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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in persona del giudice, dott. Fausto Basile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7597 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
t r a
R.F. 163/2016, P. IVA e cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Fallimentare, Prof. Avv. autorizzato in virtù del decreto reso il 09 CP_1 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Ufficio procedure concorsuali, nella persona del G. D.
Dott.ssa Maria De Vivo, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teodoro Marena (CF. C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Avellino, Via Pasquale Greco 26, giusta
[...] procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (00197) viale RT
Parioli n. 54, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Gagliardi con studio in P.IVA_2
Napoli, alla Via Paolo della Valle, I Traversa n. 8, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: recupero credito- restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto della Curatela Fallimentare ad ottenere il pagamento dalla società , in persona del legale rappresentante p.t., con RT sede in Roma (00197) viale Parioli n. 54, P. IVA , della complessiva somma di Euro P.IVA_2
216.410,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato in occasione della costituzione dell' 2) per l'effetto, condannare ed ordinare alla società CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (00197) viale Parioli RT
n. 54, P. al pagamento in favore della Curatela Fallimentare della complessiva PartitaIVA_3 somma di Euro 216.410,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato in occasione della costituzione dell' 3) Il tutto con vittorie di spese ed onorari, maggiorati del 30% CP_3 ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis), D.M. n. 55 del 2014, stante la redazione del presente atto con modalità tecniche informatiche, che servono per la consultazione e fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, da attribuirsi allo scrivente procuratore, antistatario;
Per parte convenuta: “… in via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della , per tutte le motivazioni addotte nei paragrafi che precedono;
RT
- in via principale e nel merito, dichiarare l'inesistenza/infondatezza/inesigibilità e/o l'inammissibilità della pretesa creditoria dell'attrice per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2 che precede e, per
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. la natura solidale dell'obbligazione invocata dall'attrice, tra la cedente
e oggi e la cessionaria Controparte_4 RT Controparte_5 oggi fallita;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'importo del deposito cauzionale ex adverso preteso in restituzione ed oggetto di domanda, in € 173.000,26, piuttosto che in € 216.410,34, come erroneamente computata dall'attrice o nella diversa somma che il G.I. riterrà secondo giustizia;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis), D.M. n. 55 del 2014, stante la redazione del presente atto con modalità tecniche informatiche, che ne agevolano la consultazione e la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, da attribuirsi allo scrivente procuratore, antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto nel febbraio del 2024 dal Controparte_6
, in persona del Curatore fallimentare, che ha evocato dinanzi all'intestato Tribunale la
[...] [...]
per accertare il diritto della curatela fallimentare ad ottenere la restituzione della somma RT di euro 216.410,34, quale deposito cauzionale versato alla stessa dalla dante causa Parte_2 della società fallita.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che la in liquidazione, poi fallita, traeva Parte_1 origine dalla incorporazione per fusione tra la e la nella Parte_2 CP_7 CP_8 società incorporante, la quale si è successivamente trasformata nella prima in Parte_1 liquidazione e poi fallita.
Ha dedotto, inoltre, che la aveva stipulato con altre società una Associazione Parte_2
Temporanea di Imprese, di cui la società SP s.c.a.r.l., era mandataria e che l' così costituita, si era CP_3 resa aggiudicataria di alcuni appalti di servizi con l' Parte_3
In particolare, tali società, in data 1° marzo 2001, sottoscrissero una convenzione preliminare, successivamente modificata ed integrata con contratto del 6 marzo 2003.
Il menzionato contratto del 6 marzo 2003 prevedeva che “le imprese si obbligano a costituire entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente verbale un deposito cauzionale pari al 5% dei corrispettivi annui di cui all'art. 2.1.: tale deposito sarà versato alla capogruppo mandataria su apposito conto corrente i cui estremi saranno indicati ad ogni impresa interessata” (art.
3.2. contratto del 6 marzo 2003); mentre, il successivo art.
3.3 prevedeva espressamente “la facoltà ad ognuna delle imprese di sostituire tale deposito cauzionale in contanti con polizza fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa di durata ed efficacia pari o di almeno 24 mesi, - escutibile a prima richiesta – di importo pari al 5% del fatturato annuo così come previsto sub. art. 2)” .
La società , in adempimento di quanto sopra, aveva provveduto al versamento della Parte_2 somma di euro 216.410,34 a titolo di deposito cauzionale, attraverso il meccanismo della compensazione, operata dalla tra quanto spettante alla per le prestazioni Controparte_9 Parte_2 rese e quanto dalla stessa dovuto a titolo di cauzione, producendo a tal fine documentazione probante l'avvenuta compensazione.
In data 30 maggio 2008, la , in virtù del citato art. 3.3., inoltrava alla società Parte_4
Capogruppo mandataria, SP SC, la fidejussione rilasciata dalla in data 28.04.2008, CP_10 chiedendo contestualmente, la restituzione degli importi già erogati a titolo di cauzione.
In data 28 febbraio 2011, la società comunicava alla - Parte_2 Controparte_5 che nelle more si era resa cessionaria del ramo di azienda di avente ad oggetto il contratto di CP_11 appalto di servizi con l'ASL Napoli 1, di cui si era resa aggiudicataria la predetta A.T.I. - la volontà di recedere dal contratto di A.T.I. del 1° marzo 2001, così come modificato e integrato con contratto del 6 marzo 2003.
Ha dedotto, altresì, di avere richiesto, con apposita domanda riconvenzionale, la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale anche in seno al procedimento n. RG. 33469/2008, intrapreso innanzi al Tribunale di Napoli dalla definito con sentenza n. 7867/2017 pubblicata il Controparte_12
07.07.2017, che ha dichiarato inammissibili sia le domande principali, che quelle riconvenzionali.
In data 22 ottobre 2022, la richiesta di restituzione degli importi asseritamente versati a titolo di deposito cauzionale, è stata reiterata alla con messaggio PEC per il tramite del curatore del Fallimento CP_11 attore.
Infine, seppure solo nella comparsa conclusionale, parte attrice ha eccepito la scadenza, alla data del 2 gennaio 2008, della durata del contratto di appalto, come riportato dall'art. 19 dello stesso, con conseguente imputabilità del credito maturato dall'odierna attrice in capo alla società convenuta RT
, in quanto, al momento della richiesta di restituzione della somma depositata a titolo
[...] cauzionale, il 30 maggio 2008, il contratto associativo aveva già perso efficacia.
Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo -preliminarmente- il difetto di legittimazione passiva della
, rappresentando che, con atto per Notaio del 21.12.2010, si era operato RT Per_1 un trasferimento del ramo d'azienda a favore della società subentrata in tutti i rapporti attivi e CP_5 passivi della capogruppo RT
Sempre in via preliminare, la società convenuta ha invocato la natura solidale dell'obbligazione, cui l'attrice chiedeva l'adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 comma 2 c.c.
Nel merito, ha chiesto - previo rigetto di tutte le richieste, eccezioni e domande formulate da parte attrice – di dichiarare l'inesistenza/inesigibilità e/o l'inammissibilità della pretesa creditoria, assumendo che la società avrebbe omesso di trasmettere, contestualmente alla presentazione della Parte_2 fidejussione del 30 maggio 2008, con relativa richiesta di svincolo delle somme erogate a titolo di deposito cauzionale, il DURC previsto dall'art.
3.5 dell'accordo di ATI del 6.10.2003. Tale omissione, la cui prova non risulterebbe nemmeno agli atti del giudizio, avrebbe impedito il realizzarsi della condizione essenziale posta a base del preteso diritto di credito restitutorio del deposito cauzionale, non essendo di per sé sufficiente la mera trasmissione della polizza fideiussoria.
La società convenuta ha contestato anche l'importo richiesto da parte attrice, assumendo che, a fronte della richiesta di restituzione della somma di euro 216.410,34, risulterebbe prestata polizza fidejussoria per il minore importo di 173.000,26. Ha altresì allegato che la polizza fidejussoria risulterebbe scaduta in data
21.04.2010 e mai più rinnovata.
In sede di memoria di replica, la convenuta ha contestato l'assunto attoreo proposto per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, circa la scadenza a gennaio 2008 della durata del contratto di appalto tra l'ASL Napoli 1 e l' depositando documentazione attestante la proroga del contratto ed assumendo CP_3 che l'attrice avrebbe, in ogni caso, per fatti concludenti, prestato acquiescenza alla proroga del contratto, avendo assunto e documentato comportamenti incompatibili, in fatto, con la invocata cessazione del contratto di appalto a decorrere dal gennaio 2008.
Celebrata la prima udienza in data 26.09.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione orale, all'esito della quale ha rinviato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., al 20 febbraio 2025, in trattazione scritta.
Depositati le precisazioni delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali ai sensi dell'art. 189 cpc, nonché le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.02.2025, il Giudice ha assegnato la causa in decisione.
****
Così ricostruiti i fatti di causa, occorre valutare l'eccezione preliminare, con la quale la convenuta società
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di controparte ed alla CP_2 presente azione giudiziaria.
