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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 56753/2019 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Quagliato e dall'avv. Lorenzo Pintus
- ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
e in persona del suo legale rappresentan- Controparte_1 Controparte_2 te pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Luca
- CONVENUTI -
OGGETTO: diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati in via telematica in vista dell'udienza del 11/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
giornalista noto con lo pseudonimo di e la per vede- CP_1 CP_2 Controparte_2 re accertata la loro responsabilità per diffamazione in relazione a due video-inchieste pubblicate sul canale Youtube del giornalista il 6 e l'8 febbraio 2019 e ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento del danno all'immagine subìto, quantificato in euro 250.000,00, oltre alla rimozione
1 dei filmati dalla piattaforma, al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando e alla pubblicazione della sentenza.
A sostegno delle proprie domande parte attrice esponeva:
- di essere risultata aggiudicataria nel maggio 2018, in raggruppamento temporaneo di imprese con la ZE Service Group s.r.l., dell'appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia s.p.a. situati in AL, dimostrando così di possedere i necessari requisiti di ordine morale e la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla normativa vigente;
- che dopo l'aggiudicazione, in applicazione della disciplina del Codice degli Appalti e del
C.C.N.L. di riferimento nonché delle previsioni contrattuali, avveniva il passaggio diretto di cen- totredici dipendenti dell'appaltatore uscente al nuovo aggiudicatario, tra i quali figurava
[...]
, all'epoca Responsabile del Servizio con incarico di direzione e coordinamento Persona_1 delle attività connesse ai servizi di pulizia;
- che in data 06/02/2019 il giornalista noto al pubblico come pub- Controparte_1 CP_2 blicava sul proprio canale Youtube denominato “KlausCondicio” un'inchiesta dal titolo “FER-
ROVIE DELLA 'NDRANGHETA: UN OPERAIO VUOTA IL SACCO 'QUI COMANDA-
NO I CLAN';
- in data 08/02/2019 usciva un secondo filmato, con un aggiornamento della stessa inchiesta, dal titolo “ESCLUSIVO, IL 'BOSS DELLE FERROVIE' : 'IO CAPO- Persona_1
CLAN? SONO SOLO UN IMPIEGATO” che in buona parte conteneva una conversazione te- lefonica tra il giornalista e;
Persona_1
- che detti servizi offrivano una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà, adombrando con- nivenze e infiltrazioni di tipo mafioso nell'ambito della gestione ed esecuzione degli appalti relati- vi alla pulizia dei treni della tratta calabrese, in particolare con riferimento all'appalto aggiudicato all'attrice;
- che i contenuti in esame avevano avuto ampia diffusione su scala nazionale e ottenuto migliaia di visualizzazioni, arrecando a parte attrice un pregiudizio di carattere non patrimoniale per lesio- ne all'onore, alla reputazione e all'immagine.
2. – Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano quanto ex adverso dedotto e chiedevano il ri- getto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In estrema sintesi:
2 - negavano il carattere diffamatorio dei servizi, sostenendo la ricorrenza di tutti i requisiti del le- gittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità della notizia, continenza dell'esposizione e utilità sociale dell'informazione);
- contrastavano la quantificazione del danno non patrimoniale operata in via equitativa dall'attrice, ritenendola sproporzionata ed esorbitante rispetto ai tradizionali criteri di liquidazio- ne.
3. – Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e respinte all'esito le richieste istruttorie in quanto irrilevanti, all'udienza del 11/02/2025 la causa veniva posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. – Ciò premesso, è opportuno esaminare specificamente il contenuto del servizio per cui è cau- sa.
4.1. – In apertura del primo video appare la scritta bianca su sfondo nero “Il filmato che segue è stato realizzato raccogliendo la testimonianza da un operaio che vive la realtà descritta tutti i giorni. Per la sua tutela
l'intervista è stata realizzata con l'impiego di un attore che ne riporta fedelmente le parole”.
Segue (min. 00:14) un blocco introduttivo in cui dà conto della genesi dell'attività giorna- CP_1 listica svolta e delle modalità con cui è stata condotta.
Si afferma, in particolare: “Com'è nata questa inchiesta?” “Ci hanno telefonato, ci hanno scritto dei dipendenti di queste società che lavorano per VI LL TA a RE AL (…) che c'erano delle irregolarità (…)
Abbiamo fatto una serie di sopralluoghi per verificare che quello che ci hanno detto fosse vero (…) Sono emerse due cose: uno, il ruolo centrale di un personaggio di cui ci siamo già occupati (…) Lui è uno che ha Persona_1 stretti rapporti con il clan con il clan quindi interno al sistema mafioso di RE AL (…) CP_3 CP_4
Un'altra cosa che ci ha colpito è che ci fosse un alto tasso di pregiudicati in queste società che forniscono appalti per le ferrovie. Abbiamo chiesto a VI se loro lo sapevano e soprattutto fino a che punto lo sapessero (…) La mia sensazione è che non sappiano fino a che punto queste società arruolino dei personaggi – diciamo – “di peso” della criminalità organizzata, parliamo di 'ndrangheta (…) L'intervistato ci ha detto che è stato chiesto il casellario giudiziario dei dipendenti delle tre società che ricevono gli appalti da VI LL TA (…) La nostra sensazio- ne è che VI LL TA non sappia fino a che punto una potenziale (e, sottolineiamo, potenziale) infiltrazione possa giungere, possa arrivare (…) No, non è un reato [assumere dei pregiudicati] (…) il punto non è quello, il punto è come avviene la selezione e se VI LL TA lo sa (…)”.
