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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10984/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MANNINO LORENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti SOTGIA Controparte_1
STEFANIA e DOA ALESSANDRO)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile per gli anni 2019 e 2020 e cessata la materia del contendere in ordine alla percezione della pensione di inabilità civile per l'anno 2018;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente la pensione di CP_2
inabilità civile: per l'anno 2019, nell'importo mensile di € 282,66 per tredici mensilità, pari a € 3.713,58; per l'anno 2020, nell'importo mensile di € 287,09 per tredici mensilità, pari a € 3.732,17;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
◊ condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_2
complessivi € 2.695,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lorenzo Mannino, dichiaratosi antistatario.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 02/11/2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità, in quanto invalido civile al 100%, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020.
Rappresentava a tal fine: di essere titolare di indennità di accompagnamento dal
01/04/1978 e di non beneficiare anche della pensione di inabilità in quanto, per effetto dell'attività lavorativa svolta, superava il limite reddituale per potere usufruire di quest'ultima prestazione;
che in data 24/11/2018, dal momento che i redditi percepiti nell'anno 2017 gli consentivano di potere usufruire anche della pensione di inabilità, presentava domanda di ricostituzione della stessa,
indicando erroneamente, quale reddito percepito, l'importo di euro 9.320,00
anziché di euro 10.564,00; che l' conseguentemente alla erronea CP_2
indicazione reddituale contenuta nella domanda di ricostituzione, con provvedimento del 31/01/2019 rigettava la domanda, invitandolo a presentarne una nuova indicando tutti i dati relativi all'anno 2017 e presuntivi per l'anno 2018;
che, ritenendo infondato e illegittimo il suddetto provvedimento, in data
05/11/2020 presentava ricorso amministrativo e, non avendo ottenuto alcun
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riscontro, ripresentava, in data 21/09/2021, una nuova domanda di ricostituzione;
che l' con provvedimento del 26/10/2021, accoglieva CP_2
parzialmente tale ultima domanda, provvedendo, in data 26/10/2021, al ricalcolo della prestazione con riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dal 01/01/2017, ma liquidando la prestazione soltanto dal mese di gennaio del
2021.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
deducendo che aveva predisposto una ricostituzione d'ufficio per erogare al ricorrente la pensione di inabilità per l'anno 2018 e che gli introiti percepiti nelle restanti annualità erano superiori, invece, ai limiti reddituali previsti per fruire della pensione.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è decisa con il presente provvedimento.
◊
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità della condotta dell' che non ha erogato per gli anni dal 2017 al 2020 i ratei a titolo di CP_2
pensione di inabilità a causa del superamento del limite reddituale previsto dalla legge. Lo stesso , nella memoria di costituzione, ha rappresentato quanto CP_1
segue: “Gli arretrati per gli anni dal 2017 al 2020, come richiesto dal ricorrente,
non erano integralmente spettanti perché lo stesso percepiva redditi da lavoro
dipendente per i seguenti importi: nel 2016, il Sig. , ha percepito un reddito Pt_1
pari a € 20375,00 che ha determinato il superamento del diritto a percepire la
prestazione del 2017 (redditi non da casellario pensionati rilevanti per il limite di
reddito dell'anno successivo). Infatti, il limite di reddito del 2017 era €16.532,10.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel 2017 ha percepito un reddito pari a €10704 ed essendo questo importo
inferiore al limite reddituale previsto per il 2018, pari a 16.664,36, abbiamo
predisposto una ricostituzione d'ufficio per erogare la prestazione spettante pari
a € 3.673,15. Nel 2018 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a €
8345 oltre ad una compravendita di immobili del valore di €90006,00 per una
quota di competenza di €15001 determinando il superamento del limite per
l'anno 2019 pari a €16.814,34. Nel 2019 ha percepito reddito da lavoro
dipendente pari a 16040 oltre TFR erogato dal fondo di tesoreria per € 18.555,27
determinando il superamento del limite reddituale dell'anno 2020 16.982,49”.
È noto che, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità della L. n.
118 del 1971, artt. 12 e 13, il cosiddetto requisito economico non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario,
un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio
1998, n. 1167).
La normativa di riferimento per i limiti reddituali è la L. 29 febbraio 1980, n. 33,
art. 14 septies, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n.