Pur rilevando che l'eccezione in parola non riguarda la carenza di legittimazione attiva/passiva in senso tecnico, quale diritto di ottenere una pronuncia in favore o contro le parti in causa, bensì la contestazione, nel merito, della titolarità del lato passivo dell'obbligazione restitutoria azionata in giudizio da parte attrice, il
Tribunale osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, in data 21.12.2010, la capogruppo CP_11 Cont dell' con atto a rogito del Notaio in sede di aumento di capitale e di attribuzione delle relative Per_1 quote, ha conferito alla il ramo d'azienda comprendente il contratto di appalto di servizi CP_5 sottoscritto con l'ASL Napoli 1. In tal modo la società cessionaria è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente ascrivibili alla CP_11
In virtù della predetta cessione (conferimento) di azienda, la società cessionaria ai sensi e per CP_5 gli effetti dell'art. 2558 c.c., è subentrata in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Al fine di valutare la fondatezza della richiesta restitutoria avanzata da parte attrice nei confronti della cedente occorre stabilire se, nella specie, si tratti di un debito certo, liquido ed esigibile, cui è CP_11 applicabile la disciplina dell'art. 2560, comma 1, c.c., ovvero di un contratto ancora pendente alla data della cessione, con conseguente applicabilità della diversa disciplina dettata dall'art. 2558 c.c.
Al riguardo, rilevano taluni elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del giudizio.
In primo luogo, risulta che la società dante causa della società fallita, ha versato alla Parte_2 capogruppo dell'ATI, la SP sacarl, l'importo di € 216.410,34 a titolo di deposito cauzionale attraverso il meccanismo della compensazione innanzi indicato.
Successivamente al deposito cauzionale, risulta che la in ottemperanza a quanto Parte_2 previsto dal contratto di ATI, come modificato nel marzo del 2003, ha prestato garanzia fidejussoria per l'importo di euro 173.000,00.
Contestualmente alla trasmissione della fidejussione, avvenuta con comunicazione del 30 maggio 2008, la ha chiesto alla mandataria SP SC la restituzione del deposito cauzionale, già Parte_2 versato nelle suddette modalità.
Ebbene, ai sensi dell'art.
3.5 della modifica delle condizioni dell'A.T.I., ogni impresa partecipante aveva la possibilità di richiedere, dietro presentazione della fidejussione, la restituzione del deposito cauzionale a condizione che, contestualmente alla richiesta di svincolo, la stessa trasmettesse alla capogruppo il DURC aggiornato alla data del richiesto svincolo.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che in data 30 maggio 2008, allorquando la ha trasmesso la fidejussione alla capogruppo dell'ATI, ha Parte_5 omesso di fornire il DURC. Tale omissione ha rappresentato valido motivo ostativo alla restituzione della cauzione versata, non risultando realizzate tutte le condizioni contrattualmente previste al fine di ottenere lo svincolo delle somme.
Nonostante la contestazione mossa in questa sede, circa l'omessa produzione del DURC da allegare alla richiesta di svincolo, parte attrice non ha depositato la documentazione richiesta dal contratto e, pertanto, può dirsi che alla data del 30 maggio 2008 nessun obbligo di restituzione fosse sorto in capo alla capogruppo in quanto, come detto, l'iter per lo svincolo e per la successiva restituzione delle somme non poteva dirsi concluso mancando la produzione del DURC.
Ciò induce a ritenere, in condivisione dell'assunto di parte convenuta, che alla data della cessione
(conferimento) del ramo d'azienda, avvenuta in data 21.12.2010, alcun debito restitutorio fosse sorto in capo alla società proprio per effetto del mancato perfezionamento dell'iter previsto dal contratto CP_2
ATI ai fini della restituzione del deposito cauzionale.
In senso contrario, non ha alcun pregio il richiamo, operato dall'attrice, circa l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all' art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici). Invero, all'epoca dei fatti, aprile/maggio 2008, la società era una società in bonis e, pertanto, Parte_2 alla stessa non risultava applicabile, nel contesto temporale cui i fatti di causa si riferiscono, la disciplina di cui si invoca l'applicazione.
Stabilito pertanto che, nella specie, non si verte in tema di posizione debitoria, come definita dall'art. 2560
c.c., va osservato che, in data 21.12.2010, si è verificata la cessione del ramo d'azienda della CP_11 nei confronti della società CP_5
In forza di tale cessione, ai sensi dell'art. 2558 c.c., si sono trasferiti alla tutti i rapporti CP_5 contrattuali ancora pendenti della tra cui il contratto ATI, cui accede il deposito cauzionale CP_11 oggetto di richiesta in giudizio.
