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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 469/2023 del R.A.C.C. in data
24/02/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2023
d a
- (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Pordenone Via Cavallotti n. 18, con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO ANNA,
attrice
c o n t r o
- (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
avente per oggetto: Vendita di cose mobili,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11
ottobre 2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “a) accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui alla narrativa
dell'atto introduttivo, “P-System” è inadempiente Parte_2
all'obbligo di consegnare, presso la sede di in Prata di Parte_1
Pag. 1 Pordenone (PN), n. 332 rotoli di materiale per l'imballaggio industriale
466LA aventi un contro valore di € 16.120,00; b) per l'effetto dell'accertamento di cui al precedente punto a), dichiarare l'intervenuta
parziale risoluzione del contratto di cui in narrativa limitatamente alla parte
non eseguita (n. 332 rotoli di materiale per l'imballaggio industriale 466LA aventi un contro valore di € 16.120,00); c) per l'effetto della pronuncia di
risoluzione parziale di cui al precedente punto b), condannare
[...]
a restituire a l'importo di € 16.120,00, oltre Controparte_2 Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata in corso di
causa. In via istruttoria: si insite per l'ammissione della prova orale per
testimoni già chiesta nella seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc datata 15.02.2023, con i testimoni ivi indicati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione del 3.02.2023, regolarmente tradotto, asseverato e notificato, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_3
Deduceva l'attrice di aver concluso un contratto di compravendita in virtù del quale, a fronte del pagamento dell'importo di € 32.500,00, il convenuto si era impegnato a fornire n. 500 rotoli di materiale per imballaggio industriale da consegnare presso la sede dell'attrice. Affermava di aver Parte_1
provveduto al pagamento dell'intero importo concordato, ma che invece il convenuto consegnava soltanto n. 168 rotoli. Ciò premesso, l'attrice così concludeva conclusioni: “nel merito: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
disattesa ogni istanza, deduzione e ragione contraria: a) accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui in narrativa, “ ” CP_1 [...]
è inadempiente all'obbligo di consegnare, presso la sede di Parte_2
in Prata di Pordenone (PN), n. 332 rotoli di materiale per Parte_1
Pag. 2 l'imballaggio industriale 466LA aventi un contro valore di € 16.120,00; b) per l'effetto dell'accertamento di cui al precedente punto a), dichiarare
l'intervenuta parziale risoluzione del contratto di cui in narrativa
limitatamente alla parte non eseguita (n. 332 rotoli di materiale per
l'imballaggio industriale 466LA aventi un contro valore di € 16.120,00); c) per l'effetto della pronuncia di risoluzione parziale di cui al precedente
punto b), condannare a restituire a Controparte_2 Pt_1
l'importo di € 16.120,00, oltre al risarcimento dei danni nella misura
[...]
che verrà determinata in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza del 19.12.2023, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio e della notificazione dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e integrative di merito.
Alla successiva udienza del 19.04.2024, il Giudice, ritenuto che la causa non necessitasse di ulteriore istruttoria, fissava l'udienza dell'11.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A quest'ultima udienza precisava le conclusioni e il Parte_1
Giudice tratteneva in decisione la causa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
Ricostruzione dei fatti oggetto del contenzioso.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto Parte_1
di aver raggiunto, nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, un accordo con
, in persona di in virtù del quale l'attrice CP_1 Parte_2
avrebbe pagato la somma di € 32.500,00 e il convenuto avrebbe fornito, e consegnato presso la sede di di Pordenone, n. 500 rotoli di Parte_3
materiale per imballaggio industriale 466LA.
A conferma della raggiunta intesa, in data 15.1.2020 la convenuta emetteva la pro forma 1/01/2020 per l'importo di € 32.500,00 (cfr. doc. 1).
Pag. 3 in esecuzione del citato contratto, effettuava in data Parte_1
16.1.2020 un primo pagamento di € 16.250,00, pari al 50% del valore della fornitura (cfr. doc. 2), e in data 4.3.2020 un successivo bonifico di €
16.250,00 a saldo di quanto dovuto (cfr. doc. 3).
Le parti concordavano che la consegna della merce doveva avvenire nel mese di marzo 2020 (cfr. doc. 4).
Tuttavia, si rendeva gravemente inadempiente agli obblighi CP_1
assunti e ometteva di consegnare la merce pattuita all'attrice e già
integralmente pagata dalla stessa.
sollecitava in più occasioni la consegna della merce, Parte_1
senza ottenere alcun riscontro.
In data 9.4.2021 dichiarava la risoluzione del contratto Parte_1
[... ed intimava la restituzione dell'importo di € 32.500,00 percepito da
. CP_3
La circostanza è dimostra documentalmente dalla raccomandata A.R.
inviata dal difensore di parte attrice (cfr. doc. 5).
A questo punto, riconosceva espressamente il proprio CP_1
inadempimento, cercando di giustificare la mancata consegna al proprio fornitore cinese;
contestualmente si impegnava ad approvvigionarsi presso un soggetto terzo al fine di ottemperare ai propri obblighi contrattuali. La
circostanza risulta dalla comunicazione mail inviata da in data CP_1
12.05.2021 (cfr. doc. 6).
si rendeva disponibile a tergiversare nell'azione legale Parte_1
a condizione che la consegna della merce avvenisse immediatamente.
Nel corso del mese di giugno 2021 l'attrice riceveva solo n. 100 rotoli in luogo degli originari n. 500 ordinati e pagati (cfr. doc. 7).
Inoltre, nell'emettere la fattura per € 9.750,00, indicava un CP_1
prezzo unitario di € 97,50, in luogo di € 65,00 previsto nel contratto,
Pag. 4 cambiando unilateralmente il quantitativo complessivo da consegnare (cfr.
doc. 8).
L'attrice contestava immediatamente l'applicazione di un prezzo diverso rispetto a quello concordato e chiedeva altresì delucidazioni in merito alla tempistica della consegna del restante quantitativo di merce, da determinarsi sulla base del prezzo pattuito nel contratto.
Il convenuto riscontrava la richiesta di indicando che Parte_1
non era stato in grado di reperire la merce al prezzo contrattualmente pattuito e di non poter prevedere la data di consegna della restante fornitura (Cfr. doc.
9).
Con mail del 02.09.2021, il convenuto proponeva a la Parte_1
fornitura della residua merce al nuovo prezzo di € 97,50, in luogo dell'originario € 65,00 (cfr. doc. 10).
si rendeva disponibile ad accettare la proposta di Parte_1
controparte a condizione che la fornitura si perfezionasse entro il mese di novembre 2021 (cfr. doc. 11).
Ancora una volta, si rendeva inadempiente agli obblighi CP_1
assunti, limitandosi a consegnare nel corso di Gennaio 2022 solo n. 68 rotoli,
in luogo dei 400 ancora mancanti emettendo una fattura per l'importo di €
6.630,00 (cfr. doc. 12 e doc. 13);
A nulla valevano i successivi solleciti volti ad ottenere la consegna dei n. 332 rotoli mancanti, oppure la restituzione del maggior importo indebitamente trattenuto da pari al controvalore di detti n. 332 CP_1
rotoli, ovverosia la somma di € 16.120,00 (cfr. doc. 14).
In data 6.4.2022, l'attrice informava che in difetto di CP_1
riscontro avrebbe proceduto giudizialmente per la restituzione della somma indebitamente trattenuta, dando atto della risoluzione del contratto (cfr. doc.
15).
Pag. 5 L'istruttoria del presente procedimento, in particolare la produzione documentale (cfr. doc. 1-15), ha confermato integralmente la ricostruzione dei fatti operata di In particolare, sono stati dimostrati i Parte_1
seguenti fatti: stipulazione del contratto (consegna di n. 500 rotoli al prezzo di € 32.500,00), pagamento da parte di al convenuto della Parte_1
somma di € 32.500,00, consegna da parte di P-System di solo n. 168 anziché
n. 500 come concordato dalle parti.
L'odierna attrice ha correttamente dato esecuzione al contratto di fornitura di n. 500 rotoli di materiale per l'imballaggio industriale 466LA,
onorando i propri obblighi di pagamento.
La convenuta, al contrario, ha adempiuto solo parzialmente limitandosi a consegnare presso la sede di in Prata di Parte_1
Pordenone (PN) soltanto n. 168 rotoli.
, che è rimasta contumace nel presente procedimento, CP_1
omettendo così di fornire una eventuale giustificazione della propria condotta, si è resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti e ciò
giustifica la richiesta di risoluzione del contratto, per la parte non eseguita,
con contestuale obbligo in capo al convenuto di restituzione del prezzo incassato, e ad oggi ancora trattenuto, per la merce non consegnata (n. 332 rotoli), ovverosia per l'importo capitale di € 16.120,00, oltre gli interessi previsti dalla legge dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
Pag. 6 1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice e, accertato il grave inadempimento di “P-System”
dichiara l'intervenuta parziale risoluzione del contratto, Parte_2
condanna P-System” a restituire a l'importo Parte_2 Parte_1
capitale di € 16.120,00, oltre agli interessi previsti dalla legge dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
2) condanna in persona del legale CP_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 344,78 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 12 gennaio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 7