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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, -(C.F. )-, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU CC ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via G. Piranesi,
n. 5, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Luca Della Peruta (c.f.: ), giusta procura alle liti in atti, C.F._2 ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Benevento, alla Via Avellino n. 18, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso -ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza- Parte_1
proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 19/2022 intrapresa
[...] nei suoi confronti dalla assumendo che per il medesimo credito il creditore Controparte_1 procedente aveva già istaurato altra procedura esecutiva mobiliare nonchè pignoramento presso terzi ottenendo ordinanza di assegnazione somme, di tal chè vi era stata da parte di quest'ultimo nell'intraprendere anche la presente procedura esecutiva immobiliare un abuso dei mezzi di espropriazione, assumeva, altresi', che la documentazione ipocatastale depositata era incompleta non essendoci congruità tra quanto pignorato in base ai dati catastali e quanto rinvenuto nello stato di fatto degli immobili staggiti, che, essendo il debitore solo comproprietario di alcuni beni, il Pt_1 creditore doveva dare la prova di aver ottemperato alle notifiche di legge nei confronti degli altri comproprietari e che, nel caso di specie, in particolare non aveva notificato agli eredi di Persona_1
l'avviso ex art. 180, comma 2, disp. Att. c.p.c.., che comunque il valore del compendio
[...] immobiliare pignorato superava di gran lungo il presunto credito il quale per altro era ancora sub iuduce e contestato.
Il G.E., rigettava la istanza di sospensione ad assegnava termine per introdurre il giudizio di merito che veniva istaurato su istanza dell'opponente il quale in questa sede reiterava tutti i motivi di opposizione già proposti dinanzi al GE.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la resistente che insisteva per l'accoglimento della proposta opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.12.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di opposizione ha dedotto che il creditore procedente Parte_1 aveva già istaurato nei suoi confronti altra procedura di pignoramento mobiliare e di pignoramento presso terzi ottenendo ordinanza di assegnazione somme, di tal chè vi era stata da parte di quest'ultimo nell'intraprendere anche la presente procedura esecutiva immobiliare un abuso dei mezzi di espropriazione. Tale assunto non può essere condiviso. Ed invero la Controparte_1 ha documentato di aver rinunciato al pignoramento mobiliare e di aver ottenuto nelle intraprese azioni esecutive presso terzi ordinanza di assegnazione somme che prevede il pagamento ogni mese dell'importo di € 152,18 da parte dell' di Benevento, a fronte di un credito complessivo di € Pt_2
42198,57, orbene per costante orientamento della Suprema Corte “il cumulo dei mezzi espropriativi
è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito” , in particolare si afferma che “la limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione si verifica, esclusivamente, nell'ipotesi in cui vi sia abuso del cumulo stesso e cioè quando il sacrificio del debitore, coinvolto in diverse procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole ed apprezzabile interesse del creditore. (Cassazione, sentenza n. 10668/2019)”. Alla luce dei principi sopraindicati non è configurabile alcun abuso dello strumento processuale da parte del procedente il quale nella presente esecuzione immobiliare ha inteso agire al fine di tutelare il proprio interesse ad un più rapido soddisfacimento del credito vantato, interesse da considerarsi ragionevole ed apprezzabile rispetto ai tempi della esecuzione presso terzi.
Per quanto riguarda la documentazione ipocatastale, la stessa è completa, è stato notificato l'avviso ai comproprietari e, comunque, la circostanza che il credito sia contestato, così come il fatto che la istruttoria in corso nel giudizio di opposizione avverso il DI, avrebbe dimostrato che l'entità del credito era di gran lunga inferiore a quella azionata ovvero ancora del tutto inesistente, non essendovi stata sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice della cognizione, non può rilevare in questa sede. Né possono rilevare in questa sede eventuali questioni di nullità del pignoramento per essere stata sottoposta a vincolo una quota pari al 50% dell'immobile staggito che, invece, essendo in comunione legale con il coniuge andava pignorato per intero, trattandosi di questione da sottoporre al GE e costituente motivo di opposizione nuovo non allegato né nella fase sommaria ne tempestivamente con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in € 4500,00 per onorari,oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Benevento, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN AN -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa IN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, -(C.F. )-, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU CC ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via G. Piranesi,
n. 5, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Luca Della Peruta (c.f.: ), giusta procura alle liti in atti, C.F._2 ed elettivamente domiciliati unitamente allo stesso in Benevento, alla Via Avellino n. 18, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso -ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza- Parte_1
proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 19/2022 intrapresa
[...] nei suoi confronti dalla assumendo che per il medesimo credito il creditore Controparte_1 procedente aveva già istaurato altra procedura esecutiva mobiliare nonchè pignoramento presso terzi ottenendo ordinanza di assegnazione somme, di tal chè vi era stata da parte di quest'ultimo nell'intraprendere anche la presente procedura esecutiva immobiliare un abuso dei mezzi di espropriazione, assumeva, altresi', che la documentazione ipocatastale depositata era incompleta non essendoci congruità tra quanto pignorato in base ai dati catastali e quanto rinvenuto nello stato di fatto degli immobili staggiti, che, essendo il debitore solo comproprietario di alcuni beni, il Pt_1 creditore doveva dare la prova di aver ottemperato alle notifiche di legge nei confronti degli altri comproprietari e che, nel caso di specie, in particolare non aveva notificato agli eredi di Persona_1
l'avviso ex art. 180, comma 2, disp. Att. c.p.c.., che comunque il valore del compendio
[...] immobiliare pignorato superava di gran lungo il presunto credito il quale per altro era ancora sub iuduce e contestato.
Il G.E., rigettava la istanza di sospensione ad assegnava termine per introdurre il giudizio di merito che veniva istaurato su istanza dell'opponente il quale in questa sede reiterava tutti i motivi di opposizione già proposti dinanzi al GE.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la resistente che insisteva per l'accoglimento della proposta opposizione.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 10.12.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di opposizione ha dedotto che il creditore procedente Parte_1 aveva già istaurato nei suoi confronti altra procedura di pignoramento mobiliare e di pignoramento presso terzi ottenendo ordinanza di assegnazione somme, di tal chè vi era stata da parte di quest'ultimo nell'intraprendere anche la presente procedura esecutiva immobiliare un abuso dei mezzi di espropriazione. Tale assunto non può essere condiviso. Ed invero la Controparte_1 ha documentato di aver rinunciato al pignoramento mobiliare e di aver ottenuto nelle intraprese azioni esecutive presso terzi ordinanza di assegnazione somme che prevede il pagamento ogni mese dell'importo di € 152,18 da parte dell' di Benevento, a fronte di un credito complessivo di € Pt_2
42198,57, orbene per costante orientamento della Suprema Corte “il cumulo dei mezzi espropriativi
è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito” , in particolare si afferma che “la limitazione del cumulo dei mezzi di espropriazione si verifica, esclusivamente, nell'ipotesi in cui vi sia abuso del cumulo stesso e cioè quando il sacrificio del debitore, coinvolto in diverse procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole ed apprezzabile interesse del creditore. (Cassazione, sentenza n. 10668/2019)”. Alla luce dei principi sopraindicati non è configurabile alcun abuso dello strumento processuale da parte del procedente il quale nella presente esecuzione immobiliare ha inteso agire al fine di tutelare il proprio interesse ad un più rapido soddisfacimento del credito vantato, interesse da considerarsi ragionevole ed apprezzabile rispetto ai tempi della esecuzione presso terzi.
Per quanto riguarda la documentazione ipocatastale, la stessa è completa, è stato notificato l'avviso ai comproprietari e, comunque, la circostanza che il credito sia contestato, così come il fatto che la istruttoria in corso nel giudizio di opposizione avverso il DI, avrebbe dimostrato che l'entità del credito era di gran lunga inferiore a quella azionata ovvero ancora del tutto inesistente, non essendovi stata sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice della cognizione, non può rilevare in questa sede. Né possono rilevare in questa sede eventuali questioni di nullità del pignoramento per essere stata sottoposta a vincolo una quota pari al 50% dell'immobile staggito che, invece, essendo in comunione legale con il coniuge andava pignorato per intero, trattandosi di questione da sottoporre al GE e costituente motivo di opposizione nuovo non allegato né nella fase sommaria ne tempestivamente con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in € 4500,00 per onorari,oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Benevento, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IN AN -