Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2021, proposto da
Di LA IO KS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Di Cesare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
- dell’ordinanza emessa dal Prefetto di Teramo in data 18.02.2021, prot. n. 0011543, notificata in data 22.02.2021, con il quale è stato ordinato all'odierno ricorrente “ l'immediato richiamo, ritiro e distruzione del prodotto pirotecnico CO P1 di cui alle premesse, secondo le procedure previste dalla vigente normativa ";
- di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti tra cui, in via principale, il provvedimento adottato dall’Autorità Belga in ordine al prodotto denominato “ CO P1 ”, ritenuto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla direttiva 2013/29/UE, recepita dall’ordinamento Italiano con d.lgs. 123/2015 e del provvedimento n. C-2020/15554 del 17.09.2020, con cui ne è stato disposto il richiamo dal mercato previa segnalazione dei lotti non conformi sul sistema RAPEX.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. RE GI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22.04.2021 e pervenuto in Segreteria in data 20.05.2021, la società Di LA IO KS S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sede de L’Aquila, impugnando l'ordinanza del Prefetto di Teramo del 18 febbraio 2021, notificata il 22 febbraio 2021, con la quale le veniva ordinato l'immediato richiamo, ritiro e distruzione del prodotto pirotecnico denominato “ CO P1 ”, nonché impugnando altresì tutti gli atti connessi e, in particolare, il provvedimento dell'Autorità belga che aveva disposto il richiamo dal mercato a seguito di una segnalazione nel sistema RAPEX.
Il ricorrente esponeva in fatto che il prodotto CO P1 veniva fabbricato dalla ditta individuale Di LA IO, titolare delle licenze e autorizzazioni, mentre la società ricorrente era solo un soggetto distributore.
La certificazione CE era stata rilasciata dall'organismo notificato ungherese EX TUV (poi CERTRUST) e il sistema di qualità (Modulo D) era certificato dal laboratorio spagnolo LOM.
Il prodotto era stato classificato con classe di rischio 1.4G dal laboratorio tedesco BAM.
A seguito di una campagna di sorveglianza in Belgio, il prodotto era stato sottoposto a test dal laboratorio PEUTZ, che ne aveva rilevato non conformità, portando l'Autorità belga a emettere un provvedimento di richiamo e a notificare la clausola di salvaguardia.
Il LOM, dopo un audit straordinario il 29 dicembre 2020, aveva concluso per la conformità del prodotto e mantenuto il Modulo D, e il CERTRUST aveva revisionato il certificato.
Ciononostante, la Prefettura di Teramo, recependo, in tesi, acriticamente le conclusioni belghe, emanava l'ordinanza impugnata nei confronti della società ricorrente, senza svolgere alcuna istruttoria e senza comunicare l'avvio del procedimento.
Avverso i provvedimenti impugnati, il ricorrente articolava tre motivi di impugnazione:
1) errata individuazione del destinatario, poiché il provvedimento era diretto alla società distributrice mentre il fabbricante era la ditta individuale, mai coinvolta nel procedimento belga;
2) violazione della normativa europea e nazionale per difetto di istruttoria, non avendo la Prefettura considerato le risultanze dell'audit LOM e la conferma della validità del certificato CE, nonché l'errore del laboratorio PEUTZ che aveva applicato la norma sbagliata;
3) violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, mancanza dei presupposti di urgenza e motivazione insufficiente.
Il Ministero dell'Interno, costituitosi tramite l'Avvocatura dello Stato, depositava memoria difensiva in data 3 giugno 2021, controargomentando su tutte le censure svolte e chiedendo dichiararsi l'infondatezza del ricorso.
Nelle note per l'udienza del 9 giugno 2021, depositate il 7 giugno 2021, parte ricorrente, per mezzo del suo difensore, ribadiva e approfondiva le proprie argomentazioni.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorrente, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società Di LA IO KS S.r.l., impugna l’ordinanza prefettizia n. 0011543 del 18 febbraio 2021 con cui il Prefetto di Teramo ha ordinato l’immediato richiamo, ritiro e distruzione del prodotto pirotecnico “CO P1”, assumendo tre distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo, si lamenta l’errata individuazione del destinatario del provvedimento, sostenendo che il provvedimento stesso sarebbe stato illegittimamente notificato alla società S.r.l., la quale agirebbe solo come distributore, mentre il fabbricante sarebbe la ditta individuale Di LA IO, unico titolare delle licenze e certificazioni produttive.
Tale censura è infondata alla luce della normativa di riferimento e della realtà fattuale documentata.
L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 123 del 2015 definisce “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e che commercializza tale articolo con il proprio nome o marchio.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle comunicazioni dell’Autorità belga e dalla stessa ordinanza prefettizia, risulta che il prodotto “ CO P1 ” è stato immesso sul mercato con il marchio “ Di LA IO KS ”, denominazione che, pur richiamando il titolare dell’omonima ditta individuale, corrisponde all’attività esercitata dalla società S.r.l., la quale, come risulta dalla procura speciale e dallo stesso ricorso, è rappresentata dall’ingegner IO Di LA, il quale riveste anche la qualità di titolare della ditta individuale.
La distinzione formale tra i due soggetti giuridici, per quanto esistente, non è idonea a escludere la legittimità della notifica dell’ordinanza alla società, atteso che essa costituisce articolazione dell’unitario operatore economico che ha messo a disposizione il prodotto sul mercato, rivestendo quindi la qualifica di “fabbricante” in senso sostanziale ai fini della disciplina europea e nazionale sulla sorveglianza del mercato, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 e 29 del d.lgs. n. 123/2015.
Inoltre, la stessa nota ministeriale del 17 febbraio 2021 e la successiva attività istruttoria della Prefettura hanno confermato che la società ricorrente era il soggetto a cui facevano capo le operazioni di commercializzazione e distribuzione del prodotto, circostanza che legittimava l’adozione del provvedimento nei suoi confronti.
Il secondo motivo di ricorso, articolato in diverse censure, investe il merito del provvedimento, deducendo violazione della direttiva 2013/29/UE e del d.lgs. n. 123/2015, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che la Prefettura avrebbe acriticamente recepito le conclusioni dell’Autorità belga senza svolgere alcuna autonoma verifica.
Anche tale doglianza si rivela infondata alla luce della corretta ricostruzione del procedimento di vigilanza del mercato di matrice unionale.
Il sistema delineato dal regolamento (CE) n. 765/2008, dalla decisione n. 768/2008/CE e dalla direttiva 2013/29/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 123/2015, prevede un meccanismo di reciproco riconoscimento e di cooperazione tra le autorità nazionali di sorveglianza del mercato, nel quale l’attività di un’autorità di uno Stato membro che rilevi la non conformità di un prodotto e adotti le conseguenti misure, ai sensi della c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’articolo 40 della direttiva, produce effetti vincolanti su tutto il territorio dell’Unione, una volta esaurito il periodo di sospensione senza che siano state sollevate obiezioni.
Nel caso di specie, l’Autorità belga, dopo aver sottoposto il prodotto “ CO P1 ” a test di laboratorio che avevano evidenziato difformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza, aveva avviato la procedura di salvaguardia con notifica del 1° ottobre 2020, conclusasi positivamente nel dicembre 2020, senza che alcuno Stato membro o la Commissione europea avessero sollevato obiezioni.
All’esito di tale procedura, le misure di richiamo, ritiro e distruzione disposte dall’Autorità belga sono divenute definitive ed immediatamente esecutive in ambito unionale, imponendo alle autorità degli altri Stati membri, tra cui la Prefettura di Teramo in qualità di autorità di sorveglianza del mercato nazionale, di adottare gli atti necessari per la loro esecuzione sul proprio territorio, ai sensi degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 123/2015.
Pertanto, l’ordinanza prefettizia impugnata non costituisce un atto autonomo di accertamento della pericolosità del prodotto, ma un atto dovuto di esecuzione di una decisione già consolidatasi nell’ambito del procedimento di salvaguardia europeo, il che esclude in radice il lamentato difetto di istruttoria.
Le successive vicende relative al ripristino del modulo D da parte dell’organismo notificato spagnolo LOM, intervenute con l’audit straordinario del 29 dicembre 2020 e con la conferma della validità del certificato in data 3 febbraio 2021, non incidono sulla legittimità dell’ordinanza prefettizia, atteso che tale provvedimento aveva ad oggetto esclusivamente i lotti di prodotto già fabbricati e risultati non conformi secondo gli accertamenti dell’Autorità belga, e non la capacità produttiva futura dell’azienda.
A tale riguardo, la stessa documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare il rapporto di audit del LOM e le comunicazioni successive, conferma che le non conformità emerse erano state oggetto di correzione, ma ciò non determina l’invalidità di un provvedimento che, all’epoca della sua adozione, si fondava su accertamenti definitivi e vincolanti.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 e alla carenza dei presupposti di urgenza, esso parimenti non merita accoglimento.
Il procedimento di sorveglianza del mercato in materia di articoli pirotecnici segue una disciplina speciale, armonizzata a livello unionale, che prevede un coinvolgimento diretto dell’operatore economico fin dalla fase investigativa condotta dall’autorità dello Stato membro che ha effettuato i controlli.
Nel caso in esame, l’Autorità belga aveva regolarmente informato l’operatore economico, individuato nella ditta Di LA IO KS, delle difformità riscontrate e delle misure che intendeva adottare, e solo a fronte dell’inerzia dell’interessato aveva attivato la procedura di salvaguardia.
Pertanto, il contraddittorio procedimentale si era già svolto dinanzi all’autorità procedente, in conformità con l’art. 19, comma 3, del regolamento (CE) n. 765/2008, e la Prefettura di Teramo, nel dare esecuzione a un provvedimento già definitivo, non era tenuta a reiterare la comunicazione di avvio del procedimento, né sussisteva alcuna violazione del principio di partecipazione.
In ogni caso, l’urgenza connessa alla tutela della pubblica incolumità, che costituisce il fondamento stesso dell’intera disciplina in materia di sicurezza dei prodotti, giustificava l’adozione immediata del provvedimento senza ulteriori adempimenti istruttori, tanto più alla luce della natura vincolata dell’atto esecutivo di una misura di salvaguardia già consolidata.
In definitiva, l’operato della Prefettura di Teramo risulta essere stato conforme alla normativa unionale e nazionale, non essendo configurabili i dedotti vizi di legittimità e risultando il ricorso, in ogni sua articolazione, manifestamente infondato.
Da ultimo le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società Di LA IO KS S.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE NI, Presidente
RE GI TA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE GI TA | GE NI |
IL SEGRETARIO