Tanto è vero che la società preso atto dell'intervenuta cessione d'azienda, in data 30 Parte_2 agosto 2011, ha trasmesso alla quale cessionaria del ramo di azienda di richiesta CP_5 CP_11 di restituzione del deposito cauzionale (doc. 6, parte convenuta). In seno alla predetta comunicazione risulterebbe trasmesso il DURC aggiornato, che però non è presente tra gli allegati.
Pertanto, la prima richiesta di restituzione del deposito cauzionale completa di tutti gli elementi richiesti dal Cont contratto risulterebbe essere quella del 30.08.2011, trasmessa alla quale cessionaria del CP_5 ramo d'azienda della capogruppo SP SC.
Per tale motivo, è possibile ritenere che la posizione contrattuale oggetto di contesa, alla data della cessione del ramo d'azienda non fosse ancora definita e che, pertanto, non trattandosi di un debito in sé solo considerato, bensì di un rapporto contrattuale ancora in essere, non rientrerebbe nell'egida di applicazione dell'art. 2560, comma 1, c.c., come prospettato dall'attore, bensì nell'ambito di applicazione dell'art. 2558
c.c.
Attesa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui è causa, in conformità ai costanti orientamenti della
Corte di Cassazione, si deve rilevare che, nel caso di specie, si controverte in tema di posizione contrattuale non ancora definita e che, di conseguenza, in virtù della cessione del ramo di azienda, la cessionaria CP_5 sia subentrata, a norma dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti ancora pendenti.
[...]
Ciò ha quale logico corollario che soggetto titolare della posizione debitoria avente ad oggetto la richiesta di restituzione del deposito cauzionale di € 216.410,34 è la società cessionaria, e non la cedente CP_5
CP_11
Per quanto attiene, invece, alle vicende contrattuali relative all'appalto, è da evidenziare che l'attrice, per la prima volta nella comparsa conclusionale, ha sostenuto l'avvenuta scadenza, alla data del 2 gennaio 2008, Cont del contratto di appalto di servizi intercorso tra la Asl Napoli 1 e la i cui era capogruppo la SP SC.
In ragione di quanto testé dedotto, anche il contratto associativo di ATI avrebbe perso efficacia a decorrere dal mese di gennaio 2008 secondo quanto previsto dall'art. 19 del Contratto di affidamento dell'appalto. In virtù di ciò, a carico della società sarebbe sorta da tale data l'obbligazione di restituzione del CP_11 deposito cauzionale a favore di tutte le mandanti.
Ebbene, a tale proposito si evidenzia che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto che la comparsa conclusionale assolva unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Ancora, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame, come quello di primo grado, non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 (Rv. 665155 - 01)
La questione sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni è da ritersi, dunque, inammissibile. Così come inammissibile risulta essere la produzione documentale allegata da parte convenuta in uno alle memorie di replica, benché tale produzione abbia la finalità di resistere ad una questione sollevata in maniera intempestiva.
Rilevata l'inammissibilità della questione, per mera finalità di completezza si evidenzia che l'attrice, successivamente alla asserita scadenza del contratto, ha essa stessa provveduto - come risulta dalla documentazione versata in atti - a consegnare la polizza fidejussoria relativa al contratto di ATI che – a suo dire – sarebbe cessato a decorre dal gennaio 2008. Parimenti, nel febbraio 2011, avrebbe inoltrato comunicazione di recesso in relazione ad un contratto scaduto tre anni prima. Tali comportamenti risultano essere del tutto incompatibili con l'affermazione – peraltro tardiva – relativa all'avvenuta cessazione, per scadenza del termine di durata, del contratto di appalto di servizi, cui accedeva il contratto di ATI.
Invero, la dante causa della fallita , era ben Parte_2 Parte_1 conscia dell'intervenuta proroga del contratto di appalto di servizi, espressamente prevista dall'art. 19 del medesimo contratto.
Ulteriore conferma dell'avvenuta proroga del contratto di appalto di servizi in questione si rinviene dalla comunicazione della datata 28.02.2011 (doc. 15, fasc. parte attrice), in cui si dà atto che, a CP_5 seguito dell'uscita della dal contratto di ATI, si era reso necessario riproporzionare le Parte_2 quote dei lavoratori licenziati dalla medesima Parte_2
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la domanda attorea va rigettata, in quanto il soggetto titolare della posizione debitoria relativa alla richiesta di restituzione della somma di € 216.410,34, versata a titolo di deposito cauzionale, non può essere individuato nella convenuta , bensì nella società cessionaria (conferitaria) del ramo di RT azienda, CP_5
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA, come per legge, distratte a favore del difensore antistatario, Avv. Roberta Gagliardi.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in persona del giudice, dott. Fausto Basile ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7597 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
t r a
R.F. 163/2016, P. IVA e cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Fallimentare, Prof. Avv. autorizzato in virtù del decreto reso il 09 CP_1 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Ufficio procedure concorsuali, nella persona del G. D.
Dott.ssa Maria De Vivo, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teodoro Marena (CF. C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Avellino, Via Pasquale Greco 26, giusta
[...] procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (00197) viale RT
Parioli n. 54, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Gagliardi con studio in P.IVA_2
Napoli, alla Via Paolo della Valle, I Traversa n. 8, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: recupero credito- restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare il diritto della Curatela Fallimentare ad ottenere il pagamento dalla società , in persona del legale rappresentante p.t., con RT sede in Roma (00197) viale Parioli n. 54, P. IVA , della complessiva somma di Euro P.IVA_2
216.410,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato in occasione della costituzione dell' 2) per l'effetto, condannare ed ordinare alla società CP_3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma (00197) viale Parioli RT
n. 54, P. al pagamento in favore della Curatela Fallimentare della complessiva PartitaIVA_3 somma di Euro 216.410,34, o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato in occasione della costituzione dell' 3) Il tutto con vittorie di spese ed onorari, maggiorati del 30% CP_3 ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis), D.M. n. 55 del 2014, stante la redazione del presente atto con modalità tecniche informatiche, che servono per la consultazione e fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, da attribuirsi allo scrivente procuratore, antistatario;
Per parte convenuta: “… in via preliminare, accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della , per tutte le motivazioni addotte nei paragrafi che precedono;
RT
- in via principale e nel merito, dichiarare l'inesistenza/infondatezza/inesigibilità e/o l'inammissibilità della pretesa creditoria dell'attrice per tutte le ragioni esposte al paragrafo 2 che precede e, per
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. la natura solidale dell'obbligazione invocata dall'attrice, tra la cedente
e oggi e la cessionaria Controparte_4 RT Controparte_5 oggi fallita;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'importo del deposito cauzionale ex adverso preteso in restituzione ed oggetto di domanda, in € 173.000,26, piuttosto che in € 216.410,34, come erroneamente computata dall'attrice o nella diversa somma che il G.I. riterrà secondo giustizia;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis), D.M. n. 55 del 2014, stante la redazione del presente atto con modalità tecniche informatiche, che ne agevolano la consultazione e la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, da attribuirsi allo scrivente procuratore, antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto nel febbraio del 2024 dal Controparte_6
, in persona del Curatore fallimentare, che ha evocato dinanzi all'intestato Tribunale la
[...] [...]
per accertare il diritto della curatela fallimentare ad ottenere la restituzione della somma RT di euro 216.410,34, quale deposito cauzionale versato alla stessa dalla dante causa Parte_2 della società fallita.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che la in liquidazione, poi fallita, traeva Parte_1 origine dalla incorporazione per fusione tra la e la nella Parte_2 CP_7 CP_8 società incorporante, la quale si è successivamente trasformata nella prima in Parte_1 liquidazione e poi fallita.
Ha dedotto, inoltre, che la aveva stipulato con altre società una Associazione Parte_2
Temporanea di Imprese, di cui la società SP s.c.a.r.l., era mandataria e che l' così costituita, si era CP_3 resa aggiudicataria di alcuni appalti di servizi con l' Parte_3
In particolare, tali società, in data 1° marzo 2001, sottoscrissero una convenzione preliminare, successivamente modificata ed integrata con contratto del 6 marzo 2003.
Il menzionato contratto del 6 marzo 2003 prevedeva che “le imprese si obbligano a costituire entro 10 gg. dalla sottoscrizione del presente verbale un deposito cauzionale pari al 5% dei corrispettivi annui di cui all'art. 2.1.: tale deposito sarà versato alla capogruppo mandataria su apposito conto corrente i cui estremi saranno indicati ad ogni impresa interessata” (art.
3.2. contratto del 6 marzo 2003); mentre, il successivo art.
3.3 prevedeva espressamente “la facoltà ad ognuna delle imprese di sostituire tale deposito cauzionale in contanti con polizza fidejussoria bancaria o di primaria compagnia assicurativa di durata ed efficacia pari o di almeno 24 mesi, - escutibile a prima richiesta – di importo pari al 5% del fatturato annuo così come previsto sub. art. 2)” .
La società , in adempimento di quanto sopra, aveva provveduto al versamento della Parte_2 somma di euro 216.410,34 a titolo di deposito cauzionale, attraverso il meccanismo della compensazione, operata dalla tra quanto spettante alla per le prestazioni Controparte_9 Parte_2 rese e quanto dalla stessa dovuto a titolo di cauzione, producendo a tal fine documentazione probante l'avvenuta compensazione.
In data 30 maggio 2008, la , in virtù del citato art. 3.3., inoltrava alla società Parte_4
Capogruppo mandataria, SP SC, la fidejussione rilasciata dalla in data 28.04.2008, CP_10 chiedendo contestualmente, la restituzione degli importi già erogati a titolo di cauzione.
In data 28 febbraio 2011, la società comunicava alla - Parte_2 Controparte_5 che nelle more si era resa cessionaria del ramo di azienda di avente ad oggetto il contratto di CP_11 appalto di servizi con l'ASL Napoli 1, di cui si era resa aggiudicataria la predetta A.T.I. - la volontà di recedere dal contratto di A.T.I. del 1° marzo 2001, così come modificato e integrato con contratto del 6 marzo 2003.
Ha dedotto, altresì, di avere richiesto, con apposita domanda riconvenzionale, la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale anche in seno al procedimento n. RG. 33469/2008, intrapreso innanzi al Tribunale di Napoli dalla definito con sentenza n. 7867/2017 pubblicata il Controparte_12
07.07.2017, che ha dichiarato inammissibili sia le domande principali, che quelle riconvenzionali.
In data 22 ottobre 2022, la richiesta di restituzione degli importi asseritamente versati a titolo di deposito cauzionale, è stata reiterata alla con messaggio PEC per il tramite del curatore del Fallimento CP_11 attore.
Infine, seppure solo nella comparsa conclusionale, parte attrice ha eccepito la scadenza, alla data del 2 gennaio 2008, della durata del contratto di appalto, come riportato dall'art. 19 dello stesso, con conseguente imputabilità del credito maturato dall'odierna attrice in capo alla società convenuta RT
, in quanto, al momento della richiesta di restituzione della somma depositata a titolo
[...] cauzionale, il 30 maggio 2008, il contratto associativo aveva già perso efficacia.
Si è costituita in giudizio la convenuta, eccependo -preliminarmente- il difetto di legittimazione passiva della
, rappresentando che, con atto per Notaio del 21.12.2010, si era operato RT Per_1 un trasferimento del ramo d'azienda a favore della società subentrata in tutti i rapporti attivi e CP_5 passivi della capogruppo RT
Sempre in via preliminare, la società convenuta ha invocato la natura solidale dell'obbligazione, cui l'attrice chiedeva l'adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2560 comma 2 c.c.
Nel merito, ha chiesto - previo rigetto di tutte le richieste, eccezioni e domande formulate da parte attrice – di dichiarare l'inesistenza/inesigibilità e/o l'inammissibilità della pretesa creditoria, assumendo che la società avrebbe omesso di trasmettere, contestualmente alla presentazione della Parte_2 fidejussione del 30 maggio 2008, con relativa richiesta di svincolo delle somme erogate a titolo di deposito cauzionale, il DURC previsto dall'art.
3.5 dell'accordo di ATI del 6.10.2003. Tale omissione, la cui prova non risulterebbe nemmeno agli atti del giudizio, avrebbe impedito il realizzarsi della condizione essenziale posta a base del preteso diritto di credito restitutorio del deposito cauzionale, non essendo di per sé sufficiente la mera trasmissione della polizza fideiussoria.
La società convenuta ha contestato anche l'importo richiesto da parte attrice, assumendo che, a fronte della richiesta di restituzione della somma di euro 216.410,34, risulterebbe prestata polizza fidejussoria per il minore importo di 173.000,26. Ha altresì allegato che la polizza fidejussoria risulterebbe scaduta in data
21.04.2010 e mai più rinnovata.
In sede di memoria di replica, la convenuta ha contestato l'assunto attoreo proposto per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, circa la scadenza a gennaio 2008 della durata del contratto di appalto tra l'ASL Napoli 1 e l' depositando documentazione attestante la proroga del contratto ed assumendo CP_3 che l'attrice avrebbe, in ogni caso, per fatti concludenti, prestato acquiescenza alla proroga del contratto, avendo assunto e documentato comportamenti incompatibili, in fatto, con la invocata cessazione del contratto di appalto a decorrere dal gennaio 2008.
Celebrata la prima udienza in data 26.09.2024, il Giudice ha invitato le parti alla discussione orale, all'esito della quale ha rinviato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., al 20 febbraio 2025, in trattazione scritta.
Depositati le precisazioni delle conclusioni e gli scritti difensivi conclusionali ai sensi dell'art. 189 cpc, nonché le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.02.2025, il Giudice ha assegnato la causa in decisione.
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Così ricostruiti i fatti di causa, occorre valutare l'eccezione preliminare, con la quale la convenuta società
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di controparte ed alla CP_2 presente azione giudiziaria.
Pur rilevando che l'eccezione in parola non riguarda la carenza di legittimazione attiva/passiva in senso tecnico, quale diritto di ottenere una pronuncia in favore o contro le parti in causa, bensì la contestazione, nel merito, della titolarità del lato passivo dell'obbligazione restitutoria azionata in giudizio da parte attrice, il
Tribunale osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, in data 21.12.2010, la capogruppo CP_11 Cont dell' con atto a rogito del Notaio in sede di aumento di capitale e di attribuzione delle relative Per_1 quote, ha conferito alla il ramo d'azienda comprendente il contratto di appalto di servizi CP_5 sottoscritto con l'ASL Napoli 1. In tal modo la società cessionaria è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente ascrivibili alla CP_11
In virtù della predetta cessione (conferimento) di azienda, la società cessionaria ai sensi e per CP_5 gli effetti dell'art. 2558 c.c., è subentrata in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
Al fine di valutare la fondatezza della richiesta restitutoria avanzata da parte attrice nei confronti della cedente occorre stabilire se, nella specie, si tratti di un debito certo, liquido ed esigibile, cui è CP_11 applicabile la disciplina dell'art. 2560, comma 1, c.c., ovvero di un contratto ancora pendente alla data della cessione, con conseguente applicabilità della diversa disciplina dettata dall'art. 2558 c.c.
Al riguardo, rilevano taluni elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del giudizio.
In primo luogo, risulta che la società dante causa della società fallita, ha versato alla Parte_2 capogruppo dell'ATI, la SP sacarl, l'importo di € 216.410,34 a titolo di deposito cauzionale attraverso il meccanismo della compensazione innanzi indicato.
Successivamente al deposito cauzionale, risulta che la in ottemperanza a quanto Parte_2 previsto dal contratto di ATI, come modificato nel marzo del 2003, ha prestato garanzia fidejussoria per l'importo di euro 173.000,00.
Contestualmente alla trasmissione della fidejussione, avvenuta con comunicazione del 30 maggio 2008, la ha chiesto alla mandataria SP SC la restituzione del deposito cauzionale, già Parte_2 versato nelle suddette modalità.
Ebbene, ai sensi dell'art.
3.5 della modifica delle condizioni dell'A.T.I., ogni impresa partecipante aveva la possibilità di richiedere, dietro presentazione della fidejussione, la restituzione del deposito cauzionale a condizione che, contestualmente alla richiesta di svincolo, la stessa trasmettesse alla capogruppo il DURC aggiornato alla data del richiesto svincolo.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che in data 30 maggio 2008, allorquando la ha trasmesso la fidejussione alla capogruppo dell'ATI, ha Parte_5 omesso di fornire il DURC. Tale omissione ha rappresentato valido motivo ostativo alla restituzione della cauzione versata, non risultando realizzate tutte le condizioni contrattualmente previste al fine di ottenere lo svincolo delle somme.
Nonostante la contestazione mossa in questa sede, circa l'omessa produzione del DURC da allegare alla richiesta di svincolo, parte attrice non ha depositato la documentazione richiesta dal contratto e, pertanto, può dirsi che alla data del 30 maggio 2008 nessun obbligo di restituzione fosse sorto in capo alla capogruppo in quanto, come detto, l'iter per lo svincolo e per la successiva restituzione delle somme non poteva dirsi concluso mancando la produzione del DURC.
Ciò induce a ritenere, in condivisione dell'assunto di parte convenuta, che alla data della cessione
(conferimento) del ramo d'azienda, avvenuta in data 21.12.2010, alcun debito restitutorio fosse sorto in capo alla società proprio per effetto del mancato perfezionamento dell'iter previsto dal contratto CP_2
ATI ai fini della restituzione del deposito cauzionale.
In senso contrario, non ha alcun pregio il richiamo, operato dall'attrice, circa l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all' art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici). Invero, all'epoca dei fatti, aprile/maggio 2008, la società era una società in bonis e, pertanto, Parte_2 alla stessa non risultava applicabile, nel contesto temporale cui i fatti di causa si riferiscono, la disciplina di cui si invoca l'applicazione.
Stabilito pertanto che, nella specie, non si verte in tema di posizione debitoria, come definita dall'art. 2560
c.c., va osservato che, in data 21.12.2010, si è verificata la cessione del ramo d'azienda della CP_11 nei confronti della società CP_5
In forza di tale cessione, ai sensi dell'art. 2558 c.c., si sono trasferiti alla tutti i rapporti CP_5 contrattuali ancora pendenti della tra cui il contratto ATI, cui accede il deposito cauzionale CP_11 oggetto di richiesta in giudizio.
