Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00468/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2025, proposto da
AU DE ED, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50
- Ufficio scolastico provinciale di Cagliari e Istituto d’istruzione secondaria superiore “Giuseppe Dessì”, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza:
della sentenza n. 1369, pubblicata in data 23 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro e passata in giudicato il 23 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato n. 1369/2024 in epigrafe indicata, con la quale il giudice:
“ 1) accerta il diritto della ricorrente a permanere nelle GPS di I fascia, dalle quali è stata illegittimamente esclusa il 30 ottobre 2021, e a ripristinare il contratto per cui è causa con l’Istituto d'istruzione secondaria superiore “Giuseppe Dessì” di Villaputzu, ai fini dell’immissione in ruolo condizionata ai sensi dell’art. 59, commi 4 e ss., del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021;
2) ordina all’Amministrazione resistente di disporre il ripristino dell’incarico predetto, mediante la prosecuzione dello svolgimento del periodo di formazione e prova ”.
Lamenta la ricorrente la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero e con l’odierno ricorso chiede:
a) la condanna dell’amministrazione alla redazione e sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2021 e al pagamento degli stipendi di settembre e ottobre 2021 e di settembre 2025 e quelli a seguire;
b) la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della sentenza;
c) la condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con un atto di mera forma e, in data 19 dicembre 2025, ha depositato documentazione attestante l’avvenuta parziale esecuzione della sentenza n. 1369/2024
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
E’ incontroverso che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro sia rimasta in parte inattuata, come si evince dalla relazione del Dirigente scolastico prot. 0012342 del 6 dicembre 2025, depositata il 19 dicembre 2025 e come confermato dalle parti all’udienza del 25 febbraio 2026.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione all’esecuzione del predetto giudicato e assegnando al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni per l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe, decorrente dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, il commissario ad acta , individuato nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega al altro Dirigente o Funzionario dell’Ufficio, provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita della predetta sentenza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente e avvalendosi del supporto della struttura amministrativa ministeriale.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) per il caso di ulteriore inadempimento nomina fin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega ad altro Dirigente o Funzionario dell’ufficio, il quale provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine complessivamente concesso all’amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese dell’odierno giudizio direttamente in favore dell’avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi euro 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IO IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IT | IT AR |
IL SEGRETARIO