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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 28/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 341 / 2024 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv. Valentino La Monaca e Controparte_1 C.F._1
Roberto Bovio, con elezione di domicilio in Verbania, via Caravaggio 24 A;
contro
, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in Biella, Persona_1 Per_2
corso Pella 4;
Oggetto: compenso individuale accessorio sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 04/07/2024 , chiedeva la corresponsione del Controparte_1
“compenso individuale accessorio” previsto ai sensi dell'art. 25 CCNI del 31 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività di lavorativa prestata in favore del ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre ratei TFR e interessi legali, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Con memoria del 17 gennaio 2025 il ministero si costituiva nel presente procedimento, chiedendo di limitare la condanna a un importo inferiore a quello richiesto dal lavoratore ricorrente.
All'udienza mediante trattazione scritta del 28 gennaio 2025, la giudice dava atto delle note delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dal “compenso individuale accessorio”, corrisposto dal
[...]
al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo Controparte_3 determinato, ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione tanto dell'art. 526, comma 1, l. 297/1997, quanto dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre 2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque pagina 1 di 2 assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018 e 6293/2020 e la copiosa e concorde giurisprudenza di merito, fra cui da ultima la sentenza del Tribunale di Foggia 1045/2022.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi 15 settembre 2020 – 11 giugno 2021 e
6 ottobre 2021 – 8 giugno 2022 senza tuttavia percepire il compenso individuale accessorio, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e del servizio reso in € 1.172,28, oltre € 86,84 per ratei TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente CP_2 le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 1.030,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione del compenso individuale accessorio in Controparte_1 relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_1
1.172,28, oltre € 86,84 per ratei TFR, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 28/01/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 341 / 2024 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv. Valentino La Monaca e Controparte_1 C.F._1
Roberto Bovio, con elezione di domicilio in Verbania, via Caravaggio 24 A;
contro
, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio delle dott. e con elezione di domicilio in Biella, Persona_1 Per_2
corso Pella 4;
Oggetto: compenso individuale accessorio sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 04/07/2024 , chiedeva la corresponsione del Controparte_1
“compenso individuale accessorio” previsto ai sensi dell'art. 25 CCNI del 31 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni in relazione all'attività di lavorativa prestata in favore del ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, oltre ratei TFR e interessi legali, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Con memoria del 17 gennaio 2025 il ministero si costituiva nel presente procedimento, chiedendo di limitare la condanna a un importo inferiore a quello richiesto dal lavoratore ricorrente.
All'udienza mediante trattazione scritta del 28 gennaio 2025, la giudice dava atto delle note delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dal “compenso individuale accessorio”, corrisposto dal
[...]
al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo Controparte_3 determinato, ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione tanto dell'art. 526, comma 1, l. 297/1997, quanto dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre 2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque pagina 1 di 2 assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018 e 6293/2020 e la copiosa e concorde giurisprudenza di merito, fra cui da ultima la sentenza del Tribunale di Foggia 1045/2022.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi 15 settembre 2020 – 11 giugno 2021 e
6 ottobre 2021 – 8 giugno 2022 senza tuttavia percepire il compenso individuale accessorio, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e del servizio reso in € 1.172,28, oltre € 86,84 per ratei TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente CP_2 le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 1.030,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione del compenso individuale accessorio in Controparte_1 relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a la somma di € Controparte_2 Controparte_1
1.172,28, oltre € 86,84 per ratei TFR, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 28/01/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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