TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 198
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Errata individuazione del destinatario

    La società ricorrente è qualificabile come 'fabbricante' in senso sostanziale, avendo immesso il prodotto sul mercato con il proprio marchio e rappresentando l'unitario operatore economico. La distinzione formale tra società e ditta individuale non esclude la legittimità della notifica.

  • Rigettato
    Violazione normativa europea e nazionale per difetto di istruttoria

    L'ordinanza prefettizia è un atto dovuto di esecuzione di una decisione consolidatasi in ambito unionale tramite la procedura di salvaguardia. L'attività di sorveglianza del mercato prevede meccanismi di reciproco riconoscimento e cooperazione tra autorità nazionali. Le successive vicende relative al ripristino del modulo D non incidono sulla legittimità dell'ordinanza relativa a lotti già fabbricati e risultati non conformi.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 per omessa comunicazione avvio procedimento e carenza presupposti urgenza

    Il contraddittorio procedimentale si era già svolto dinanzi all'autorità belga. La Prefettura, dando esecuzione a un provvedimento definitivo, non era tenuta a reiterare la comunicazione. L'urgenza, legata alla tutela della pubblica incolumità, giustificava l'adozione immediata del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 198
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 198
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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