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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Verbale udienza ex art 281 sexies cpc
Udienza del 4.II.2025
Davanti al giudice dr. Massimo Maione Mannamo compare per parte appellante l' avv. ELENA PARDINI anche in sostituzione dell'avv.
BIAGI LUCA;
per parte appellata l'avv. CALVI MARTA.
Il giudice, ritenuto di poter decidere la presente causa ai sensi dell'art 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi e rinunciano a presenziar alla lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza
Terminata la discussione orale il giudice dr. Massimo Maione Mannamo decide come da sentenza di seguito redatta.
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, all'udienza del 4.II.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nel procedimento civile n. 13066/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Pardini, Parte_1
Luca Biagi e Gabriele Gambini
-Appellante- E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marta Calvi e Controparte_1
Luca Mancini
-Appellata- FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 104/2022 il Giudice di pace di Empoli accolse la domanda avanzata dalla cessionaria di Controparte_2
un credito risarcitorio vantato dalla il cui mezzo in data 28 CP_3
Agosto 2017 era stato danneggiato all'interno dei locali della , Pt_1
siti in Montespertoli alla via Gora n. 42.
Il primo giudice, dopo aver proceduto a prova testimoniale ed espletato
CTU sui danni riportati dal mezzo, condannò la rimasta Parte_1
contumace, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.982 oltre interessi, oltre alle spese di CTU e CTP nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Inesistenza e/o nullità della citazione in primo grado.
Parte attrice, nel dare corso alla notificazione dell'atto di citazione, non aveva proceduto nella relata di notifica alla necessaria corretta attestazione di conformità, ex art. 3-bis commi 2 e 5 l. n. 53/1994, della allegata procura alle liti che, formata su supporto analogico, era stata esclusivamente firmata digitalmente ma della quale, tuttavia, non ne era stata attestata anche la conformità.
Conseguentemente il difensore era carente del potere notificatorio, in quanto privo di procura, poiché non vi era alcuna dimostrazione dell'anteriorità della procura rispetto alla notifica, così come previsto dall'art. 1 l. n. 53/199, anteriorità che nel caso in questione avrebbe dovuto essere fornita allegando alla notifica la copia conforme all'originale analogico mediante le prescritte attestazioni di conformità.
In ogni caso la notificazione era da considerarsi nulla ai sensi dell'articolo 11 della predetta legge poiché non erano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti.
2) Erroneità della decisione nel merito
Il primo giudice aveva assunto che la contumacia equivalesse alla non contestazione dei fatti e inoltre aveva fondato la propria decisione sulla testimonianza di tale ovvero il conducente di uno Testimone_1
dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Si è costituita la ostenendo Controparte_2
la correttezza della sentenza impugnata e del procedimento notificatorio.
La causa è stata decisa, ex art. 281-sexies cpc, all'udienza del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
***
L'appello, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Preliminarmente va osservato che l'azione proposta dalla è CP_1
stata correttamente indirizzata verso la sola senza che vi fosse Pt_1
alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile del sinistro;
infatti, al soggetto danneggiato spettano, alternativamente o cumulativamente, sia l'azione di cui all'art. 144 Codice delle Assicurazioni- con necessità in questo caso di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile- sia quella di cui all'art. 2054 cc proposta, come nel caso in questione, verso il solo responsabile.
Tanto precisato, si rileva che la notifica della citazione del primo grado del giudizio risulta nulla, il che determina la nullità della sentenza e la remissione della causa, ai sensi dell'articolo 354 cpc, al primo giudice.
Invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che «nel caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica»(Cass. n. 6318/2023).
Nel caso in questione, manca il rispetto di tali formalità.
Tanto determina la nullità della notifica della citazione con conseguente nullità della sentenza e obbligo di rimessione delle parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc.
Quanto alle spese processuali si rileva che «il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata»(Cass. n. 13550/2006).
Le spese del presente grado del giudizio seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(tenuto conto della pronuncia meramente in rito e del modesto valore della controversia) quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
dichiara la nullità della Controparte_2
sentenza n. 104 emessa dal Giudice di pace di Empoli in data 11.7.2022
e, conseguentemente, rimette la parti innanzi al primo giudice;
condanna parte appellata alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese processuali del presente grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 164 per esborsi, € 852 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 4.II.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-