Viene quindi trasmessa l'intervista (min. 07:20) realizzata mediante l'espediente narrativo dichiara- to in premessa, ovvero tramite il ricorso ad un attore che, a volto coperto e con voce modificata, legge le parole pronunciate dal dipendente intervistato, nel corso della quale per la prima volta
3 viene espressamente menzionata l'odierna parte attrice. Se ne riportano di seguito i passaggi sa- lienti:
“Come funziona?” – chiede all'intervistato. CP_1
“Ci sono le VI che fanno le gare e distribuiscono gli appalti. Ultimamente hanno vinto una ditta di PA con la ZE di NA, che hanno dato una fetta alla Pt_2
“Chi è il capo di tutto questo ” Parte_3
Per
“ detto , prima era a capo della Persona_1 Pt_2
(…) Per
“Ora che fa ?”
“Ovviamente avrà un contratto con le altre società che sono rimaste”
“Quali sono le società che sono rimaste dopo la gara, diciamo così?”
“La insieme alla ZE di SI Parte_1
“ lo dico io, è di PA” Parte_1
(…) Per_
“Senta, è stato condannato perché affiliato al clan Tegano. Com'è possibile che sia a capo di società, o di un consorzio di società, che servono un'azienda di TA, come le VI LL TA, un mafioso?”
(…) Per_
“ riceve il lavoro dalle aziende Gierre s.r.l., ZE Service Group s.r.l.” Parte_1
“E nonostante questa situazione surreale – perché, sia chiaro, non c'è niente di illegale che le aziende private diano lavoro a dei pregiudicati (…), ma trovo singolare che queste aziende piene di pregiudicati vincano poi gli appalti LL TA (…)”. prosegue affermando: CP_1
“Quindi hanno vinto queste due di PA e di NA che per salvare la funzione di questo Persona_1 cosa hanno fatto? Probabilmente con l'accordo delle ferrovie (…) prima con l'appalto alla come dice lei, ma Pt_2
Per_ poi accortisi che noi stiamo indagando hanno tolto la però hanno salvato (perché noi siamo andati e Pt_2
Per_ c'è sempre) che a questo punto è probabilmente riciclato in una delle due società (…)”.
4.2. – Il secondo video riprende sostanzialmente i contenuti del primo, del quale costituisce in un certo senso la prosecuzione, e riproduce in gran parte una conversazione telefonica tra
[...]
e in cui il primo pone domande al secondo sul suo ruolo all'interno CP_1 Persona_1 della e su altri aspetti toccati dall'inchiesta. Parte_1
5. – Orbene, è evidente che nei servizi non si limita a registrare le risposte date dai Controparte_1 soggetti intervistati ma collega fra loro le informazioni ricevute, commentandole criticamente e
4 denunciando sospetti di illeciti tra cui, in particolare, il rischio di infiltrazioni mafiose nella gestio- ne dei servizi di pulizia del materiale di Trenitalia s.p.a. per il tramite di personaggi, dipendenti delle ditte appaltatrici, stabilmente inseriti nel contesto malavitoso locale.
Dato l'estremo disfavore con cui la collettività guarda alle organizzazioni mafiose e alla vicinanza ad esse, le circostanze riferite sono certamente tali da arrecare potenzialmente un danno alla repu- tazione della società attrice, presentata come soggetto imprenditoriale che si avvale di lavoratori appartenenti a una delle più potenti e agguerrite organizzazioni criminali internazionali.
6. – È dunque necessario chiarire se le espressioni usate risultino coperte dalla scriminante del di- ritto di cronaca, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta, a livel- lo interno, dall'art. 21 Cost. nonché, a livello sovranazionale, dall'art. 10 della Convenzione Euro- pea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/1955), mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relati- vamente ai diritti civili e politici (ratificato in Italia con legge n. 881/1977), che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo in quanto funzionale a garantire il diritto della collet- tività ad essere informata non solo sulle notizie di mera cronaca, ma anche sui temi sociali di par- ticolare rilievo.
6.1. – Tale diritto costituisce e integra una causa di giustificazione ex art. 51 c.p., nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto quali, ap- punto, quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché:
(a) sussista un interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti narrati (principio di perti- nenza);
(b) i fatti narrati vengano presentati ed esposti in modo corretto, non dovendo la relativa rappre- sentazione eccedere rispetto alle finalità informative perseguite (principio di continenza);
(c) vi sia corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché a monte il giornali- sta abbia compiuto un diligente e accurato lavoro di ricerca e verifica (cfr. Cass. n. 2751/2007).
6.2. – Sempre entro i medesimi limiti occorre chiarire che l'attività giornalistica non si risolve uni- camente nella ricezione “passiva” delle informazioni fornite da un soggetto terzo, ma può com- portare una critica e un commento alle notizie ricevute così come l'accostamento delle singole in- formazioni nell'ottica di una complessiva valutazione delle stesse, potendo persino arrivare alla denuncia di situazioni opache e sospette rispetto alle quali sollecitare un intervento amministrati- vo, normativo o più in generale politico.
5 Tuttavia, quando il giornalista adombra nei propri articoli o nei propri servizi il sospetto di illeciti
è necessario: (i) sotto il profilo della continenza, che non siano usati «toni allusivi, insinuanti, decetti- vi» e che non si ricorra «al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato» (cfr. Cass. n. 27592/2019); (ii) sotto il profilo della verità, che «tali sospetti non siano obiettivamente del tutto assurdi, ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di ele- menti obiettivi e rilevanti». In questa prospettiva rileva, inoltre, il rispetto dei criteri deontologici di lealtà e buona fede, menzionati, tra l'altro, nella L. 3 febbraio 1963, n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista, a cui il giornalista deve orientare il proprio operato.
Secondo le regole generali, è sulla parte convenuta che grava l'onere di provare il rispetto di tali limiti e, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante in discorso (cfr., tra le altre, Cass. n. 9458/2013).
7. – Alla luce di tali premesse, le domande di parte attrice devono ritenersi infondate, risultando il materiale prodotto e divulgato dai convenuti coperto dalla scriminante in parola.