663. I citati limiti di reddito, in particolare, sono quelli previsti dalla L. 29
febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, commi 4, 5 e 6, calcolati agli effetti dell'IRPEF
e rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall' agli effetti della scala mobile sui salari. CP_3
Tanto premesso, ai fini della definizione della controversia, giova richiamare la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali, dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, tra le quali appunto la pensione di inabilità.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della
ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito,
il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge
nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i
redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo
di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni
e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale
è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35,
comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
Nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 03/06/2024, il Giudice,
ritenutane la necessità, ha disposto CTU contabile al fine di verificare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito reddituale utile al godimento del trattamento pensionistico rivendicato. Il consulente d'ufficio ha quindi provveduto in data 28/10/2024 al deposito della perizia contabile affidatagli, che va integralmente condivisa, in quanto immune da vizi logici e sorretta da adeguate e convincenti considerazioni e la cui conclusione non risulta contestata dalle parti in causa sotto alcun profilo.
Il consulente, al fine di dare risposta al seguente quesito peritale: “Procedere alla
verifica dei redditi percepiti dal ricorrente, accertandone l'eventuale
superamento per godere della pensione di inabilità”, nonché, come disposto con ordinanza del 16/09/24, “quantificare l'eventuale indennità spettante”, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 35, comma 8, L. n. 14/2009, ha
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riportato all'interno della relazione, comparandoli, i redditi del ricorrente rilevanti ai fini della verifica e i limiti reddituali previsti annualmente dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed ha così concluso:
“a) Anno di imposta 2016, reddito di riferimento € 20.235,00, superiore al limite
previsto per l'anno 2017 di € 16.532,10”;
b) anno di imposta 2017, reddito di riferimento € 10.546,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2018 di € 16.664,36;
c) anno di imposta 2018, reddito di riferimento €8.345,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2019 di € 16.814,34;
d) anno di imposta 2019, reddito di riferimento € 16.040,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2020 di € 16.982,49. Sulla base di quanto sopra, il ricorrente
ha diritto alla pensione di inabilità civile per gli anni 2018, 2019 e 2020”.
Orbene, a seguito di attenta valutazione della documentazione versata in atti,
correttamente il CTU non ha considerato come redditi rilevanti ai fini della verifica del superamento del limite reddituale:
1) per l'anno d'imposta 2019, l'importo presuntivamente incassato nell'anno di imposta 2018, pari a € 15.001,00, derivante dalla compravendita di un fabbricato del valore di € 90.006,00 di cui il ricorrente era comproprietario insieme al padre e ai fratelli;
2) per l'anno d'imposta 2020, il Trattamento di Fine Rapporto erogato dal
Fondo Tesoreria per € 18.555,27.
Con riferimento al punto 1), come altresì evidenziato dal CTU e dallo stesso ricorrente, gli assegni circolari emessi dall'acquirente in sede di compravendita,
risultano intestati a tutti i comproprietari intervenuti, eccezion fatta per il ricorrente stesso che, pertanto, non ha ottenuto alcun corrispettivo (cfr. memoria
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 14/03/2024, all. “contratto di compravendita del 22/11/2018”). Inoltre, come osservato dal CTU, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per qualificare l'eventuale somma incassata come reddito rilevante ai fini IRPEF (ai sensi dell'art. 14-septies comma 4 L. n. 33/1980), essendo considerata reddito esente (cfr.
relazione CTU in atti).
Con riferimento al punto 2), come correttamente rilevato dal ricorrente, l CP_1
non fornisce alcuna prova di avergli effettivamente corrisposto € 18.555,27 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto nell'anno 2019. Invero, la Certificazione Unica
del 2020, relativa alle prestazioni corrisposte nel 2019, versata in atti (cfr.
memoria di costituzione all.ti “cu 2019 TFR pagato pdf. cu 2019 TFR CP_2 CP_2
pagato 2 (1), cu 2019 TFR pagato (2)), non costituisce prova idonea ad CP_2 CP_2
attestare l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate. Si richiama, a tal proposito, il costante orientamento del Giudice di legittimità, secondo cui le buste paga e la Certificazione Unica, provenienti dal datore di lavoro, in mancanza di altri elementi probatori (quali, ad es., quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. ord. n.
28798/2024; ord. n. 7186/2024; ord. 31173/2018).
Inoltre, come precisato dal CTU, essendo il TFR soggetto al regime di tassazione separata, non è in ogni caso reddito rilevante ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 14-
septies comma 4 L. n. 33/1980 (cfr. relazione in atti).
Alla luce di quanto dedotto, con riguardo al quesito peritale - disposto con ordinanza del 16/09/24 - relativo alla quantificazione dell'eventuale indennità
spettante al ricorrente, il CTU così concludeva:
“ANNO 2018: importo mensile di € 282,55 per tredici mensilità è pari ad €
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.673,15;
ANNO 2019: importo mensile di € 285,66 per tredici mensilità è pari ad €
3.713,58;
ANNO 2020: importo mensile di € 287,09 per tredici mensilità è pari ad
€3.732,17. Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il ricorrente vanta un
credito pari ad € 11.118,90. Nel corso del procedimento, è emerso che l' ha CP_2
confermato di avere riconosciuto e corrisposto la prestazione relativa all'anno
2018 al ricorrente;
pertanto, il saldo a credito si riduce a € 7.445,75” (cfr.
relazione in atti).
E per tale importo si dispone conforme statuizione di condanna, sottolineando che le conclusioni esposte sono in linea anche con quanto lamentato dal ricorrente in seno al ricorso amministrativo proposto a seguito dell'accoglimento parziale della seconda domanda di ricostituzione, presentata il 21/09/2021 (“E' stato
riconosciuto soltanto un anno e specificatamente il 2021. Negli anni precedenti
(2018, 2019, 2020) i redditi dell'assistito sono tali che il diritto al beneficio della
pensione di invalidità civile debba essere riconosciuto in quanto inferiore ai
limiti di legge") (cfr. all. 17 ricorso).
Le spese di CTU - liquidate con separato decreto - e quelle di lite seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause previdenziali di valore inferiore ad € 26.000,00.
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
CE
LL AM
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10984/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MANNINO LORENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti SOTGIA Controparte_1
STEFANIA e DOA ALESSANDRO)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di inabilità civile per gli anni 2019 e 2020 e cessata la materia del contendere in ordine alla percezione della pensione di inabilità civile per l'anno 2018;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente la pensione di CP_2
inabilità civile: per l'anno 2019, nell'importo mensile di € 282,66 per tredici mensilità, pari a € 3.713,58; per l'anno 2020, nell'importo mensile di € 287,09 per tredici mensilità, pari a € 3.732,17;
◊ rigetta, per il resto, il ricorso;
◊ condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_2
complessivi € 2.695,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lorenzo Mannino, dichiaratosi antistatario.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 02/11/2022 il ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2
per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità, in quanto invalido civile al 100%, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2020.
Rappresentava a tal fine: di essere titolare di indennità di accompagnamento dal
01/04/1978 e di non beneficiare anche della pensione di inabilità in quanto, per effetto dell'attività lavorativa svolta, superava il limite reddituale per potere usufruire di quest'ultima prestazione;
che in data 24/11/2018, dal momento che i redditi percepiti nell'anno 2017 gli consentivano di potere usufruire anche della pensione di inabilità, presentava domanda di ricostituzione della stessa,
indicando erroneamente, quale reddito percepito, l'importo di euro 9.320,00
anziché di euro 10.564,00; che l' conseguentemente alla erronea CP_2
indicazione reddituale contenuta nella domanda di ricostituzione, con provvedimento del 31/01/2019 rigettava la domanda, invitandolo a presentarne una nuova indicando tutti i dati relativi all'anno 2017 e presuntivi per l'anno 2018;
che, ritenendo infondato e illegittimo il suddetto provvedimento, in data
05/11/2020 presentava ricorso amministrativo e, non avendo ottenuto alcun
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riscontro, ripresentava, in data 21/09/2021, una nuova domanda di ricostituzione;
che l' con provvedimento del 26/10/2021, accoglieva CP_2
parzialmente tale ultima domanda, provvedendo, in data 26/10/2021, al ricalcolo della prestazione con riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dal 01/01/2017, ma liquidando la prestazione soltanto dal mese di gennaio del
2021.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
deducendo che aveva predisposto una ricostituzione d'ufficio per erogare al ricorrente la pensione di inabilità per l'anno 2018 e che gli introiti percepiti nelle restanti annualità erano superiori, invece, ai limiti reddituali previsti per fruire della pensione.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è decisa con il presente provvedimento.
