Sentenza 13 luglio 2004
Massime • 1
La domanda presentata all'INPS per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti non ha efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto atto proveniente dal soggetto debitore dei contributi come lavoratore autonomo coltivatore diretto. L'interruzione della prescrizione non può che essere effettuata dal soggetto creditore dei contributi, l'INPS, conformemente ai principi fondamentali in materia, l'art. 2943 cod. civ., per cui l'atto interruttivo deve essere posto in essere da parte del titolare del diritto di credito, e la legge n.335 del 1995.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2004, n. 12938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12938 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo -Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo Studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO COLLIDÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 97/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/02/01 - R.G.N. 814/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 febbraio 2001 la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione resa dal Tribunale di Cuneo il 17 aprile 2000, con cui era stata rigettata per prescrizione la domanda presentata il 2 gennaio 1996 da GI OR nei confronti dell'Inps, per ottenere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo dal primo gennaio 1982 al 30 agosto 1986; la Corte territoriale affermava preliminarmente che la fattispecie era regolata dall'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, la quale, dopo avere riconfermato il divieto di versamento di contributi prescritti, aveva disposto che dal primo gennaio 1996 il termine prescrizionale veniva ridotto da dieci a cinque anni, mentre il successivo comma 10 aveva chiarito che il termine più breve si applicava anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti;
ciò premesso, ritenuta applicabile anche per il periodo in esame (1982/ 1986) la prescrizione quinquennale ed esclusa l'esistenza di atti interruttivi anteriori, negata che potesse avere efficacia interruttiva la domanda presentata il 2 gennaio 1996, ritenendo inapplicabile la disposizione di cui all'art. 2693 cod. civ., secondo cui se il termine di prescrizione scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, perché l'art. 3 comma 9 della legge 335/95 non riguardava la decorrenza della prescrizione, ma la data di passaggio da un regime ad un altro e quindi non era suscettibile di modifica per la presenza del giorno festivo.
Contro questa sentenza la GI propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/95 e dell'art. 2693 comma 3 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile la norma codicistica indicata, mentre, sostiene che la sua domanda del 2 gennaio 1996 si dovrebbe considerare come virtualmente depositata entro il primo gennaio 1996 e quindi nel rispetto del termine previsto dalla seconda parte dei comma 9 lettera a) della legge del 1995, con il conseguente mantenimento del regime di prescrizione decennale, di talché non potevano considerarsi prescritti i contributi per il periodo 1982/1986 per il quale si chiedeva l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. Il ricorso non merita accoglimento.
Si rileva preliminarmente che la ricorrente non contesta il fatto che il diritto alla iscrizione negli elenchi per il periodo 1982/1986 sia precluso dalla avvenuta prescrizione dei relativi contributi, e non contesta neppure che, in assenza di atti interruttivi, il termine prescrizionale sia ormai quinquennale, anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
La questione in contestazione concerne infetti solo il valore interruttivo o no della domanda di iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presentata il 2 gennaio 1996. Invero, a prescindere dalle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla inapplicabilità dell'art. 2693 cod. civ., la pretesa della ricorrente è infondata in radice, giacché la sua domanda del 2 gennaio 1996 non potrebbe mai avere efficacia di interrompere la prescrizione, in quanto atto proveniente dalla stessa ricorrente, ossia dal soggetto debitore dei contributi come lavoratore autonomo coltivatore diretto. La interruzione della prescrizione infatti non può che essere effettuata dal soggetto creditore dei contributi, e cioè dall'Inps. Lo impongono sia i principi fondamentali in materia, ossia l'art. 2943 per cui l'atto interruttivo deve essere posto in essere da parte del titolare del diritto di credito, sia la legge del 1995. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non essendo applicabile ratione temporis il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004