Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 27/01/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13825/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13825 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Martina Grimaldi, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Martina Grimaldi in Roma, via Savoia n. 86;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, De IN CE Ist Tecnico Aeronautico di Stato, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- del Piano Educativo Individualizzato sottoscritto in data 30.10.2024 ma trasmesso dall’Istituto Scolastico -OMISSIS-” solo successivamente alla presentazione di istanza di accesso agli atti ovverosia in data 05.12.2024;
- del verbale GLO datato 30.10.2024, e conosciuto solo in data 05.12.2024, a seguito di istanza di accesso agli atti;
- in parte qua, e nei limiti di interesse dei ricorrenti, del provvedimento, di estremi e data non conosciuti, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha assegnato all’Istituto Scolastico -OMISSIS-” un numero di insegnanti di sostegno inadeguato rispetto alle necessità;
- di ogni altro atto, connesso, conseguente e presupposto all’atto impugnato per quanto lesivo degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi del minorenne, ancorché non conosciuto.
nonché per l’accertamento
del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere un numero di ore di insegnamento di sostegno pari all’intera durata della sua frequenza scolastica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e -OMISSIS- e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto di annullare gli atti in epigrafe e accertare il diritto del minore a ricevere un numero di ore di insegnamento di sostegno pari all’intera durata della sua frequenza scolastica, domandando altresì il risarcimento dei danni subiti dall’alunno per effetto dei provvedimenti impugnati.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Si è costituita in giudizio anche Roma Capitale, la quale con successiva istanza ha rappresentato che trattasi di deposito erroneo, in quanto Roma Capitale non è parte dell’odierno giudizio; pertanto ha chiesto la cancellazione della costituzione in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio autorizza la cancellazione della costituzione nel presente giudizio da parte di Roma Capitale, che ne ha fatto specifica richiesta in data 23 dicembre 2024, trattandosi di un evidente errore materiale.
6. Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
6.1 Parte ricorrente ha depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza di un handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, oltre ad ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di un’attività didattica di sostegno per il massimo delle ore consentite, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta.
Nonostante al minore sia stato riconosciuto un handicap grave, l’Istituto Scolastico ha assegnato all’alunno 12 ore di sostegno a fronte di un orario di frequenza di 33 ore settimanali, come emerge dal P.E.I. gravato relativo al corrente a.s. 2024/2025.
Il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di motivazione dello stesso P.E.I., poiché la quantificazione del sostegno in 12 ore non appare effettuata sulla base delle specifiche esigenze e dei particolari bisogni del minore, tenuto presente quanto esplicitamente riportato nel verbale del G.L.O. in ordine alle ragioni di tale determinazione: “ a causa della mancanza di organico non concesso alla scuola dall’USR, è stato possibile assegnare solo un numero limitato di ore ”.
Tale motivazione contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti, quale quelli sottesi agli atti impugnati, estranei alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità.
Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 e in senso analogo T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, n. 12 marzo 2019 n. 184).
In ragione delle suesposte considerazioni la domanda di annullamento degli atti gravati va accolta, con l’obbligo dell’Amministrazione, in chiave conformativa, di procedere alla quantificazione del numero di ore di sostegno necessarie, previa adeguata valutazione e motivazione e tenendo conto della patologia del minore, delle sue concrete esigenze e dei suoi bisogni formativi.
L’Amministrazione scolastica dovrà quindi provvedere, secondo quanto sopra statuito, alla modifica del P.E.I. e alla quantificazione del numero delle ore di sostegno nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
6.2 Va, invece, respinta la domanda risarcitoria, essendo stata formulata in termini generici sia con riguardo all’ an dell’’asserito pregiudizio, che relativamente al quantum , essendosi limitati i ricorrenti a richiamare precedenti giurisprudenziali che avrebbero riconosciuto il risarcimento del danno in situazione analoghe, senza fornire dimostrazione alcuna della circostanza che il minore, durante il periodo in cui non ha usufruito dell'insegnante di sostegno nella misura dovuta, abbia subito un peggioramento ovvero una regressione ovvero che ci sia stata una incidenza negativa nella sua vita di relazione con gli altri alunni o che, comunque, non sia stato possibile raggiungere gli obiettivi indicati nel P.E.I. In difetto di tale prova, infatti, verrebbe risarcito un danno in re ipsa , con ciò violando i principi più volte affermati in giurisprudenza in ordine alla necessità della prova del danno - conseguenza. Né può invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all’impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare, un danno - conseguenza incerto nel quantum ma certo nell’ an ( ex multis Consiglio di Stato, sezione III, 9 dicembre 2024, n. 9822).
7. La prevalente soccombenza dell’amministrazione resistente giustifica l’addebito a suo carico delle spese dell’odierno giudizio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- accoglie la domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe, con gli obblighi conformativi che ne discendono, precisati in motivazione, a carico dell’Amministrazione scolastica;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’U.S.R. Lazio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in ragione di euro 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.