◊
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della legittimità della condotta dell' che non ha erogato per gli anni dal 2017 al 2020 i ratei a titolo di CP_2
pensione di inabilità a causa del superamento del limite reddituale previsto dalla legge. Lo stesso , nella memoria di costituzione, ha rappresentato quanto CP_1
segue: “Gli arretrati per gli anni dal 2017 al 2020, come richiesto dal ricorrente,
non erano integralmente spettanti perché lo stesso percepiva redditi da lavoro
dipendente per i seguenti importi: nel 2016, il Sig. , ha percepito un reddito Pt_1
pari a € 20375,00 che ha determinato il superamento del diritto a percepire la
prestazione del 2017 (redditi non da casellario pensionati rilevanti per il limite di
reddito dell'anno successivo). Infatti, il limite di reddito del 2017 era €16.532,10.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel 2017 ha percepito un reddito pari a €10704 ed essendo questo importo
inferiore al limite reddituale previsto per il 2018, pari a 16.664,36, abbiamo
predisposto una ricostituzione d'ufficio per erogare la prestazione spettante pari
a € 3.673,15. Nel 2018 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a €
8345 oltre ad una compravendita di immobili del valore di €90006,00 per una
quota di competenza di €15001 determinando il superamento del limite per
l'anno 2019 pari a €16.814,34. Nel 2019 ha percepito reddito da lavoro
dipendente pari a 16040 oltre TFR erogato dal fondo di tesoreria per € 18.555,27
determinando il superamento del limite reddituale dell'anno 2020 16.982,49”.
È noto che, in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità della L. n.
118 del 1971, artt. 12 e 13, il cosiddetto requisito economico non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario,
un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio
1998, n. 1167).
La normativa di riferimento per i limiti reddituali è la L. 29 febbraio 1980, n. 33,
art. 14 septies, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n.
663. I citati limiti di reddito, in particolare, sono quelli previsti dalla L. 29
febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, commi 4, 5 e 6, calcolati agli effetti dell'IRPEF
e rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall' agli effetti della scala mobile sui salari. CP_3
Tanto premesso, ai fini della definizione della controversia, giova richiamare la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali, dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, tra le quali appunto la pensione di inabilità.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della
ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito,
il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge
nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i
redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo
di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni
e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale
è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35,
comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
Nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 03/06/2024, il Giudice,
ritenutane la necessità, ha disposto CTU contabile al fine di verificare la sussistenza in capo al ricorrente del requisito reddituale utile al godimento del trattamento pensionistico rivendicato. Il consulente d'ufficio ha quindi provveduto in data 28/10/2024 al deposito della perizia contabile affidatagli, che va integralmente condivisa, in quanto immune da vizi logici e sorretta da adeguate e convincenti considerazioni e la cui conclusione non risulta contestata dalle parti in causa sotto alcun profilo.
Il consulente, al fine di dare risposta al seguente quesito peritale: “Procedere alla
verifica dei redditi percepiti dal ricorrente, accertandone l'eventuale
superamento per godere della pensione di inabilità”, nonché, come disposto con ordinanza del 16/09/24, “quantificare l'eventuale indennità spettante”, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 35, comma 8, L. n. 14/2009, ha
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riportato all'interno della relazione, comparandoli, i redditi del ricorrente rilevanti ai fini della verifica e i limiti reddituali previsti annualmente dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed ha così concluso:
“a) Anno di imposta 2016, reddito di riferimento € 20.235,00, superiore al limite
previsto per l'anno 2017 di € 16.532,10”;
b) anno di imposta 2017, reddito di riferimento € 10.546,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2018 di € 16.664,36;
c) anno di imposta 2018, reddito di riferimento €8.345,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2019 di € 16.814,34;
d) anno di imposta 2019, reddito di riferimento € 16.040,00, inferiore al limite
previsto per l'anno 2020 di € 16.982,49. Sulla base di quanto sopra, il ricorrente
ha diritto alla pensione di inabilità civile per gli anni 2018, 2019 e 2020”.