7.1. – In primo luogo, il servizio soddisfa il requisito della pertinenza, essendo indubbia la rile- vanza sociale della notizia, in considerazione sia dell'importanza del settore interessato (quello del trasporto pubblico locale e nazionale e, più in generale, degli appalti pubblici), sia dell'allarme ge- nerato dai fenomeni di infiltrazione mafiosa all'interno di società aggiudicatarie di commesse da parte di aziende collegate allo TA.
7.2. – In secondo luogo, le espressioni utilizzate non travalicano il limite della continenza.
Per giurisprudenza pacifica, il legittimo esercizio del diritto di critica, inteso come esimente rile- vante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contem- plare toni aspri e di disapprovazione pungenti ed incisivi, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale
(cfr., ad esempio, Cass. n. 10031/2012; Cass. n. 4325/2010; Cass. n. 6707/2001; Cass. n.
8734/2000). Ugualmente, la forma non rispetta il limite della continenza quando il giornalista, per sottrarsi alla responsabilità derivante dall'utilizzo di espressioni direttamente offensive, si affida a subdole allusioni, a terminologie volutamente fuorvianti che, tuttavia, sottendono un chiaro mes- saggio sfavorevole e offensivo.
Nel caso in esame, le affermazioni contenute nel servizio non trasmodano mai nell'incivile deni- grazione o nell'aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione di la quale Parte_1
– contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione (pag. 13) – non viene “additata coram po- pulo quale impresa-veicolo di infiltrazioni mafiose, collusa con le 'ndrine calabresi”, né viene fatta bersaglio di
6 insinuazioni gratuite o di malevole allusioni. Il messaggio veicolato dai due filmati è piuttosto in- centrato sulla denuncia di superficialità e leggerezze nella selezione del personale impiegato in so- cietà aggiudicatarie di appalti pubblici in grado di aprire, in un contesto già a rischio, alla possibili- tà di infiltrazioni ad opera delle cosche attive sul territorio calabrese. Del resto, nella stessa parte introduttiva che precede l'“intervista” contenuta nel primo filmato parla espres- Controparte_1 samente di infiltrazione solo “potenziale” da parte delle 'ndrine, indicando tuttavia un pericolo che non appare né irrealistico né tantomeno remoto (“(…) La nostra sensazione è che VI LL
TA non sappia fino a che punto una potenziale (e, sottolineiamo, potenziale) infiltrazione possa giungere, possa arrivare (…)”.
Il servizio, inoltre, dà conto in modo obiettivo dei rischi operativi insiti nelle procedure di sele- zione del personale, e i toni, seppure insistenti, non vanno oltre la dialettica tipica dei servizi di inchiesta.
Del resto, nel valutare la correttezza formale di una critica, non può prescindersi dal tipo e dalla gravità dei comportamenti su cui essa si appunta, sicché quando, come nel caso di specie, la criti- ca riguarda fenomeni allarmanti come la penetrazione di organizzazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, può ritenersi legittimo anche il ricorso ad un linguaggio più tagliente e incisivo, utilizzato per mettere in risalto il fermo dissenso e il netto rifiuto dell'autore verso condotte che costituiscono una seria minaccia per la collettività e per gli interessi LL TA.
7.3. – Infine, risulta rispettato il criterio della veridicità della notizia.
7.3.1. – Innanzitutto, costituisce fatto non contestato (e, anzi, espressamente ammesso da parte attrice) che e altri soggetti con precedenti penali (anche di tipo mafioso) nomi- Persona_1 nati nella video-inchiesta all'epoca lavorassero alle dipendenze di Parte_1
La circostanza per cui tali soggetti siano stati da questa “ereditati” in virtù della c.d. clausola so- ciale, che imponeva alla società subentrante nell'appalto di assorbire il personale già impiegato nell'impresa uscente al fine di garantire stabilità e continuità occupazionale, appare inconferente e non muta la sostanza dei fatti, sia perché tale clausola non comporta un'assunzione automatica dei suddetti lavoratori, mantenendo l'aggiudicataria il diritto (e il dovere) di valutarne l'idoneità anche al fine di non vedere compromessa la propria moralità, sia perché – come scrive Trenitalia
s.p.a. nella replica al servizio – nei contratti era stata inserita una specifica clausola “di gradimen- to” in base alla quale “l'Appaltatore si impegna[va] a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell'appalto
– prima del suo effettivo impiego – il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ed a segnalare
7 tempestivamente al Committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato, nonché i reati ascritti e la pena comminata” (all. 4 fasc. parte convenuta).
Allo stesso modo, l'incidenza percentuale dei pregiudicati rispetto al totale dei lavoratori assunti
(il 30% secondo il servizio, il 10% secondo parte attrice) costituisce un profilo che non riveste particolare rilevanza ai fini del presente giudizio.
Il requisito della verità deve essere infatti rispettato per gli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. Ne consegue che la verità dei fatti oggetto della notizia «non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa LL stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili» (cfr. Cass. n.
17197/2015). In quest'ottica sono perciò da ritenersi marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, mentre sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto “vero” in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo “falso” e, oltre che tale, dif- famatorio (Cass. n. 7757/2020).
Nel caso in esame, l'inesattezza lamentata dall'attrice, oltre a non essere stata provata (non essen- do stato prodotto alcun documento in grado di evidenziare il presunto errore dei convenuti né essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria in tal senso), sarebbe comunque priva di auto- noma portata offensiva, non incidendo in modo significativo sul nucleo essenziale dei fatti de- nunciati.
Quanto a , sulla cui figura si concentrano i due filmati e il cui ruolo apicale Persona_1 all'interno della fonderebbe il sospetto di collegamenti con i clan reggini, è Parte_1 senz'altro vero che costui: (i) nel febbraio 2019 occupava una posizione di responsabilità e rilievo nell'azienda (a pag. 12 dell'atto di citazione è la stessa attrice ad affermare che “ Persona_1
è Responsabile del Servizio, nonché della direzione e del coordinamento delle attività connesse ai servizi di
[...] pulizia”); (ii) in passato era stato condannato per reati di stampo mafioso (la circostanza, oltre a non essere contestata dall'attrice, non è neppure negata dal diretto interessato nel corso del collo- quio telefonico di cui al video del 08/02/2019).
