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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11933/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 28.02.2025 alle ore 14,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 22,00
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11933/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11933 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 28.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 25.08.23
1. nata il [...] a [...] in Controparte_1 C.F._1 proprio e nella qualità̀ di genitore esercente la responsabilità̀ genitoriale
2. nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3 Francisco Zicardi, 329, Sao Paulo Brasile
residenti in [...], 329, Sao Paulo Brasile
Dott. Giovanni Calasso 2
3. nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_4
Roberto Demètrio Zema 2796, bairro Jardim Carlos Gomes, Pirassununga, Sao Paulo Brasile
4. nato il [...] Sao Paulo Brasile e residente in [...]Controparte_5 Valva, 280 bairro Jardim Luso, Sao Paulo Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di:
1. nata il [...] a [...]_1
2. nato il [...] a [...]_3
3. nata il [...] a [...]_4
4. nato il [...] a [...]_5
e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 (TV) in data 22.04.1867 dove sposava in data 22.08.1890. Dalla loro unione Persona_2 nasceva:
• in data 18.03.1899 il quale sposava in data 30.03.1921 e Persona_3 Persona_4 unione nasceva:
➢ in data 13.05.1923 che sposava il giorno Persona_5 Persona_6
11.06.1949 e dalla loro unione nasceva :
✓ in data 03.11.1950, il quale sposava Persona_7 CP_4 in data 12.02.1976, (odierna ricorrente avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto coniugata con cittadino italiano prima del 1983 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912). Dalla loro unione nascevano:
❖ in data 05.10.1978 (odierna Controparte_1 ricorrente) la quale sposava in Persona_8 data 25.02.2012 e dalla loro unione nasceva
▪ in data 25.10.2015 Persona_9
✓ in data 29.04.1980 (odierno ricorrente) il Controparte_5 quale sposava in data 16.11.2022 . Persona_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 3
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Zenone degli Ezzelini (TV) in data 22.04.1867
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per quanto concerne la signora , avendo sposato un cittadino italiano dalla CP_4 nascita e per discendenza ( ) ha acquistato automaticamente la cittadinanza Persona_7 italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 12.02.1976,
("Tempus regit actum" ). Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992).
Dott. Giovanni Calasso 4
L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine."
L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno
1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della
Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 18/12/1982 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimo
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle
Dott. Giovanni Calasso 5
persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
22,00
Lecce-Venezia, 28.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11933/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 28.02.2025 alle ore 14,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 22,00
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11933/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11933 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 -minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 28.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 25.08.23
1. nata il [...] a [...] in Controparte_1 C.F._1 proprio e nella qualità̀ di genitore esercente la responsabilità̀ genitoriale
2. nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3 Francisco Zicardi, 329, Sao Paulo Brasile
residenti in [...], 329, Sao Paulo Brasile
Dott. Giovanni Calasso 2
3. nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_4
Roberto Demètrio Zema 2796, bairro Jardim Carlos Gomes, Pirassununga, Sao Paulo Brasile
4. nato il [...] Sao Paulo Brasile e residente in [...]Controparte_5 Valva, 280 bairro Jardim Luso, Sao Paulo Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di:
1. nata il [...] a [...]_1
2. nato il [...] a [...]_3
3. nata il [...] a [...]_4
4. nato il [...] a [...]_5
e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 (TV) in data 22.04.1867 dove sposava in data 22.08.1890. Dalla loro unione Persona_2 nasceva:
• in data 18.03.1899 il quale sposava in data 30.03.1921 e Persona_3 Persona_4 unione nasceva:
➢ in data 13.05.1923 che sposava il giorno Persona_5 Persona_6
11.06.1949 e dalla loro unione nasceva :
✓ in data 03.11.1950, il quale sposava Persona_7 CP_4 in data 12.02.1976, (odierna ricorrente avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto coniugata con cittadino italiano prima del 1983 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912). Dalla loro unione nascevano:
❖ in data 05.10.1978 (odierna Controparte_1 ricorrente) la quale sposava in Persona_8 data 25.02.2012 e dalla loro unione nasceva
▪ in data 25.10.2015 Persona_9
✓ in data 29.04.1980 (odierno ricorrente) il Controparte_5 quale sposava in data 16.11.2022 . Persona_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 3
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Zenone degli Ezzelini (TV) in data 22.04.1867
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale
Per quanto concerne la signora , avendo sposato un cittadino italiano dalla CP_4 nascita e per discendenza ( ) ha acquistato automaticamente la cittadinanza Persona_7 italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 12.02.1976,
("Tempus regit actum" ). Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992).
Dott. Giovanni Calasso 4
L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine."
L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno
1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della
Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 18/12/1982 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimo
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle
Dott. Giovanni Calasso 5
persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
22,00
Lecce-Venezia, 28.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6