11/03/2020 con scadenza 05/04/2020 per € 18.140,00, n. G-2020-00002294 del
09/02/2020 emessa il 09/02/2020 con scadenza il 05/03/2020 per € 22.352,60, G-2020-00002214 del 11/01/2020 con scadenza 05/02/2020 per € 17.890,00, G-2019-00022008 del 11/12/2019 con scadenza 05/01/2020 per € 18.534,16 e G-2019-00021991 del 19/11/20219 con scadenza il
05/12/2019 per € 9.202,09, emesse per le prestazioni eseguite in ragione del contratto di fornitura
3 di gas naturale intercorso tra le parti, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- € 65.283,75 quale importo dovuto a titolo di indennizzo CMOR, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, o il diverso importo ritenuto equo;
- € 93.513,00, a titolo di restituzione dell'indebito percepito dalla in Controparte_1
relazione al contratto di mediazione stipulato in data 26/11/2018, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento fino al soddisfo effettivo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
L'attrice, esercente l'attività di trader in ordine alla vendita di energia elettrica e gas sia sul mercato libero che su una parte di filiera di utility in qualità di utente del trasporto di gas, esponeva:
- di aver maturato nei confronti della il credito complessivo di € 248.537,41; Controparte_1
- che la vendita di gas e di energia elettrica avveniva per mezzo delle reti nazionali dedicate, di proprietà, rispettivamente, di Terna S.p.A. per quanto concerne l'energia elettrica e prevalentemente di Snam in ordine al gas, che prelevano la materia prima dai punti di produzione e/o di ingresso dalle reti transfrontaliere e la consegnano alle reti di distribuzione regionali/locali;
- che la distribuzione e il trasporto delle materie prime (gas ed EE) attraverso le reti locali citate avveniva tramite i “distributori”, cui era demandato di gestire le reti e i contatori, di certificare i dati dei consumi effettivi goduti dai clienti finali e di trasportare la materia prima fino al contatore del cliente finale;
- che le materie prime (gas ed EE) erano movimentate, acquistate e rivendute da soggetti abilitati denominati utenti del dispacciamento – UDD, che potevano vendere l'energia elettrica ed il gas direttamente ai propri clienti finali ovvero rifornire le società di vendita, i c.d. reseller o controparte commerciali;
- che gli UDD erano i soggetti autorizzati ad effettuare le necessarie registrazioni presso il
Sistema Informativo Integrato -SII, ossia il registro elettronico gestito da Acquirente Unico
S.p.A., dove era censito l'abbinamento tra un determinato cliente – identificato tramite uno o più punti di fornitura - e il suo fornitore e dove erano gestite le istanze a titolo di indennizzo CMOR
e provvedono a trasmettere, sempre attraverso il SII e per conto della controparte commerciale, la richiesta di erogazione dell'indennizzo CMOR alla , da cui ricevono la liquidazione dei CP_3
relativi importi da versare in favore del reseller;
- di aver stipulato in data 3/11/2017 un contratto quadro per la fornitura di energia elettrica e gas
4 naturale con la con cui quest'ultima si era obbligata a somministrare gas Controparte_1
naturale e/o energia elettrica ai clienti finali dell'attrice inseriti nei singoli accordi individuali, di durata pari a dodici mesi dall'inizio della fornitura;
- che il 27/4/2018 le parti avevano sottoscritto un accordo per ridefinire la scadenza delle forniture di energia elettrica di previste nel suddetto contratto quadro, con la Controparte_1
previsione che “la scadenza della fornitura di a prescindere dal listino con il CP_1
quale sono stati attivati i punti di prelievo di , si intende consensualmente definita il CP_2
31/05/2018” e che tale scadenza sarebbe stata estesa anche a tutti i punti di prelievo attivati da sul dispacciamento di afferenti alle tipologie di listino ivi identificate CP_2 CP_1
per i quali il rilascio dal dispacciamento di sarebbe dovuto avvenire a far tempo CP_1
dall'1/6/2018;
- che la non aveva versato alla gli importi nelle more Controparte_1 Controparte_2
liquidati dalla in relazione alle richieste di indennizzo Cmor avanzate per conto CP_3
dell'attrice, pari ad € 65.283,75, come da certificazione estratta dal SII;
- che il 26/11/2018 le parti avevano stipulato un contratto di mediazione di durata annuale, denominato “contratto di Introducing”, in virtù del quale la priva del potere Controparte_1 di rappresentanza dell'attrice, si era obbligata a mediare la conclusione di contratti tra la Energy
Only s.r.l. e i potenziali nuovi fornitori strategici primari di energia elettrica e di gas naturale, fornendo l'assistenza e la consulenza necessarie alla conclusione degli affari, mentre la
[...]
si era obbligata a versare, quale corrispettivo per le attività che avrebbe dovuto CP_2
eseguire la mediatrice, l'importo di € 153.500,00, oltre all'IVA, in due tranches da € 76.650,00 ciascuna, oltre all'IVA, la prima entro il 31/07/2019 e la seconda entro il 31/01/2020;
- di aver provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo pattuito mediante tre bonifici, rispettivamente di € 50.000,00, € 25.000,00 ed € 18.513,00, mentre l'odierna convenuta non aveva adempiuto le obbligazioni a suo carico, non avendo concluso alcun affare per suo conto;
- che il 20/12/2018 le parti avevano concluso un terzo ed ultimo contratto di fornitura di gas naturale, in virtù del quale la in qualità di utente del trasporto del gas, si era Controparte_2
obbligata ad erogare il gas naturale presso i punti di consegna relativi ai clienti finali di controparte, che agiva in qualità di reseller, mentre la si era obbligata a Controparte_1
versare i corrispettivi pattuiti, aggiornati mensilmente negli appositi listini;
- di aver ha dato esecuzione al contratto di fornitura, mentre la convenuta, da dicembre 2019,
5 aveva interrotto i versamenti dell'importo dovuto.
Tanto premesso, l'attrice deduceva di essere creditrice della convenuta a titolo di saldo dei corrispettivi fatturati per la fornitura di gas naturale, per il versamento degli importi liquidati a titolo di Cmor da parte della e per la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo CP_3
di corrispettivo per il contratto di mediazione non adempiuto dalla per Controparte_1 complessivi € 251.961,03; chiedeva, in via interinale, emettersi ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva in relazione ai crediti vantati per il mancato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate in ossequio al contratto di fornitura gas, pari ad € 89.740,66, oltre agli interessi moratori, nonché per gli importi dovuti da controparte a titolo di CMOR in ordine alle somme già liquidate da in relazione alle domande inoltrate dalla CP_3 CP_1
per conto dell'attrice, pari ad € 65.283,75. In subordine, l'attrice chiedeva emettersi
[...]
ordinanza ingiunzione per la sola somma di € 89.740,66, oltre agli interessi moratori e, in via ulteriormente gradata, per il solo importo di € 65.283,75.
