Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 893/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA RACHIELI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: prestazioni di invalidità civile
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. , volto ad ottenere l'accertamento dei Parte_1 requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di APTO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti ai fini della richiesta prestazione.
Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento positivo dei suddetti requisiti.
Si è costituito l' eccependo in via preliminare l'intempestività del CP_1 ricorso, nel merito deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione invocata.
1
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 05.05.2025.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale.
Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile.
Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei CP_1 insoluti.
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la
2 tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del
16.03.2023).
Ciò premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva.
Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, emesso il 30.12.2024 e comunicato in pari data, il ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 28.01.2025 seguita dal deposito del ricorso in data 26.02.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta.
Il consulente tecnico nominato nella fase ATPO, dott. , Persona_1 ha diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “diabete mellito tipo II NID in mediocre controllo glico-metabolico; ipertensione arteriosa;
ipercolesterolemia”.
Ha applicato il codice 6445, coronopatia lieve, percentuale di invalidità 11-
20% e il codice 9309, diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze, percentuale di invalidità 41 – 50%.
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie determinano, in applicazione della formula riduzionistica, una invalidità pari al 67% e non danno quindi luogo ad una riduzione della capacità lavorativa tale da poter fruire dell'assegno di assistenza.
Ebbene, tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta non rispondente ai requisiti
3 sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesti, come già rilevato dalla Commissione Medica presso l CP_1
Il ricorrente contesta al CTU nominato nella fase di ATPO la mancata applicazione del codice 7010 (anchilosi rachide lombare).
Si tratta delle stesse censure già articolate dopo la ricezione della bozza di consulenza, rispetto alle quali l'Ausiliare ha così argomentato, con valutazione alla quale il Tribunale si riporta pienamente condividendola:
“La restante percentuale riconosciuta è da considerare in maniera globale per i problemi articolari ovviamente non rientranti in anchilosi di rachide (identificativo di un 7010) così come richiesto dal dott. ” (consulente tecnico Persona_2 nominato dal ricorrente).
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione.
Dalla RM della spalla destra in data 05.04.2024, che il ricorrente richiama a sostegno della contestazione, non risulta, infatti, l'anchilosi del rachide lombare, ma una modesta e non significativa limitazione articolare.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
In presenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Cosenza, 06/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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