Orbene, a seguito di attenta valutazione della documentazione versata in atti,
correttamente il CTU non ha considerato come redditi rilevanti ai fini della verifica del superamento del limite reddituale:
1) per l'anno d'imposta 2019, l'importo presuntivamente incassato nell'anno di imposta 2018, pari a € 15.001,00, derivante dalla compravendita di un fabbricato del valore di € 90.006,00 di cui il ricorrente era comproprietario insieme al padre e ai fratelli;
2) per l'anno d'imposta 2020, il Trattamento di Fine Rapporto erogato dal
Fondo Tesoreria per € 18.555,27.
Con riferimento al punto 1), come altresì evidenziato dal CTU e dallo stesso ricorrente, gli assegni circolari emessi dall'acquirente in sede di compravendita,
risultano intestati a tutti i comproprietari intervenuti, eccezion fatta per il ricorrente stesso che, pertanto, non ha ottenuto alcun corrispettivo (cfr. memoria
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 14/03/2024, all. “contratto di compravendita del 22/11/2018”). Inoltre, come osservato dal CTU, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti per qualificare l'eventuale somma incassata come reddito rilevante ai fini IRPEF (ai sensi dell'art. 14-septies comma 4 L. n. 33/1980), essendo considerata reddito esente (cfr.
relazione CTU in atti).
Con riferimento al punto 2), come correttamente rilevato dal ricorrente, l CP_1
non fornisce alcuna prova di avergli effettivamente corrisposto € 18.555,27 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto nell'anno 2019. Invero, la Certificazione Unica
del 2020, relativa alle prestazioni corrisposte nel 2019, versata in atti (cfr.
memoria di costituzione all.ti “cu 2019 TFR pagato pdf. cu 2019 TFR CP_2 CP_2
pagato 2 (1), cu 2019 TFR pagato (2)), non costituisce prova idonea ad CP_2 CP_2
attestare l'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate. Si richiama, a tal proposito, il costante orientamento del Giudice di legittimità, secondo cui le buste paga e la Certificazione Unica, provenienti dal datore di lavoro, in mancanza di altri elementi probatori (quali, ad es., quietanze, assegni, invii di bonifici), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. ord. n.
28798/2024; ord. n. 7186/2024; ord. 31173/2018).
Inoltre, come precisato dal CTU, essendo il TFR soggetto al regime di tassazione separata, non è in ogni caso reddito rilevante ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 14-
septies comma 4 L. n. 33/1980 (cfr. relazione in atti).
Alla luce di quanto dedotto, con riguardo al quesito peritale - disposto con ordinanza del 16/09/24 - relativo alla quantificazione dell'eventuale indennità
spettante al ricorrente, il CTU così concludeva:
“ANNO 2018: importo mensile di € 282,55 per tredici mensilità è pari ad €
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3.673,15;
ANNO 2019: importo mensile di € 285,66 per tredici mensilità è pari ad €
3.713,58;
ANNO 2020: importo mensile di € 287,09 per tredici mensilità è pari ad
€3.732,17. Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il ricorrente vanta un
credito pari ad € 11.118,90. Nel corso del procedimento, è emerso che l' ha CP_2
confermato di avere riconosciuto e corrisposto la prestazione relativa all'anno
2018 al ricorrente;
pertanto, il saldo a credito si riduce a € 7.445,75” (cfr.
relazione in atti).
E per tale importo si dispone conforme statuizione di condanna, sottolineando che le conclusioni esposte sono in linea anche con quanto lamentato dal ricorrente in seno al ricorso amministrativo proposto a seguito dell'accoglimento parziale della seconda domanda di ricostituzione, presentata il 21/09/2021 (“E' stato
riconosciuto soltanto un anno e specificatamente il 2021. Negli anni precedenti
(2018, 2019, 2020) i redditi dell'assistito sono tali che il diritto al beneficio della
pensione di invalidità civile debba essere riconosciuto in quanto inferiore ai
limiti di legge") (cfr. all. 17 ricorso).
Le spese di CTU - liquidate con separato decreto - e quelle di lite seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM
147/2022 nelle cause previdenziali di valore inferiore ad € 26.000,00.
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
CE
LL AM
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro