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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14770/2024 V.G. promosso da c.f con l'avv. LAZZARONI ELISABETTA Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. ARMOCIDA ALBA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo al reciproco rispetto.
2) La casa familiare, detenuta con contratto di comodato gratuito concesso dall'azienda MO Guerino
Srl, sita in Villa Carcina (BS), via Fiume Mella n. 8 viene assegnata alla madre che vi abiterà con la prole.
3) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, assegnataria della casa familiare, ove manterranno la residenza. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse
1 della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico - fisico.
4) Il padre reperirà idonea abitazione ove si impegna a trasferire la propria residenza non appena possibile.
5) I genitori concordano nel consentire che i figli possano trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con un altro, secondo il principio dell'alternanza. Al fine della migliore organizzazione i ricorrenti hanno stabilito un piano di frequentazione con i figli che prevede quanto segue.
Il sig. in ragione della professione di cuoco che lo tiene occupato anche durante il fine settimana, Pt_2
terrà con sé i figli secondo il seguente schema:
Nella settimana A. dal lunedì pomeriggio alle 16 sino al riaccompagnamento a scuola del giorno seguente, nella settimana B. dal lunedì all'uscita da scuola sino a dopo cena quando riaccompagnerà i figli dalla madre. A settimane alterne il sig. si impegna inoltre a tenere i figli il sabato mattina sino alle ore 14 Pt_2
quando li riaccompagnerà dalla madre. I genitori si impegnano a concordare in anticipo la variazione delle visite ed a rispettarne gli orari. Durante il periodo estivo viene accordato il diritto di entrambi a tenerli per un periodo anche non continuativo di due settimane, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i coniugi si accordano affinché i ragazzi possano vivere un momento di condivisione con entrambi i genitori alternando la vigilia al giorno di Natale e S. Stefano e l'ultimo dell'anno, così come per le vacanze di Pasqua.
6) La signora è socia con il padre della società GM di MO GI Snc, società che gestisce Pt_1
un negozio di articoli per la casa in cui essa lavora come commessa. La medesima è titolare di un reddito pari a circa € 1.000,00 mensili. Il sig. percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00. Pt_2
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di €400,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese con accredito a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla medesima.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. concorda che la madre percepisca interamente l'importo dell'assegno unico. Ella si obbliga a pagare Pt_2
la mensa scolastica per ciascun figlio nonchè la retta della scuola materna del figlio RE, pertanto entrambe le spese rimangono interamente a carico della sig.ra Pt_1
Il padre contribuirà altresì con il 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Brescia, specificando che tali sono le seguenti: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il
2 preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo -scuola; spese per la custodia CP_1
di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze;
8) I coniugi non hanno richieste economiche da avanzare l'uno all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tal senso.
9) I sottoscritti coniugi danno reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori.
10) I ricorrenti concordano nel valutare l'ascolto dei minori nella presente sede in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art.337-octies c.c.
11) I ricorrenti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne porgono formale istanza ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Villa Carcina (atto n. 10, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14770/2024 V.G. promosso da c.f con l'avv. LAZZARONI ELISABETTA Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. ARMOCIDA ALBA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo al reciproco rispetto.
2) La casa familiare, detenuta con contratto di comodato gratuito concesso dall'azienda MO Guerino
Srl, sita in Villa Carcina (BS), via Fiume Mella n. 8 viene assegnata alla madre che vi abiterà con la prole.
3) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, assegnataria della casa familiare, ove manterranno la residenza. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse
1 della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico - fisico.
4) Il padre reperirà idonea abitazione ove si impegna a trasferire la propria residenza non appena possibile.
5) I genitori concordano nel consentire che i figli possano trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con un altro, secondo il principio dell'alternanza. Al fine della migliore organizzazione i ricorrenti hanno stabilito un piano di frequentazione con i figli che prevede quanto segue.
Il sig. in ragione della professione di cuoco che lo tiene occupato anche durante il fine settimana, Pt_2
terrà con sé i figli secondo il seguente schema:
Nella settimana A. dal lunedì pomeriggio alle 16 sino al riaccompagnamento a scuola del giorno seguente, nella settimana B. dal lunedì all'uscita da scuola sino a dopo cena quando riaccompagnerà i figli dalla madre. A settimane alterne il sig. si impegna inoltre a tenere i figli il sabato mattina sino alle ore 14 Pt_2
quando li riaccompagnerà dalla madre. I genitori si impegnano a concordare in anticipo la variazione delle visite ed a rispettarne gli orari. Durante il periodo estivo viene accordato il diritto di entrambi a tenerli per un periodo anche non continuativo di due settimane, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i coniugi si accordano affinché i ragazzi possano vivere un momento di condivisione con entrambi i genitori alternando la vigilia al giorno di Natale e S. Stefano e l'ultimo dell'anno, così come per le vacanze di Pasqua.
6) La signora è socia con il padre della società GM di MO GI Snc, società che gestisce Pt_1
un negozio di articoli per la casa in cui essa lavora come commessa. La medesima è titolare di un reddito pari a circa € 1.000,00 mensili. Il sig. percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00. Pt_2
7) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di €400,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori mediante versamento entro il giorno 15 di ogni mese con accredito a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dalla medesima.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il sig. concorda che la madre percepisca interamente l'importo dell'assegno unico. Ella si obbliga a pagare Pt_2
la mensa scolastica per ciascun figlio nonchè la retta della scuola materna del figlio RE, pertanto entrambe le spese rimangono interamente a carico della sig.ra Pt_1
Il padre contribuirà altresì con il 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Brescia, specificando che tali sono le seguenti: spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il
2 preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo -scuola; spese per la custodia CP_1
di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze;
8) I coniugi non hanno richieste economiche da avanzare l'uno all'altro essendo entrambi economicamente indipendenti ed avendo già bonariamente definito ogni questione in tal senso.
9) I sottoscritti coniugi danno reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori.
10) I ricorrenti concordano nel valutare l'ascolto dei minori nella presente sede in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art.337-octies c.c.
11) I ricorrenti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne porgono formale istanza ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Villa Carcina (atto n. 10, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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