2. Con comparsa depositata il 7/4/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare i propri crediti nei confronti della di cui € Controparte_2
88.894,69, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivi della fornitura ed € 93.513,00, oltre agli interessi di mora, per i compensi pattuiti con il contratto di
Introducing. Chiedeva, in via interinale, emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo complessivo di € 182.407,69, con vittoria delle spese di lite.
La esponeva: Controparte_1
- di avere, in esecuzione dell'Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale stipulato il 3/11/2017 con la somministrato energia elettrica e gas naturale Controparte_2
Per ai clienti dell'attrice, tra cui “Il Forno e , cliente servito Parte_3 Parte_4
attraverso il servizio di distribuzione reso dalla E-Distribuzione S.p.A., a cui la convenuta aveva chiesto, in data 8/5/2018, la sospensione della fornitura per morosità, richiesta evasa dal distributore il 16/5/2018 e, in ragione di tale sospensione, dal 17/5/2018 al 25/6/2018 i consumi erano risultati pari a zero;
- che successivamente, a far tempo dal 26/6/2018, la E-Distribuzione S.p.A. aveva riscontrato la ripresa dei consumi da parte di “ ”, a causa di un Parte_5
allaccio abusivo, quindi l'8/11/2018 era stata avviata la procedura di cessazione amministrativa per punto moroso, evasa il 16/11/2018;
6 - che, nel corso delle indagini, era poi emerso che , titolare della suddetta Parte_5
ditta, aveva subito un furto di identità, pertanto la fornitura attivata dalla a Controparte_2
suo nome era relativa ad una utenza nella titolarità di terzi, quindi, avendo l'attrice assunto il rischio per tali ipotesi di allaccio abusivo di energia elettrica, la convenuta dichiarava di aver maturato nei confronti della controparte un credito di € 88.894,69, oltre agli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2001;
- che il 23/12/2021, in esecuzione dello stesso Contratto A, la aveva Controparte_1 corrisposto alla l'importo di € 221.714,57, erogatole dalla , a titolo di Controparte_2 CP_3
oneri di sistema non recuperabili di spettanza dell'odierna attrice, in esecuzione del meccanismo disciplinato dalla delibera dell'ARERA n. 32/2021;
- che la controparte si era resa inadempiente al contratto di introducing inter partes, avendo corrisposto alla convenuta la prima rata di € 76.650,00, oltre all'IVA, per complessivi €
93.513,00, restando, invece, debitrice del residuo importo di € 76.650,00, oltre all'IVA, per complessivi € 93.513,00;
- di essere, quindi, creditrice della controparte del complessivo importo di € 182.407,69, che opponeva anche in compensazione rispetto alle avverse pretese creditorie.
3. Con le note scritte di trattazione del 22/4/2022 l'attrice, dato atto preliminarmente di aver mutato la propria denominazione in dal 15/2/2022, contestava le avverse Parte_1
deduzioni, ritenendo di nulla dovere alla controparte a titolo di corrispettivo dei consumi relativi all'utente “Il Forno e le di e del contratto di mediazione inter Parte_3 Parte_5
partes, negando che la controparte avesse svolto alcuna attività relativa al rapporto tra l'attrice e la società Enegan Power Trading. Chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. provvisoriamente esecutiva nei confronti della controparte per l'importo di € 155.024,41, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e reiterava l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. già proposta in limine litis.
4. Il giudice, con ordinanza del 30/4/2022, ingiungeva alla il pagamento in Controparte_1 favore della controparte della somma di € 65.283,75, oltre agli interessi ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 dalla domanda al saldo ed alle spese di lite, quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. Giova premettere che la nuova denominazione assunta dalla Energy Only Parte_1
7 S.p.A., è una società abilitata a fornire servizi di vendita di energia elettrica e gas sia sul mercato libero che su una parte di filiera delle utility in qualità di utente del trasporto di gas, mentre la convenuta è parte di un gruppo privato operativo nei settori della vendita di energia elettrica e gas, della produzione da fonti rinnovabili e del miglioramento dell'efficienza energetica.
Con particolare riferimento all'energia elettrica, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., mentre l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, con riferimento all'ambito geografico di interesse nel caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica è demandata alla E-Distribuzione S.p.A., che comunica all CP_4
i valori di consumo ai fini della fatturazione, dovendosi dare atto che, con il contratto di
[...]
somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la E-Distribuzione
S.p.A. ed a concludere con la Terna S.p.A., gestore della rete di trasmissione, il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica.
Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, emanato in attuazione della Direttiva n.
96/92/CE, è stata dunque disposta la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
Dall'1/7/2007 i clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore, salvi in ogni caso, in via transitoria, il servizio di maggior tutela, riservato agli utenti domestici e non domestici, titolari di soli siti in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti o con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e il servizio di salvaguardia, destinato a fornire energia a utenti non domestici privi dei requisiti per accedere al servizio di maggior tutela, i quali non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, oppure si trovino senza un fornitore di energia
8 elettrica sul mercato libero e c) siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la società che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_5
Nazionale, società individuata dallo costituita ai Controparte_6 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
La distribuzione del gas naturale è, a sua volta, un servizio pubblico esercitato in monopolio territoriale secondo criteri di neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali ed è regolata dall'ARERA Il D.Lgs.n. 164/2000, che ha liberalizzato il mercato del gas naturale in Italia in attuazione della direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22/6/1998, ha imposto la separazione societaria della distribuzione del gas naturale da tutte le altre attività del settore: in particolare, l'ARERA, con la deliberazione 11/07, ha imposto per la distribuzione del gas anche l'applicazione di obblighi in tema di separazione funzionale, amministrativa e contabile (unbundling) ed ha previsto che l'affidamento del servizio
9 di distribuzione avvenga mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.
L'attività di distribuzione è un segmento gestito in regime di monopolio territoriale della filiera del mercato del gas naturale, che comprende l'approvvigionamento della materia prima gas naturale (produzione e importazione), la gestione delle infrastrutture (stoccaggio, trasporto e, appunto, distribuzione) dedicate a collegare le fonti di approvvigionamento ai clienti finali utilizzatori e la vendita ai clienti finali.
La distribuzione del gas naturale è eseguita tramite la gestione dell'impianto di distribuzione che consente il trasporto del gas naturale, per conto delle Società di vendita del gas (traders), dai punti di interconnessione dell'impianto di distribuzione con le reti di trasporto nazionale o regionale del gas fino al punto di riconsegna (PDR) presso il cliente finale ed include la misura dei volumi riconsegnati.
Per entrambi i settori le materie prime vengono movimentate (dispacciamento), acquistate e rivendute da soggetti a ciò specificamente abilitati, denominati utenti del dispacciamento (UDD),
i quali possono vendere le materie prime direttamente ai propri clienti finali ovvero fornire le società di vendita, i c.d. reseller o controparte commerciali, ossia soggetti che, privi delle autorizzazioni per procedere con il dispacciamento, si occupano esclusivamente della fornitura della materia prima ai propri clienti finali e delegano al proprio UDD la gestione del rapporto con i distributori.
