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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1827/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08/07/2025, promossa da:
, , in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi del de cuius , rappresentati e difesi, con mandato in atti, Persona_1 dall' avv. PUPO ROSANNA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato Controparte_1
e difeso, con mandato in atti, dall'avv. PONTE FLAVIO VINCENZO e dall'avv. Salvatore
IANNOTTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi, premesso che il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato – personale viaggiante - CCNL autoferrotranvieri – con mansione di autista, dall'1.6.2008 all'8.8.2023 ( data del decesso), convenivano in giudizio la Controparte_1 al fine di sentirla condannare iure hereditatis a)al risarcimento del danno
[...] patrimoniale subito dal proprio de cuius in conseguenza dell'omessa fornitura del vestiario uniforme, previsto dal CCNL di riferimento;
b) al pagamento delle differenze retributive spettanti a titolo di indennità di turno ed E.R.I per ciascun giorno di ferie goduto sin dalla data di assunzione, come meglio precisato nei conteggi allegati in atti.
La società nel costituirsi ritualmente in giudizio, preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti non avendo li stessi provato la loro qualità di eredi;
nel merito, insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in quanto li stessi, agendo in giudizio al fine di rivendicare il risarcimento del danno e le differenze retributive asseritamente spettanti al proprio de cuius hanno disposto di un diritto del quale non avrebbero potuto disporre se non nella loro qualità di eredi, dovendosi pertanto configurare una accettazione tacita all'eredità ( il rapporto di parentela
è comprovato dalla documentazione versata in atti, cfr. stato di famiglia e certificato di morte).
Nel merito, il ricorso è infondato.
a) In ordine al risarcimento dal danno subito per omessa fornitura della massa vestiaria.
Occorre premettere che la fattispecie in esame risulta disciplinata dall'art. 50/B del CCNL
e non, come sostenuto dalla società convenuta, dall'art. 50/A del Controparte_2 medesimo contratto ( cfr. CCNL all. fascicolo resistente). Controparte_2
Invero l'art. 50 rubricato “Vestiario Uniforme” alla lettera A detta la disciplina per il personale ferrotranviario, mentre alla lettera B per il personale viaggiante dipendente di aziende private esercenti autolinee (ANAC), qual è pacificamente la Controparte_1
con la conseguenza che è quest'ultima disposizione a trovare applicazione al caso di
[...] specie.
Ebbene, l'art. 50/B così dispone che:
“Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) valgono le seguenti norme:
Il personale viaggiante, compresi i controllori, deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi:
- berretto;
- camicia;
- giacca;
- pantaloni;
- cappotto oppure giubba di pelle;
- divisa per le hostess.
- 1 cappotto.
Il periodo di durata di ciascun tipo di vestiario è così stabilito:
- un berretto (un anno);
- camicia (un anno);
- pantaloni (un anno);
- giacca (due anni);
- cappotto (quattro anni);
- giubba di pelle (otto anni).
Per accordo tra la Direzione aziendale e le R.S.A. potrà essere adottata anche la divisa estiva. In questo caso, all'agente, nello spazio di 4 anni, verranno forniti i seguenti capi di vestiario:
- 2 berretti;
- 4 camicie;
- 2 pantaloni estivi;
- 2 pantaloni invernali;
- 1 giacca estiva;
- 1 giacca invernale;
- 1 cappotto.
Il berretto con fregio ed una camicia all'anno vengono concessi gratuitamente dall'azienda.
Gli altri capi sopra elencati e una ulteriore camicia all'anno verranno pagati per il 70% dall'azienda e per il 30% dal lavoratore.
Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all'anno. Agli autisti verrà fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni.
Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico verrà fatto in quote mensili che il datore di lavoro tratterrà sulla paga.
Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun indumento.
La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti la uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla Direzione dell'azienda, previ accordi con le R.S.A.. Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti, sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avrà superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e la camicia che saranno forniti all'atto di entrata in servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente dovrà trattenere gli indumenti corrispostigli dall'azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residue quote aziendali non maturate oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo debito per le quote a suo carico.
Nel caso di collocamento in quiescenza il lavoratore tratterà gli indumenti in dotazione senza alcuna ulteriore trattenuta.
È concesso al lavoratore di restituire il cappotto e la giubba di pelle, nel qual caso l'azienda dovrà rimborsargli le quote di uso da lui perse e non usufruite. L'azienda potrà rivalersi dell'importo delle quote rimaste a suo credito e su ogni somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Al personale assunto a termine l'azienda fornirà in uso per la durata del servizio il berretto con fregio e la camicia”.
Dall'esame della norma sopra riportata è quindi evidente l'obbligo, per il personale viaggiante di aziende private esercenti autolinee, di indossare la divisa ( “deve indossare in servizio la divisa”) e , conseguentemente, per il datore di lavoro, di fornirla.
E' pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che la Controparte_1 abbia adempiuto a tale obbligo sino all'anno 2008, non avendo fornito alcuna divisa per il periodo successivo.
Così ricostruiti i termini della vicenda, occorre quindi verificare se l'inadempimento datoriale legittimi la richiesta risarcitoria avanzata dagli odierni ricorrenti.
Ebbene, la Suprema Corte in più occasioni, cfr. ex multis Ord. 21986/2018, ha chiarito che
“l' inadempienza contrattuale determinata dalla mancata fornitura della massa vestiaria legittima una domanda risarcitoria dei lavoratori, ma che l'accoglimento della stessa presuppone la dimostrazione che i lavoratori abbiano in concreto subito un pregiudizio economico, quale un'usura dei propri abiti (Cass. n.
4100 del 08/04/1995 ), ovvero il danno rappresentato dal costo incontrato per acquisto (Cass. n. 23897 del 19/09/2008 ) .
