Art. 4.
In aggiunta agli stanziamenti inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.
In aggiunta agli stanziamenti inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.