La sua perdurante vicinanza agli ambienti malavitosi locali risulta poi da atti di indagini e proce- dimenti penali sostanzialmente coevi ai due servizi qui considerati: a tal proposito, si legge in una informativa di polizia giudiziaria richiamata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il
15.06.2020 dal G.I.P. di RE AL a carico di esponenti delle cosche , e CP_5 CP_3 che “[l]a continuità dell'attività estorsiva riferita (…) potrebbe riguardare la rinnovata presenza di sodali CP_6
8 della cosca in seno alla nuova società appaltatrice per il medesimo servizio, la CP_3 Parte_4 tra cui figurano come dipendenti con mansioni direttive e OG Demetrio (…), Persona_1 entrambi ritenuti affiliati alla consorteria (cfr. pag. 313 del doc. prodotto con la Parte_5 seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
7.3.2. – È quindi alla luce di tali circostanze che vanno lette e contestualizzate le affermazioni re- lative al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese all'interno di società appalta- trici di servizi di interesse collettivo.
A prescindere dal possesso in capo a dei requisiti morali, finanziari, tecnici e Parte_1 organizzativi necessari per l'aggiudicazione dell'appalto, i pericoli segnalati e denunciati nell'inchiesta non poggiano su mere illazioni e congetture ma si basano su elementi obiettivi e su informazioni provenienti anche da fonti investigative e giudiziarie.
Occorre peraltro rammentare che nel giornalismo d'inchiesta – che, a differenza della mera cro- naca, si caratterizza per la ricerca attiva della notizia da parte del giornalista e per il fatto di essere volto ad affermare valori e ideali che l'autore intende trasmettere al suo pubblico (così Cass. n.
4036/2021) – occorre valutare non tanto l'attendibilità e la veridicità della notizia quanto piutto- sto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza pos- sibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità (Cass. 16236/2010).
Secondo la giurisprudenza, «il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di parti- colare rilievo attinenti alla libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti» (Cass. n.
4036/2021 cit. che richiama Cass. Pen. n. 9337/2012).
In quest'ordine di concetti va senz'altro riconosciuta la legittimità dell'operato di Controparte_1 le cui opinioni sugli eventi riferiti poggiano su elementi veritieri e acquisiti in conformità ai doveri deontologici e ai principi della correttezza professionale;
le manifestazioni di sospetto appaiono inoltre sempre argomentate e mantengono un carattere propulsivo costantemente teso all'approfondimento, senza trascendere nella attribuzione di fatti inventati o totalmente slegati dalla realtà, come dimostrano anche l'attenzione riservata da altri organi di informazione (cfr. ar-
9 ticoli apparsi su testate on-line richiamati a pag. 7 della seconda memoria istruttoria di parte attri- ce) e la replica di Trenitalia s.p.a, attestante una “presa in carico” del problema.
7.3.3. – Per altro verso, parte attrice ha contestato l'attendibilità delle notizie riportate nel primo filmato in quanto “il soggetto intervistato dal e che appare nel video, incappucciato e con la voce distor- CP_1 ta, non è un operaio, ma un attore (…) Siamo, quindi, difronte ad una vera e propria recita, o meglio, ad una … messa in scena!”.
In senso contrario deve però osservarsi che l'impiego di un attore deputato a riportare fedelmen- te le parole di una fonte confidenziale viene dichiarato sin dall'apertura del servizio (è letteralmen- te la prima schermata) e viene giustificato dalla necessità di tutelare l'anonimato e quindi l'incolumità della fonte stessa. L'utilizzo di tale cautela, piuttosto comune quando si tratta di rac- cogliere segnalazioni e denunce del fenomeno mafioso, non inficia comunque la veridicità delle notizie riportate, che – come si è visto – trovano riscontro e conferma in dati obiettivi ricavati persino da atti giudiziari.
Infine, sempre sotto il profilo del rispetto dei criteri deontologici della correttezza e della buona fede nello svolgimento dell'inchiesta, va altresì apprezzata la richiesta di chiarimenti e l'invito al confronto rivolti sia a Trenitalia s.p.a. che a , ciò che appare in linea con Persona_1
l'esigenza di fornire una rappresentazione completa e non parziale dei fatti narrati.
7.3.4. – In definitiva, i materiali prodotti e divulgati da parte convenuta si inseriscono nell'alveo della libera manifestazione di pensiero, dovendosi ritenere che, al momento della relativa diffu- sione in rete, le circostanze esposte fossero tali da fondare quantomeno un fumus di un fatto, se non vero, quantomeno verosimile.
Tanto basta per ritenere sussistente gli estremi della c.d. verità putativa, che consente di scrimina- re la condotta qualora vi sia fedeltà dell'informazione, ossia esatta rappresentazione del fatto per- cepito dal giornalista, inteso come notizia del fatto storico e non come intrinseca verità storica del fatto (cfr., ex multis, le già citate Cass. n. 9458/2013 e Cass. n. 2751/2007).