Gli UDD sono, inoltre, i soggetti autorizzati ad effettuare le necessarie registrazioni presso il
Sistema Informativo Integrato (SII), il registro elettronico gestito da Acquirente Unico S.p.A. dove viene censito l'abbinamento tra un certo cliente – identificato tramite uno o più punti di fornitura - e il suo fornitore e dove sono gestite le istanze a titolo di indennizzo Cmor) nonché a trasmettere, sempre attraverso il SII e per conto della controparte commerciale, la richiesta di erogazione dell'indennizzo Cmor alla , ricevendo, poi, da quest'ultima la liquidazione dei CP_3
relativi importi da doversi versare in favore del reseller.
Venendo al caso di specie, la domanda proposta dalla avverso la Parte_1 CP_1
è parzialmente fondata, limitatamente alla somma di € 65.283,75, quale importo dovuto a
[...]
titolo di indennizzo CMOR, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, per la quale è stata emessa il 30/4/2022 ordinanza ex art. 186-ter c.p.c..
Relativamente a tale importo, infatti, la pretesa creditoria dell'ingiungente è supportata da idonea prova. Si osserva al riguardo che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
10 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) l'accordo quadro per la fornitura di servizi dall'1/12/2017 al 31/12/2018 e per Parte_6
la fornitura di energia elettrica e gas naturale dall'1/12/2017 al 31/12/2018 stipulato tra le società
quale fornitore, ed quale grossista;
Controparte_1 Controparte_2
b) l'accordo quadro fornitura gas naturale al Pdr del 20/12/2018, stipulato dall'odierna attrice quale fornitrice e dalla in qualità di cliente;
Controparte_1
c) il contratto relativo ad attività di c.d. introducing per la ricerca di nuovi fornitori strategici stipulato il 26/11/2018 tra le società e Controparte_2 Controparte_1
Ebbene, il credito attoreo a titolo di CMOR è supportato da idonea prova, avuto riguardo alle deduzioni delle parti e ai documenti versati in atti, in particolare alla certificazione del SII.
La eccepisce la compensazione dell'avversa pretesa a titolo di CMOR con il Controparte_1 proprio maggior credito di € 88.894,69, corrispondente all'energia elettrica illecitamente prelevata da un cliente dell'attrice.
In particolare, la convenuta deduce che per la ditta Parte_5
, cliente servito attraverso il servizio di distribuzione reso dalla e-Distribuzione S.p.A.,
[...]
quest'ultima ha dato corso, il 16/5/2018, alla richiesta di sospensione della fornitura da parte della ma, in seguito, a far tempo dal 26/6/2018, ha riscontrato la ripresa dei Controparte_1
consumi, determinati dall'allaccio abusivo e dal conseguente furto di energia elettrica, fino al
16/11/2018, quando il distributore ha evaso la richiesta del fornitore, risalente all'8/11/2018, di cessazione amministrativa per punto moroso. La convenuta espone che dalle indagini preliminari intraprese dall'autorità è emerso che il suddetto consumo è stato frutto di un furto di identità e richiama il contratto di trasporto stipulato con la e-Distribuzione S.p.A., il cui art. 22 prevede
11 espressamente “l'obbligo del Venditore di pagare i corrispettivi relativi ai prelievi effettuati in frode ai sensi di quanto previsto nell'art. 19”. La in sostanza, ritiene di non Controparte_1
aver assunto alcun rischio in caso di frode ed allaccio abusivo con la stipulazione del contratto di distribuzione, avvenuto per conto della su cui graverebbe il rischio di frode. Parte_1
L'eccezione di compensazione e la relativa domanda riconvenzionale sono infondate.
Ed invero, con l'Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale inter partes
l'odierna attrice si è obbligata a manlevare la convenuta, ai sensi degli artt. 1 e 2, da ogni responsabilità di natura amministrativa, fiscale o commerciale nei confronti dei clienti finali, ma non ha assunto alcun obbligo di manleva o, comunque, di tenere indenne la controparte dai rischi connessi al contratto di distribuzione stipulato dalla con la e-Distribuzione Controparte_1
S.p.A., pertanto la non risponde della frode ordita in danno del distributore in Parte_1 relazione al POD intestato alla ditta “Il forno ”. Parte_5
In ordine al contratto di Introducing inter partes stipulato il 26/11/2018, si rileva che l'odierna attrice ha affidato alla il mandato senza rappresentanza e senza esclusiva per Controparte_1
la ricerca sul mercato di nuovi fornitori strategici primari, per la durata di dodici mesi a far tempo dalla data di stipulazione dell'accordo. L'odierna convenuta, con il citato contratto, ha assunto nei confronti della controparte le seguenti obbligazioni: ricerca e selezione di potenziali clienti per la fornitura di gas ed energia elettrica;
analisi preliminare delle informazioni finanziarie ed economiche prodromiche alla presentazione dei potenziali clienti;
consulenza e valutazione strategica delle principali condizioni economiche dei contratti da stipulare;
coordinamento delle attività di valutazione e conclusione dei vari accordi quadro e contratti individuali, per il corrispettivo complessivo di € 153.300,00, oltre all'IVA, da corrispondersi in due rate di pari importo, di cui la prima è stata pagata dall'odierna attrice, che ne chiede la ripetizione, mentre la chiede la condanna dell'attrice al pagamento della Controparte_1
seconda rata del corrispettivo pattuito.
La domanda attorea di ripetizione dell'indebito relativamente al suddetto contratto è priva di pregio. Invero, risulta per tabulas ed in particolare dal doc. 11 allegato alla comparsa di risposta, la cui irregolare produzione non ne inficia l'efficacia probatoria, che la ha Controparte_1
svolto le attività di mediazione e quelle indicate nel contratto di Introducing prodromiche alla
12 stipulazione del contratto tra l'odierna attrice e la Enegan pertanto, non può Parte_7
ritenersi che la convenuta si sia resa inadempiente, avuto anche riguardo alla natura di obbligazioni di mezzi degli impegni assunti da quest'ultima con il contratto di mediazione.
E' infondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla con le Parte_1
note scritte di trattazione depositate il 22/4/2022, primo atto successivo al deposito della comparsa di risposta, al fine di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di Introducing inter partes.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno.
Nondimeno, è necessario verificare se il contratto inter partes sia qualificabile come mediazione o mandato. Per costante giurisprudenza, il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto delle parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico (cfr. Cass. civ. n. 482 del 10/01/2019).
