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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la presente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, all'esito dell'odierna udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 27.5.2025, nel presente giudizio d'appello, iscritto al n.r.g. 374/2022; udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, vertente tra:
con sede in Roma, via Quintino Sella n. 2, Parte_1
C.F. in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1
Parte_2
1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Barreca (C.F.
pec , C.F._1 Email_1
Enrico Salvini (C.F. , pec C.F._2
) e Saverio Marinucci (C.F. Email_2
pec C.F._3
) ed elettivamente Email_3
domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 29, presso lo Studio Barreca
& Partners, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente all'appello
APPELLANTE
E
C.F. e partita IVA: Controparte_1
, società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_2
coordinamento del socio unico BNP con sede a Roma, CP_2
viale Altiero Spinelli, 30, in persona del Direttore della Direzione
Legale e Societario, avv. Paolo D'Amico
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ennio Cicconi (C.F.:
; PEC: , C.F._4 Email_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via
Giuseppe Mercalli, 13
2 APPELLATA
Nonché
Controparte_3
, con sede legale
[...]
in Roma, Via Salaria n. 1039, C.F. , P. IVA P.IVA_3
, in persona dei Commissari Straordinari, prof. avv. P.IVA_4
Giovanni Bruno (c.f. ), dott. C.F._5 CP_4
(c.f. ) e dott. (c.f.
[...] C.F._6 CP_5
) C.F._7
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Di Vilio (c.f.
, p.e.c.: C.F._8
, Giulio Angeloni Email_5
(c.f. ; p.e.c.: C.F._9
) e Giulio Palma (c.f. Email_6
, p.e.c. C.F._10
) elettivamente domiciliata Email_7
in Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso il loro studio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12672/2021.
3 Conclusioni:
l'appellante come da appello, al quale si è riportata anche nei successivi atti difensivi contenenti le conclusioni: “ Nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12672/2021 emessa dal
Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio R.G. 47016/2018, depositata in cancelleria in data 22.07.2021 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel merito: A) per quanto riguarda
[...]
ora in Controparte_3 Controparte_3
(“ ”) 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la CP_6
procedibilità e/o l'improcedibilità in sede ordinaria della domanda risarcitoria nei confronti di ND in AS;
2. in via principale e nel merito, qualora non venga dichiarata la improcedibilità sub 1,
a) accertare e dichiarare l'obbligo di in di CP_3 Cont
corrispondere in favore di l'importo di Euro Parte_1
4.461.861,15 già oggetto del Collection Mandate conferito da
a ND, b) accertare e dichiarare, la Parte_1
responsabilità di per tutti i danni subiti da CP_6 [...]
n conseguenza del mancato tempestivo pagamento da Parte_1
parte di della somma di Euro 4.461.861,15 dovuta da CP_3
a ai sensi del Collection CP_6 Parte_1
4 Mandate relativamente alle fatture nn. 83/16, 33-ACT/16, 84/16,
34-ACT/16 e 05b-REV/16, e, per l'effetto, condannare ND in
in solido con e/o, in Cont Controparte_1
subordine, per quanto di ragione di ND in alla Cont
corresponsione in favore della della Parte_1
complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di
sul BNL Account fino alla data dell'effettivo pagamento CP_7
del suddetto importo in favore di B) per quanto Parte_1
riguarda (“BNL”) - accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità di BNL, in proprio, e/o, anche incidentalmente, in solido con Controparte_3
ora in (“
[...] Controparte_3 CP_6
”) per i danni subiti da ”):
[...] Parte_1 Parte_1
1. in via principale, in conseguenza delle sue azioni e/o omissioni che hanno dolosamente o colposamente indotto a Parte_1
confidare nella sussistenza di istruzioni irrevocabili impartite da
a BNL idonee ad assicurare il previsto versamento sul CP_3
Service Account degli importi versati da sul BNL CP_7
5 Account e relativi alle fatture nn. 83/16, 33- ACT/16, 84/16, 34-
ACT/16 e 05b-REV/16; 2. sempre in via principale, in conseguenza della violazione da parte di BNL dei suoi obblighi derivanti dalla sua rinuncia ad ogni diritto di compensazione sulle somme accreditate sul BNL Account da parte di a pagamento dei CP_7
crediti oggetto di cessione pro-soluto ad e alle altre Banche Pt_1
del Pool, 3. sempre in via principale ed in ogni caso - e pertanto sia nell'ipotesi di accertamento di qualsiasi delle circostanze di cui alle domande sub 1.e 2. sia nell'ipotesi di accertamento delle circostanze di cui alla successiva domanda sub 4. - in conseguenza dei comportamenti dolosi e/o colposi di BNL che hanno cagionato
o hanno concorso a cagionare l'inadempimento di ai suoi CP_3
obblighi nei confronti di;
4. in subordine, rispetto alla Parte_1
precedente domanda svolta in via principale sub 1. - e pertanto ove sia accertata l'eventuale idoneità citata alla precedente domanda sub 1. - e denegata da controparte - delle istruzioni irrevocabili
impartite da a BNL, in conseguenza della violazione del CP_3
dovere di BNL di cura diligente dell'interesse di Parte_1
sotteso alle suddette istruzioni irrevocabili di pagamento sul
Service Account degli importi versati da sul BNL CP_7
Account e relativi alle fatture nn. 83/16, 33-ACT/16, 84/16, 34-
ACT/16 e 05b-REV/16; e, per l'effetto, 5a. per l'ipotesi di accertata procedibilità nel presente giudizio della domanda nei confronti di
6 ND in condannare la medesima BNL in solido con Cont
ND in ovvero, in subordine, per quanto di ragione di BNL, Cont
alla corresponsione a titolo di danni extracontrattuali (o anche, ove se ne ravvisi la sussistenza, di danni contrattuali) in favore della
, della complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o Parte_1
della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di sul BNL Account fino alla data dell'effettivo CP_7
pagamento del suddetto importo in favore di Banca UBAE, 5b. per
l'ipotesi di accertata improcedibilità nel presente giudizio della domanda nei confronti di , condannare la sola BNL CP_6
alla corresponsione a titolo di danni extracontrattuali (o anche, ove se ne ravvisi la sussistenza, di danni contrattuali) in favore della
della complessiva somma di Euro Parte_1
4.461.861,15 o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di sul BNL Account fino alla CP_7
7 data dell'effettivo pagamento del suddetto importo in favore di
; ovvero 6. in via alternativa, ove ricorrano in Parte_1
relazione a tutte o ad alcune della domande di i Parte_1
presupposti di cui all'art. 278 c.p.c., pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni, in favore di , della Parte_1
medesima in solido con Controparte_1
ND in AS o in subordine per quanto di ragione di BNL, disponendo con separata ordinanza, la prosecuzione del medesimo giudizio per la liquidazione del quantum debeatur e con determinazione di provvisionale ai sensi dell'art 278 c.p.c.; per quanto riguarda le spese del giudizio, in ogni caso condannare le parti convenute, in solido ovvero, in subordine, per quanto di ragione di ciascuna di esse, alla rifusione in favore di parte attrice di tutte le spese, competenze, oneri ed onorari del doppio grado di giudizio con le maggiorazioni per spese generali, IVA e CPA dovute come per legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
come da comparsa conclusionale e da note depositate CP_8
il 26.5.2025, cioè per il rigetto dell'appello e delle relative istanze istruttorie di controparte e per la conferma della sentenza appellata;
8 Controparte_3
: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, per tutte le ragion indicate in narrativa, così giudicare:
(1) in via preliminare e di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto da nei confronti di ND;
(2) in Pt_1
via gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'Appello e delle domande svolte da in sede di gravame nei confronti di Pt_1
ND; (3) in via gradata e di merito, rigettare comunque le domande svolte da nei confronti di ND. Condannare, Pt_1
in ogni caso, alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”; concludendo anche come da note depositate il 26.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel valido contraddittorio delle parti, convenne Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
( d'ora in poi: B.N.L.) e la
[...] [...]
in seguito in Controparte_3 Controparte_3
( d'ora in poi: ND)– a tale procedura sottoposta
[...]
nelle more tra la notificazione della citazione e la prima udienza - chiedendo “…I. Accertare e dichiarare l'obbligo di
[...]
al risarcimento di tutti i danni Controparte_9
9 subiti da in conseguenza di tutto quanto Parte_1
esplicitato in narrativa e per le causali ivi specificate extracontrattuali e/o contrattuali e per l'effetto condannare la medesima alla corresponsione Controparte_1
in favore della della complessiva somma di € Parte_1
4.461.861,15 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, o a quella che sarà ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitative, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II. Accertare e dichiarare eventuali responsabilità in capo alla Controparte_3
per tutti i danni subiti da in
[...] Parte_1
conseguenza di tutto quanto spiegato in narrativa e per le causali ivi specificate extracontrattuali e/o contrattuali e per l'effetto condannare la medesima Controparte_3
in solido con al
[...] Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da nella Parte_1
complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, o a quella che sarà ritenuta di giustizia. con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria III.
Condannare in ogni caso le parti convenute per quanto di ragione alla rifusione di tutte le spese, competenze, oneri ed onorari del
10 presente giudizio con le maggiorazioni per spese generali, IVA e
CPA dovute come per legge”.
L'attrice sostenne che:
in data 21 maggio 2013, tra l'attrice ed il pool di banche indicato in citazione, tra cui era stato concluso il “Master Parte_1
Assignment and Purchase Agreement (“MAPA”)”, adeguato poi nel tempo, in cui era mandataria con rappresentanza, Parte_1
in base al quale il pool di banche acquistava pro soluto e fino all'ammontare massimo di 80 milioni di euro i crediti nel tempo maturati da nei confronti dell'ente algerino Agence CP_3
National d'Etudes et de Suivi de la Realisation des Investissement
Ferroviaires (“ANESRIF'”), derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 11 agosto 2008 tra CP_3
ed CP_7
la percentuale rispettiva di acquisto era la seguente: Parte_1
60%: Banca Intesa S.p.A. 20%, Banca Popolare dell'Emilia
e UBI Banca S.p.A. Controparte_10
10%;
l'acquisto dei crediti avveniva a seguito di formali richieste da parte di corredate da fatture;
in particolare, le somme CP_3
venivano riscosse da nella sua qualità di mandataria CP_3
all'incasso per conto del pool, a seguito del mandato all'incasso 11 (“Collection Mandate”) concluso tra , in qualità di Parte_1
mandataria del pool, e la stessa ND e allegato al MAPA, nonché delle previsioni di cui all'art. 5 b) dello stesso MAPA.
Infatti, i pagamenti dovuti da erano eseguiti su conti di CP_7
titolarità di aperti sia presso ( c.d. Service CP_3 Parte_1
Account), che presso altri istituti di credito, tra cui B.N.L.;
in tale ultimo caso, quale mandataria all'incasso, si era CP_3
impegnata a trasferire le somme accreditate da sul CP_7
B.N.L. Account in favore di , entro 3 giorni lavorativi Parte_1
dal relativo incasso. Al fine di meglio garantire tale operazione di acquisto dei crediti da parte del pool di banche, quando i pagamenti da committente, erano eseguiti sul conto corrente aperto CP_7
presso B.N.L., il MAPA aveva previsto che ND, contestualmente alla presentazione a di ciascuna Parte_1
richiesta di acquisto di crediti, conferisse ordini irrevocabili a
B.N.L. per l'immediato trasferimento sul Service Account intrattenuto da presso , di tutti gli importi CP_3 Parte_1
che fossero successivamente accreditati da sul BNL CP_7
Account; ancora, il 25 marzo 2016 ND e BNL avevano concluso l' atto di rinuncia da parte di BNL a qualunque diritto di compensazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e
1853 c.c., di qualsiasi credito che B.N.L. potesse eventualmente
12 vantare nei confronti di ND con qualsiasi somma accreditata da parte di sul B.N.L. Account a saldo delle fatture CP_7
rappresentative dei crediti oggetto delle singole operazioni di cessione pro soluto ai sensi del MAPA;
il tutto comunicato a Pt_1
[...]
Ha proseguito l'attrice:
… le operazioni in questione erano quelle di seguito indicate: a)
Con lettera del 17 novembre 2016, inviata in copia conoscenza a
Banca UBAE, ND, richiamandosi all'avvenuta presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service
Account degli importi che sarebbero stati accreditati da CP_7
sul BNL Account a titolo di pagamento delle fatture nn. 83/16 (per
Euro 3.826.193,77 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 11.11.17) e 33-ACT/16 (per Euro 643.028,49 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno
11.11.17); importi che a seguito delle relative operazioni di
acquisto pro soluto ai sensi del MAPA sarebbero stati di spettanza del Pool … In data 18 novembre 2016, informava Parte_1
BNL a mezzo PEC … dell'operazione di sconto pro soluto delle predette fatture nn. 83/16 e 33-ACT/16. A tale PEC Banca UBAE
13 provvedeva ad allegare anche una copia del sopra richiamato atto del 25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Parte_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 17 novembre CP_3
2016 per il trasferimento degli importi a saldo delle fatture nn.
83/16 e 33-ACT/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. b) Con lettera del 20 dicembre 2016, inviata in copia conoscenza a , ND, richiamandosi all'avvenuta Parte_1
presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service Account degli importi che sarebbero stati accreditati da
sul BNL Account a titolo di pagamento delle fatture nn. CP_7
84/16 (per Euro 1.441.731,49 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 15.12.2017) e 34-ACT/16 (per
Euro 210.233,53 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 15.12.2017); importi che a seguito delle relative operazioni di acquisto pro soluto ai sensi del MAPA sarebbero stati di spettanza del Pool ... In data 04 gennaio 2017, Banca UBAE
14 informava BNL a mezzo PEC … dell'operazione di sconto pro soluto delle predette fatture nn. 84/16 e 34-ACT/16. A tale PEC
provvedeva ad allegare anche una copia dell'atto del Parte_1
25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Parte_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 20 dicembre 2016 CP_3
per il trasferimento degli importi a saldo delle fatture nn. 84/16 e
34- ACT/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. c) Con lettera del 17 gennaio 2017, inviata in copia conoscenza a , ND, richiamandosi all'avvenuta Parte_1
presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi
del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service Account degli importi che sarebbero stati accreditati da
sul BNL Account a titolo di pagamento della fattura n. CP_7
05bREV/16 (per Euro 1.315.247,97 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 23.12.17); importi che a seguito delle relative operazioni di acquisto pro soluto ai sensi del
MAPA, sarebbero stati di spettanza del Pool …. In data 25 gennaio
15 2017, informava BNL a mezzo PEC … Parte_1
dell'operazione di sconto pro soluto della predetta fattura n. 05b-
REV/16. A tale PEC provvedeva ad allegare anche Parte_1
una copia dell'atto del 25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Pt_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto
[...]
ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 25 10 CP_3
gennaio 2017 per il trasferimento degli importi a saldo della fattura
n. 05b-REV/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. 17.
Lamentò l'attrice che, tuttavia, nel gennaio 2018 B.N.L. non aveva provveduto a trasferire al pool i predetti importi, sebbene in passato e sino al 12.2.2016, vi avesse sempre ottemperato, in tal modo cagionando all'attrice, personalmente e quale mandataria, pregiudizio per la mancata ricezione dell'importo richiesto in citazione.
B.N.L., nel costituirsi in giudizio, sostenne di essere del tutto estranea alla cessione dei crediti, sia in relazione al contratto quadro che ai singoli atti di cessione, i quali invece si riferivano soltanto ai
16 rapporti tra cedente, cessionario e debitore ceduto;
aggiunse che il conto corrente in essere tra ND e B.N.L. non era specificamente vincolato o dedicato ai pagamenti eseguiti dall'appaltante algerino;
che l'ordine impartito da a CP_3
B.N.L., di eseguire l' accredito per eseguire un pagamento a terzi doveva essere qualificato quale delegatio solvendi, con la conseguenza che la banca delegata non assumeva alcuna obbligazione nei confronti del terzo delegatario, salvo diverso patto, nella specie non concluso.
Analogamente, il terzo non avrebbe acquistato alcun Parte_1
diritto verso la concludente, pur volendo qualificare il rapporto come mandato nell'interesse del terzo;
infine, la rinuncia alla compensazione non aveva alcun collegamento con il contratto quadro “MAPA” sottoscritto da e da e che Parte_1 CP_3
comunque detta compensazione non si era mai verificata.
La convenuta ha sottolineato che i trasferimenti eseguiti nel tempo dalla B.N.L. in favore di altre banche non si erano mai basati sulle generali istruzioni irrevocabili conferite in occasione delle cessioni,
bensì sulle disposizioni conferite ad hoc da ND successivamente agli incassi.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
17 ND ha sostenuto, per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, che domanda fosse nei propri confronti improcedibile, alla luce dell'art. 52 l. fall. e comunque infondata.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti di mentre ha respinto la CP_3
domanda nei confronti di B.N.L., previa sua qualificazione quale domanda fondata sull'art. 2043 c.c.
Ha osservato il Tribunale che B.N.L. era risultata pacificamente estranea al coacervo di rapporti negoziali tra il pool di Parte_1
banche e mentre aveva lamentato la responsabilità da CP_3
omissione di B.N.L. poiché quest'ultima, non riversandole gli importi di cui agli ordini irrevocabili impartiti da le aveva CP_3
procurato il danno patrimoniale lamentato in citazione.
A tale ultimo proposito, il Tribunale ha ricondotto gli ordini irrevocabili di trasferimento impartiti dalla società ND a
B.N.L. all'istituto dell'ordine di bonifico e, così, alla delegatio solvendi ed agli obblighi derivanti dall'art. 1856 c.c., restando invece la banca mandataria – B.N.L. - estranea ai diritti vantati dal creditore – - verso il proprio debitore, ND. Parte_1
Anche richiamando l'art. 1723 c.c., il quale disciplinava il mandato irrevocabile concluso nell'interesse del mandatario o di terzi, ha 18 proseguito il primo Giudice, “ nel caso di specie, il rapporto contrattuale di mandato è sorto tra il correntista e la CP_3
banca BNL, in relazione all'obbligo dalla prima assunto nei confronti della Banca UBAE di trasferimento delle somme accreditate da sul conto corrente acceso presso la BNL CP_7
stessa. In tal modo viene a configurarsi la figura giuridica del mandato conferito nell'interesse del terzo, il quale però, per giurisprudenza costante, non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo (nel caso di specie banca , non attribuendo Pt_1
a quest'ultimo – in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario (che nel caso di specie non si rinviene in atti) – alcun diritto a pretendere dal mandatario (nel caso di specie BNL)
l'esecuzione del mandato, rendendo soltanto irrevocabile il mandato stesso (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 1391 del 30 gennaio
2003). Dunque, il terzo, estraneo al rapporto tra mandante e mandatario, non ha alcuna azione diretta contro le parti contraenti
per la mancata realizzazione del suo interesse. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, nessun obbligo giuridico può essere ricondotto in capo alla BNL in relazione all'adempimento da parte della società degli obblighi di trasferimento delle somme CP_3
accreditate sul conto corrente acceso presso la BNL, obblighi che la società ND aveva assunto nei confronti della , Parte_1
quale mandataria con rappresentanza del pool di banche sopra
19 citato. Né si riscontra alcun concorso della BNL nell'inadempimento della società ND rispetto al rapporto contrattuale da questa soltanto intrattenuto con la . Parte_1
Rispetto a tale quadro normativo, l'attrice non aveva provato alcuna responsabilità di B.N.L. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Il Tribunale, infine, non ha ravvisato alcuno specifico inadempimento di B.N.L. agli ordini impartiti, in quanto i pagamenti effettuati da sul conto corrente in essere CP_7
presso B.N.L. avevano causali di pagamento non riconducibili immediatamente alle fatture oggetto degli ordini irrevocabili impartiti diversi mesi prima del pagamento, cosicché B.N.L. non avrebbe potuto neppure “riconciliare” gli accrediti ricevuti alle fatture oggetto di ordine irrevocabile, accrediti nel resto correttamente gestiti da B.N.L.
Nel valido contraddittorio delle parti – anche a seguito dell'ordinanza di questa Corte depositata il 18.5.2022– l'originaria attrice ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come in epigrafe trascritto.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
il Tribunale avrebbe applicato in modo errato l'art. 2043 c.c., in una prospettiva volta piuttosto all'inquadramento delle questioni
20 nell'ambito dei principi propri della responsabilità contrattuale: in particolare, per affermare l'assenza di responsabilità extracontrattuale, avrebbe escluso l'esistenza di un obbligo giuridico di B.N.L., il quale viceversa sussisteva, in base ai principi sulla responsabilità del bonus argentarius. B.N.L. essa era venuta meno sia ai singoli mandati irrevocabili di pagamenti eseguiti da dirottando le somme accreditate verso differenti debiti, CP_3
in virtù di ordini successivi impartiti dalla medesima ND. E ciò pur essendo B.N.L. edotta dell'accordo quadro tra ed CP_3
il pool di banche già richiamato;
il Tribunale avrebbe errato nel concludere che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, viceversa specificamente adempiuto, sia avuto riguardo agi ordini irrevocabili conferiti da sia alla violazione degli stessi;
il fatto che i mandati CP_3
irrevocabili fossero stati conferiti mesi prima dei pagamenti effettuati da non rilevava, perché essi erano obbligatori CP_7
“ per tutta la durata della prevista esecuzione delle attività da svolgersi irrevocabilmente, e comunque per tutto il periodo di vigenza degli stessi”;
analogo errore era contenuto nella sentenza, laddove era stata esclusa la responsabilità contrattuale di B.N.L. verso , Parte_1
la quale deriverebbe invece dal mandato nell'interesse del terzo, che
21 avrebbe fatto sorgere l'obbligazione legale in capo al mandatario di curare l'interesse del terzo.
L'appellante ha altresì insistito nelle istanze istruttorie già proposte, censurando la sentenza per non averne fatto menzione.
Entrambe le appellate si sono costituite, contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito, con argomentazioni analoghe a quelle svolte in primo grado.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna per precisare le conclusioni e provvedere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la quale è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando congiuntamente i primi due motivi, inerenti al mancato riconoscimento della responsabilità extracontrattuale di
B.N.L., sia avuto riguardo alla condotta omissiva di quest'ultima, sia avuto riguardo all'onere della prova cui invece Parte_1
avrebbe adempiuto, essi -ad avviso di questa Corte - sono infondati.
22 Ad avviso dell'impugnante, la conoscenza del “ M.A.P.A.” da parte di B.N.L., cui si erano accompagnati gli ordini irrevocabili conferiti da di pagare a gli importi via via accreditati CP_3 Parte_1
dall'appaltante ente algerino e la rinuncia negoziale – stipulata tra e B.N.L. – per cui quest'ultima aveva rinunciato a CP_3
compensare con gli importi accreditati debiti “ altri” di CP_3
verso B.N.L., aveva prodotto un sistema tale da:
convogliare, obbligatoriamente per B.N.L., i predetti accrediti verso il pool di banche, e segnatamente verso la loro mandataria
Parte_1
creare affidamento in quest'ultima, nel senso che avrebbe ricevuto il dovuto, una volta accreditate dall'ente algerino le somme sul conto corrente di ND in essere con B.N.L.; come peraltro avvenuto in passato.
L'omesso accredito delle somme richieste in giudizio, dovuto alla condotta di B.N.L. non ottemperante agli ordini irrevocabili ricevuti dalla correntista, ma che anzi le aveva utilizzate per eseguire differenti pagamenti ordinati da in epoca contemporanea CP_3
o successiva agli accrediti, si era tradotto in un illecito aquiliano, che le aveva procurato lesione del credito.
si è limitata a sostenere di aver dato gli ordini irrevocabili. CP_3
23 B.N.L. ha sostenuto che, pur conoscendo il “ M.A.P.A.” e pur avendo ricevuto gli ordini irrevocabili, molto tempo prima rispetto agli accrediti di somme dall'ente algerino, non era nelle condizioni
– quando le fatture venivano pagate – di comprendere esattamente che esse si riferissero proprio agli ordini impartiti, non era cioè nelle condizioni di “ riconciliare” gli ordini irrevocabili con gli accrediti;
e ciò sia per come erano denominati i documenti relativi agli accrediti;
sia perché il conto su cui affluivano questi ultimi occorreva per varie movimentazioni di somme da parte di CP_3
o a suo favore, mentre non era un conto “ dedicato” esclusivamente a veicolare i pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'appalto tra ed sia perché in epoca più prossima CP_3 CP_7 CP_3
agli accrediti, le richiedeva di utilizzarli diversamente.
Ritiene la Corte che le difese di B.N.L. colgono nel segno.
Il sistema cui ha fatto riferimento, cioè l'insieme dei Parte_1
negozi tra loro collegati – conto corrente aperto da presso CP_3
B.N.L., mandato con ordini irrevocabili tra ND e B.N.L., nonché rinuncia alla compensazione - in virtù dei quali B.N.L. non avrebbe potuto omettere di corrispondere all'odierna appellante gli importi litigiosi, non era tale da configurare in capo a B.N.L. un obbligo giuridico verso riconducibile al paradigma di Parte_1
cui all'art. 2043 c.c.
24 La responsabilità risarcitoria disciplinata dall'art. 2043 c.c., per omissione, sussiste quando sia ravvisabile l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, non disgiunto dal criterio soggettivo di imputazione della responsabilità quantomeno per colpa: così, tra le più recenti, Cass. del 2022 n. 3294.
Nel caso di specie, aveva impartito singoli ordini CP_3
irrevocabili a B.N.L., accompagnati dalla rinuncia della banca alla compensazione, all'interno di un conto corrente dotato di un'ampia operatività e non limitato all'appalto tra ed CP_3 CP_7
Si trattava, in particolare, di un conto sul quale affluivano rimesse anche da terzi, oltre che da e che utilizzava CP_7 CP_3
per svariate operazioni, compresi pagamenti a soggetti terzi rispetto a Parte_1
Quest'ultima era del tutto estranea rispetto al conto corrente ed al restante gruppo di negozi collegati, non aveva cioè il potere di chiedere direttamente il pagamento degli importi ceduti in favore del pool e provenienti da accrediti eseguiti dall'ente appaltante.
Non si trattava, infine, di un conto vincolato al solo incasso delle somme da sul quale operavano quindi i soli mandati CP_7
irrevocabili di pagamento in favore di né B.N.L. era Parte_1
stata investita da del mandato di regolare i flussi di CP_3
25 pagamento in favore del pool, basati sulle fatture emesse, da riscontrare con gli accrediti ricevuti.
Ma vi è di più.
Confrontando gli ordini irrevocabili, di molti mesi precedenti rispetto agli effettivi accrediti provenienti dall'ente algerino appaltante, con i c.d. “ swift”, cioè con gli accrediti provenienti da questi ultimi non erano chiaramente, evidentemente CP_7
ed inequivocamente riproduttivi dei primi;
non emergeva quindi con la dovuta evidenza, dal confronto tra ordini, fatture ed accrediti, che questi ultimi dovessero essere trasmesse a Parte_1
Basta osservare che alcuni “swift” si riferivano a somme differenti rispetto alle fatture di cui, secondo l'appellante, costituivano il pagamento:
così è da dirsi, a titolo esemplificativo, per il primo di essi, nuovamente prodotto in appello ( doc. 13) per oltre euro 15 milioni, che nella “ remittance information” riportava la dizione reg.sit. da
72 a 75; secondo l'appellante il riferimento a reg.sit 75 era relativo alla fattura 83;
così è da dirsi per altri che non riportavano neppure il numero della fattura, ma un numero differente, come esposto dalla stessa attrice, nelle pagine 8 e seguenti della citazione in primo grado.
26 Il “ disallineamento” tra gli accrediti e le fatture, sia in termini di importi che di “ causali” nei primi contenute è del tutto evidente, tanto che la stessa appellante, al fine delle proprie difese, ha accompagnato ognuno di essi con una nota prestampata “ esplicativa” della fattura cui si sarebbero riferiti;
tale nota non faceva però parte dell'originario “ swift”, non consentiva, quindi, al momento del lamentato mancato pagamento, alcun concreto e fattivo riscontro.
Ne deriva che l'individuato sistema di negozi collegati era solo un insieme di ordini e negozi non in sé concluso nel senso individuato dall'appellante, per le viste ragioni;
pertanto, anche gli accrediti non si inserivano in un ordinata organizzazione e convogliamento di somme verso il pool di banche acquirenti dei crediti “ pro soluto”; bensì confluivano sul conto ed erano gestiti autonomamente da i cui ordini B.N.L. ha eseguito correttamente, come tra CP_3
correntista e banca non è contestato.
Per tali motivi la banca mandataria, non potendo avvedersi del chiaro collegamento tra fatture ed accrediti, non poteva neppure far valere verso l'irrevocabilità del mandato. CP_3
B.N.L. non era infatti il gestore, su mandato di di un CP_3
conto dedicato, sul quale affluissero solo gli accrediti di oggetto della cessione di credito tra ND e pool CP_7
27 di banche;
essa non era pertanto tenuta ai dovuti riscontri, oggettivamente non evidenti, né aveva potuto agevolmente individuare, collegare gli accrediti alle fatture emesse dall'appaltatore e da trasmettere a Parte_1
In tale contesto della vicenda, non può dirsi sorto alcun obbligo giuridico di B.N.L., tale per cui essa avrebbe dovuto obbligatoriamente pagare gli importi individuati dall'odierna appellante, essendo la banca obbligata unicamente verso la propria correntista ed essendo tra loro incontestato che abbia assolto diligentemente ai propri obblighi, pagando con gli accrediti i soggetti indicati da ultimo da ND ed omettendo ogni compensazione con propri crediti.
2. Il terzo motivo è infondato.
I mandati irrevocabili di pagamento, pur volendoli qualificare quali mandati anche nell'interesse del terzo ai sensi dell'art. Parte_1
1723 c.c., non hanno fatto sorgere alcun diritto in favore di quest'ultima.
Osserva invero la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2023 n.
25221): il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne 28 l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante.
Nella fattispecie all'esame della S.C., relativa alla revoca, pretesa ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la Corte di Cassazione ha convenuto con il
Giudice del merito, secondo il quale al terzo non spettava azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, ma gli spettava unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo.
Tale orientamento di legittimità, rileva questa Corte, coincide con quello della maggior parte della dottrina, la quale distingue in tal modo il mandato anche nell'interesse del terzo, in cui sussiste anche l'interesse del mandante – come nella specie - dal mandato a favore di terzo.
Quest'ultimo, che si articola nelle due “sottofigure” di mandato in cui il mandatario compie l'atto gestorio nell'esclusivo interesse del terzo ( sul quale ricadono gli effetti favorevoli o sfavorevoli
29 dell'atto) e di mandato in cui il mandatario assume l'obbligo di attribuire ad un terzo e non al mandante il risultato favorevole della propria gestione, ha le seguenti caratteristiche: solo nel caso di mandato ad esclusivo favore di terzo, questi acquista il diritto dal mandatario e la stipulazione è irrevocabile ai sensi dell'art. 1411
c.c.
3. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, il motivo di appello relativo alle istanze istruttorie si rivela infondato.
4.Ritiene infine la Corte che, sebbene nelle conclusioni dell'appello abbia chiesto dichiararsi procedibile la domanda verso Parte_1
manca un motivo di appello e di censura al ragionamento CP_3
logico-giuridico adottato dal primo Giudice circa l'improcedibilità della domanda verso in quanto essa era sottoposta alla CP_3
procedura di amministrazione straordinaria.
A tal riguardo l'appello è inammissibile.
In conclusione, l'appello va respinto.
5.L'appellante, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore di B.N.L., liquidate come in dispositivo.
30 Il tenore delle difese dell'appello, non evidentemente proposte nei confronti di suggeriscono la compensazione delle spese CP_3
del grado tra quest'ultima e l'appellante.
Atteso quanto previsto dall'art. 13 comma1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1 comma17 legge 24 dicembre 2012 n.228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da nei confronti Parte_1 [...]
Controparte_11
:
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di .p.a., liquidate in euro 30.000 per onorari, CP_12
oltre spese generali;
compensa tra l'appellante e la società ND in a.s. le spese processuali del grado;
31 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la presente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, all'esito dell'odierna udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 27.5.2025, nel presente giudizio d'appello, iscritto al n.r.g. 374/2022; udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025, vertente tra:
con sede in Roma, via Quintino Sella n. 2, Parte_1
C.F. in persona del Direttore Generale, Dott. P.IVA_1
Parte_2
1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Barreca (C.F.
pec , C.F._1 Email_1
Enrico Salvini (C.F. , pec C.F._2
) e Saverio Marinucci (C.F. Email_2
pec C.F._3
) ed elettivamente Email_3
domiciliata in Roma, via Ulpiano n. 29, presso lo Studio Barreca
& Partners, in virtù di procura alle liti depositata telematicamente all'appello
APPELLANTE
E
C.F. e partita IVA: Controparte_1
, società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_2
coordinamento del socio unico BNP con sede a Roma, CP_2
viale Altiero Spinelli, 30, in persona del Direttore della Direzione
Legale e Societario, avv. Paolo D'Amico
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ennio Cicconi (C.F.:
; PEC: , C.F._4 Email_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via
Giuseppe Mercalli, 13
2 APPELLATA
Nonché
Controparte_3
, con sede legale
[...]
in Roma, Via Salaria n. 1039, C.F. , P. IVA P.IVA_3
, in persona dei Commissari Straordinari, prof. avv. P.IVA_4
Giovanni Bruno (c.f. ), dott. C.F._5 CP_4
(c.f. ) e dott. (c.f.
