Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29902
CASS
Sentenza 20 novembre 2024

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Massime1

Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito).

Commentario1

  • 1LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO: la titolarità del credito è una condizione imprescindibile per la validità del processo
    Avv. Pasquale Lamacchia · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 marzo 2025

    ISSN 2385-1376 Articolo a cura dell'Avv. Pasquale Lamacchia, del foro di Foggia In materia di procedimento esecutivo, in caso di mancanza o inefficacia, parziale o totale, del titolo (ipotesi che comprende anche quella in cui risulti dagli atti il pagamento integrale o parziale del credito portato dal titolo e dei relativi accessori), il giudice dell'esecuzione ha dunque il potere/dovere di procedere all'assegnazione in favore del creditore solo degli importi effettivamente dovuti e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, non deve ovviamente assegnare alcunché, ma dichiarare l'esecuzione non più proseguibile per difetto di valido titolo esecutivo. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29902
Data del deposito : 20 novembre 2024

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