Nella specie, la convenuta era obbligata ad attivarsi per svolgere le attività dedotte nel suddetto contratto e, d'altra parte, l'attrice era obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito a prescindere dal buon esito degli affari ivi previsti. Viene, dunque, in rilievo un contratto di mandato e non di mediazione, peraltro caratterizzato da una pluralità di obbligazioni eterogenee in capo alla distoniche rispetto all'attività del mediatore. Controparte_1
Ebbene, in ordine al contratto di mandato inter partes, la ha versato alla Parte_1 [...]
la prima tranche del corrispettivo pattuito con tre bonifici bancari, CP_1
rispettivamente, di € 50.000,00, € 25.000,00 ed € 18.513,00, mentre è pacifico che non ha pagato la seconda rata, pari ad € 76.650,00, oltre all'IVA.
13 Relativamente al contratto inter partes stipulato il 20/12/2018, in virtù del quale la Pt_1
in qualità di utente del trasporto del gas, si è obbligata a fornire il gas naturale presso i
[...]
punti di consegna relativi ai clienti finali della Free Energy S.p.A., quest'ultima non ha provato il pagamento dei corrispettivi pattuiti, aggiornati mensilmente negli appositi listini, a far tempo da dicembre 2019, per complessivi € 89.740,66, nonostante l'odierna attrice abbia provveduto ad erogare il gas naturale e ad inviare alla convenuta le relative fatture elettroniche, portanti il dettaglio dei consumi erogati, i corrispettivi applicati e gli altri oneri in capo alla CP_1
.. La pretesa attorea a titolo di corrispettivi per la fornitura di gas naturale è peraltro
[...]
corroborata non soltanto dalle fatture emesse dalla stessa attrice, ma anche dalle fatture emesse dai distributori locali.
In conclusione, la è creditrice della della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 155.024,41; la risulta a sua volta creditrice della Controparte_1 Parte_1 di € 93.513,00. Ricorrono, dunque, i presupposti per compensare i reciproci crediti fino alla concorrenza di € 93.513,00 e la va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
del residuo importo di € 61.511,41, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 Parte_1
dalla domanda al saldo. Deve, dunque, revocarsi l'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. emessa il 30/4/2022.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 17/11/2021 dalla che ha mutato la propria Controparte_2
denominazione in avverso la in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1
rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
REVOCA l'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 186-ter c.p.c. il 30/4/2022;
ACCERTA e DICHIARA che la è creditrice della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 155.024,41 e che la è creditrice della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 93.513,00;
COMPENSA i reciproci crediti fino alla concorrenza di € 93.513,00;
14 DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_1
della dell'importo di € 61.511,41, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla Parte_1
domanda al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali nella misura della metà e CONDANNA la
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della residua parte, che liquida in € 393,00 per CP_1 spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 43/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024 e promossa da: con sede legale in Roma, Via Sicilia n. 241, C.F., P. I.V.A. e numero di Parte_1
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma R.E.A. 1271860, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio del foro di
Milano, (C.F. ), in virtù di procura alle liti depositata telematicamente ed C.F._1
allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del citato difensore in
Milano, corso di Porta Nuova n. 20
ATTRICE contro on sede legale in Roma, Via della Conciliazione n. 44, C.F. e P.IVA Controparte_1
n. , REA n. RM- 1210814, PEC in persona del legale P.IVA_2 Email_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta, (CF.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di C.F._2
Santa Costanza n. 39, giusta procura depositata telematicamente ed allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito così giudicare:
1 IN VIA PRELIMINARE: emettere, per tutte le ragioni di cui in narrativa, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ivi condannando (C.F/P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma (RM) via della Conciliazione n. 44, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore vigente, al pagamento in favore di (C.F. , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Via Sicilia n. 241 partita I.V.A. in persona del Legale Rappresentante sig. Per_1
dell'importo di € 89.740,66 il tutto oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs 231/2002 dalla
[...] scadenza di ciascuna fattura scaduta ed insoluta;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale da
[...]
(C.F/P.IVA ) perché infondate in diritto e nel merito;
CP_1 P.IVA_2
ANCORA IN VIA PRINCIPALE: accertare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni da queste assunte in virtù del Controparte_1 contratto di mediazione stipulato tra le parti in data 26/11/2018 e per l'effetto risolvere il contratto di mediazione sottoscritto tra le parti in data 26/11/2018;
SEMPRE VIA PRINCIPALE: condannare, per tutte le ragioni di cui in narrativa,
[...]
(C.F/P.IVA ), con sede legale in Roma (RM) via della CP_1 P.IVA_2
Conciliazione n. 44, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore vigente, al pagamento in favore di (C.F. ), con sede legale in Via Sicilia n. Parte_1 P.IVA_1
241, in persona del Legale Rappresentante sig. dei seguenti importi: Persona_1
- € 89.740,66 quale residuo dovuto a fronte delle fatture nn. G-2020-00012842 del 10/07/2020 con scadenza 05/08/2020 per € 741,45; G-2020-00010779 del 10/06/2020 con scadenza il 05/07/2020 per € 530,26; G-2020-00008770 del 11/05/2020 con scadenza del 05/06/2020 per € 625,64; G-2020-00006645 del 10/04/2020 con scadenza 05/06/2020 per € 1.613,95; G-2020- 00006555 del 11/03/2020 con scadenza 05/04/2020 per € 18.140,00; n. G-2020-00002294 del 09/02/2020 emessa il 09/02/2020 con scadenza il 05/03/2020 per € 22.352,60; G-2020-00002214 del 11/01/2020 con scadenza 05/02/2020 per € 17.890,00; G-2019-00022008 del 11/12/2019 con scadenza 05/01/2020 per € 18.534,16 e G-2019- 00021991 del 19/11/20219 con scadenza il 05/12/2019 per € 9.202,09 emesse per le prestazioni a suo tempo effettuate in ragione del contratto di fornitura gas naturale in essere inter partes (doc.5), oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle sopra indicate scadenze sino al soddisfo effettivo o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio;
- € 65.283,75 quale importo dovuto a titolo di indennizzo Cmor, ovvero della maggior somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio;
- € 93.513,00, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito da in Controparte_1 relazione al contratto di mediazione sottoscritto in data 26/11/2018 (doc. 4) il tutto oltre interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data di pagamento fino al soddisfo effettivo, ovvero della maggior somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio. Ovvero degli importi maggiori o minori che risulteranno dovuti all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di ammettersi l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di er le seguenti circostanze: Controparte_1
Capitolo 1: è debitrice nei confronti di già Parte_2 Parte_1
[...] dell'importo di € 65.283,75 in forza di indennizzi CMOR incassati da CP_2 CP_1
e dovuti a già in relazione al contratto di fornitura
[...] Parte_1 Controparte_2 stipulato in data 3 novembre 2017;
Capitolo 2: è debitrice nei confronti di già Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 89.740,66 in forza di forniture di gas erogate in favore dei Controparte_2 clienti finali di i cui corrispettivi sono stati oggetto delle fatture G-2020- Controparte_1
2 00012842, G-2020-00010779, G-2020-00008770, G-2020-00006645, G-2020-00006555, G-
2020-00002294, G-2020-00002214, G-2019-00022008 e G-2019-00021991; IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariisreiectis, a) nel merito, rigettare le domande svolte da n quanto inammissibili e/o Controparte_2 improponibili e comunque infondate in fatto utti di cui al presente atto;
b) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da CP_1 nei confronti di a titolo di corrispettivi
[...] Controparte_2 to di € 88.894,6 inore importo che risulterà dovuto, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002; c) accertare e dichiarare l'ulteriore diritto di credito vantato da nei Controparte_1 confronti di a titolo di corrispettivi di Controparte_2 Introducing, 3.513,00, oltre interessi di mora dalla data di scadenza indicata in contratto (31.1.2020) sino all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto dell'accoglimento dei capi b) e c), condannare al Controparte_2 pagamento in favore di Controparte_1 e) per l'effetto dell'a e c), dichiarare la eventuale compensazione giudiziale ex art. 1242 c.c. tra le reciproche pretese creditorie di e di CP_2 [...]
che risulteranno dovute;
f) per effetto della compens accer CP_1 diritto di credito vantato da e, conseguentemente, condannare CP_1 al pagamento i dell'importo che Controparte_2 Controparte_1
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario. Il tutto, se del caso, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, che qui vengono reiterate per mero tuziorismo difensivo”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 17/11/2021 la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la risoluzione del CP_1
contratto di mediazione inter partes stipulato il 26/11/2018 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle seguenti somme:
- € 89.740,66 quale residuo dovuto di cui alle fatture nn. G-2020-00012842 del 10/07/2020, con scadenza 05/08/2020, per € 741,45, G-2020-00010779 del 10/06/2020 con scadenza il
05/07/2020 per € 530,26, G-2020-00008770 del 11/05/2020 con scadenza del 05/06/2020 per €
625,64, G-2020-00006645 del 10/04/2020 con scadenza 05/06/2020 per € 1.613,95, G-2020-
00006555 del 11/03/2020 con scadenza 05/04/2020 per € 18.140,00, n. G-2020-00002294 del
09/02/2020 emessa il 09/02/2020 con scadenza il 05/03/2020 per € 22.352,60, G-2020-00002214 del 11/01/2020 con scadenza 05/02/2020 per € 17.890,00, G-2019-00022008 del 11/12/2019 con scadenza 05/01/2020 per € 18.534,16 e G-2019-00021991 del 19/11/20219 con scadenza il
05/12/2019 per € 9.202,09, emesse per le prestazioni eseguite in ragione del contratto di fornitura
3 di gas naturale intercorso tra le parti, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- € 65.283,75 quale importo dovuto a titolo di indennizzo CMOR, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, o il diverso importo ritenuto equo;
- € 93.513,00, a titolo di restituzione dell'indebito percepito dalla in Controparte_1
relazione al contratto di mediazione stipulato in data 26/11/2018, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento fino al soddisfo effettivo, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
L'attrice, esercente l'attività di trader in ordine alla vendita di energia elettrica e gas sia sul mercato libero che su una parte di filiera di utility in qualità di utente del trasporto di gas, esponeva:
- di aver maturato nei confronti della il credito complessivo di € 248.537,41; Controparte_1
- che la vendita di gas e di energia elettrica avveniva per mezzo delle reti nazionali dedicate, di proprietà, rispettivamente, di Terna S.p.A. per quanto concerne l'energia elettrica e prevalentemente di Snam in ordine al gas, che prelevano la materia prima dai punti di produzione e/o di ingresso dalle reti transfrontaliere e la consegnano alle reti di distribuzione regionali/locali;
- che la distribuzione e il trasporto delle materie prime (gas ed EE) attraverso le reti locali citate avveniva tramite i “distributori”, cui era demandato di gestire le reti e i contatori, di certificare i dati dei consumi effettivi goduti dai clienti finali e di trasportare la materia prima fino al contatore del cliente finale;
- che le materie prime (gas ed EE) erano movimentate, acquistate e rivendute da soggetti abilitati denominati utenti del dispacciamento – UDD, che potevano vendere l'energia elettrica ed il gas direttamente ai propri clienti finali ovvero rifornire le società di vendita, i c.d. reseller o controparte commerciali;
- che gli UDD erano i soggetti autorizzati ad effettuare le necessarie registrazioni presso il
Sistema Informativo Integrato -SII, ossia il registro elettronico gestito da Acquirente Unico
S.p.A., dove era censito l'abbinamento tra un determinato cliente – identificato tramite uno o più punti di fornitura - e il suo fornitore e dove erano gestite le istanze a titolo di indennizzo CMOR
e provvedono a trasmettere, sempre attraverso il SII e per conto della controparte commerciale, la richiesta di erogazione dell'indennizzo CMOR alla , da cui ricevono la liquidazione dei CP_3
relativi importi da versare in favore del reseller;
- di aver stipulato in data 3/11/2017 un contratto quadro per la fornitura di energia elettrica e gas
4 naturale con la con cui quest'ultima si era obbligata a somministrare gas Controparte_1
naturale e/o energia elettrica ai clienti finali dell'attrice inseriti nei singoli accordi individuali, di durata pari a dodici mesi dall'inizio della fornitura;
- che il 27/4/2018 le parti avevano sottoscritto un accordo per ridefinire la scadenza delle forniture di energia elettrica di previste nel suddetto contratto quadro, con la Controparte_1
previsione che “la scadenza della fornitura di a prescindere dal listino con il CP_1
quale sono stati attivati i punti di prelievo di , si intende consensualmente definita il CP_2
31/05/2018” e che tale scadenza sarebbe stata estesa anche a tutti i punti di prelievo attivati da sul dispacciamento di afferenti alle tipologie di listino ivi identificate CP_2 CP_1
per i quali il rilascio dal dispacciamento di sarebbe dovuto avvenire a far tempo CP_1
dall'1/6/2018;
- che la non aveva versato alla gli importi nelle more Controparte_1 Controparte_2
liquidati dalla in relazione alle richieste di indennizzo Cmor avanzate per conto CP_3
dell'attrice, pari ad € 65.283,75, come da certificazione estratta dal SII;
- che il 26/11/2018 le parti avevano stipulato un contratto di mediazione di durata annuale, denominato “contratto di Introducing”, in virtù del quale la priva del potere Controparte_1 di rappresentanza dell'attrice, si era obbligata a mediare la conclusione di contratti tra la Energy
Only s.r.l. e i potenziali nuovi fornitori strategici primari di energia elettrica e di gas naturale, fornendo l'assistenza e la consulenza necessarie alla conclusione degli affari, mentre la
[...]
si era obbligata a versare, quale corrispettivo per le attività che avrebbe dovuto CP_2
eseguire la mediatrice, l'importo di € 153.500,00, oltre all'IVA, in due tranches da € 76.650,00 ciascuna, oltre all'IVA, la prima entro il 31/07/2019 e la seconda entro il 31/01/2020;
- di aver provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo pattuito mediante tre bonifici, rispettivamente di € 50.000,00, € 25.000,00 ed € 18.513,00, mentre l'odierna convenuta non aveva adempiuto le obbligazioni a suo carico, non avendo concluso alcun affare per suo conto;
- che il 20/12/2018 le parti avevano concluso un terzo ed ultimo contratto di fornitura di gas naturale, in virtù del quale la in qualità di utente del trasporto del gas, si era Controparte_2
obbligata ad erogare il gas naturale presso i punti di consegna relativi ai clienti finali di controparte, che agiva in qualità di reseller, mentre la si era obbligata a Controparte_1
versare i corrispettivi pattuiti, aggiornati mensilmente negli appositi listini;
- di aver ha dato esecuzione al contratto di fornitura, mentre la convenuta, da dicembre 2019,
5 aveva interrotto i versamenti dell'importo dovuto.
Tanto premesso, l'attrice deduceva di essere creditrice della convenuta a titolo di saldo dei corrispettivi fatturati per la fornitura di gas naturale, per il versamento degli importi liquidati a titolo di Cmor da parte della e per la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo CP_3
di corrispettivo per il contratto di mediazione non adempiuto dalla per Controparte_1 complessivi € 251.961,03; chiedeva, in via interinale, emettersi ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva in relazione ai crediti vantati per il mancato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate in ossequio al contratto di fornitura gas, pari ad € 89.740,66, oltre agli interessi moratori, nonché per gli importi dovuti da controparte a titolo di CMOR in ordine alle somme già liquidate da in relazione alle domande inoltrate dalla CP_3 CP_1
per conto dell'attrice, pari ad € 65.283,75. In subordine, l'attrice chiedeva emettersi
[...]
ordinanza ingiunzione per la sola somma di € 89.740,66, oltre agli interessi moratori e, in via ulteriormente gradata, per il solo importo di € 65.283,75.
2. Con comparsa depositata il 7/4/2022 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare i propri crediti nei confronti della di cui € Controparte_2
88.894,69, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivi della fornitura ed € 93.513,00, oltre agli interessi di mora, per i compensi pattuiti con il contratto di
Introducing. Chiedeva, in via interinale, emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo complessivo di € 182.407,69, con vittoria delle spese di lite.
La esponeva: Controparte_1
- di avere, in esecuzione dell'Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale stipulato il 3/11/2017 con la somministrato energia elettrica e gas naturale Controparte_2
Per ai clienti dell'attrice, tra cui “Il Forno e , cliente servito Parte_3 Parte_4
attraverso il servizio di distribuzione reso dalla E-Distribuzione S.p.A., a cui la convenuta aveva chiesto, in data 8/5/2018, la sospensione della fornitura per morosità, richiesta evasa dal distributore il 16/5/2018 e, in ragione di tale sospensione, dal 17/5/2018 al 25/6/2018 i consumi erano risultati pari a zero;
- che successivamente, a far tempo dal 26/6/2018, la E-Distribuzione S.p.A. aveva riscontrato la ripresa dei consumi da parte di “ ”, a causa di un Parte_5
allaccio abusivo, quindi l'8/11/2018 era stata avviata la procedura di cessazione amministrativa per punto moroso, evasa il 16/11/2018;
6 - che, nel corso delle indagini, era poi emerso che , titolare della suddetta Parte_5
ditta, aveva subito un furto di identità, pertanto la fornitura attivata dalla a Controparte_2
suo nome era relativa ad una utenza nella titolarità di terzi, quindi, avendo l'attrice assunto il rischio per tali ipotesi di allaccio abusivo di energia elettrica, la convenuta dichiarava di aver maturato nei confronti della controparte un credito di € 88.894,69, oltre agli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2001;
- che il 23/12/2021, in esecuzione dello stesso Contratto A, la aveva Controparte_1 corrisposto alla l'importo di € 221.714,57, erogatole dalla , a titolo di Controparte_2 CP_3
oneri di sistema non recuperabili di spettanza dell'odierna attrice, in esecuzione del meccanismo disciplinato dalla delibera dell'ARERA n. 32/2021;
- che la controparte si era resa inadempiente al contratto di introducing inter partes, avendo corrisposto alla convenuta la prima rata di € 76.650,00, oltre all'IVA, per complessivi €
93.513,00, restando, invece, debitrice del residuo importo di € 76.650,00, oltre all'IVA, per complessivi € 93.513,00;
- di essere, quindi, creditrice della controparte del complessivo importo di € 182.407,69, che opponeva anche in compensazione rispetto alle avverse pretese creditorie.
3. Con le note scritte di trattazione del 22/4/2022 l'attrice, dato atto preliminarmente di aver mutato la propria denominazione in dal 15/2/2022, contestava le avverse Parte_1
deduzioni, ritenendo di nulla dovere alla controparte a titolo di corrispettivo dei consumi relativi all'utente “Il Forno e le di e del contratto di mediazione inter Parte_3 Parte_5
partes, negando che la controparte avesse svolto alcuna attività relativa al rapporto tra l'attrice e la società Enegan Power Trading. Chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. provvisoriamente esecutiva nei confronti della controparte per l'importo di € 155.024,41, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 e reiterava l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. già proposta in limine litis.
4. Il giudice, con ordinanza del 30/4/2022, ingiungeva alla il pagamento in Controparte_1 favore della controparte della somma di € 65.283,75, oltre agli interessi ex art. 5 del D.Lgs. n.
231/2002 dalla domanda al saldo ed alle spese di lite, quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13/11/2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
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5. Giova premettere che la nuova denominazione assunta dalla Energy Only Parte_1
7 S.p.A., è una società abilitata a fornire servizi di vendita di energia elettrica e gas sia sul mercato libero che su una parte di filiera delle utility in qualità di utente del trasporto di gas, mentre la convenuta è parte di un gruppo privato operativo nei settori della vendita di energia elettrica e gas, della produzione da fonti rinnovabili e del miglioramento dell'efficienza energetica.
Con particolare riferimento all'energia elettrica, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico disposta con D.Lgs. n. 79/1999, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico di cui al citato D.Lgs., mentre l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, con riferimento all'ambito geografico di interesse nel caso di specie, l'attività di distribuzione di energia elettrica è demandata alla E-Distribuzione S.p.A., che comunica all CP_4
i valori di consumo ai fini della fatturazione, dovendosi dare atto che, con il contratto di
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somministrazione, il cliente conferisce al fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare il contratto di trasporto di energia elettrica con il distributore, nella specie la E-Distribuzione
S.p.A. ed a concludere con la Terna S.p.A., gestore della rete di trasmissione, il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica presso i punti di prelievo, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica.
Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, emanato in attuazione della Direttiva n.
96/92/CE, è stata dunque disposta la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, con riserva a favore dello Stato delle attività di trasmissione (trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione), dispacciamento (attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) e distribuzione (trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione ai clienti finali), attività quest'ultima attribuita ad un unico concessionario per ambito geografico, avente l'obbligo di contrarre con tutti i richiedenti.
Dall'1/7/2007 i clienti possono scegliere liberamente il proprio fornitore, salvi in ogni caso, in via transitoria, il servizio di maggior tutela, riservato agli utenti domestici e non domestici, titolari di soli siti in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti o con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, e il servizio di salvaguardia, destinato a fornire energia a utenti non domestici privi dei requisiti per accedere al servizio di maggior tutela, i quali non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, oppure si trovino senza un fornitore di energia
8 elettrica sul mercato libero e c) siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione.
In tale ambito operano, quindi:
1) i produttori di energia elettrica in regime di libero mercato;
2) la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), esercente l'attività di riscossione e gestione economica delle componenti tariffarie dai fornitori di luce e gas, in particolare degli oneri generali di sistema, oltre a sovraintendere ad altre attività di ispezione e distribuzione del c.d. bonus sociale elettrico e per il gas;
3) la società che gestisce la Rete di Trasmissione Controparte_5
Nazionale, società individuata dallo costituita ai Controparte_6 sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 e dell'art. 1, co. 1, lett. a), b) e c) e 3 del
D.P.C.M. dell'11/5/2004, avente quale oggetto sociale l'attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'art. 3, co. 12 e 13 e di cui all'art. 11, co. 3 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti. Ai sensi dell'art. 3, co. 4 del D.Lgs. 16/3/1999, n. 79, i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, trattandosi di società sotto il controllo dello Stato;
4) distributori di energia elettrica operanti su concessione rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo
Economico in regime di monopolio geografico, essendo il territorio nazionale suddiviso per zone geografiche, al cui interno opera un solo ente distributore di energia elettrica;
5) venditori di energia elettrica (traders) ai clienti finali, operanti nel libero mercato.
La distribuzione del gas naturale è, a sua volta, un servizio pubblico esercitato in monopolio territoriale secondo criteri di neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali ed è regolata dall'ARERA Il D.Lgs.n. 164/2000, che ha liberalizzato il mercato del gas naturale in Italia in attuazione della direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22/6/1998, ha imposto la separazione societaria della distribuzione del gas naturale da tutte le altre attività del settore: in particolare, l'ARERA, con la deliberazione 11/07, ha imposto per la distribuzione del gas anche l'applicazione di obblighi in tema di separazione funzionale, amministrativa e contabile (unbundling) ed ha previsto che l'affidamento del servizio
9 di distribuzione avvenga mediante gara per periodi non superiori a dodici anni.
L'attività di distribuzione è un segmento gestito in regime di monopolio territoriale della filiera del mercato del gas naturale, che comprende l'approvvigionamento della materia prima gas naturale (produzione e importazione), la gestione delle infrastrutture (stoccaggio, trasporto e, appunto, distribuzione) dedicate a collegare le fonti di approvvigionamento ai clienti finali utilizzatori e la vendita ai clienti finali.
La distribuzione del gas naturale è eseguita tramite la gestione dell'impianto di distribuzione che consente il trasporto del gas naturale, per conto delle Società di vendita del gas (traders), dai punti di interconnessione dell'impianto di distribuzione con le reti di trasporto nazionale o regionale del gas fino al punto di riconsegna (PDR) presso il cliente finale ed include la misura dei volumi riconsegnati.
Per entrambi i settori le materie prime vengono movimentate (dispacciamento), acquistate e rivendute da soggetti a ciò specificamente abilitati, denominati utenti del dispacciamento (UDD),
i quali possono vendere le materie prime direttamente ai propri clienti finali ovvero fornire le società di vendita, i c.d. reseller o controparte commerciali, ossia soggetti che, privi delle autorizzazioni per procedere con il dispacciamento, si occupano esclusivamente della fornitura della materia prima ai propri clienti finali e delegano al proprio UDD la gestione del rapporto con i distributori.
Gli UDD sono, inoltre, i soggetti autorizzati ad effettuare le necessarie registrazioni presso il
Sistema Informativo Integrato (SII), il registro elettronico gestito da Acquirente Unico S.p.A. dove viene censito l'abbinamento tra un certo cliente – identificato tramite uno o più punti di fornitura - e il suo fornitore e dove sono gestite le istanze a titolo di indennizzo Cmor) nonché a trasmettere, sempre attraverso il SII e per conto della controparte commerciale, la richiesta di erogazione dell'indennizzo Cmor alla , ricevendo, poi, da quest'ultima la liquidazione dei CP_3
relativi importi da doversi versare in favore del reseller.
Venendo al caso di specie, la domanda proposta dalla avverso la Parte_1 CP_1
è parzialmente fondata, limitatamente alla somma di € 65.283,75, quale importo dovuto a
[...]
titolo di indennizzo CMOR, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo, per la quale è stata emessa il 30/4/2022 ordinanza ex art. 186-ter c.p.c..
Relativamente a tale importo, infatti, la pretesa creditoria dell'ingiungente è supportata da idonea prova. Si osserva al riguardo che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
10 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) l'accordo quadro per la fornitura di servizi dall'1/12/2017 al 31/12/2018 e per Parte_6
la fornitura di energia elettrica e gas naturale dall'1/12/2017 al 31/12/2018 stipulato tra le società
quale fornitore, ed quale grossista;
Controparte_1 Controparte_2
b) l'accordo quadro fornitura gas naturale al Pdr del 20/12/2018, stipulato dall'odierna attrice quale fornitrice e dalla in qualità di cliente;
Controparte_1
c) il contratto relativo ad attività di c.d. introducing per la ricerca di nuovi fornitori strategici stipulato il 26/11/2018 tra le società e Controparte_2 Controparte_1
Ebbene, il credito attoreo a titolo di CMOR è supportato da idonea prova, avuto riguardo alle deduzioni delle parti e ai documenti versati in atti, in particolare alla certificazione del SII.
La eccepisce la compensazione dell'avversa pretesa a titolo di CMOR con il Controparte_1 proprio maggior credito di € 88.894,69, corrispondente all'energia elettrica illecitamente prelevata da un cliente dell'attrice.
In particolare, la convenuta deduce che per la ditta Parte_5
, cliente servito attraverso il servizio di distribuzione reso dalla e-Distribuzione S.p.A.,
[...]
quest'ultima ha dato corso, il 16/5/2018, alla richiesta di sospensione della fornitura da parte della ma, in seguito, a far tempo dal 26/6/2018, ha riscontrato la ripresa dei Controparte_1
consumi, determinati dall'allaccio abusivo e dal conseguente furto di energia elettrica, fino al
16/11/2018, quando il distributore ha evaso la richiesta del fornitore, risalente all'8/11/2018, di cessazione amministrativa per punto moroso. La convenuta espone che dalle indagini preliminari intraprese dall'autorità è emerso che il suddetto consumo è stato frutto di un furto di identità e richiama il contratto di trasporto stipulato con la e-Distribuzione S.p.A., il cui art. 22 prevede
11 espressamente “l'obbligo del Venditore di pagare i corrispettivi relativi ai prelievi effettuati in frode ai sensi di quanto previsto nell'art. 19”. La in sostanza, ritiene di non Controparte_1
aver assunto alcun rischio in caso di frode ed allaccio abusivo con la stipulazione del contratto di distribuzione, avvenuto per conto della su cui graverebbe il rischio di frode. Parte_1
L'eccezione di compensazione e la relativa domanda riconvenzionale sono infondate.
Ed invero, con l'Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale inter partes
l'odierna attrice si è obbligata a manlevare la convenuta, ai sensi degli artt. 1 e 2, da ogni responsabilità di natura amministrativa, fiscale o commerciale nei confronti dei clienti finali, ma non ha assunto alcun obbligo di manleva o, comunque, di tenere indenne la controparte dai rischi connessi al contratto di distribuzione stipulato dalla con la e-Distribuzione Controparte_1
S.p.A., pertanto la non risponde della frode ordita in danno del distributore in Parte_1 relazione al POD intestato alla ditta “Il forno ”. Parte_5
In ordine al contratto di Introducing inter partes stipulato il 26/11/2018, si rileva che l'odierna attrice ha affidato alla il mandato senza rappresentanza e senza esclusiva per Controparte_1
la ricerca sul mercato di nuovi fornitori strategici primari, per la durata di dodici mesi a far tempo dalla data di stipulazione dell'accordo. L'odierna convenuta, con il citato contratto, ha assunto nei confronti della controparte le seguenti obbligazioni: ricerca e selezione di potenziali clienti per la fornitura di gas ed energia elettrica;
analisi preliminare delle informazioni finanziarie ed economiche prodromiche alla presentazione dei potenziali clienti;
consulenza e valutazione strategica delle principali condizioni economiche dei contratti da stipulare;
coordinamento delle attività di valutazione e conclusione dei vari accordi quadro e contratti individuali, per il corrispettivo complessivo di € 153.300,00, oltre all'IVA, da corrispondersi in due rate di pari importo, di cui la prima è stata pagata dall'odierna attrice, che ne chiede la ripetizione, mentre la chiede la condanna dell'attrice al pagamento della Controparte_1
seconda rata del corrispettivo pattuito.
La domanda attorea di ripetizione dell'indebito relativamente al suddetto contratto è priva di pregio. Invero, risulta per tabulas ed in particolare dal doc. 11 allegato alla comparsa di risposta, la cui irregolare produzione non ne inficia l'efficacia probatoria, che la ha Controparte_1
svolto le attività di mediazione e quelle indicate nel contratto di Introducing prodromiche alla
12 stipulazione del contratto tra l'odierna attrice e la Enegan pertanto, non può Parte_7
ritenersi che la convenuta si sia resa inadempiente, avuto anche riguardo alla natura di obbligazioni di mezzi degli impegni assunti da quest'ultima con il contratto di mediazione.
E' infondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla con le Parte_1
note scritte di trattazione depositate il 22/4/2022, primo atto successivo al deposito della comparsa di risposta, al fine di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di Introducing inter partes.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno.
Nondimeno, è necessario verificare se il contratto inter partes sia qualificabile come mediazione o mandato. Per costante giurisprudenza, il conferimento di un incarico per la ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare a determinate condizioni prestabilite dà luogo a un mandato e non a una c.d. mediazione atipica unilaterale (riguardante una soltanto delle parti interessate) o a una mediazione creditizia, allorché il pagamento della provvigione sia svincolato dall'esito dell'operazione, l'attività demandata abbia natura giuridica e sia insussistente il connotato dell'imparzialità. In tal caso, l'incaricato ha l'obbligo e non la facoltà di attivarsi per la conclusione dell'affare e può pretendere il pagamento della provvigione dalla sola parte che gli ha attribuito l'incarico (cfr. Cass. civ. n. 482 del 10/01/2019).
Nella specie, la convenuta era obbligata ad attivarsi per svolgere le attività dedotte nel suddetto contratto e, d'altra parte, l'attrice era obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito a prescindere dal buon esito degli affari ivi previsti. Viene, dunque, in rilievo un contratto di mandato e non di mediazione, peraltro caratterizzato da una pluralità di obbligazioni eterogenee in capo alla distoniche rispetto all'attività del mediatore. Controparte_1
Ebbene, in ordine al contratto di mandato inter partes, la ha versato alla Parte_1 [...]
la prima tranche del corrispettivo pattuito con tre bonifici bancari, CP_1
rispettivamente, di € 50.000,00, € 25.000,00 ed € 18.513,00, mentre è pacifico che non ha pagato la seconda rata, pari ad € 76.650,00, oltre all'IVA.
13 Relativamente al contratto inter partes stipulato il 20/12/2018, in virtù del quale la Pt_1
in qualità di utente del trasporto del gas, si è obbligata a fornire il gas naturale presso i
[...]
punti di consegna relativi ai clienti finali della Free Energy S.p.A., quest'ultima non ha provato il pagamento dei corrispettivi pattuiti, aggiornati mensilmente negli appositi listini, a far tempo da dicembre 2019, per complessivi € 89.740,66, nonostante l'odierna attrice abbia provveduto ad erogare il gas naturale e ad inviare alla convenuta le relative fatture elettroniche, portanti il dettaglio dei consumi erogati, i corrispettivi applicati e gli altri oneri in capo alla CP_1
.. La pretesa attorea a titolo di corrispettivi per la fornitura di gas naturale è peraltro
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corroborata non soltanto dalle fatture emesse dalla stessa attrice, ma anche dalle fatture emesse dai distributori locali.
In conclusione, la è creditrice della della complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di € 155.024,41; la risulta a sua volta creditrice della Controparte_1 Parte_1 di € 93.513,00. Ricorrono, dunque, i presupposti per compensare i reciproci crediti fino alla concorrenza di € 93.513,00 e la va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
del residuo importo di € 61.511,41, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 Parte_1
dalla domanda al saldo. Deve, dunque, revocarsi l'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. emessa il 30/4/2022.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà ed alla prevalente soccombenza segue la condanna della convenuta a rifondere all'attrice la residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 17/11/2021 dalla che ha mutato la propria Controparte_2
denominazione in avverso la in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1
rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
REVOCA l'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 186-ter c.p.c. il 30/4/2022;
ACCERTA e DICHIARA che la è creditrice della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 155.024,41 e che la è creditrice della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 93.513,00;
COMPENSA i reciproci crediti fino alla concorrenza di € 93.513,00;
14 DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_1
della dell'importo di € 61.511,41, oltre agli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla Parte_1
domanda al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali nella misura della metà e CONDANNA la
[...]
al pagamento in favore dell'attrice della residua parte, che liquida in € 393,00 per CP_1 spese ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/2/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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