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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14642/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1985, elett. dom. in Catania, Via Aosta n. 6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti GRILLO
SEBASTIANO e MUNZONE ALESSANDRO;
APPELLANTE
CONTRO
(P. I.V.A. ), nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Stellata, n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. La Piana Antonino.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1989, ivi res. in via Antonio D'Agata n.8 p.
1 - contumace
APPELLATI
Con provvedimento del 29.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 10.12.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 667/2020, proc. n. 414/2019 R.G., depositata in data 30.04.2020,
e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania, Dott.ssa Marinella Di Pietro, condannava e a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 Parte_1 la somma di € 2.538,04, oltre interessi legali dalla data dal sinistro al saldo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquidava in complessivi € 900,00, oltre le spese di C.T.U., nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
L'appellante deduceva che, in data 21.06.2017, all'interno del parcheggio aperto al pubblico del Campo sportivo denominato “Oronzo Canà”, sito in Via Nicola Coviello n.
43, veniva investito dall'autovettura Smart tg. CZ346KF, di proprietà e condotta da
, che effettuava manovra di retromarcia per uscire dalla sosta, e che Parte_2
a seguito dell'urto il subiva lesioni. Argomentava che nell'immediatezza dei Parte_1
fatti, il si assumeva la responsabilità dell'evento e forniva i propri dati, Pt_2
dichiarando di essere regolarmente assicurato con la compagnia assicuratrice
[...]
ancora che, in data 22.06.2017, a causa dell'acuirsi del dolore, veniva Controparte_2 accompagnato presso il P.S. del P.O. “Vittorio Emanuele” di Catania, ove veniva refertato;
dimesso, curato a casa ed ambulatorialmente, alla malattia residuavano postumi invalidanti che infliggevano un lungo periodo di ITT e ITP per la stabilizzazione clinica degli stessi. Deduceva, pertanto, di aver inviato richiesta di risarcimento danni, a mezzo racc. a.r. del 21.09.2017, alla (indicata Controparte_3
dal quale compagnia che garantiva la r.c.a. dell'autovettura Smart), ma che, Pt_2
con comunicazione datata 05.10.2017, la predetta compagnia assicuratrice rispondeva che alla data del sinistro l'autovettura Smart tg. CZ346KF non risultava loro assicurata.
In data 12.03.2018 il provvedeva quindi ad inviare richiesta alla Parte_1 CP_4
volta a conoscere la copertura assicurativa per il mezzo targato CZ346KF alla
[...]
data del 21.06.2017. La con comunicazione del 27.03.2018, riferiva la CP_4
scopertura assicurativa del mezzo alla data del 21.06.2017.
Non avendo ottenuto alcun esito né la richiesta di risarcimento danni – inviata con pec del 27.03.2018, sia alla (nella qualità di Società designata per la Controparte_5
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia), sia alla CP_4
–, né l'invito a stipulare una Convenzione di negoziazione assistita ai sensi della
[...]
Legge n. 162/2014, inoltrato a mezzo posta elettronica certificata in data 04.10.2010, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catania, e Parte_2
per ottenere la loro condanna solidale al risarcimento del Controparte_5
danno patito. Ammessi i mezzi ed espletata la C.T.U., la causa veniva introitata a pag. 2/10 sentenza e, sulla presunzione di una paritaria corresponsabilità di entrambi gli antagonisti, così decideva: “il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 414/2019 R.G., così provvede: a) condanna la e Controparte_1
a corrispondere a la somma di €. 2.538,04, oltre Parte_2 Parte_1
interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
b) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi €. 900,00, oltre le spese di CTU, siccome liquidate in atti, nonché IVA e CPA come per legge che distrae a favore del procuratore dell'attore”.
Lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c., non avendo i convenuti fornito alcuna prova tesa al superamento della presunzione di colpa a carico del conducente, né concernente la condotta colposa dell'appellante. Censurava, altresì,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed il vizio di motivazione, nonché
l'illogicità della motivazione. Infine, lamentava l'errata quantificazione del danno patrimoniale, stante l'omesso riconoscimento delle spese mediche documentate in primo grado, nonché relative alla c.t.p. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, domandava di “accogliere la domanda dell'appellante e per l'effetto ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento, del sig.
[...]