[...] C.F._6 CP_5
) C.F._7
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Di Vilio (c.f.
, p.e.c.: C.F._8
, Giulio Angeloni Email_5
(c.f. ; p.e.c.: C.F._9
) e Giulio Palma (c.f. Email_6
, p.e.c. C.F._10
) elettivamente domiciliata Email_7
in Roma, Piazza di Spagna n. 15, presso il loro studio, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12672/2021.
3 Conclusioni:
l'appellante come da appello, al quale si è riportata anche nei successivi atti difensivi contenenti le conclusioni: “ Nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12672/2021 emessa dal
Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio R.G. 47016/2018, depositata in cancelleria in data 22.07.2021 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Nel merito: A) per quanto riguarda
[...]
ora in Controparte_3 Controparte_3
(“ ”) 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la CP_6
procedibilità e/o l'improcedibilità in sede ordinaria della domanda risarcitoria nei confronti di ND in AS;
2. in via principale e nel merito, qualora non venga dichiarata la improcedibilità sub 1,
a) accertare e dichiarare l'obbligo di in di CP_3 Cont
corrispondere in favore di l'importo di Euro Parte_1
4.461.861,15 già oggetto del Collection Mandate conferito da
a ND, b) accertare e dichiarare, la Parte_1
responsabilità di per tutti i danni subiti da CP_6 [...]
n conseguenza del mancato tempestivo pagamento da Parte_1
parte di della somma di Euro 4.461.861,15 dovuta da CP_3
a ai sensi del Collection CP_6 Parte_1
4 Mandate relativamente alle fatture nn. 83/16, 33-ACT/16, 84/16,
34-ACT/16 e 05b-REV/16, e, per l'effetto, condannare ND in
in solido con e/o, in Cont Controparte_1
subordine, per quanto di ragione di ND in alla Cont
corresponsione in favore della della Parte_1
complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di
sul BNL Account fino alla data dell'effettivo pagamento CP_7
del suddetto importo in favore di B) per quanto Parte_1
riguarda (“BNL”) - accertare e Controparte_1
dichiarare la responsabilità di BNL, in proprio, e/o, anche incidentalmente, in solido con Controparte_3
ora in (“
[...] Controparte_3 CP_6
”) per i danni subiti da ”):
[...] Parte_1 Parte_1
1. in via principale, in conseguenza delle sue azioni e/o omissioni che hanno dolosamente o colposamente indotto a Parte_1
confidare nella sussistenza di istruzioni irrevocabili impartite da
a BNL idonee ad assicurare il previsto versamento sul CP_3
Service Account degli importi versati da sul BNL CP_7
5 Account e relativi alle fatture nn. 83/16, 33- ACT/16, 84/16, 34-
ACT/16 e 05b-REV/16; 2. sempre in via principale, in conseguenza della violazione da parte di BNL dei suoi obblighi derivanti dalla sua rinuncia ad ogni diritto di compensazione sulle somme accreditate sul BNL Account da parte di a pagamento dei CP_7
crediti oggetto di cessione pro-soluto ad e alle altre Banche Pt_1
del Pool, 3. sempre in via principale ed in ogni caso - e pertanto sia nell'ipotesi di accertamento di qualsiasi delle circostanze di cui alle domande sub 1.e 2. sia nell'ipotesi di accertamento delle circostanze di cui alla successiva domanda sub 4. - in conseguenza dei comportamenti dolosi e/o colposi di BNL che hanno cagionato
o hanno concorso a cagionare l'inadempimento di ai suoi CP_3
obblighi nei confronti di;
4. in subordine, rispetto alla Parte_1
precedente domanda svolta in via principale sub 1. - e pertanto ove sia accertata l'eventuale idoneità citata alla precedente domanda sub 1. - e denegata da controparte - delle istruzioni irrevocabili
impartite da a BNL, in conseguenza della violazione del CP_3
dovere di BNL di cura diligente dell'interesse di Parte_1
sotteso alle suddette istruzioni irrevocabili di pagamento sul
Service Account degli importi versati da sul BNL CP_7
Account e relativi alle fatture nn. 83/16, 33-ACT/16, 84/16, 34-
ACT/16 e 05b-REV/16; e, per l'effetto, 5a. per l'ipotesi di accertata procedibilità nel presente giudizio della domanda nei confronti di
6 ND in condannare la medesima BNL in solido con Cont
ND in ovvero, in subordine, per quanto di ragione di BNL, Cont
alla corresponsione a titolo di danni extracontrattuali (o anche, ove se ne ravvisi la sussistenza, di danni contrattuali) in favore della
, della complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o Parte_1
della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di sul BNL Account fino alla data dell'effettivo CP_7
pagamento del suddetto importo in favore di Banca UBAE, 5b. per
l'ipotesi di accertata improcedibilità nel presente giudizio della domanda nei confronti di , condannare la sola BNL CP_6
alla corresponsione a titolo di danni extracontrattuali (o anche, ove se ne ravvisi la sussistenza, di danni contrattuali) in favore della
della complessiva somma di Euro Parte_1
4.461.861,15 o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta e determinata o determinabile all'esito della espletanda istruttoria, eventualmente determinata con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di effettivo versamento dell'importo di ciascuna delle sopra indicate fatture da parte di sul BNL Account fino alla CP_7
7 data dell'effettivo pagamento del suddetto importo in favore di
; ovvero 6. in via alternativa, ove ricorrano in Parte_1
relazione a tutte o ad alcune della domande di i Parte_1
presupposti di cui all'art. 278 c.p.c., pronunciare la condanna generica al risarcimento dei danni, in favore di , della Parte_1
medesima in solido con Controparte_1
ND in AS o in subordine per quanto di ragione di BNL, disponendo con separata ordinanza, la prosecuzione del medesimo giudizio per la liquidazione del quantum debeatur e con determinazione di provvisionale ai sensi dell'art 278 c.p.c.; per quanto riguarda le spese del giudizio, in ogni caso condannare le parti convenute, in solido ovvero, in subordine, per quanto di ragione di ciascuna di esse, alla rifusione in favore di parte attrice di tutte le spese, competenze, oneri ed onorari del doppio grado di giudizio con le maggiorazioni per spese generali, IVA e CPA dovute come per legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
come da comparsa conclusionale e da note depositate CP_8
il 26.5.2025, cioè per il rigetto dell'appello e delle relative istanze istruttorie di controparte e per la conferma della sentenza appellata;
8 Controparte_3
: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, per tutte le ragion indicate in narrativa, così giudicare:
(1) in via preliminare e di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto da nei confronti di ND;
(2) in Pt_1
via gradata e di rito, dichiarare l'improcedibilità dell'Appello e delle domande svolte da in sede di gravame nei confronti di Pt_1
ND; (3) in via gradata e di merito, rigettare comunque le domande svolte da nei confronti di ND. Condannare, Pt_1
in ogni caso, alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”; concludendo anche come da note depositate il 26.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel valido contraddittorio delle parti, convenne Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
( d'ora in poi: B.N.L.) e la
[...] [...]
in seguito in Controparte_3 Controparte_3
( d'ora in poi: ND)– a tale procedura sottoposta
[...]
nelle more tra la notificazione della citazione e la prima udienza - chiedendo “…I. Accertare e dichiarare l'obbligo di
[...]
al risarcimento di tutti i danni Controparte_9
9 subiti da in conseguenza di tutto quanto Parte_1
esplicitato in narrativa e per le causali ivi specificate extracontrattuali e/o contrattuali e per l'effetto condannare la medesima alla corresponsione Controparte_1
in favore della della complessiva somma di € Parte_1
4.461.861,15 o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, o a quella che sarà ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitative, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II. Accertare e dichiarare eventuali responsabilità in capo alla Controparte_3
per tutti i danni subiti da in
[...] Parte_1
conseguenza di tutto quanto spiegato in narrativa e per le causali ivi specificate extracontrattuali e/o contrattuali e per l'effetto condannare la medesima Controparte_3
in solido con al
[...] Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti da nella Parte_1
complessiva somma di Euro 4.461.861,15 o nella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, o a quella che sarà ritenuta di giustizia. con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria III.