Inoltre, rispetto alle critiche mosse e ai sospetti sollevati, il diritto di critica parimenti esercitato dal si è tradotto in giudizi necessariamente soggettivi rispetto ai fatti stessi, i quali in ogni CP_1 caso rispondono a una verità che, sia pure non assoluta, è ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene (cfr. Cass. n. 12773/2024; Cass. n. 19204/2023; Cass. n. 21892/2023)
8. – In conclusione, le domande svolte da parte attrice devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al
10 valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, con distrazione in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
b) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio che li- quida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 03.06.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Francesca Fiorentini. CP_7
11
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 56753/2019 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Quagliato e dall'avv. Lorenzo Pintus
- ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
e in persona del suo legale rappresentan- Controparte_1 Controparte_2 te pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Luca
- CONVENUTI -
OGGETTO: diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni deposi- tati in via telematica in vista dell'udienza del 11/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
giornalista noto con lo pseudonimo di e la per vede- CP_1 CP_2 Controparte_2 re accertata la loro responsabilità per diffamazione in relazione a due video-inchieste pubblicate sul canale Youtube del giornalista il 6 e l'8 febbraio 2019 e ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento del danno all'immagine subìto, quantificato in euro 250.000,00, oltre alla rimozione
1 dei filmati dalla piattaforma, al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando e alla pubblicazione della sentenza.
A sostegno delle proprie domande parte attrice esponeva:
- di essere risultata aggiudicataria nel maggio 2018, in raggruppamento temporaneo di imprese con la ZE Service Group s.r.l., dell'appalto dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia s.p.a. situati in AL, dimostrando così di possedere i necessari requisiti di ordine morale e la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla normativa vigente;
- che dopo l'aggiudicazione, in applicazione della disciplina del Codice degli Appalti e del
C.C.N.L. di riferimento nonché delle previsioni contrattuali, avveniva il passaggio diretto di cen- totredici dipendenti dell'appaltatore uscente al nuovo aggiudicatario, tra i quali figurava
[...]
, all'epoca Responsabile del Servizio con incarico di direzione e coordinamento Persona_1 delle attività connesse ai servizi di pulizia;
- che in data 06/02/2019 il giornalista noto al pubblico come pub- Controparte_1 CP_2 blicava sul proprio canale Youtube denominato “KlausCondicio” un'inchiesta dal titolo “FER-
ROVIE DELLA 'NDRANGHETA: UN OPERAIO VUOTA IL SACCO 'QUI COMANDA-
NO I CLAN';
- in data 08/02/2019 usciva un secondo filmato, con un aggiornamento della stessa inchiesta, dal titolo “ESCLUSIVO, IL 'BOSS DELLE FERROVIE' : 'IO CAPO- Persona_1
CLAN? SONO SOLO UN IMPIEGATO” che in buona parte conteneva una conversazione te- lefonica tra il giornalista e;
Persona_1
- che detti servizi offrivano una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà, adombrando con- nivenze e infiltrazioni di tipo mafioso nell'ambito della gestione ed esecuzione degli appalti relati- vi alla pulizia dei treni della tratta calabrese, in particolare con riferimento all'appalto aggiudicato all'attrice;
- che i contenuti in esame avevano avuto ampia diffusione su scala nazionale e ottenuto migliaia di visualizzazioni, arrecando a parte attrice un pregiudizio di carattere non patrimoniale per lesio- ne all'onore, alla reputazione e all'immagine.
2. – Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano quanto ex adverso dedotto e chiedevano il ri- getto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In estrema sintesi:
2 - negavano il carattere diffamatorio dei servizi, sostenendo la ricorrenza di tutti i requisiti del le- gittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità della notizia, continenza dell'esposizione e utilità sociale dell'informazione);
- contrastavano la quantificazione del danno non patrimoniale operata in via equitativa dall'attrice, ritenendola sproporzionata ed esorbitante rispetto ai tradizionali criteri di liquidazio- ne.
3. – Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e respinte all'esito le richieste istruttorie in quanto irrilevanti, all'udienza del 11/02/2025 la causa veniva posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. – Ciò premesso, è opportuno esaminare specificamente il contenuto del servizio per cui è cau- sa.
4.1. – In apertura del primo video appare la scritta bianca su sfondo nero “Il filmato che segue è stato realizzato raccogliendo la testimonianza da un operaio che vive la realtà descritta tutti i giorni. Per la sua tutela
l'intervista è stata realizzata con l'impiego di un attore che ne riporta fedelmente le parole”.
Segue (min. 00:14) un blocco introduttivo in cui dà conto della genesi dell'attività giorna- CP_1 listica svolta e delle modalità con cui è stata condotta.
Si afferma, in particolare: “Com'è nata questa inchiesta?” “Ci hanno telefonato, ci hanno scritto dei dipendenti di queste società che lavorano per VI LL TA a RE AL (…) che c'erano delle irregolarità (…)
Abbiamo fatto una serie di sopralluoghi per verificare che quello che ci hanno detto fosse vero (…) Sono emerse due cose: uno, il ruolo centrale di un personaggio di cui ci siamo già occupati (…) Lui è uno che ha Persona_1 stretti rapporti con il clan con il clan quindi interno al sistema mafioso di RE AL (…) CP_3 CP_4
Un'altra cosa che ci ha colpito è che ci fosse un alto tasso di pregiudicati in queste società che forniscono appalti per le ferrovie. Abbiamo chiesto a VI se loro lo sapevano e soprattutto fino a che punto lo sapessero (…) La mia sensazione è che non sappiano fino a che punto queste società arruolino dei personaggi – diciamo – “di peso” della criminalità organizzata, parliamo di 'ndrangheta (…) L'intervistato ci ha detto che è stato chiesto il casellario giudiziario dei dipendenti delle tre società che ricevono gli appalti da VI LL TA (…) La nostra sensazio- ne è che VI LL TA non sappia fino a che punto una potenziale (e, sottolineiamo, potenziale) infiltrazione possa giungere, possa arrivare (…) No, non è un reato [assumere dei pregiudicati] (…) il punto non è quello, il punto è come avviene la selezione e se VI LL TA lo sa (…)”.
Viene quindi trasmessa l'intervista (min. 07:20) realizzata mediante l'espediente narrativo dichiara- to in premessa, ovvero tramite il ricorso ad un attore che, a volto coperto e con voce modificata, legge le parole pronunciate dal dipendente intervistato, nel corso della quale per la prima volta
3 viene espressamente menzionata l'odierna parte attrice. Se ne riportano di seguito i passaggi sa- lienti:
“Come funziona?” – chiede all'intervistato. CP_1
“Ci sono le VI che fanno le gare e distribuiscono gli appalti. Ultimamente hanno vinto una ditta di PA con la ZE di NA, che hanno dato una fetta alla Pt_2
“Chi è il capo di tutto questo ” Parte_3
Per
“ detto , prima era a capo della Persona_1 Pt_2
(…) Per
“Ora che fa ?”
“Ovviamente avrà un contratto con le altre società che sono rimaste”
“Quali sono le società che sono rimaste dopo la gara, diciamo così?”
“La insieme alla ZE di SI Parte_1
“ lo dico io, è di PA” Parte_1
(…) Per_
“Senta, è stato condannato perché affiliato al clan Tegano. Com'è possibile che sia a capo di società, o di un consorzio di società, che servono un'azienda di TA, come le VI LL TA, un mafioso?”
(…) Per_
“ riceve il lavoro dalle aziende Gierre s.r.l., ZE Service Group s.r.l.” Parte_1
“E nonostante questa situazione surreale – perché, sia chiaro, non c'è niente di illegale che le aziende private diano lavoro a dei pregiudicati (…), ma trovo singolare che queste aziende piene di pregiudicati vincano poi gli appalti LL TA (…)”. prosegue affermando: CP_1
“Quindi hanno vinto queste due di PA e di NA che per salvare la funzione di questo Persona_1 cosa hanno fatto? Probabilmente con l'accordo delle ferrovie (…) prima con l'appalto alla come dice lei, ma Pt_2
Per_ poi accortisi che noi stiamo indagando hanno tolto la però hanno salvato (perché noi siamo andati e Pt_2
Per_ c'è sempre) che a questo punto è probabilmente riciclato in una delle due società (…)”.
4.2. – Il secondo video riprende sostanzialmente i contenuti del primo, del quale costituisce in un certo senso la prosecuzione, e riproduce in gran parte una conversazione telefonica tra
[...]
e in cui il primo pone domande al secondo sul suo ruolo all'interno CP_1 Persona_1 della e su altri aspetti toccati dall'inchiesta. Parte_1
5. – Orbene, è evidente che nei servizi non si limita a registrare le risposte date dai Controparte_1 soggetti intervistati ma collega fra loro le informazioni ricevute, commentandole criticamente e
4 denunciando sospetti di illeciti tra cui, in particolare, il rischio di infiltrazioni mafiose nella gestio- ne dei servizi di pulizia del materiale di Trenitalia s.p.a. per il tramite di personaggi, dipendenti delle ditte appaltatrici, stabilmente inseriti nel contesto malavitoso locale.
Dato l'estremo disfavore con cui la collettività guarda alle organizzazioni mafiose e alla vicinanza ad esse, le circostanze riferite sono certamente tali da arrecare potenzialmente un danno alla repu- tazione della società attrice, presentata come soggetto imprenditoriale che si avvale di lavoratori appartenenti a una delle più potenti e agguerrite organizzazioni criminali internazionali.
6. – È dunque necessario chiarire se le espressioni usate risultino coperte dalla scriminante del di- ritto di cronaca, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta, a livel- lo interno, dall'art. 21 Cost. nonché, a livello sovranazionale, dall'art. 10 della Convenzione Euro- pea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/1955), mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relati- vamente ai diritti civili e politici (ratificato in Italia con legge n. 881/1977), che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo in quanto funzionale a garantire il diritto della collet- tività ad essere informata non solo sulle notizie di mera cronaca, ma anche sui temi sociali di par- ticolare rilievo.
6.1. – Tale diritto costituisce e integra una causa di giustificazione ex art. 51 c.p., nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto quali, ap- punto, quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché:
(a) sussista un interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti narrati (principio di perti- nenza);
(b) i fatti narrati vengano presentati ed esposti in modo corretto, non dovendo la relativa rappre- sentazione eccedere rispetto alle finalità informative perseguite (principio di continenza);
(c) vi sia corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché a monte il giornali- sta abbia compiuto un diligente e accurato lavoro di ricerca e verifica (cfr. Cass. n. 2751/2007).
6.2. – Sempre entro i medesimi limiti occorre chiarire che l'attività giornalistica non si risolve uni- camente nella ricezione “passiva” delle informazioni fornite da un soggetto terzo, ma può com- portare una critica e un commento alle notizie ricevute così come l'accostamento delle singole in- formazioni nell'ottica di una complessiva valutazione delle stesse, potendo persino arrivare alla denuncia di situazioni opache e sospette rispetto alle quali sollecitare un intervento amministrati- vo, normativo o più in generale politico.
5 Tuttavia, quando il giornalista adombra nei propri articoli o nei propri servizi il sospetto di illeciti
è necessario: (i) sotto il profilo della continenza, che non siano usati «toni allusivi, insinuanti, decetti- vi» e che non si ricorra «al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato» (cfr. Cass. n. 27592/2019); (ii) sotto il profilo della verità, che «tali sospetti non siano obiettivamente del tutto assurdi, ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di ele- menti obiettivi e rilevanti». In questa prospettiva rileva, inoltre, il rispetto dei criteri deontologici di lealtà e buona fede, menzionati, tra l'altro, nella L. 3 febbraio 1963, n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista, a cui il giornalista deve orientare il proprio operato.
Secondo le regole generali, è sulla parte convenuta che grava l'onere di provare il rispetto di tali limiti e, dunque, la sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante in discorso (cfr., tra le altre, Cass. n. 9458/2013).
7. – Alla luce di tali premesse, le domande di parte attrice devono ritenersi infondate, risultando il materiale prodotto e divulgato dai convenuti coperto dalla scriminante in parola.