, proprietario e conducente l'autovettura Smart tg. CZ346KF; Parte_2
conseguentemente condannarlo unitamente ed in solido alla , in Controparte_5
persona del Suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Società designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia, all'immediato e pronto ristoro dei danni tutti patiti dall'appellante. Liquidare tali danni nell'ulteriore somma pari al supplementare 50% di quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure pari ad €. 2.538,04, o in quella diversa somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, nonché nell'ulteriore somma di €. 618,80, per come sopra meglio specificata. Il tutto, in entrambi i casi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Condannare altresì gli appellati all'ulteriore 50% degli onorari già liquidati per il primo grado, pari ad €. 900,00, nonché alle spese vive sostenute e documentate, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori distrattari. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi
pag. 3/10 dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori per avere gli stessi anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto l'appello Controparte_5 avanzato e chiedeva di “Accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto da
per tutti i motivi di cui in narrativa, ed in coerenza rigettare l'appello Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare, quindi, la sentenza impugnata n.
667/2020 resa dal Giudice di Pace di Catania. Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e Parte_2
rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.12.2020 e, con provvedimento del 29.10.24, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Innanzitutto, deve evidenziarsi che l'appello avanzato appare inammissibile nei confronti di , al quale l'atto di citazione è stato notificato in data Parte_2
29.01.2021, sicchè i termini semestrali di cui all'art.327 c.p.c. dalla data del 30.04.2020 di deposito della sentenza impugnata risultano abbondantemente spirati. Pertanto, la sentenza è passata in giudicato nei confronti del medesimo.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto va evidenziato che il codice civile, all'art. 2054, comma 1, prevede una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Senza dubbio il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel codice della strada che, peraltro, all'art. 190 del Codice della Strada elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
È proprio con la violazione delle suddette prescrizioni, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., se non addirittura una sua responsabilità esclusiva, a pag. 4/10 fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595). Ad esempio, il pedone pone in atto un comportamento colposo se è dimostrata l'improvvisa e imprevedibile comparsa che ha reso inevitabile l'urto con il veicolo, tenuto conto della breve distanza di avvistamento insufficiente per attuare una manovra di emergenza (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
Detto ciò, al fine di dirimere la controversia che ci occupa, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esclusivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile.
È quindi necessario avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta, infatti, al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue modalità, prova fornita nel caso di specie con le testimonianze rese dal teste
[...]
presente sul luogo ed al momento del sinistro. Tes_1
Specularmente, dal suo canto, la compagnia di assicurazione non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa ricadente, non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una
pag. 5/10 condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, l'obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine,
l'obbligo di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 del Codice della Strada. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 20137 del 13/07/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla dichiarazione del teste escusso in primo grado – che ha assistito al sinistro e sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare –, emerge chiaramente che l'autovettura Smart tg. CZ346KF investiva, in fase di retromarcia,
l'odierno appellante, il quale si trovava fermo, intento a guardare la partita di calcio.
pag. 6/10 La dinamica descritta dall'appellante e confermata dal teste, trova poi ulteriore conferma nella C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, la quale ha accertato che l'attore, a seguito dell'incidente subito in data 21.06.2017, riportava “frattura 5° metacarpo piede dx” e che “le lesioni subite dall'Attore sono di natura traumatica e presentano un nesso di causalità diretto con l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di accertamento del nesso di causalità diretta, cronologico e topografico”:
Ciò precisato in punto di dinamica, deriva che il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza di veicoli e pedoni, prima di fuoriuscire dal parcheggio, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie.
Può dirsi, dunque, che, diversamente da quanto sancito dal Giudice di prime cure, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi ignoto e dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta
(nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni" (Cass. 8814/2020).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel dichiarare una corresponsabilità dell'appellante, non essendo stata accertata alcuna condotta colposa, né alcuna condotta imprevedibile ed inevitabile a carico del pedone.
pag. 7/10 Venendo all'individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'appellante, occorre premettere che lo stesso ha lamentato danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, il C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che “Per le suddette lesioni si rese necessario un periodo di giorni 38
(trentaotto) al 75% protraendosi dalla data dell'infortunio alla ripresa parziale della funzionalità, e di giorni 30 (trenta) di ITP al 50%, per la ripresa funzionale. Alle lesioni primitive sono succeduti dei postumi invalidanti rappresentati da dolore alla digitopressione del piede dx. Deficit ai gradi estremi di flesso-estensione, di accosciamento. Plus perimetrico di cm uno. Edema peri malleolare. Tali esiti sono da ritenersi a carattere permanente, non hanno incidenza sulla capacità specifica e vanno considerati solo come danno biologico. Riducono l'integrità psico-fisica dell'attore incidendo sulla vita di relazione nella misura del 3% (tre) rispetto alla totale. Va inoltre rimborsato al periziato quanto speso per cure sanitarie sostenute sin qui a seguito del sinistro oggetto di valutazione e per eventuali cure FKT ma agli atti non vi sono certificazioni per spese mediche. Niente per eventuali spese da sostenere in futuro”.
Sicchè, il danno non patrimoniale è stato quantificato dal Giudice di prime cure nella somma complessiva di euro 5.076,08, ivi compresa la cd. personalizzazione del danno, somma quest'ultima non oggetto di contestazione o gravame. Pertanto, la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore somma di €.
2.538,04, pari al 50% di quanto già riconosciuto nel giudizio di primo grado. Parimenti, in accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, risultano documentate spese mediche riferibili al sinistro in oggetto, per la complessiva somma di euro 309,50; diversamente non appare provato documentalmente il rimborso chiesto relativo alla c.t.p.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno biologico liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare pag. 8/10 la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 1712/1995) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Con riguardo al danno patrimoniale per il calcolo della rivalutazione ed interessi occorre fare riferimento alla data dell'esborso.
Concludendo, l'Assicurazione appellata, è tenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.076,08 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, nonché della somma di euro 309,50, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come sopra indicati, detratto quanto già eventualmente versato dalla parte appellata.
Parte appellata deve essere altresì condannata integralmente alle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori bassi, nella misura complessiva di € 1.045,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e
Munzone Alessandro.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e
Munzone Alessandro.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di
[...]
, in accoglimento dell'appello notificato il 10.12.2020 ed in parziale riforma Parte_2
della sentenza impugnata n. 667/2020, del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
30.04.2020, disattesa ogni contraria istanza ed azione:
-dichiara inammissibile l'appello avanzato nei confronti di;
Parte_2
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 5.076,08 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, nonché della somma di euro 309,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro, e rivalutata annualmente, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza, detratto quanto già eventualmente versato dalla parte appellata;
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.045,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e Munzone Alessandro;
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e Munzone Alessandro.
Così deciso in Catania, il 08/05/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14642/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/05/1985, elett. dom. in Catania, Via Aosta n. 6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti GRILLO
SEBASTIANO e MUNZONE ALESSANDRO;
APPELLANTE
CONTRO
(P. I.V.A. ), nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, Via Stellata, n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. La Piana Antonino.
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1989, ivi res. in via Antonio D'Agata n.8 p.
1 - contumace
APPELLATI
Con provvedimento del 29.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 10.12.2020, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 667/2020, proc. n. 414/2019 R.G., depositata in data 30.04.2020,
e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Catania, Dott.ssa Marinella Di Pietro, condannava e a corrispondere a Controparte_1 Parte_2 Parte_1 la somma di € 2.538,04, oltre interessi legali dalla data dal sinistro al saldo;
condannava, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquidava in complessivi € 900,00, oltre le spese di C.T.U., nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
L'appellante deduceva che, in data 21.06.2017, all'interno del parcheggio aperto al pubblico del Campo sportivo denominato “Oronzo Canà”, sito in Via Nicola Coviello n.
43, veniva investito dall'autovettura Smart tg. CZ346KF, di proprietà e condotta da
, che effettuava manovra di retromarcia per uscire dalla sosta, e che Parte_2
a seguito dell'urto il subiva lesioni. Argomentava che nell'immediatezza dei Parte_1
fatti, il si assumeva la responsabilità dell'evento e forniva i propri dati, Pt_2
dichiarando di essere regolarmente assicurato con la compagnia assicuratrice
[...]
ancora che, in data 22.06.2017, a causa dell'acuirsi del dolore, veniva Controparte_2 accompagnato presso il P.S. del P.O. “Vittorio Emanuele” di Catania, ove veniva refertato;
dimesso, curato a casa ed ambulatorialmente, alla malattia residuavano postumi invalidanti che infliggevano un lungo periodo di ITT e ITP per la stabilizzazione clinica degli stessi. Deduceva, pertanto, di aver inviato richiesta di risarcimento danni, a mezzo racc. a.r. del 21.09.2017, alla (indicata Controparte_3
dal quale compagnia che garantiva la r.c.a. dell'autovettura Smart), ma che, Pt_2
con comunicazione datata 05.10.2017, la predetta compagnia assicuratrice rispondeva che alla data del sinistro l'autovettura Smart tg. CZ346KF non risultava loro assicurata.
In data 12.03.2018 il provvedeva quindi ad inviare richiesta alla Parte_1 CP_4
volta a conoscere la copertura assicurativa per il mezzo targato CZ346KF alla
[...]
data del 21.06.2017. La con comunicazione del 27.03.2018, riferiva la CP_4
scopertura assicurativa del mezzo alla data del 21.06.2017.
Non avendo ottenuto alcun esito né la richiesta di risarcimento danni – inviata con pec del 27.03.2018, sia alla (nella qualità di Società designata per la Controparte_5
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia), sia alla CP_4
–, né l'invito a stipulare una Convenzione di negoziazione assistita ai sensi della
[...]
Legge n. 162/2014, inoltrato a mezzo posta elettronica certificata in data 04.10.2010, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catania, e Parte_2
per ottenere la loro condanna solidale al risarcimento del Controparte_5
danno patito. Ammessi i mezzi ed espletata la C.T.U., la causa veniva introitata a pag. 2/10 sentenza e, sulla presunzione di una paritaria corresponsabilità di entrambi gli antagonisti, così decideva: “il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, nella causa civile n. 414/2019 R.G., così provvede: a) condanna la e Controparte_1
a corrispondere a la somma di €. 2.538,04, oltre Parte_2 Parte_1
interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
b) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi €. 900,00, oltre le spese di CTU, siccome liquidate in atti, nonché IVA e CPA come per legge che distrae a favore del procuratore dell'attore”.
Lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c., non avendo i convenuti fornito alcuna prova tesa al superamento della presunzione di colpa a carico del conducente, né concernente la condotta colposa dell'appellante. Censurava, altresì,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ed il vizio di motivazione, nonché
l'illogicità della motivazione. Infine, lamentava l'errata quantificazione del danno patrimoniale, stante l'omesso riconoscimento delle spese mediche documentate in primo grado, nonché relative alla c.t.p. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, domandava di “accogliere la domanda dell'appellante e per l'effetto ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità, nella produzione dell'evento, del sig.
[...]
, proprietario e conducente l'autovettura Smart tg. CZ346KF; Parte_2
conseguentemente condannarlo unitamente ed in solido alla , in Controparte_5
persona del Suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Società designata per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Sicilia, all'immediato e pronto ristoro dei danni tutti patiti dall'appellante. Liquidare tali danni nell'ulteriore somma pari al supplementare 50% di quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure pari ad €. 2.538,04, o in quella diversa somma che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia, nonché nell'ulteriore somma di €. 618,80, per come sopra meglio specificata. Il tutto, in entrambi i casi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Condannare altresì gli appellati all'ulteriore 50% degli onorari già liquidati per il primo grado, pari ad €. 900,00, nonché alle spese vive sostenute e documentate, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori distrattari. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi
pag. 3/10 dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori per avere gli stessi anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto l'appello Controparte_5 avanzato e chiedeva di “Accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto da
per tutti i motivi di cui in narrativa, ed in coerenza rigettare l'appello Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare, quindi, la sentenza impugnata n.
667/2020 resa dal Giudice di Pace di Catania. Condannare parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e Parte_2
rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 23.12.2020 e, con provvedimento del 29.10.24, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Innanzitutto, deve evidenziarsi che l'appello avanzato appare inammissibile nei confronti di , al quale l'atto di citazione è stato notificato in data Parte_2
29.01.2021, sicchè i termini semestrali di cui all'art.327 c.p.c. dalla data del 30.04.2020 di deposito della sentenza impugnata risultano abbondantemente spirati. Pertanto, la sentenza è passata in giudicato nei confronti del medesimo.
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto per i motivi di cui si dirà.
In punto di diritto va evidenziato che il codice civile, all'art. 2054, comma 1, prevede una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Senza dubbio il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel codice della strada che, peraltro, all'art. 190 del Codice della Strada elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
È proprio con la violazione delle suddette prescrizioni, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., se non addirittura una sua responsabilità esclusiva, a pag. 4/10 fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595). Ad esempio, il pedone pone in atto un comportamento colposo se è dimostrata l'improvvisa e imprevedibile comparsa che ha reso inevitabile l'urto con il veicolo, tenuto conto della breve distanza di avvistamento insufficiente per attuare una manovra di emergenza (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
Detto ciò, al fine di dirimere la controversia che ci occupa, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esclusivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile.
È quindi necessario avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta, infatti, al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue modalità, prova fornita nel caso di specie con le testimonianze rese dal teste
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presente sul luogo ed al momento del sinistro. Tes_1
Specularmente, dal suo canto, la compagnia di assicurazione non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa ricadente, non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una
pag. 5/10 condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017). Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/02/2019, n. 5819).
Va osservato che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, l'obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine,
l'obbligo di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 del Codice della Strada. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 20137 del 13/07/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla dichiarazione del teste escusso in primo grado – che ha assistito al sinistro e sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare –, emerge chiaramente che l'autovettura Smart tg. CZ346KF investiva, in fase di retromarcia,
l'odierno appellante, il quale si trovava fermo, intento a guardare la partita di calcio.
pag. 6/10 La dinamica descritta dall'appellante e confermata dal teste, trova poi ulteriore conferma nella C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, la quale ha accertato che l'attore, a seguito dell'incidente subito in data 21.06.2017, riportava “frattura 5° metacarpo piede dx” e che “le lesioni subite dall'Attore sono di natura traumatica e presentano un nesso di causalità diretto con l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di accertamento del nesso di causalità diretta, cronologico e topografico”:
Ciò precisato in punto di dinamica, deriva che il conducente, essendo tenuto a una condotta di guida prudente ed attenta, avrebbe dovuto accertarsi della presenza di veicoli e pedoni, prima di fuoriuscire dal parcheggio, ponendo in essere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, come nella specie.
Può dirsi, dunque, che, diversamente da quanto sancito dal Giudice di prime cure, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi ignoto e dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta
(nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni" (Cass. 8814/2020).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel dichiarare una corresponsabilità dell'appellante, non essendo stata accertata alcuna condotta colposa, né alcuna condotta imprevedibile ed inevitabile a carico del pedone.
pag. 7/10 Venendo all'individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'appellante, occorre premettere che lo stesso ha lamentato danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, il C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che “Per le suddette lesioni si rese necessario un periodo di giorni 38
(trentaotto) al 75% protraendosi dalla data dell'infortunio alla ripresa parziale della funzionalità, e di giorni 30 (trenta) di ITP al 50%, per la ripresa funzionale. Alle lesioni primitive sono succeduti dei postumi invalidanti rappresentati da dolore alla digitopressione del piede dx. Deficit ai gradi estremi di flesso-estensione, di accosciamento. Plus perimetrico di cm uno. Edema peri malleolare. Tali esiti sono da ritenersi a carattere permanente, non hanno incidenza sulla capacità specifica e vanno considerati solo come danno biologico. Riducono l'integrità psico-fisica dell'attore incidendo sulla vita di relazione nella misura del 3% (tre) rispetto alla totale. Va inoltre rimborsato al periziato quanto speso per cure sanitarie sostenute sin qui a seguito del sinistro oggetto di valutazione e per eventuali cure FKT ma agli atti non vi sono certificazioni per spese mediche. Niente per eventuali spese da sostenere in futuro”.
Sicchè, il danno non patrimoniale è stato quantificato dal Giudice di prime cure nella somma complessiva di euro 5.076,08, ivi compresa la cd. personalizzazione del danno, somma quest'ultima non oggetto di contestazione o gravame. Pertanto, la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore somma di €.
2.538,04, pari al 50% di quanto già riconosciuto nel giudizio di primo grado. Parimenti, in accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, risultano documentate spese mediche riferibili al sinistro in oggetto, per la complessiva somma di euro 309,50; diversamente non appare provato documentalmente il rimborso chiesto relativo alla c.t.p.
Posto che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il danno biologico liquidato, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare pag. 8/10 la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.). Sulla somma sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 1712/1995) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Con riguardo al danno patrimoniale per il calcolo della rivalutazione ed interessi occorre fare riferimento alla data dell'esborso.
Concludendo, l'Assicurazione appellata, è tenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.076,08 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, nonché della somma di euro 309,50, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come sopra indicati, detratto quanto già eventualmente versato dalla parte appellata.
Parte appellata deve essere altresì condannata integralmente alle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori bassi, nella misura complessiva di € 1.045,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e
Munzone Alessandro.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori bassi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e
Munzone Alessandro.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di
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, in accoglimento dell'appello notificato il 10.12.2020 ed in parziale riforma Parte_2
della sentenza impugnata n. 667/2020, del Giudice di Pace di Catania, depositata in data
30.04.2020, disattesa ogni contraria istanza ed azione:
-dichiara inammissibile l'appello avanzato nei confronti di;
Parte_2
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 5.076,08 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito, nonché della somma di euro 309,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro, e rivalutata annualmente, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza, detratto quanto già eventualmente versato dalla parte appellata;
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute nel primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.045,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e Munzone Alessandro;
-condanna nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali relative a questo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.698,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Grillo Sebastiano e Munzone Alessandro.
Così deciso in Catania, il 08/05/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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