Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 21977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 28.09.2022, promossa con atto di appello notificato in data 22.09.2022 da
partita IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli, via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G8, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Battista Martelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], cod. fiscale Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA), via R. Annecchino n. 194, presso lo studio dell'Avv.
NI Attena, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
e contro
Controparte_3
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 6963/2022, pubblicata in data 25.02.2022, in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale
Conclusioni per : precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a Controparte_4 quelle già rassegnate nel proprio Atto di appello da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Conclusioni per il e l : 1) rigettare l'atto di appello perché inammissibile, CP_1 CP_2 improponibile e infondato in fatto e in diritto;
2) confermare pertanto integralmente la sentenza appellata;
3) per il principio della soccombenza, condannare conseguentemente la
appellante alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio di Pt_3
1
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa è conseguenza dell'incidente che si sarebbe verificato in data
03.05.2016, alle ore 8.40, in Pozzuoli (NA), via provinciale Pianura, all'altezza del ristorante
“L'Abbazia”.
Secondo quanto sostenuto dagli attori in primo grado, sig.ri e Controparte_1 CP_2
, nelle suddette circostanze di tempo di luogo, l'autovettura Citroen C3, targata
[...]
DF630DY, di proprietà di ed assicurata per la responsabilità civile dalla Controparte_3
, tamponò l'autovettura RT, targata CE206MT, di proprietà di Parte_1
, che “aveva rallentato per esigenze di traffico” (cfr. p. 1 atto di citazione in I Controparte_2 grado); quest'ultima, a seguito dell'urto, finì con la sua parte anteriore contro la parte posteriore della IT Space Star, targata BR321EG, di proprietà di , Controparte_1 danneggiandola.
Con sentenza n. 6963/2022, pubblicata in data 25.02.2022 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha accolto le due domande e, accertato che il sinistro era imputabile in via esclusiva al convenuto , lo ha condannato, in solido con l CP_3 Parte_1
al pagamento: - di € 1.102,12, oltre IVA, se documentata, e interessi dalla data della
[...] sentenza, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla IT;
Controparte_1
- di € 1.600,30, oltre IVA, se documentata, e interessi dalla data della sentenza, in favore di
, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla RT;
- delle spese processuali Controparte_2 sostenute dagli attori, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Inoltre, il giudice ha posto le spese della CTU grafologica per metà a carico dell e per metà a carico di (di seguito, . CP_2 Controparte_5 Parte_1
Avverso la suddetta sentenza, la compagnia di assicurazione propone appello, lamentando, con il primo motivo, l'erronea, insufficiente e/o approssimativa disamina degli elementi di prova.
In sostanza, l'appellante si duole del fatto che il giudice di pace ha fondato la decisione sulla sola deposizione del teste , trascurando altri elementi istruttori presenti in Testimone_1 atti, idonei a smentire le allegazioni degli attori. In particolare, secondo quanto esposto nell'atto di appello: - nella fase stragiudiziale il , l e l' hanno fornito CP_1 CP_2 CP_3 versioni diverse dell'incidente, sostenendo che i veicoli coinvolti erano soltanto due;
- peraltro, in sede di interrogatorio libero, l ha disconosciuto la firma apposta in calce alla CP_2 dichiarazione a lui attribuita, ma la perizia grafologica disposta dal giudice lo ha smentito, avendo accertato che la firma era riconducibile alla sua mano;
- le dichiarazioni degli attori sono state rilasciate all'investigatore privato delegato dalla compagnia assicurativa, sicché sono confessioni stragiudiziali, il cui contenuto non poteva essere ignorato dal giudice;
- oltre
2 alle dichiarazioni in parola, vi erano in atti le perizie tecniche, che muovevano dubbi in ordine alla compatibilità dei danni riportati dai veicoli;
- il giudice, infine, non ha tenuto conto delle risultanze della banca dati IVASS, da cui emergeva il coinvolgimento delle parti in molteplici sinistri.
Inoltre, con il secondo motivo, la compagina deduce che la domanda formulata dal CP_1 non poteva essere accolta, in quanto, non essendo dotato di copertura assicurativa, il veicolo di sua proprietà non poteva circolare in base al divieto previsto dall'art. 193 del codice della strada. La violazione di tale divieto comporterebbe la non risarcibilità del danno subito, così come statuito, in un caso analogo, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 13893/2014.
Infine, a fronte di quanto emerso dalla documentazione da lei prodotta, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta e disporre una CTU tecnica al fine di vagliare la compatibilità dei danni riportati dai veicoli.
Alla luce dei motivi in precedenza riportati, l chiede l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “A) previa dichiarazione della proponibilità, procedibilità ed ammissibilità dell'appello, riformare la sentenza resa dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona dell'avv.
Bruno JODEAUX, avente n. 6963/22, pubblicata il 25 febbraio 2022 e disporre il rigetto nel merito della domanda di risarcimento danni proposta dai Sig.ri ed Controparte_1
B) per l'effetto, condannare gli appellati Sig.ri ed Controparte_2 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio e del Controparte_2 presente, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P ed IVA e CPA come per legge, oltre spese della CTU. C) conseguentemente, condannare i Sigg.ri ed Controparte_1 CP_2
alla restituzione di tutto quanto corrisposto dalla
[...] Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 6963/22 Giudice di Pace di Napoli”.
Il e l eccepiscono in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per CP_1 CP_2 violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e sostengono che: - il primo motivo di appello è ininfluente, in quanto le dichiarazioni rese dalle parti nella fase stragiudiziale non sono confessioni né hanno valore probatorio, anche perché non risulta da chi sono state raccolte;
- come ammesso da controparte, l' ha confermato la dinamica del sinistro esposta in CP_3 atto di citazione;
- l'assenza di garanzia assicurativa in capo al veicolo danneggiato non esclude il diritto del suo proprietario di ottenere il risarcimento del danno;
- la controparte non ha reiterato, nel corso del giudizio di I grado, la richiesta, formulata in prima udienza, avente ad oggetto la CTU comparativa. Ciò dedotto, insistono per il rigetto dell'appello.
*****
§ 2. L'appello è ammissibile, in quanto è formulato in modo da rispettare il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ovvero prima delle modifiche alla norma introdotte dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022).
Come statuito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
3 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'appellante ha contestato la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza in base alla sola prova testimoniale, evidenziando che in atti vi era altro materiale istruttorio idoneo a inficiare l'attendibilità della versione offerta dagli attori.
§ 3. Nel merito l'appello è fondato.
Le modalità di accadimento del sinistro descritte nei rispettivi atti di citazione non coincidono con quanto dichiarato dagli interessati nella fase stragiudiziale. In particolare, come di seguito si evidenzierà, nessuna delle parti accennò ad un tamponamento a catena coinvolgente tre veicoli;
inoltre, dichiarò che la sua autovettura fu tamponata Controparte_1 da una Fiat Panda giallo paglia e non da una RT, mentre l' riferì di un CP_3 tamponamento diretto tra la sua auto e la IT. Anche la strada in cui si sarebbe verificato il fatto non coincide.
Nel documento datato 06.09.2016, sottoscritto di suo pugno (come accertato dalla CTU grafologica disposta in I grado), sono riportate le seguenti dichiarazioni del sig. : CP_2
“Confermo di essere stato tamponato in data 03.05.2016 alla guida della mia auto, RT alle ore 08:30 circa un auto C3 di colore chiaro mi tamponava in via Pisani, direzione Pianura. Il conducente si fermava e mi dava i suoi dati. Non vi furono feriti, non intervenne la Polizia, questi sono gli unici veicoli coinvolti, o incaricato l'avvocato Attena NI di Pozuoli” (cfr. doc. 2 fascicolo I grado appellante;
gli errori grammaticali sono presenti nell'originale).
Sentito in sede di interrogatorio libero nel corso del giudizio di I grado, il sig. ha CP_2 disconosciuto la firma in calce al documento prodotto da controparte, ma ha dichiarato che la grafia del testo sembrava essere la sua. Ha poi aggiunto: “confermo il contenuto ma manca qualcosa che avrò dichiarato perché manca l'indicazione dell'auto che era davanti a me una
IT di colore verde” (cfr. udienza del 07.02.2018).
Orbene, la spiegazione non convince e non collima con quanto dichiarato subito prima dallo stesso : se la dichiarazione fu scritta da lui, non si comprende perché avrebbe omesso CP_2 di trascrivere un particolare così rilevante quale il successivo urto tra la RT di sua proprietà
e la IT del . CP_1
Nel corso del giudizio di appello, l è stato nuovamente escusso in sede di CP_2 interrogatorio libero. Egli ha cambiato in parte versione e si è pure contraddetto, dichiarando quanto segue: “prendo atto delle dichiarazioni che mi legge. Preciso che quelle dichiarazioni sono state scritte su mia dettatura, ma non corrispondono a quello che io dissi al perito, perché io gli parlai di tre veicoli coinvolti nel sinistro, il primo dei quali era una IT, che
4 era ferma davanti a me e che io tamponai a seguito dell'urto. Anche io ero fermo al momento dell'urto. Quando firmai, lessi il foglio e quanto scritto dal perito corrispondeva a quanto da me riferito. Però poi quando sono comparso dinanzi al giudice di pace mi sono ritrovato un foglio diverso, che riportava cose non corrispondenti a quelle da me dette. Confermo che la dichiarazione che mi mostra, presente nel fascicolo di (doc. 2 produzione di I Controparte_4 grado) è stata scritta da me”. Come si può notare, l'appellato ha dapprima sostenuto che le dichiarazioni furono scritte dal perito su sua dettatura, ma subito dopo ha ribadito che il documento in atti è stato scritto di suo pugno. Ora, la contraddizione potrebbe spiegarsi con la presenza di due dichiarazioni, una scritta a mano dall , l'altra scritta dal perito CP_2 dell'assicurazione su sua dettatura, ma di questo secondo documento non vi è traccia in atti, né le difese hanno fatto cenno ad esso nel corso del processo. Resta comunque il fatto che nella dichiarazione scritta di suo pugno, il sig. non ha accennato in alcun modo al CP_2 tamponamento tra RT e IT e ha pure indicato una strada diversa come luogo dell'incidente (via Pisani direzione Pianura anziché via provinciale Pianura direzione Pozzuoli come dichiarato dal teste). Inoltre, secondo l l'impatto avvenne quando il suo veicolo CP_2 era fermo, mentre in atto di citazione si afferma che il tamponamento sarebbe avvenuto mentre la RT stava rallentando.
Le dichiarazioni stragiudiziali del , rese in data 06.09.2016, sono le seguenti: CP_1
“Confermo che in data 03.03.2016 alle ore 08:35 alla guida unico proprietario e conducente dell'auto tg. BR321EG, in Napoli alla via Ernesto Cesaro (Pianura), Controparte_6 venivo tamponato da una vettura di modello Fiat Panda giallo paglia condotto da un uomo che mi causava danni al lato posteriore sinistro. Stavo da solo, questo e l'unico incidente da me subito, non conosco la patrocinatrice attena NI e ne signor esposito . Questo CP_1 sono gli unici mezzi e persone coinvolte nel sinistro” (cfr. doc. 4 fasc. appellante I grado;
gli errori grammaticali sono presenti nell'originale).
Gli elementi contrastanti con quanto allegato in atto di citazione sono evidenti: non coincidono data, luogo del sinistro e veicoli coinvolti, non emerge il coinvolgimento di un terzo veicolo.
La difesa dell'appellato si è difesa sostenendo che la dichiarazione sarebbe riferita ad altro evento, ma tale argomento non è validamente spendibile, in quanto il precisò che CP_1 quello descritto era l'unico sinistro che vide coinvolta la sua autovettura, con ciò escludendo il verificarsi di un diverso incidente nel mese di maggio 2016. Peraltro, il dichiarò di non CP_1 conoscere né il sig. né l'Avv. Attena ossia il legale che inviò, in suo nome e per suo CP_2 conto, la messa in mora all in data 16.05.2016 (cfr. doc. 1 fascicolo I grado Parte_1
). A quanto precede va aggiunto che il non è comparso per rendere CP_1 CP_1 interrogatorio libero né nel primo grado del giudizio né nel secondo, il che costituisce un ulteriore elemento confermativo dell'inattendibilità della versione dei fatti da lui propugnata in atto di citazione.
Infine, l ammise di aver causato un tamponamento, ma identificò l'auto CP_3
5 tamponata in una “condotta da un uomo tale ” e non accennò al CP_6 Controparte_1 coinvolgimento di un altro veicolo (cfr. doc. 3 fasc. I grado appellante).
Ad avviso del Tribunale, anche laddove si volesse accedere alla tesi difensiva degli appellati, secondo cui le loro dichiarazioni non possono essere considerate confessioni stragiudiziali in quanto non risulta identificato il soggetto da cui furono raccolte, si sarebbe comunque in presenza di elementi istruttori liberamente valutabili ex art. 116 c.p.c., che non dovevano essere ignorati dal giudice di pace, in quanto dagli stessi emergono elementi incompatibili con la dinamica descritta in citazione.
Le dichiarazioni in esame inficiano l'attendibilità del teste, il quale, in contrasto con quanto dichiarato dagli stessi attori, ha riferito di un tamponamento coinvolgente tre veicoli, che sarebbe, per giunta, avvenuto su una strada diversa da quella indicata dall e dal CP_2
. Peraltro, il teste appare inattendibile anche perché ha dichiarato di aver notato che al CP_1 momento dell'urto i veicoli tamponati erano fermi, pur trovandosi, per sua stessa ammissione, ad una distanza di circa due – trecento metri dal luogo dell'impatto, il che rende davvero difficile credere che abbia potuto notare un particolare che ha assunto un significato soltanto dopo l'impatto e che sino a prima dello stesso era del tutto irrilevante per un osservatore che si trovava lì per caso.
In conclusione, l'appello è accolto in quanto vi è un contrasto insanabile tra le dichiarazioni stragiudiziali rese dai proprietari dei veicoli che sarebbero stati coinvolti nell'incidente, la versione dei fatti esposta in atto di citazione e la deposizione del teste. Tale contrasto pone seri dubbi in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, rendendo la domanda priva di sufficiente supporto probatorio.
La sentenza impugnata va dunque riformata, con rigetto delle domande formulate dal e dall , che devono essere pure condannati a restituire all'appellante le CP_1 CP_2 somme di denaro da quest'ultima pagate in loro favore in esecuzione della sentenza di I grado, importo pari al capitale e alle spese di lite liquidate nella sentenza di I grado (vedi doc. 6 appellante;
il pagamento non è contestato).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e del valore della controversia.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del sig. . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n.
6963/2022, rigetta le domande proposte da e nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di e della Controparte_3 Controparte_5
b) condanna e a restituire alla Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 le somme di denaro da questa versate in loro favore in esecuzione della
[...] sentenza di I grado, pari al capitale e alle spese di lite liquidate nella sentenza di I
6 grado;
c) condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da in relazione al I grado del Controparte_5 giudizio, spese liquidate in € 1.644,50 per compenso del difensore (di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria, €
425,00 per la fase decisoria, € 379,50 per la difesa contro più parti), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite sostenute da in relazione al presente Controparte_5 grado di giudizio, spese liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 2.470,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
500,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisoria, € 570,00 per la difesa contro più parti), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
e) pone le spese di CTU a carico di . Controparte_2
Napoli, 30.01.2025 Il Giudice
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