Tanto è vero che la società preso atto dell'intervenuta cessione d'azienda, in data 30 Parte_2 agosto 2011, ha trasmesso alla quale cessionaria del ramo di azienda di richiesta CP_5 CP_11 di restituzione del deposito cauzionale (doc. 6, parte convenuta). In seno alla predetta comunicazione risulterebbe trasmesso il DURC aggiornato, che però non è presente tra gli allegati.
Pertanto, la prima richiesta di restituzione del deposito cauzionale completa di tutti gli elementi richiesti dal Cont contratto risulterebbe essere quella del 30.08.2011, trasmessa alla quale cessionaria del CP_5 ramo d'azienda della capogruppo SP SC.
Per tale motivo, è possibile ritenere che la posizione contrattuale oggetto di contesa, alla data della cessione del ramo d'azienda non fosse ancora definita e che, pertanto, non trattandosi di un debito in sé solo considerato, bensì di un rapporto contrattuale ancora in essere, non rientrerebbe nell'egida di applicazione dell'art. 2560, comma 1, c.c., come prospettato dall'attore, bensì nell'ambito di applicazione dell'art. 2558
c.c.
Attesa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui è causa, in conformità ai costanti orientamenti della
Corte di Cassazione, si deve rilevare che, nel caso di specie, si controverte in tema di posizione contrattuale non ancora definita e che, di conseguenza, in virtù della cessione del ramo di azienda, la cessionaria CP_5 sia subentrata, a norma dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti ancora pendenti.
[...]
Ciò ha quale logico corollario che soggetto titolare della posizione debitoria avente ad oggetto la richiesta di restituzione del deposito cauzionale di € 216.410,34 è la società cessionaria, e non la cedente CP_5
CP_11
Per quanto attiene, invece, alle vicende contrattuali relative all'appalto, è da evidenziare che l'attrice, per la prima volta nella comparsa conclusionale, ha sostenuto l'avvenuta scadenza, alla data del 2 gennaio 2008, Cont del contratto di appalto di servizi intercorso tra la Asl Napoli 1 e la i cui era capogruppo la SP SC.
In ragione di quanto testé dedotto, anche il contratto associativo di ATI avrebbe perso efficacia a decorrere dal mese di gennaio 2008 secondo quanto previsto dall'art. 19 del Contratto di affidamento dell'appalto. In virtù di ciò, a carico della società sarebbe sorta da tale data l'obbligazione di restituzione del CP_11 deposito cauzionale a favore di tutte le mandanti.
Ebbene, a tale proposito si evidenzia che la costante giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto che la comparsa conclusionale assolva unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Ancora, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame, come quello di primo grado, non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 (Rv. 665155 - 01)
La questione sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni è da ritersi, dunque, inammissibile. Così come inammissibile risulta essere la produzione documentale allegata da parte convenuta in uno alle memorie di replica, benché tale produzione abbia la finalità di resistere ad una questione sollevata in maniera intempestiva.
Rilevata l'inammissibilità della questione, per mera finalità di completezza si evidenzia che l'attrice, successivamente alla asserita scadenza del contratto, ha essa stessa provveduto - come risulta dalla documentazione versata in atti - a consegnare la polizza fidejussoria relativa al contratto di ATI che – a suo dire – sarebbe cessato a decorre dal gennaio 2008. Parimenti, nel febbraio 2011, avrebbe inoltrato comunicazione di recesso in relazione ad un contratto scaduto tre anni prima. Tali comportamenti risultano essere del tutto incompatibili con l'affermazione – peraltro tardiva – relativa all'avvenuta cessazione, per scadenza del termine di durata, del contratto di appalto di servizi, cui accedeva il contratto di ATI.
Invero, la dante causa della fallita , era ben Parte_2 Parte_1 conscia dell'intervenuta proroga del contratto di appalto di servizi, espressamente prevista dall'art. 19 del medesimo contratto.
Ulteriore conferma dell'avvenuta proroga del contratto di appalto di servizi in questione si rinviene dalla comunicazione della datata 28.02.2011 (doc. 15, fasc. parte attrice), in cui si dà atto che, a CP_5 seguito dell'uscita della dal contratto di ATI, si era reso necessario riproporzionare le Parte_2 quote dei lavoratori licenziati dalla medesima Parte_2
In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, la domanda attorea va rigettata, in quanto il soggetto titolare della posizione debitoria relativa alla richiesta di restituzione della somma di € 216.410,34, versata a titolo di deposito cauzionale, non può essere individuato nella convenuta , bensì nella società cessionaria (conferitaria) del ramo di RT azienda, CP_5
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA, come per legge, distratte a favore del difensore antistatario, Avv. Roberta Gagliardi.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile