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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1110/2022 R.G. promossa da
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. PELLEGRINO PAOLO
ATTORI contro
, rappresentato e difeso dell'avv. ROMEO GABRIELE Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MONTANTI LAURA,
[...]
CONVENUTO
e nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “RITENERE E DICHIARARE, fondata in fatto e diritto la presente domanda per tutti i motivi di cui in narrativa;
RITENERE E DICHIARARE che l'alloggio di proprietà degli odierni attori, compreso nel fabbricato, sito nel Comune di Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, è stato registrato erroneamente nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Marsala, nel foglio n. 171, particella n.
462, con il subalterno n. 5, anziché con il subalterno 6; e, per gli effetti, RITENERE E DICHIARARE che
l'alloggio di proprietà degli odierni attori, compreso nel fabbricato, sito nel Comune di Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, registrato nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Marsala, nel foglio n.
171, particella n. 462, ha il subalterno n. 6, anziché con il subalterno 5; conseguentemente, ORDINARE, alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari di di provvedere alle conseguenti annotazioni di legge;
CP_2
CONDANNARE gli odierni convenuti alla rifusione delle spese ed onorari di causa in favore dell'odierni attori”; per parte convenuta “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , CP_1 Controparte_1 ed estrometterlo dal presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta : “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell CP_2 CP_2 di per i motivi sopra esposti;
in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda nel presente procedimento CP_2 rivolta dagli attori nei confronti dell' di ivi compresa quella relativa alla rifusione delle spese e degli CP_2 CP_2 onorari di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione redatto in data 13.04.2022 e notificato, tra il 16 e il 19.05.2022, a
[...]
a e a , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e convenivano in giudizio, oltre a , i predetti Parte_2 Parte_3 Controparte_1 convenuti per sentir dichiarare che l'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, doveva essere identificato al Catasto Fabbricati al foglio 171, particella 462, subalterno 6 (e non 5), con ordine alla Conservatoria dei RR.II. di di procedere alle CP_2 annotazioni consequenziali e con richiesta di spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 12.8.2022, eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva ed evidenziando che i cespiti confinanti risultavano già correttamente censiti ai subalterni 5 e 6 (attori), chiedendo la propria estromissione e la vittoria di CP_1 spese.
Alla prima udienza del 15.9.2022 il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione nei confronti di e per violazione del termine CP_2 Controparte_3 Controparte_4 minimo a comparire ex art. 163‑bis c.p.c., onerando parte attrice del rinnovo della citazione entro il 10.10.2022 e fissando nuova udienza per il 19.1.2023.
Con atto del 21.12.2022 si costituiva eccependo in via preliminare la CP_2 CP_2 carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle domande, richiamando la rettifica resa il 27.2.2015 (notaio ) che aveva individuato correttamente il subalterno Persona_1
6 per l'immobile degli attori.
All'udienza del 19.1.2023, in assenza di alcune parti, il Giudice onerava gli attori del deposito delle cartoline di ritorno a prova dell'avvenuta notifica. pag. 2/6 Indi, veniva verificata la regolarità delle notifiche nei confronti dei convenuti Controparte_3
e , i quali tuttavia non si sono costituiti e sono rimasti contumaci.
[...] Controparte_4
All'udienza del 2.2.2023, ritenuta allora la causa matura per decisione, veniva fissata l'udienza del 25.5.2023, nella quale la difesa attorea segnalava il mancato rispetto del termine di cui all'art. 163‑bis c.p.c. nei confronti di due convenuti e chiedeva autorizzarsi la rinnovazione della notifica;
quindi, con successivo provvedimento del 25.5.2023, veniva dichiarata la nullità della citazione e fissata nuova prima comparizione per il 14.12.2023, con onere di rinnovazione della citazione.
All'udienza del 14.12.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per le determinazioni sulle istanze istruttorie all'udienza del 14.3.2024.
All'udienza del 14.3.2024 il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie e, con ordinanza del medesimo giorno, dichiarava inammissibile la prova orale articolata dagli attori (perché vertente su fatti incontestati e valutativi), fissando udienza per la precisazione delle conclusioni al
2.10.2024.
All'udienza del 2.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 4.3.2025, il Giudice revocava l'ordinanza del 14.3.2024 nella parte relativa alla prova orale attorea, rimetteva la causa sul ruolo ed ammetteva l'escussione del teste . Persona_1
Escusso il teste ed acquisita la documentazione depositata dalle parti, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, indi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
***
La domanda, qualificabile nei termini di azione di mero accertamento, è ammissibile ed è fondata.
Il petitum sostanziale non pretende di innovare il contenuto degli atti della catena di provenienza, né di incidere sulla sfera giuridica di soggetti estranei al diritto controverso, ma si limita a chiedere che sia giudizialmente affermata la corretta individuazione del bene, allo scopo di rendere coerente il sistema delle risultanze pubblicitarie con la realtà oggettiva e con la volontà effettivamente attuata nell'originario trasferimento del 5 giugno 1990.
La utilitas della pronuncia discende dalla concreta esigenza degli attori di porre in essere un atto di disposizione, impedito dalla disarmonia tra i dati – oggi corretti nel sistema catastale – e le indicazioni riportate in taluni titoli pubblici, segnatamente nella dichiarazione di successione del
25 gennaio 1995 e nel decreto di trasferimento n. 283/2009, nei quali figura, in luogo del subalterno 6, il diverso subalterno 5. pag. 3/6 Giova premettere che le risultanze catastali, pur rilevanti ai fini amministrativo‑ fiscali e di ausilio all'identificazione, non hanno valore costitutivo né, di regola, efficacia probatoria privilegiata in ordine alla titolarità dominicale;
cionondimeno esse assolvono ad una funzione di coerenza descrittiva la quale, in combinazione con i titoli trascritti, consente l'individuazione topografica ed economica del bene trasferito.
In tale prospettiva, l'intervento dell' che il 27.2.2015 ha formato atto pubblico di CP_2 rettifica riconducendo l'alloggio all'esatto subalterno 6, ha ripristinato l'allineamento catastale, ma non ha potuto, per le ragioni proprie della disciplina di cui all'art. 59‑bis della legge notarile, sanare in via unilaterale la difformità rinvenibile in titoli anteriori o comunque estranei a quella sede di rettifica. L'atto notarile di rettifica, infatti, è circoscritto alla emenda di meri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti e non può risolversi in una modificazione del contenuto essenziale di titoli già formati ovvero in una ricostruzione che implichi valutazioni eccedenti la mera constatazione meccanica dell'errore.
La prova orale assunta è pienamente coerente con il quadro documentale. Il pubblico ufficiale escusso ha chiarito che l'ostacolo alla stipula non derivava da un perdurante errore d'impianto, poiché l'immobile è oggi pacificamente censito come sub 6, ma dalla necessità di ricondurre ad unità l'individuazione del bene lungo l'intera catena dei titoli, segnatamente correggendo la errata indicazione contenuta nel decreto di trasferimento n. 283/2009.
La stessa decisione, versata in atti, con cui il giudice delegato alla procedura concorsuale ha rigettato l'istanza di correzione, si inscrive in questo perimetro: il rimedio di cui agli artt. 287 e ss.
c.p.c. presuppone un errore meramente materiale percepibile ictu oculi nel testo del provvedimento, mentre qui si tratta di ristabilire, alla luce di elementi esterni e della sequenza negoziale, l'esatta identificazione del cespite trasferito.
In simili ipotesi, la sede propria è l'accertamento in via ordinaria, che offra un titolo giudiziale autosufficiente per la successiva attività del conservatore. L'ordinamento della pubblicità immobiliare, improntato al principio di continuità delle trascrizioni, postula che l'oggetto giuridico dei trasferimenti sia determinato con un grado di specificità tale da consentire al terzo la sicura riferibilità delle iscrizioni e trascrizioni al bene reale.
Laddove, come nel caso di specie, la descrizione contenuta in taluni titoli riporti un subalterno difforme rispetto a quello effettivo, l'incertezza non è meramente formale, giacché è idonea a generare frizioni nella catena ed a fondare legittimi rifiuti alla stipula ovvero all'esecuzione delle formalità pubblicitarie.
La pronuncia dichiarativa, che qui accerta l'originaria e tuttora attuale identificazione al sub 6 dell'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano secondo, interno 5, è dunque pag. 4/6 funzionale a rimuovere tale incertezza, con l'effetto di rendere opponibile erga omnes l'esatta individuazione, ferma restando la intangibilità dei diritti acquisiti sul diverso sub 5 da parte di soggetti estranei al presente giudizio;
né potrebbe obiettarsi che l'eventuale inesattezza descrittiva non inciderebbe sugli effetti della trascrizione ove non determini assoluta incertezza dell'immobile: proprio la vicenda processuale ricostruita – e, in particolare, il diniego opposto in sede notarile per la ricostruzione dei titoli – evidenzia come l'errore abbia assunto, nel caso concreto, carattere non già innocuo ma significativamente impeditivo, sì da imporre un accertamento giudiziale capace di fungere da titolo per le annotazioni rettificative a margine delle formalità esistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento va accolta.
Devono invece essere dichiarate fondate le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale passiva spiegate dall' e da . Il primo, avendo già provveduto nel 2015 alla CP_2 Controparte_1 rettifica dell'originario atto di alienazione, è estraneo all'attuale utilità della pronuncia, che non tende a modificare l'assetto negoziale ma a rendere coerente il circuito pubblicitario;
il secondo è titolare del distinto sub 5, con riferimento al quale questa decisione non incide in alcun modo, limitandosi a confermare che il bene degli attori è altro ed è correttamente individuato al sub 6.
Quanto alle spese, l'origine meramente materiale dell'errore, il comportamento collaborativo tenuto dall'ente e la natura prevalentemente correttiva del decisum integrano giusti motivi per la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'
[...]
ed estromette i predetti dal giudizio;
Controparte_5
- accerta e dichiara che l'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano secondo, interno 5, oggetto di trasferimento con atto del 5 giugno 1990, deve essere identificato, ai fini catastali e pubblicitari, nel Catasto Fabbricati del Comune di Marsala al foglio 171, particella 462, subalterno 6;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di di eseguire le annotazioni e rettifiche di legge in conformità CP_2 al presente accertamento;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 13.10.2025.
Il Giudice pag. 5/6 Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1110/2022 R.G. promossa da
(CF , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. PELLEGRINO PAOLO
ATTORI contro
, rappresentato e difeso dell'avv. ROMEO GABRIELE Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. MONTANTI LAURA,
[...]
CONVENUTO
e nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “RITENERE E DICHIARARE, fondata in fatto e diritto la presente domanda per tutti i motivi di cui in narrativa;
RITENERE E DICHIARARE che l'alloggio di proprietà degli odierni attori, compreso nel fabbricato, sito nel Comune di Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, è stato registrato erroneamente nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Marsala, nel foglio n. 171, particella n.
462, con il subalterno n. 5, anziché con il subalterno 6; e, per gli effetti, RITENERE E DICHIARARE che
l'alloggio di proprietà degli odierni attori, compreso nel fabbricato, sito nel Comune di Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, registrato nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Marsala, nel foglio n.
171, particella n. 462, ha il subalterno n. 6, anziché con il subalterno 5; conseguentemente, ORDINARE, alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari di di provvedere alle conseguenti annotazioni di legge;
CP_2
CONDANNARE gli odierni convenuti alla rifusione delle spese ed onorari di causa in favore dell'odierni attori”; per parte convenuta “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , CP_1 Controparte_1 ed estrometterlo dal presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta : “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell CP_2 CP_2 di per i motivi sopra esposti;
in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda nel presente procedimento CP_2 rivolta dagli attori nei confronti dell' di ivi compresa quella relativa alla rifusione delle spese e degli CP_2 CP_2 onorari di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione redatto in data 13.04.2022 e notificato, tra il 16 e il 19.05.2022, a
[...]
a e a , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e convenivano in giudizio, oltre a , i predetti Parte_2 Parte_3 Controparte_1 convenuti per sentir dichiarare che l'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano 2, int. 5, doveva essere identificato al Catasto Fabbricati al foglio 171, particella 462, subalterno 6 (e non 5), con ordine alla Conservatoria dei RR.II. di di procedere alle CP_2 annotazioni consequenziali e con richiesta di spese di lite.
Si costituiva con comparsa del 12.8.2022, eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione passiva ed evidenziando che i cespiti confinanti risultavano già correttamente censiti ai subalterni 5 e 6 (attori), chiedendo la propria estromissione e la vittoria di CP_1 spese.
Alla prima udienza del 15.9.2022 il Giudice dichiarava la nullità dell'atto di citazione nei confronti di e per violazione del termine CP_2 Controparte_3 Controparte_4 minimo a comparire ex art. 163‑bis c.p.c., onerando parte attrice del rinnovo della citazione entro il 10.10.2022 e fissando nuova udienza per il 19.1.2023.
Con atto del 21.12.2022 si costituiva eccependo in via preliminare la CP_2 CP_2 carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza delle domande, richiamando la rettifica resa il 27.2.2015 (notaio ) che aveva individuato correttamente il subalterno Persona_1
6 per l'immobile degli attori.
All'udienza del 19.1.2023, in assenza di alcune parti, il Giudice onerava gli attori del deposito delle cartoline di ritorno a prova dell'avvenuta notifica. pag. 2/6 Indi, veniva verificata la regolarità delle notifiche nei confronti dei convenuti Controparte_3
e , i quali tuttavia non si sono costituiti e sono rimasti contumaci.
[...] Controparte_4
All'udienza del 2.2.2023, ritenuta allora la causa matura per decisione, veniva fissata l'udienza del 25.5.2023, nella quale la difesa attorea segnalava il mancato rispetto del termine di cui all'art. 163‑bis c.p.c. nei confronti di due convenuti e chiedeva autorizzarsi la rinnovazione della notifica;
quindi, con successivo provvedimento del 25.5.2023, veniva dichiarata la nullità della citazione e fissata nuova prima comparizione per il 14.12.2023, con onere di rinnovazione della citazione.
All'udienza del 14.12.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per le determinazioni sulle istanze istruttorie all'udienza del 14.3.2024.
All'udienza del 14.3.2024 il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie e, con ordinanza del medesimo giorno, dichiarava inammissibile la prova orale articolata dagli attori (perché vertente su fatti incontestati e valutativi), fissando udienza per la precisazione delle conclusioni al
2.10.2024.
All'udienza del 2.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
Successivamente, con ordinanza del 4.3.2025, il Giudice revocava l'ordinanza del 14.3.2024 nella parte relativa alla prova orale attorea, rimetteva la causa sul ruolo ed ammetteva l'escussione del teste . Persona_1
Escusso il teste ed acquisita la documentazione depositata dalle parti, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, indi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
***
La domanda, qualificabile nei termini di azione di mero accertamento, è ammissibile ed è fondata.
Il petitum sostanziale non pretende di innovare il contenuto degli atti della catena di provenienza, né di incidere sulla sfera giuridica di soggetti estranei al diritto controverso, ma si limita a chiedere che sia giudizialmente affermata la corretta individuazione del bene, allo scopo di rendere coerente il sistema delle risultanze pubblicitarie con la realtà oggettiva e con la volontà effettivamente attuata nell'originario trasferimento del 5 giugno 1990.
La utilitas della pronuncia discende dalla concreta esigenza degli attori di porre in essere un atto di disposizione, impedito dalla disarmonia tra i dati – oggi corretti nel sistema catastale – e le indicazioni riportate in taluni titoli pubblici, segnatamente nella dichiarazione di successione del
25 gennaio 1995 e nel decreto di trasferimento n. 283/2009, nei quali figura, in luogo del subalterno 6, il diverso subalterno 5. pag. 3/6 Giova premettere che le risultanze catastali, pur rilevanti ai fini amministrativo‑ fiscali e di ausilio all'identificazione, non hanno valore costitutivo né, di regola, efficacia probatoria privilegiata in ordine alla titolarità dominicale;
cionondimeno esse assolvono ad una funzione di coerenza descrittiva la quale, in combinazione con i titoli trascritti, consente l'individuazione topografica ed economica del bene trasferito.
In tale prospettiva, l'intervento dell' che il 27.2.2015 ha formato atto pubblico di CP_2 rettifica riconducendo l'alloggio all'esatto subalterno 6, ha ripristinato l'allineamento catastale, ma non ha potuto, per le ragioni proprie della disciplina di cui all'art. 59‑bis della legge notarile, sanare in via unilaterale la difformità rinvenibile in titoli anteriori o comunque estranei a quella sede di rettifica. L'atto notarile di rettifica, infatti, è circoscritto alla emenda di meri errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti e non può risolversi in una modificazione del contenuto essenziale di titoli già formati ovvero in una ricostruzione che implichi valutazioni eccedenti la mera constatazione meccanica dell'errore.
La prova orale assunta è pienamente coerente con il quadro documentale. Il pubblico ufficiale escusso ha chiarito che l'ostacolo alla stipula non derivava da un perdurante errore d'impianto, poiché l'immobile è oggi pacificamente censito come sub 6, ma dalla necessità di ricondurre ad unità l'individuazione del bene lungo l'intera catena dei titoli, segnatamente correggendo la errata indicazione contenuta nel decreto di trasferimento n. 283/2009.
La stessa decisione, versata in atti, con cui il giudice delegato alla procedura concorsuale ha rigettato l'istanza di correzione, si inscrive in questo perimetro: il rimedio di cui agli artt. 287 e ss.
c.p.c. presuppone un errore meramente materiale percepibile ictu oculi nel testo del provvedimento, mentre qui si tratta di ristabilire, alla luce di elementi esterni e della sequenza negoziale, l'esatta identificazione del cespite trasferito.
In simili ipotesi, la sede propria è l'accertamento in via ordinaria, che offra un titolo giudiziale autosufficiente per la successiva attività del conservatore. L'ordinamento della pubblicità immobiliare, improntato al principio di continuità delle trascrizioni, postula che l'oggetto giuridico dei trasferimenti sia determinato con un grado di specificità tale da consentire al terzo la sicura riferibilità delle iscrizioni e trascrizioni al bene reale.
Laddove, come nel caso di specie, la descrizione contenuta in taluni titoli riporti un subalterno difforme rispetto a quello effettivo, l'incertezza non è meramente formale, giacché è idonea a generare frizioni nella catena ed a fondare legittimi rifiuti alla stipula ovvero all'esecuzione delle formalità pubblicitarie.
La pronuncia dichiarativa, che qui accerta l'originaria e tuttora attuale identificazione al sub 6 dell'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano secondo, interno 5, è dunque pag. 4/6 funzionale a rimuovere tale incertezza, con l'effetto di rendere opponibile erga omnes l'esatta individuazione, ferma restando la intangibilità dei diritti acquisiti sul diverso sub 5 da parte di soggetti estranei al presente giudizio;
né potrebbe obiettarsi che l'eventuale inesattezza descrittiva non inciderebbe sugli effetti della trascrizione ove non determini assoluta incertezza dell'immobile: proprio la vicenda processuale ricostruita – e, in particolare, il diniego opposto in sede notarile per la ricostruzione dei titoli – evidenzia come l'errore abbia assunto, nel caso concreto, carattere non già innocuo ma significativamente impeditivo, sì da imporre un accertamento giudiziale capace di fungere da titolo per le annotazioni rettificative a margine delle formalità esistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento va accolta.
Devono invece essere dichiarate fondate le eccezioni di carenza di legittimazione sostanziale passiva spiegate dall' e da . Il primo, avendo già provveduto nel 2015 alla CP_2 Controparte_1 rettifica dell'originario atto di alienazione, è estraneo all'attuale utilità della pronuncia, che non tende a modificare l'assetto negoziale ma a rendere coerente il circuito pubblicitario;
il secondo è titolare del distinto sub 5, con riferimento al quale questa decisione non incide in alcun modo, limitandosi a confermare che il bene degli attori è altro ed è correttamente individuato al sub 6.
Quanto alle spese, l'origine meramente materiale dell'errore, il comportamento collaborativo tenuto dall'ente e la natura prevalentemente correttiva del decisum integrano giusti motivi per la compensazione integrale tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione sostanziale passiva dell'
[...]
ed estromette i predetti dal giudizio;
Controparte_5
- accerta e dichiara che l'alloggio sito in Marsala, Rione Sappusi, lotto 9, scala A, piano secondo, interno 5, oggetto di trasferimento con atto del 5 giugno 1990, deve essere identificato, ai fini catastali e pubblicitari, nel Catasto Fabbricati del Comune di Marsala al foglio 171, particella 462, subalterno 6;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di di eseguire le annotazioni e rettifiche di legge in conformità CP_2 al presente accertamento;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 13.10.2025.
Il Giudice pag. 5/6 Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6