7.1. – In primo luogo, il servizio soddisfa il requisito della pertinenza, essendo indubbia la rile- vanza sociale della notizia, in considerazione sia dell'importanza del settore interessato (quello del trasporto pubblico locale e nazionale e, più in generale, degli appalti pubblici), sia dell'allarme ge- nerato dai fenomeni di infiltrazione mafiosa all'interno di società aggiudicatarie di commesse da parte di aziende collegate allo TA.
7.2. – In secondo luogo, le espressioni utilizzate non travalicano il limite della continenza.
Per giurisprudenza pacifica, il legittimo esercizio del diritto di critica, inteso come esimente rile- vante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contem- plare toni aspri e di disapprovazione pungenti ed incisivi, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale
(cfr., ad esempio, Cass. n. 10031/2012; Cass. n. 4325/2010; Cass. n. 6707/2001; Cass. n.
8734/2000). Ugualmente, la forma non rispetta il limite della continenza quando il giornalista, per sottrarsi alla responsabilità derivante dall'utilizzo di espressioni direttamente offensive, si affida a subdole allusioni, a terminologie volutamente fuorvianti che, tuttavia, sottendono un chiaro mes- saggio sfavorevole e offensivo.
Nel caso in esame, le affermazioni contenute nel servizio non trasmodano mai nell'incivile deni- grazione o nell'aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione di la quale Parte_1
– contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione (pag. 13) – non viene “additata coram po- pulo quale impresa-veicolo di infiltrazioni mafiose, collusa con le 'ndrine calabresi”, né viene fatta bersaglio di
6 insinuazioni gratuite o di malevole allusioni. Il messaggio veicolato dai due filmati è piuttosto in- centrato sulla denuncia di superficialità e leggerezze nella selezione del personale impiegato in so- cietà aggiudicatarie di appalti pubblici in grado di aprire, in un contesto già a rischio, alla possibili- tà di infiltrazioni ad opera delle cosche attive sul territorio calabrese. Del resto, nella stessa parte introduttiva che precede l'“intervista” contenuta nel primo filmato parla espres- Controparte_1 samente di infiltrazione solo “potenziale” da parte delle 'ndrine, indicando tuttavia un pericolo che non appare né irrealistico né tantomeno remoto (“(…) La nostra sensazione è che VI LL
TA non sappia fino a che punto una potenziale (e, sottolineiamo, potenziale) infiltrazione possa giungere, possa arrivare (…)”.
Il servizio, inoltre, dà conto in modo obiettivo dei rischi operativi insiti nelle procedure di sele- zione del personale, e i toni, seppure insistenti, non vanno oltre la dialettica tipica dei servizi di inchiesta.
Del resto, nel valutare la correttezza formale di una critica, non può prescindersi dal tipo e dalla gravità dei comportamenti su cui essa si appunta, sicché quando, come nel caso di specie, la criti- ca riguarda fenomeni allarmanti come la penetrazione di organizzazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, può ritenersi legittimo anche il ricorso ad un linguaggio più tagliente e incisivo, utilizzato per mettere in risalto il fermo dissenso e il netto rifiuto dell'autore verso condotte che costituiscono una seria minaccia per la collettività e per gli interessi LL TA.
7.3. – Infine, risulta rispettato il criterio della veridicità della notizia.
7.3.1. – Innanzitutto, costituisce fatto non contestato (e, anzi, espressamente ammesso da parte attrice) che e altri soggetti con precedenti penali (anche di tipo mafioso) nomi- Persona_1 nati nella video-inchiesta all'epoca lavorassero alle dipendenze di Parte_1
La circostanza per cui tali soggetti siano stati da questa “ereditati” in virtù della c.d. clausola so- ciale, che imponeva alla società subentrante nell'appalto di assorbire il personale già impiegato nell'impresa uscente al fine di garantire stabilità e continuità occupazionale, appare inconferente e non muta la sostanza dei fatti, sia perché tale clausola non comporta un'assunzione automatica dei suddetti lavoratori, mantenendo l'aggiudicataria il diritto (e il dovere) di valutarne l'idoneità anche al fine di non vedere compromessa la propria moralità, sia perché – come scrive Trenitalia
s.p.a. nella replica al servizio – nei contratti era stata inserita una specifica clausola “di gradimen- to” in base alla quale “l'Appaltatore si impegna[va] a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell'appalto
– prima del suo effettivo impiego – il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ed a segnalare
7 tempestivamente al Committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato, nonché i reati ascritti e la pena comminata” (all. 4 fasc. parte convenuta).
Allo stesso modo, l'incidenza percentuale dei pregiudicati rispetto al totale dei lavoratori assunti
(il 30% secondo il servizio, il 10% secondo parte attrice) costituisce un profilo che non riveste particolare rilevanza ai fini del presente giudizio.
Il requisito della verità deve essere infatti rispettato per gli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. Ne consegue che la verità dei fatti oggetto della notizia «non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa LL stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili» (cfr. Cass. n.
17197/2015). In quest'ottica sono perciò da ritenersi marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, mentre sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto “vero” in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo “falso” e, oltre che tale, dif- famatorio (Cass. n. 7757/2020).
Nel caso in esame, l'inesattezza lamentata dall'attrice, oltre a non essere stata provata (non essen- do stato prodotto alcun documento in grado di evidenziare il presunto errore dei convenuti né essendo stata formulata alcuna richiesta istruttoria in tal senso), sarebbe comunque priva di auto- noma portata offensiva, non incidendo in modo significativo sul nucleo essenziale dei fatti de- nunciati.
Quanto a , sulla cui figura si concentrano i due filmati e il cui ruolo apicale Persona_1 all'interno della fonderebbe il sospetto di collegamenti con i clan reggini, è Parte_1 senz'altro vero che costui: (i) nel febbraio 2019 occupava una posizione di responsabilità e rilievo nell'azienda (a pag. 12 dell'atto di citazione è la stessa attrice ad affermare che “ Persona_1
è Responsabile del Servizio, nonché della direzione e del coordinamento delle attività connesse ai servizi di
[...] pulizia”); (ii) in passato era stato condannato per reati di stampo mafioso (la circostanza, oltre a non essere contestata dall'attrice, non è neppure negata dal diretto interessato nel corso del collo- quio telefonico di cui al video del 08/02/2019).
La sua perdurante vicinanza agli ambienti malavitosi locali risulta poi da atti di indagini e proce- dimenti penali sostanzialmente coevi ai due servizi qui considerati: a tal proposito, si legge in una informativa di polizia giudiziaria richiamata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa il
15.06.2020 dal G.I.P. di RE AL a carico di esponenti delle cosche , e CP_5 CP_3 che “[l]a continuità dell'attività estorsiva riferita (…) potrebbe riguardare la rinnovata presenza di sodali CP_6
8 della cosca in seno alla nuova società appaltatrice per il medesimo servizio, la CP_3 Parte_4 tra cui figurano come dipendenti con mansioni direttive e OG Demetrio (…), Persona_1 entrambi ritenuti affiliati alla consorteria (cfr. pag. 313 del doc. prodotto con la Parte_5 seconda memoria istruttoria di parte convenuta).
7.3.2. – È quindi alla luce di tali circostanze che vanno lette e contestualizzate le affermazioni re- lative al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese all'interno di società appalta- trici di servizi di interesse collettivo.
A prescindere dal possesso in capo a dei requisiti morali, finanziari, tecnici e Parte_1 organizzativi necessari per l'aggiudicazione dell'appalto, i pericoli segnalati e denunciati nell'inchiesta non poggiano su mere illazioni e congetture ma si basano su elementi obiettivi e su informazioni provenienti anche da fonti investigative e giudiziarie.
Occorre peraltro rammentare che nel giornalismo d'inchiesta – che, a differenza della mera cro- naca, si caratterizza per la ricerca attiva della notizia da parte del giornalista e per il fatto di essere volto ad affermare valori e ideali che l'autore intende trasmettere al suo pubblico (così Cass. n.
4036/2021) – occorre valutare non tanto l'attendibilità e la veridicità della notizia quanto piutto- sto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza pos- sibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità (Cass. 16236/2010).
Secondo la giurisprudenza, «il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di parti- colare rilievo attinenti alla libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti» (Cass. n.
4036/2021 cit. che richiama Cass. Pen. n. 9337/2012).
In quest'ordine di concetti va senz'altro riconosciuta la legittimità dell'operato di Controparte_1 le cui opinioni sugli eventi riferiti poggiano su elementi veritieri e acquisiti in conformità ai doveri deontologici e ai principi della correttezza professionale;
le manifestazioni di sospetto appaiono inoltre sempre argomentate e mantengono un carattere propulsivo costantemente teso all'approfondimento, senza trascendere nella attribuzione di fatti inventati o totalmente slegati dalla realtà, come dimostrano anche l'attenzione riservata da altri organi di informazione (cfr. ar-
9 ticoli apparsi su testate on-line richiamati a pag. 7 della seconda memoria istruttoria di parte attri- ce) e la replica di Trenitalia s.p.a, attestante una “presa in carico” del problema.
7.3.3. – Per altro verso, parte attrice ha contestato l'attendibilità delle notizie riportate nel primo filmato in quanto “il soggetto intervistato dal e che appare nel video, incappucciato e con la voce distor- CP_1 ta, non è un operaio, ma un attore (…) Siamo, quindi, difronte ad una vera e propria recita, o meglio, ad una … messa in scena!”.
In senso contrario deve però osservarsi che l'impiego di un attore deputato a riportare fedelmen- te le parole di una fonte confidenziale viene dichiarato sin dall'apertura del servizio (è letteralmen- te la prima schermata) e viene giustificato dalla necessità di tutelare l'anonimato e quindi l'incolumità della fonte stessa. L'utilizzo di tale cautela, piuttosto comune quando si tratta di rac- cogliere segnalazioni e denunce del fenomeno mafioso, non inficia comunque la veridicità delle notizie riportate, che – come si è visto – trovano riscontro e conferma in dati obiettivi ricavati persino da atti giudiziari.
Infine, sempre sotto il profilo del rispetto dei criteri deontologici della correttezza e della buona fede nello svolgimento dell'inchiesta, va altresì apprezzata la richiesta di chiarimenti e l'invito al confronto rivolti sia a Trenitalia s.p.a. che a , ciò che appare in linea con Persona_1
l'esigenza di fornire una rappresentazione completa e non parziale dei fatti narrati.
7.3.4. – In definitiva, i materiali prodotti e divulgati da parte convenuta si inseriscono nell'alveo della libera manifestazione di pensiero, dovendosi ritenere che, al momento della relativa diffu- sione in rete, le circostanze esposte fossero tali da fondare quantomeno un fumus di un fatto, se non vero, quantomeno verosimile.
Tanto basta per ritenere sussistente gli estremi della c.d. verità putativa, che consente di scrimina- re la condotta qualora vi sia fedeltà dell'informazione, ossia esatta rappresentazione del fatto per- cepito dal giornalista, inteso come notizia del fatto storico e non come intrinseca verità storica del fatto (cfr., ex multis, le già citate Cass. n. 9458/2013 e Cass. n. 2751/2007).
Inoltre, rispetto alle critiche mosse e ai sospetti sollevati, il diritto di critica parimenti esercitato dal si è tradotto in giudizi necessariamente soggettivi rispetto ai fatti stessi, i quali in ogni CP_1 caso rispondono a una verità che, sia pure non assoluta, è ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene (cfr. Cass. n. 12773/2024; Cass. n. 19204/2023; Cass. n. 21892/2023)
8. – In conclusione, le domande svolte da parte attrice devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei pa- rametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al
10 valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, con distrazione in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
b) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio che li- quida in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 03.06.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Francesca Fiorentini. CP_7
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