In particolare, cfr. Cass. 23897/2008 “In caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di "vestiario uniforme", ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio abiti "uniformi", sia conseguentemente costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato, il datore di lavoro è tenuto, in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ., a risarcirgli il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all'inadempimento, secondo regole di normalità e tenuto conto del principio, desumibile dall'art. 1225 cod. civ., relativo al giudizio ipotetico di differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto dannoso-inadempimento e quella effettivamente avvenuta”.
Alla luce di tali premesse, ritiene questo giudice che la prova del danno rivendicato dai ricorrenti non sia stata adeguatamente fornita.
Invero, i ricorrenti non hanno offerto prova del pregiudizio concretamente sofferto dal proprio de cuius, non avendo provato, in primis, che lo stesso avesse personalmente provveduto all'acquistato di capi di abbigliamento utilizzati quali divise (essendosi limitati al deposito di un generico preventivo di spesa); in secondo luogo, anche a voler presumere tale acquisito, ai fini della valutazione del pregiudizio, era necessario dimostrare che, diversamente, il proprio de cuius non avrebbe acquistato tali capi di abbigliamento per tipo e foggia (milita, peraltro, in senso contrario la circostanza dedotta in ricorso che trattasi di capi comuni di abbigliamento di colore blu “camicia o polo, pantaloni, giacca, cappotto, giubbino estivo di colore blu”); né alcunchè è stato dimostrato in ordine al danno da usura degli abiti utilizzati in sostituzione, che non può essere presunto in via equitativa dal giudice in quanto
“L'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti dei capi di vestiario, può determinare il diritto al risarcimento del danno dei lavoratori, a cui non sia stata consegnata la divisa, qualora sia dimostrato il pregiudizio economico conseguente, quale l'usura dei propri abiti utilizzati in sostituzione, ovvero il costo sostenuto per l'acquisto che, altrimenti, non sarebbe stato affrontato, senza che alla mancata prova possa sopperire la liquidazione equitativa dello stesso” ( cfr.
Cass. Ord. N. 21986/2018, Cass. n. 20889 del 17/10/2016).
Alla luce di tali premesse, ritiene pertanto questo giudice che la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento e debba essere rigettata.
b) In ordine al pagamento delle differenze retributive feriali.
I ricorrenti rivendicano il diritto al pagamento delle differenze retributive feriali (a titolo di
ERI “Elemento Retributivo Individuale” e indennità di turno) spettanti al sig. Per_1
dalla data di assunzione e sino al mese di giugno 2022 (in quanto dall'1.7.2022
[...]
l' ha riconosciuto una somma forfettaria di euro 8,00 per ogni giorno di ferie CP_3 goduto, a compensazione delle voci variabili non corrisposte). Ciò posto, deve darsi atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis cass., n. 35146 del 15 dicembre 2023, per cui "un lavoratore, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati al suo status personale e professionale" (sentenza della CGUE emessa nel procedimento C-155/2010).
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore rispondano a detti criteri.
Orbene, nello specifico, la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia, ed invocata dalle parti ricorrenti, aveva ad oggetto il caso di un pilota il quale lamentava che l'importo corrisposto per le ferie annuali retribuite fosse basato esclusivamente sul primo elemento della retribuzione, vale a dire sull'importo annuo fisso e non, dunque, sugli altri due elementi variabili ovvero pagamenti supplementari che variano a seconda, da una parte, delle ore di volo maturate, e, dall'altra, del tempo trascorso fuori dalla base;
si trattava, pertanto, di elementi legati in maniera inscindibile allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa
(un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che il caso affrontato dalla Corte di Giustizia non sia sovrapponibile a quello di specie, posto che le indennità di cui si chiede il pagamento non possono ritenersi emolumenti intrinsecamente connessi con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo piuttosto legate unicamente alla effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, per le ragioni di seguito esposte.
• In ordine all'Indennità Retributiva Individuale (cd. si osserva che la stessa non è prevista dal Contratto Collettivo di categoria, bensì dall'art 3 dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto il 18.09.2006 ( cfr. all. fascicolo ricorrente) che, per l'appunto, ha espressamente ricollegato la percezione dell'elemento all'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, escludendolo dalla retribuzione normale: Da tanto discende, quale logico corollario, che l'indennità non possa essere corrisposta durante il periodo feriale, non ritentando nella retribuzione ordinaria.
• In ordine all'indennità di turno, va detto che la stessa serve a compensare la fatica fisica e morale di dover lavorare in giorni normalmente dedicati al riposo.
Si tratta, dunque, di un emolumento che non è intrinsecamente connesso con lo svolgimento delle mansioni e/o con il contenuto della specifica prestazione richiesta in virtù del contratto di lavoro, essendo invece legato all' effettiva presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, conseguente alle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio di trasporto.
L'istituto, in particolare, ( in disparte dalla circostanza che secondo la contrattazione di secondo livello risulterebbe incluso nell'ERI)risulta disciplinato dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981, (cfr. CCNL in atti pag. 73), che espressamente lo esclude dalla retribuzione normale così prevedendo: “…5) a decorrere dal 1° giugno
1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4): a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo
o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, atteso che le indennità rivendicate dai ricorrenti appaiono essere legate esclusivamente al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica sul luogo di lavoro e non già allo svolgimento di attività afferenti al contenuto della prestazione ordinaria resa dagli stessi, tali da ritenersi “intrinsecamente connesse allo svolgimento delle loro mansioni”, la domanda non può trovare accoglimento.
La natura interpretativa delle questioni affrontate, unitamente alla novità della specifica fattispecie concreta esaminata, rende opportuna la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1827/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Crotone, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei