Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41400
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 222 comma 2 cod. strada

    Il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che la sentenza di patteggiamento, con cui è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, è successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019. Pertanto, la richiesta di revoca della sanzione amministrativa accessoria esulava dai poteri del Giudice dell'esecuzione, i quali presuppongono l'intervento di una sopravvenienza normativa o una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, dovendosi altrimenti ricorrere agli ordinari strumenti di impugnazione. La sentenza di patteggiamento era impugnabile per cassazione.

  • Rigettato
    Erronea applicazione artt. 666 e 676 cod. proc. pen.

    Il presupposto affinché il Giudice dell’esecuzione possa essere investito, ex art. 673 cod. proc. pen., della questione relativa alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida è sempre che la sentenza che l’ha applicata sia antecedente rispetto ai citati interventi del Giudice delle leggi, mentre nel caso che ci occupa, come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, la sentenza che ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è successiva – di anni – rispetto all’intervento della Corte Costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41400
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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