Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1894
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa valutazione di elementi sopravvenuti ed erronea interpretazione del contenuto dell’opposizione

    Le censure sono manifestamente infondate poiché la denuncia nei confronti degli agenti accertatori è irrilevante, la consulenza tecnica è stata eseguita a distanza di anni dal passaggio in giudicato della sentenza e solo a fini esecutivi, l’area è rimasta nella disponibilità del ricorrente per dieci anni senza monitoraggio, rendendo ipotizzabile una modifica dello stato dei luoghi. La decisione di escludere il ricalcolo delle dimensioni dell’abuso non presenta vizi logici o giuridici.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione nell’individuazione del contenuto dei motivi dell’opposizione

    Le censure sono manifestamente infondate poiché la denuncia nei confronti degli agenti accertatori è irrilevante, la consulenza tecnica è stata eseguita a distanza di anni dal passaggio in giudicato della sentenza e solo a fini esecutivi, l’area è rimasta nella disponibilità del ricorrente per dieci anni senza monitoraggio, rendendo ipotizzabile una modifica dello stato dei luoghi. La decisione di escludere il ricalcolo delle dimensioni dell’abuso non presenta vizi logici o giuridici.

  • Rigettato
    Errore di fatto decisivo del giudice dell’esecuzione

    Le censure sono manifestamente infondate poiché la denuncia nei confronti degli agenti accertatori è irrilevante, la consulenza tecnica è stata eseguita a distanza di anni dal passaggio in giudicato della sentenza e solo a fini esecutivi, l’area è rimasta nella disponibilità del ricorrente per dieci anni senza monitoraggio, rendendo ipotizzabile una modifica dello stato dei luoghi. La decisione di escludere il ricalcolo delle dimensioni dell’abuso non presenta vizi logici o giuridici.

  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento al diritto al contraddittorio e all’irragionevolezza e contraddittorietà della decisione

    Le censure sono manifestamente infondate. Gli accertamenti del consulente tecnico hanno avuto proiezione esclusivamente esecutiva, diretti a individuare le modalità di riduzione in pristino, e non richiedevano il contraddittorio. Non è chiaro l’interesse del ricorrente a sollevare tali censure, poiché i risultati della consulenza sono stati addotti come elementi di novità a suo favore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1894
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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