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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 41400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41400 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AE ER AM CC - 16/09/2025 R.G.N. 17590/2025 EN LA SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli nord udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da MA AN, volta ad ottenere la revoca, in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta nei suoi confronti con sentenza del 15/11/2024, di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione, a fondamento del provvedimento di rigetto, ha osservato che la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589- bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 (...), allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», era antecedente alla pronuncia, intervenuta il 15 novembre 2024, con la quale l’istante aveva patteggiato la pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen.,, e con la quale le era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Conseguentemente, la richiesta di revoca della sanzione amministrativa accessoria esulava dai poteri del Giudice dell’esecuzione, i quali, ex art. 673 cod. proc. pen., presuppongono l’intervento di una sopravvenienza normativa oppure una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, dovendosi altrimenti ricorrere agli ordinari strumenti Penale Sent. Sez. 1 Num. 41400 Anno 2025 Presidente: NI MO Relatore: AM AE ER Data Udienza: 16/09/2025 di impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento MA AN, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Domenico Della Gatta, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 222 comma 2 cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Si duole la ricorrente che, sia la sentenza, che poi l’impugnata ordinanza abbiano «erroneamente disposto la revoca della patente ai sensi dell’art. 222 comma 2 cod. strada, omettendo di graduare la sanzione amministrativa alla condotta e all’evento. Invero, sia l’ordinanza che la sentenza non hanno giustificato l’applicazione più gravosa della revoca rispetto alla sospensione della stessa». Entrambi i provvedimenti, secondo l’impostazione della ricorrente, sono quindi incorsi in una erronea applicazione della legge penale, dal momento che la prevenuta non aveva né assunto droghe né si trovava in stato di ebrezza al momento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.. È erroneo il richiamo operato nell’ordinanza impugnata ai poteri di cui all’art. 673 cod. proc. pen., dal momento che permane in capo al Giudice dell’esecuzione il potere di decidere anche dopo l’intervento di una sopravvenienza normativa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta interconnessione delle questioni vi trattate, denunciano vizi non riscontrabili nel provvedimento impugnato. 2.È incontroverso che la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada, con la quale il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ex art. 222 comma 2, cod. strada,è stata pronunciata in data 15 novembre 2024. Correttamente il giudice dell’esecuzione ha quindi evidenziato come la sentenza di patteggiamento fosse successiva di anni rispetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.222 cod. strada: precisamente, la sentenza di patteggiamento è del 15 novembre 2024, mentre la sentenza della Corte costituzionale è del 19 febbraio 2019. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare la sentenza di patteggiamento, essendo stato definitivamente chiarito da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349, che avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato (o erroneamente omesso di applicare) la sanzione amministrativa accessoria è sempre esperibile ricorso per cassazione, al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., anche per violazione di legge e per vizio della motivazione, trattandosi di statuizione estranea all'accordo delle parti che il giudice è tenuto comunque a adottare d'ufficio.
3.Per completezza va evidenziato anche che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in 2 relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). Il presupposto affinchè il Giudice dell’esecuzione possa essere investito, ex art. 673 cod. proc. pen.,della questione relativa alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida è però sempre che la sentenza che l’ha applicata sia antecedente rispetto ai citati interventi del Giudice delle leggi, mentre nel caso che ci occupa, come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, la sentenza che ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è successiva – di anni – rispetto all’intervento della Corte Costituzionale. L'ordinanza gravata risulta pertanto incensurabile.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE ER AM MO NI 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da MA AN, volta ad ottenere la revoca, in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta nei suoi confronti con sentenza del 15/11/2024, di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. Il Giudice dell’esecuzione, a fondamento del provvedimento di rigetto, ha osservato che la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589- bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 (...), allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.», era antecedente alla pronuncia, intervenuta il 15 novembre 2024, con la quale l’istante aveva patteggiato la pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen.,, e con la quale le era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Conseguentemente, la richiesta di revoca della sanzione amministrativa accessoria esulava dai poteri del Giudice dell’esecuzione, i quali, ex art. 673 cod. proc. pen., presuppongono l’intervento di una sopravvenienza normativa oppure una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, dovendosi altrimenti ricorrere agli ordinari strumenti Penale Sent. Sez. 1 Num. 41400 Anno 2025 Presidente: NI MO Relatore: AM AE ER Data Udienza: 16/09/2025 di impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento MA AN, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Domenico Della Gatta, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 222 comma 2 cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Si duole la ricorrente che, sia la sentenza, che poi l’impugnata ordinanza abbiano «erroneamente disposto la revoca della patente ai sensi dell’art. 222 comma 2 cod. strada, omettendo di graduare la sanzione amministrativa alla condotta e all’evento. Invero, sia l’ordinanza che la sentenza non hanno giustificato l’applicazione più gravosa della revoca rispetto alla sospensione della stessa». Entrambi i provvedimenti, secondo l’impostazione della ricorrente, sono quindi incorsi in una erronea applicazione della legge penale, dal momento che la prevenuta non aveva né assunto droghe né si trovava in stato di ebrezza al momento del fatto.
2.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.. È erroneo il richiamo operato nell’ordinanza impugnata ai poteri di cui all’art. 673 cod. proc. pen., dal momento che permane in capo al Giudice dell’esecuzione il potere di decidere anche dopo l’intervento di una sopravvenienza normativa.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta interconnessione delle questioni vi trattate, denunciano vizi non riscontrabili nel provvedimento impugnato. 2.È incontroverso che la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada, con la quale il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ex art. 222 comma 2, cod. strada,è stata pronunciata in data 15 novembre 2024. Correttamente il giudice dell’esecuzione ha quindi evidenziato come la sentenza di patteggiamento fosse successiva di anni rispetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.222 cod. strada: precisamente, la sentenza di patteggiamento è del 15 novembre 2024, mentre la sentenza della Corte costituzionale è del 19 febbraio 2019. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare la sentenza di patteggiamento, essendo stato definitivamente chiarito da Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349, che avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato (o erroneamente omesso di applicare) la sanzione amministrativa accessoria è sempre esperibile ricorso per cassazione, al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., anche per violazione di legge e per vizio della motivazione, trattandosi di statuizione estranea all'accordo delle parti che il giudice è tenuto comunque a adottare d'ufficio.
3.Per completezza va evidenziato anche che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in 2 relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). Il presupposto affinchè il Giudice dell’esecuzione possa essere investito, ex art. 673 cod. proc. pen.,della questione relativa alla revoca della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida è però sempre che la sentenza che l’ha applicata sia antecedente rispetto ai citati interventi del Giudice delle leggi, mentre nel caso che ci occupa, come correttamente evidenziato dal Giudice dell’esecuzione, la sentenza che ha applicato alla ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è successiva – di anni – rispetto all’intervento della Corte Costituzionale. L'ordinanza gravata risulta pertanto incensurabile.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AE ER AM MO NI 3