Condannare in ogni caso le parti convenute per quanto di ragione alla rifusione di tutte le spese, competenze, oneri ed onorari del
10 presente giudizio con le maggiorazioni per spese generali, IVA e
CPA dovute come per legge”.
L'attrice sostenne che:
in data 21 maggio 2013, tra l'attrice ed il pool di banche indicato in citazione, tra cui era stato concluso il “Master Parte_1
Assignment and Purchase Agreement (“MAPA”)”, adeguato poi nel tempo, in cui era mandataria con rappresentanza, Parte_1
in base al quale il pool di banche acquistava pro soluto e fino all'ammontare massimo di 80 milioni di euro i crediti nel tempo maturati da nei confronti dell'ente algerino Agence CP_3
National d'Etudes et de Suivi de la Realisation des Investissement
Ferroviaires (“ANESRIF'”), derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 11 agosto 2008 tra CP_3
ed CP_7
la percentuale rispettiva di acquisto era la seguente: Parte_1
60%: Banca Intesa S.p.A. 20%, Banca Popolare dell'Emilia
e UBI Banca S.p.A. Controparte_10
10%;
l'acquisto dei crediti avveniva a seguito di formali richieste da parte di corredate da fatture;
in particolare, le somme CP_3
venivano riscosse da nella sua qualità di mandataria CP_3
all'incasso per conto del pool, a seguito del mandato all'incasso 11 (“Collection Mandate”) concluso tra , in qualità di Parte_1
mandataria del pool, e la stessa ND e allegato al MAPA, nonché delle previsioni di cui all'art. 5 b) dello stesso MAPA.
Infatti, i pagamenti dovuti da erano eseguiti su conti di CP_7
titolarità di aperti sia presso ( c.d. Service CP_3 Parte_1
Account), che presso altri istituti di credito, tra cui B.N.L.;
in tale ultimo caso, quale mandataria all'incasso, si era CP_3
impegnata a trasferire le somme accreditate da sul CP_7
B.N.L. Account in favore di , entro 3 giorni lavorativi Parte_1
dal relativo incasso. Al fine di meglio garantire tale operazione di acquisto dei crediti da parte del pool di banche, quando i pagamenti da committente, erano eseguiti sul conto corrente aperto CP_7
presso B.N.L., il MAPA aveva previsto che ND, contestualmente alla presentazione a di ciascuna Parte_1
richiesta di acquisto di crediti, conferisse ordini irrevocabili a
B.N.L. per l'immediato trasferimento sul Service Account intrattenuto da presso , di tutti gli importi CP_3 Parte_1
che fossero successivamente accreditati da sul BNL CP_7
Account; ancora, il 25 marzo 2016 ND e BNL avevano concluso l' atto di rinuncia da parte di BNL a qualunque diritto di compensazione, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e
1853 c.c., di qualsiasi credito che B.N.L. potesse eventualmente
12 vantare nei confronti di ND con qualsiasi somma accreditata da parte di sul B.N.L. Account a saldo delle fatture CP_7
rappresentative dei crediti oggetto delle singole operazioni di cessione pro soluto ai sensi del MAPA;
il tutto comunicato a Pt_1
[...]
Ha proseguito l'attrice:
… le operazioni in questione erano quelle di seguito indicate: a)
Con lettera del 17 novembre 2016, inviata in copia conoscenza a
Banca UBAE, ND, richiamandosi all'avvenuta presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service
Account degli importi che sarebbero stati accreditati da CP_7
sul BNL Account a titolo di pagamento delle fatture nn. 83/16 (per
Euro 3.826.193,77 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 11.11.17) e 33-ACT/16 (per Euro 643.028,49 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno
11.11.17); importi che a seguito delle relative operazioni di
acquisto pro soluto ai sensi del MAPA sarebbero stati di spettanza del Pool … In data 18 novembre 2016, informava Parte_1
BNL a mezzo PEC … dell'operazione di sconto pro soluto delle predette fatture nn. 83/16 e 33-ACT/16. A tale PEC Banca UBAE
13 provvedeva ad allegare anche una copia del sopra richiamato atto del 25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Parte_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 17 novembre CP_3
2016 per il trasferimento degli importi a saldo delle fatture nn.
83/16 e 33-ACT/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. b) Con lettera del 20 dicembre 2016, inviata in copia conoscenza a , ND, richiamandosi all'avvenuta Parte_1
presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service Account degli importi che sarebbero stati accreditati da
sul BNL Account a titolo di pagamento delle fatture nn. CP_7
84/16 (per Euro 1.441.731,49 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 15.12.2017) e 34-ACT/16 (per
Euro 210.233,53 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 15.12.2017); importi che a seguito delle relative operazioni di acquisto pro soluto ai sensi del MAPA sarebbero stati di spettanza del Pool ... In data 04 gennaio 2017, Banca UBAE
14 informava BNL a mezzo PEC … dell'operazione di sconto pro soluto delle predette fatture nn. 84/16 e 34-ACT/16. A tale PEC
provvedeva ad allegare anche una copia dell'atto del Parte_1
25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Parte_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 20 dicembre 2016 CP_3
per il trasferimento degli importi a saldo delle fatture nn. 84/16 e
34- ACT/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. c) Con lettera del 17 gennaio 2017, inviata in copia conoscenza a , ND, richiamandosi all'avvenuta Parte_1
presa d'atto ed accettazione di BNL medesima in merito alla titolarità da parte delle Banche del Pool dei crediti ceduti ai sensi
del MAPA, conferiva a BNL ordine irrevocabile per il trasferimento sul Service Account degli importi che sarebbero stati accreditati da
sul BNL Account a titolo di pagamento della fattura n. CP_7
05bREV/16 (per Euro 1.315.247,97 ed il cui termine convenzionale di pagamento era stabilito al giorno 23.12.17); importi che a seguito delle relative operazioni di acquisto pro soluto ai sensi del
MAPA, sarebbero stati di spettanza del Pool …. In data 25 gennaio
15 2017, informava BNL a mezzo PEC … Parte_1
dell'operazione di sconto pro soluto della predetta fattura n. 05b-
REV/16. A tale PEC provvedeva ad allegare anche Parte_1
una copia dell'atto del 25 marzo 2016 con il quale la stessa BNL, prendendo atto della titolarità del Pool sulle somme inerenti ai crediti che sarebbero stati oggetto di cessione, aveva rinunciato a qualsivoglia compensazione sulle correlative somme che fossero state accreditate da parte di sul BNL Account. CP_7 Pt_1
allegava alla stessa PEC anche una copia del suddetto
[...]
ordine irrevocabile conferito da a BNL in data 25 10 CP_3
gennaio 2017 per il trasferimento degli importi a saldo della fattura
n. 05b-REV/16 (una volta ricevuti sul BNL Account) sul Service
Account. 17.
Lamentò l'attrice che, tuttavia, nel gennaio 2018 B.N.L. non aveva provveduto a trasferire al pool i predetti importi, sebbene in passato e sino al 12.2.2016, vi avesse sempre ottemperato, in tal modo cagionando all'attrice, personalmente e quale mandataria, pregiudizio per la mancata ricezione dell'importo richiesto in citazione.
B.N.L., nel costituirsi in giudizio, sostenne di essere del tutto estranea alla cessione dei crediti, sia in relazione al contratto quadro che ai singoli atti di cessione, i quali invece si riferivano soltanto ai
16 rapporti tra cedente, cessionario e debitore ceduto;
aggiunse che il conto corrente in essere tra ND e B.N.L. non era specificamente vincolato o dedicato ai pagamenti eseguiti dall'appaltante algerino;
che l'ordine impartito da a CP_3
B.N.L., di eseguire l' accredito per eseguire un pagamento a terzi doveva essere qualificato quale delegatio solvendi, con la conseguenza che la banca delegata non assumeva alcuna obbligazione nei confronti del terzo delegatario, salvo diverso patto, nella specie non concluso.
Analogamente, il terzo non avrebbe acquistato alcun Parte_1
diritto verso la concludente, pur volendo qualificare il rapporto come mandato nell'interesse del terzo;
infine, la rinuncia alla compensazione non aveva alcun collegamento con il contratto quadro “MAPA” sottoscritto da e da e che Parte_1 CP_3
comunque detta compensazione non si era mai verificata.
La convenuta ha sottolineato che i trasferimenti eseguiti nel tempo dalla B.N.L. in favore di altre banche non si erano mai basati sulle generali istruzioni irrevocabili conferite in occasione delle cessioni,
bensì sulle disposizioni conferite ad hoc da ND successivamente agli incassi.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
17 ND ha sostenuto, per quanto ancora rileva ai fini dell'appello, che domanda fosse nei propri confronti improcedibile, alla luce dell'art. 52 l. fall. e comunque infondata.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza impugnata nel presente giudizio il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti di mentre ha respinto la CP_3
domanda nei confronti di B.N.L., previa sua qualificazione quale domanda fondata sull'art. 2043 c.c.
Ha osservato il Tribunale che B.N.L. era risultata pacificamente estranea al coacervo di rapporti negoziali tra il pool di Parte_1
banche e mentre aveva lamentato la responsabilità da CP_3
omissione di B.N.L. poiché quest'ultima, non riversandole gli importi di cui agli ordini irrevocabili impartiti da le aveva CP_3
procurato il danno patrimoniale lamentato in citazione.
A tale ultimo proposito, il Tribunale ha ricondotto gli ordini irrevocabili di trasferimento impartiti dalla società ND a
B.N.L. all'istituto dell'ordine di bonifico e, così, alla delegatio solvendi ed agli obblighi derivanti dall'art. 1856 c.c., restando invece la banca mandataria – B.N.L. - estranea ai diritti vantati dal creditore – - verso il proprio debitore, ND. Parte_1
Anche richiamando l'art. 1723 c.c., il quale disciplinava il mandato irrevocabile concluso nell'interesse del mandatario o di terzi, ha 18 proseguito il primo Giudice, “ nel caso di specie, il rapporto contrattuale di mandato è sorto tra il correntista e la CP_3
banca BNL, in relazione all'obbligo dalla prima assunto nei confronti della Banca UBAE di trasferimento delle somme accreditate da sul conto corrente acceso presso la BNL CP_7
stessa. In tal modo viene a configurarsi la figura giuridica del mandato conferito nell'interesse del terzo, il quale però, per giurisprudenza costante, non rientra nella categoria dei contratti a favore del terzo (nel caso di specie banca , non attribuendo Pt_1
a quest'ultimo – in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario (che nel caso di specie non si rinviene in atti) – alcun diritto a pretendere dal mandatario (nel caso di specie BNL)
l'esecuzione del mandato, rendendo soltanto irrevocabile il mandato stesso (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 1391 del 30 gennaio
2003). Dunque, il terzo, estraneo al rapporto tra mandante e mandatario, non ha alcuna azione diretta contro le parti contraenti
per la mancata realizzazione del suo interesse. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, nessun obbligo giuridico può essere ricondotto in capo alla BNL in relazione all'adempimento da parte della società degli obblighi di trasferimento delle somme CP_3
accreditate sul conto corrente acceso presso la BNL, obblighi che la società ND aveva assunto nei confronti della , Parte_1
quale mandataria con rappresentanza del pool di banche sopra
19 citato. Né si riscontra alcun concorso della BNL nell'inadempimento della società ND rispetto al rapporto contrattuale da questa soltanto intrattenuto con la . Parte_1
Rispetto a tale quadro normativo, l'attrice non aveva provato alcuna responsabilità di B.N.L. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Il Tribunale, infine, non ha ravvisato alcuno specifico inadempimento di B.N.L. agli ordini impartiti, in quanto i pagamenti effettuati da sul conto corrente in essere CP_7
presso B.N.L. avevano causali di pagamento non riconducibili immediatamente alle fatture oggetto degli ordini irrevocabili impartiti diversi mesi prima del pagamento, cosicché B.N.L. non avrebbe potuto neppure “riconciliare” gli accrediti ricevuti alle fatture oggetto di ordine irrevocabile, accrediti nel resto correttamente gestiti da B.N.L.
Nel valido contraddittorio delle parti – anche a seguito dell'ordinanza di questa Corte depositata il 18.5.2022– l'originaria attrice ha impugnato la predetta sentenza, concludendo come in epigrafe trascritto.
Ha affidato l'appello ai seguenti motivi:
il Tribunale avrebbe applicato in modo errato l'art. 2043 c.c., in una prospettiva volta piuttosto all'inquadramento delle questioni
20 nell'ambito dei principi propri della responsabilità contrattuale: in particolare, per affermare l'assenza di responsabilità extracontrattuale, avrebbe escluso l'esistenza di un obbligo giuridico di B.N.L., il quale viceversa sussisteva, in base ai principi sulla responsabilità del bonus argentarius. B.N.L. essa era venuta meno sia ai singoli mandati irrevocabili di pagamenti eseguiti da dirottando le somme accreditate verso differenti debiti, CP_3
in virtù di ordini successivi impartiti dalla medesima ND. E ciò pur essendo B.N.L. edotta dell'accordo quadro tra ed CP_3
il pool di banche già richiamato;
il Tribunale avrebbe errato nel concludere che l'attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio, viceversa specificamente adempiuto, sia avuto riguardo agi ordini irrevocabili conferiti da sia alla violazione degli stessi;
il fatto che i mandati CP_3
irrevocabili fossero stati conferiti mesi prima dei pagamenti effettuati da non rilevava, perché essi erano obbligatori CP_7
“ per tutta la durata della prevista esecuzione delle attività da svolgersi irrevocabilmente, e comunque per tutto il periodo di vigenza degli stessi”;
analogo errore era contenuto nella sentenza, laddove era stata esclusa la responsabilità contrattuale di B.N.L. verso , Parte_1
la quale deriverebbe invece dal mandato nell'interesse del terzo, che
21 avrebbe fatto sorgere l'obbligazione legale in capo al mandatario di curare l'interesse del terzo.
L'appellante ha altresì insistito nelle istanze istruttorie già proposte, censurando la sentenza per non averne fatto menzione.
Entrambe le appellate si sono costituite, contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito, con argomentazioni analoghe a quelle svolte in primo grado.
E' stata in seguito fissata l'udienza odierna per precisare le conclusioni e provvedere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la quale è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte depositato il 3.4.2025.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando congiuntamente i primi due motivi, inerenti al mancato riconoscimento della responsabilità extracontrattuale di
B.N.L., sia avuto riguardo alla condotta omissiva di quest'ultima, sia avuto riguardo all'onere della prova cui invece Parte_1
avrebbe adempiuto, essi -ad avviso di questa Corte - sono infondati.
22 Ad avviso dell'impugnante, la conoscenza del “ M.A.P.A.” da parte di B.N.L., cui si erano accompagnati gli ordini irrevocabili conferiti da di pagare a gli importi via via accreditati CP_3 Parte_1
dall'appaltante ente algerino e la rinuncia negoziale – stipulata tra e B.N.L. – per cui quest'ultima aveva rinunciato a CP_3
compensare con gli importi accreditati debiti “ altri” di CP_3
verso B.N.L., aveva prodotto un sistema tale da:
convogliare, obbligatoriamente per B.N.L., i predetti accrediti verso il pool di banche, e segnatamente verso la loro mandataria
Parte_1
creare affidamento in quest'ultima, nel senso che avrebbe ricevuto il dovuto, una volta accreditate dall'ente algerino le somme sul conto corrente di ND in essere con B.N.L.; come peraltro avvenuto in passato.
L'omesso accredito delle somme richieste in giudizio, dovuto alla condotta di B.N.L. non ottemperante agli ordini irrevocabili ricevuti dalla correntista, ma che anzi le aveva utilizzate per eseguire differenti pagamenti ordinati da in epoca contemporanea CP_3
o successiva agli accrediti, si era tradotto in un illecito aquiliano, che le aveva procurato lesione del credito.
si è limitata a sostenere di aver dato gli ordini irrevocabili. CP_3
23 B.N.L. ha sostenuto che, pur conoscendo il “ M.A.P.A.” e pur avendo ricevuto gli ordini irrevocabili, molto tempo prima rispetto agli accrediti di somme dall'ente algerino, non era nelle condizioni
– quando le fatture venivano pagate – di comprendere esattamente che esse si riferissero proprio agli ordini impartiti, non era cioè nelle condizioni di “ riconciliare” gli ordini irrevocabili con gli accrediti;
e ciò sia per come erano denominati i documenti relativi agli accrediti;
sia perché il conto su cui affluivano questi ultimi occorreva per varie movimentazioni di somme da parte di CP_3
o a suo favore, mentre non era un conto “ dedicato” esclusivamente a veicolare i pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'appalto tra ed sia perché in epoca più prossima CP_3 CP_7 CP_3
agli accrediti, le richiedeva di utilizzarli diversamente.
Ritiene la Corte che le difese di B.N.L. colgono nel segno.
Il sistema cui ha fatto riferimento, cioè l'insieme dei Parte_1
negozi tra loro collegati – conto corrente aperto da presso CP_3
B.N.L., mandato con ordini irrevocabili tra ND e B.N.L., nonché rinuncia alla compensazione - in virtù dei quali B.N.L. non avrebbe potuto omettere di corrispondere all'odierna appellante gli importi litigiosi, non era tale da configurare in capo a B.N.L. un obbligo giuridico verso riconducibile al paradigma di Parte_1
cui all'art. 2043 c.c.
24 La responsabilità risarcitoria disciplinata dall'art. 2043 c.c., per omissione, sussiste quando sia ravvisabile l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, non disgiunto dal criterio soggettivo di imputazione della responsabilità quantomeno per colpa: così, tra le più recenti, Cass. del 2022 n. 3294.
Nel caso di specie, aveva impartito singoli ordini CP_3
irrevocabili a B.N.L., accompagnati dalla rinuncia della banca alla compensazione, all'interno di un conto corrente dotato di un'ampia operatività e non limitato all'appalto tra ed CP_3 CP_7
Si trattava, in particolare, di un conto sul quale affluivano rimesse anche da terzi, oltre che da e che utilizzava CP_7 CP_3
per svariate operazioni, compresi pagamenti a soggetti terzi rispetto a Parte_1
Quest'ultima era del tutto estranea rispetto al conto corrente ed al restante gruppo di negozi collegati, non aveva cioè il potere di chiedere direttamente il pagamento degli importi ceduti in favore del pool e provenienti da accrediti eseguiti dall'ente appaltante.
Non si trattava, infine, di un conto vincolato al solo incasso delle somme da sul quale operavano quindi i soli mandati CP_7
irrevocabili di pagamento in favore di né B.N.L. era Parte_1
stata investita da del mandato di regolare i flussi di CP_3
25 pagamento in favore del pool, basati sulle fatture emesse, da riscontrare con gli accrediti ricevuti.
Ma vi è di più.
Confrontando gli ordini irrevocabili, di molti mesi precedenti rispetto agli effettivi accrediti provenienti dall'ente algerino appaltante, con i c.d. “ swift”, cioè con gli accrediti provenienti da questi ultimi non erano chiaramente, evidentemente CP_7
ed inequivocamente riproduttivi dei primi;
non emergeva quindi con la dovuta evidenza, dal confronto tra ordini, fatture ed accrediti, che questi ultimi dovessero essere trasmesse a Parte_1
Basta osservare che alcuni “swift” si riferivano a somme differenti rispetto alle fatture di cui, secondo l'appellante, costituivano il pagamento:
così è da dirsi, a titolo esemplificativo, per il primo di essi, nuovamente prodotto in appello ( doc. 13) per oltre euro 15 milioni, che nella “ remittance information” riportava la dizione reg.sit. da
72 a 75; secondo l'appellante il riferimento a reg.sit 75 era relativo alla fattura 83;
così è da dirsi per altri che non riportavano neppure il numero della fattura, ma un numero differente, come esposto dalla stessa attrice, nelle pagine 8 e seguenti della citazione in primo grado.
26 Il “ disallineamento” tra gli accrediti e le fatture, sia in termini di importi che di “ causali” nei primi contenute è del tutto evidente, tanto che la stessa appellante, al fine delle proprie difese, ha accompagnato ognuno di essi con una nota prestampata “ esplicativa” della fattura cui si sarebbero riferiti;
tale nota non faceva però parte dell'originario “ swift”, non consentiva, quindi, al momento del lamentato mancato pagamento, alcun concreto e fattivo riscontro.
Ne deriva che l'individuato sistema di negozi collegati era solo un insieme di ordini e negozi non in sé concluso nel senso individuato dall'appellante, per le viste ragioni;
pertanto, anche gli accrediti non si inserivano in un ordinata organizzazione e convogliamento di somme verso il pool di banche acquirenti dei crediti “ pro soluto”; bensì confluivano sul conto ed erano gestiti autonomamente da i cui ordini B.N.L. ha eseguito correttamente, come tra CP_3
correntista e banca non è contestato.
Per tali motivi la banca mandataria, non potendo avvedersi del chiaro collegamento tra fatture ed accrediti, non poteva neppure far valere verso l'irrevocabilità del mandato. CP_3
B.N.L. non era infatti il gestore, su mandato di di un CP_3
conto dedicato, sul quale affluissero solo gli accrediti di oggetto della cessione di credito tra ND e pool CP_7
27 di banche;
essa non era pertanto tenuta ai dovuti riscontri, oggettivamente non evidenti, né aveva potuto agevolmente individuare, collegare gli accrediti alle fatture emesse dall'appaltatore e da trasmettere a Parte_1
In tale contesto della vicenda, non può dirsi sorto alcun obbligo giuridico di B.N.L., tale per cui essa avrebbe dovuto obbligatoriamente pagare gli importi individuati dall'odierna appellante, essendo la banca obbligata unicamente verso la propria correntista ed essendo tra loro incontestato che abbia assolto diligentemente ai propri obblighi, pagando con gli accrediti i soggetti indicati da ultimo da ND ed omettendo ogni compensazione con propri crediti.
2. Il terzo motivo è infondato.
I mandati irrevocabili di pagamento, pur volendoli qualificare quali mandati anche nell'interesse del terzo ai sensi dell'art. Parte_1
1723 c.c., non hanno fatto sorgere alcun diritto in favore di quest'ultima.
Osserva invero la giurisprudenza di legittimità ( Cass. del 2023 n.
25221): il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.
e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne 28 l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante.
Nella fattispecie all'esame della S.C., relativa alla revoca, pretesa ingiustificata, da parte di un correntista, dell'ordine di bonifico in favore di un terzo, la Corte di Cassazione ha convenuto con il
Giudice del merito, secondo il quale al terzo non spettava azione – contrattuale o extracontrattuale – nei confronti dell'istituto di credito mandatario, ma gli spettava unicamente la tutela contro l'inadempimento del mandante, afferente al rapporto negoziale intercorso con quest'ultimo.
Tale orientamento di legittimità, rileva questa Corte, coincide con quello della maggior parte della dottrina, la quale distingue in tal modo il mandato anche nell'interesse del terzo, in cui sussiste anche l'interesse del mandante – come nella specie - dal mandato a favore di terzo.
Quest'ultimo, che si articola nelle due “sottofigure” di mandato in cui il mandatario compie l'atto gestorio nell'esclusivo interesse del terzo ( sul quale ricadono gli effetti favorevoli o sfavorevoli
29 dell'atto) e di mandato in cui il mandatario assume l'obbligo di attribuire ad un terzo e non al mandante il risultato favorevole della propria gestione, ha le seguenti caratteristiche: solo nel caso di mandato ad esclusivo favore di terzo, questi acquista il diritto dal mandatario e la stipulazione è irrevocabile ai sensi dell'art. 1411
c.c.
3. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, il motivo di appello relativo alle istanze istruttorie si rivela infondato.
4.Ritiene infine la Corte che, sebbene nelle conclusioni dell'appello abbia chiesto dichiararsi procedibile la domanda verso Parte_1
manca un motivo di appello e di censura al ragionamento CP_3
logico-giuridico adottato dal primo Giudice circa l'improcedibilità della domanda verso in quanto essa era sottoposta alla CP_3
procedura di amministrazione straordinaria.
A tal riguardo l'appello è inammissibile.
In conclusione, l'appello va respinto.
5.L'appellante, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del grado in favore di B.N.L., liquidate come in dispositivo.
30 Il tenore delle difese dell'appello, non evidentemente proposte nei confronti di suggeriscono la compensazione delle spese CP_3
del grado tra quest'ultima e l'appellante.
Atteso quanto previsto dall'art. 13 comma1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1 comma17 legge 24 dicembre 2012 n.228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto: così Cass. del 2020 n. 4315.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da nei confronti Parte_1 [...]
Controparte_11
:
[...]
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di .p.a., liquidate in euro 30.000 per onorari, CP_12
oltre spese generali;
compensa tra l'appellante e la società ND in a.s. le spese processuali del grado;
31 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Roma, 27.5.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
32