Art. 2.
All'onere annuo di lire 3 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere annuo di lire 3 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.