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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2548/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15784/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002515270238885424 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2230/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame SO Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in epigrafe a lui notificato in data 23.12.2024 da N.O.V. s.r.l. per il
Comune di Napoli relativo al mancato pagamento della Tari per l'anno 2017 per la complessiva somma di € 796,76.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza dal potere impositivo ovvero la prescrizione del diritto e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese e attribuzione.
Il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla società di accertamento e riscossione ed al terzo pignorato che sono rimasti contumaci.
Ha depositato ulteriori memorie il ricorrente insistendo nella domanda di annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In primo luogo deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria del credito contestato dal ricorrente. Sul punto cfr.
Cass. S.U. n.13913/2017 e più di recente Cass. Civ. n. 32203/2019 laddove è stato ribadito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Nel merito, preso atto della contumacia della società di accertamento e riscossione regolarmente evocata in giudizio, deve rilevarsi l'assenza di prova in ordine alla notifica degli atti presupposti.
In assenza di tale prova deve ritenersi la nullità dell'atto impugnato.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
S.U. n. 16412/2007) nella quale chiarendo l'ambito di operatività dell'art. 19 co. 3 del DLgs. 546/92, si è statuito che, nella sequenza procedimentale imposta dal legislatore, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta: di impugnare l'atto consequenziale che gli è stato notificato - rimanendo esposto alla successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
di impugnare cumulativamente quello non notificato per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Napoli Obiettivo
Resistente_1 srl al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15784/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002515270238885424 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2230/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame SO Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi in epigrafe a lui notificato in data 23.12.2024 da N.O.V. s.r.l. per il
Comune di Napoli relativo al mancato pagamento della Tari per l'anno 2017 per la complessiva somma di € 796,76.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente decadenza dal potere impositivo ovvero la prescrizione del diritto e ne ha chiesto l'annullamento con vittoria di spese e attribuzione.
Il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato a mezzo pec alla società di accertamento e riscossione ed al terzo pignorato che sono rimasti contumaci.
Ha depositato ulteriori memorie il ricorrente insistendo nella domanda di annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In primo luogo deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria del credito contestato dal ricorrente. Sul punto cfr.
Cass. S.U. n.13913/2017 e più di recente Cass. Civ. n. 32203/2019 laddove è stato ribadito che “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
Nel merito, preso atto della contumacia della società di accertamento e riscossione regolarmente evocata in giudizio, deve rilevarsi l'assenza di prova in ordine alla notifica degli atti presupposti.
In assenza di tale prova deve ritenersi la nullità dell'atto impugnato.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
S.U. n. 16412/2007) nella quale chiarendo l'ambito di operatività dell'art. 19 co. 3 del DLgs. 546/92, si è statuito che, nella sequenza procedimentale imposta dal legislatore, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta: di impugnare l'atto consequenziale che gli è stato notificato - rimanendo esposto alla successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
di impugnare cumulativamente quello non notificato per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Napoli Obiettivo
Resistente_1 srl al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione.