TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 28/11/2024, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3916 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. DOA ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di indennità di malattia agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta nno 2017, per 102 giornate lavorative. Controparte_3
Lamentava che l' , con note del 19.10.2023 le aveva comunicato l'indebita erogazione di CP_2
euro 2.707,84 per indennità di malattia dal 3.1.2018 al 13/03/2018, ed euro 2.194,50 per la medesima indennità dal 28/03/2018 al 26/05/2018, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità Controparte_1 di malattia agricola 2018, pagatale con somme che l chiede restituirsi con il provvedimento di CP_2
indebito impugnato, e di cui è documentalmente dimostrato il pagamento (cfr. in atti).
Va osservato che l'origine dell'indebito non risiede nella cancellazione delle giornate lavorative della ricorrente in agricoltura, bensì nella incumulabilità dell'indennità di malattia con la pensione di vecchiaia lav/dip Regime Internazionale di cui la ricorrente risulta essere titolare con decorrenza 01/2018, circostanza, questa, affermata dall e non espressamente contestata dalla CP_2
(art. 115 c.p.c.). CP_1
Orbene, l'art. 7 della circolare n. 149/1983 dispone che “Ai lavoratori aventi titolo alle CP_2
prestazioni pensionistiche cessati dal lavoro non compete il diritto alle prestazioni economiche di malattia per gli eventi morbosi insorti successivamente alla data di estinzione del rapporto di lavoro”.
Risulta documentalmente che i periodi indennizzati siano successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico della ricorrente che, peraltro, non risulta aver lavorato dopo l'anno 2017
(cfr. estratto contributivo in atti).
Da quanto sopra discendono la legittimità dell'operato dell' e l'infondatezza del ricorso CP_2
che va, pertanto, rigettato.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato Controparte_1 CP_2
il 29/12/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 28/11/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena