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Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/08/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
R. N. V. G. 1832/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1832/ 2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Roberto Mazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in IA, Corso Italia n. 36;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Paolo Visintin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monfalcone, Via Sant'Ambrogio, n. 54;
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: 1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione I coniugi, unitamente al di loro figlio, attualmente vivono per avervi ivi fissato la propria residenza familiare, nell'immobile sito in IA, via Boemo, n. 18/E ma intendono alienare tale immobile avendo peraltro già affidato l'incarico all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di IA. A far data dal mese di ottobre dell'anno 2024, il Sig. trasferirà la propria residenza presso l'immobile di Via Pt_1
Don Bosco, n. 119, in IA. Al momento della cess mobile già casa familiare sito in IA, via Boemo, n. 18/E la Sig.ra ed il figlio trasferiranno altrove la propria residenza. Parte_2 Persona_1
2) Espunto come da verbale d'udienza del 19/06/2024
3) Impegno alla compravendita dell'immobile sito in IA, via Boemo, n. 18/E
1 Come già esposto nella parte in premessa del presente ricorso, il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile Parte_1 (ente urbano) sito nel comune di IA, via Boemo, n. 18/E, cos tificato: , Controparte_1
C.C. Lucinico, P.T. Web 769 c. 1 (p.c.n. 1713/17 ente urbano).
In questa sede il Sig. si impegna ad alienare tale immobile avendo peraltro già affidato l'incarico Parte_1 all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di IA.
Si precisa che, sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il ricavato della vendita di tale immobile andrà suddiviso come segue: - estinzione del mutuo in essere relativo all'immobile di cui al presente punto;
- estinzione dei due prestiti (doc. 7) concessi a favore del Sig. Parte_1
- il residuo prezzo sarà incassato dalla Sig,ra . Parte_2
4) Mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
Nel caso che ci occupa, il figlio della coppia, è ormai divenuto maggiorenne ed intende continuare ad Persona_1 abitare con la madre. In considerazione della età di , quest'ultimo potrà vedere e stare con il Per_1 padre ogniqualvolta lo desideri.
Si precisa che frequenta l'ultimo anno della scuola superiore Liceo Scientifico Duca degli Abbruzzi di IA Per_1 dunque, pur essendo maggiorenne non è certo economicamente indipendente e, dunque, il Sig. a far data Parte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a versare alla Sig.ra a ti to del figlio Parte_2
, la somma di euro 300,00 (trecento//00) mensili, da versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese e da Per_1 si secondo gli indici ISTAT, mentre gli odierni ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del Tribunale di IA che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 8), ai soli fini della corretta indicazione delle spese.
L'assegno UNICO, le detrazioni e le deduzioni relative al figlio spetteranno interamente alla Sig.ra Per_1 Parte_2 e ciò a far data dal deposito del presente ricorso con esclusione relative alle spese straordinarie che sp
[...] ai genitori in egual misura.
5) Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
6) Beni mobili registrati
Come già esposto in premessa, il Sig. è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura BMW X1, Pt_1 targata FP918CA, autovettura BM targata DA780XX nonché scooter/moto Honda modello PCX125 abs Base targato FF49219 (doc. 4).
Con il presente atto, sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il Sig. trasferisce alla Sig.ra Parte_1
l'autovettura BMW serie 1 targata DA780XX. All'uopo, le parti si impegnano, entro 30 giorni Parte_2 la separazione, ad effettuare tutti i passaggi burocratici dell'automobile BMW serie 1 targata DA780XX alla Sig.ra che, dunque, verrà alla stessa intestata e resterà in uso esclusivo alla stessa con conseguente accollo Parte_2 da parte della medesima di ogni e qualsiasi spesa ad essa inerente. 8) Animali domestici Per_ Il cane di razza Golden Retriever di nome resterà affidato alla Sig.ra ed entrambi i coniugi si faranno Parte_2 carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie dello stesso.
9) Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio.
2 10) Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_2 Parte_1
14/02/2002 presso il Comune di IA (anno 2002, atto n. 7, reg. , parte PARTE 1 ,serie )
Dall'unione coniugale è nato (n. il 18/03/2005 a IA), maggiorenne ed Persona_1 economicamente non autosufficiente;
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/05/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti sono comparse all'udienza del 18/06/2024 in cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza data all'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole il 31/05/2024
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Le spese di lite si liquidano come da accordi tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite ripartite al 50% tra le parti
Così deciso in IA, il 18/07/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1832/ 2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Roberto Mazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in IA, Corso Italia n. 36;
e da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Paolo Visintin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monfalcone, Via Sant'Ambrogio, n. 54;
Oggetto: Separazione congiunta
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: 1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione I coniugi, unitamente al di loro figlio, attualmente vivono per avervi ivi fissato la propria residenza familiare, nell'immobile sito in IA, via Boemo, n. 18/E ma intendono alienare tale immobile avendo peraltro già affidato l'incarico all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di IA. A far data dal mese di ottobre dell'anno 2024, il Sig. trasferirà la propria residenza presso l'immobile di Via Pt_1
Don Bosco, n. 119, in IA. Al momento della cess mobile già casa familiare sito in IA, via Boemo, n. 18/E la Sig.ra ed il figlio trasferiranno altrove la propria residenza. Parte_2 Persona_1
2) Espunto come da verbale d'udienza del 19/06/2024
3) Impegno alla compravendita dell'immobile sito in IA, via Boemo, n. 18/E
1 Come già esposto nella parte in premessa del presente ricorso, il Sig. è proprietario esclusivo dell'immobile Parte_1 (ente urbano) sito nel comune di IA, via Boemo, n. 18/E, cos tificato: , Controparte_1
C.C. Lucinico, P.T. Web 769 c. 1 (p.c.n. 1713/17 ente urbano).
In questa sede il Sig. si impegna ad alienare tale immobile avendo peraltro già affidato l'incarico Parte_1 all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di IA.
Si precisa che, sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti, il ricavato della vendita di tale immobile andrà suddiviso come segue: - estinzione del mutuo in essere relativo all'immobile di cui al presente punto;
- estinzione dei due prestiti (doc. 7) concessi a favore del Sig. Parte_1
- il residuo prezzo sarà incassato dalla Sig,ra . Parte_2
4) Mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
Nel caso che ci occupa, il figlio della coppia, è ormai divenuto maggiorenne ed intende continuare ad Persona_1 abitare con la madre. In considerazione della età di , quest'ultimo potrà vedere e stare con il Per_1 padre ogniqualvolta lo desideri.
Si precisa che frequenta l'ultimo anno della scuola superiore Liceo Scientifico Duca degli Abbruzzi di IA Per_1 dunque, pur essendo maggiorenne non è certo economicamente indipendente e, dunque, il Sig. a far data Parte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvederà a versare alla Sig.ra a ti to del figlio Parte_2
, la somma di euro 300,00 (trecento//00) mensili, da versarsi entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese e da Per_1 si secondo gli indici ISTAT, mentre gli odierni ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche ordinarie e straordinarie non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del Tribunale di IA che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 8), ai soli fini della corretta indicazione delle spese.
L'assegno UNICO, le detrazioni e le deduzioni relative al figlio spetteranno interamente alla Sig.ra Per_1 Parte_2 e ciò a far data dal deposito del presente ricorso con esclusione relative alle spese straordinarie che sp
[...] ai genitori in egual misura.
5) Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento.
6) Beni mobili registrati
Come già esposto in premessa, il Sig. è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura BMW X1, Pt_1 targata FP918CA, autovettura BM targata DA780XX nonché scooter/moto Honda modello PCX125 abs Base targato FF49219 (doc. 4).
Con il presente atto, sempre a definizione di ogni rapporto patrimoniale, il Sig. trasferisce alla Sig.ra Parte_1
l'autovettura BMW serie 1 targata DA780XX. All'uopo, le parti si impegnano, entro 30 giorni Parte_2 la separazione, ad effettuare tutti i passaggi burocratici dell'automobile BMW serie 1 targata DA780XX alla Sig.ra che, dunque, verrà alla stessa intestata e resterà in uso esclusivo alla stessa con conseguente accollo Parte_2 da parte della medesima di ogni e qualsiasi spesa ad essa inerente. 8) Animali domestici Per_ Il cane di razza Golden Retriever di nome resterà affidato alla Sig.ra ed entrambi i coniugi si faranno Parte_2 carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie dello stesso.
9) Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio.
2 10) Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_2 Parte_1
14/02/2002 presso il Comune di IA (anno 2002, atto n. 7, reg. , parte PARTE 1 ,serie )
Dall'unione coniugale è nato (n. il 18/03/2005 a IA), maggiorenne ed Persona_1 economicamente non autosufficiente;
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/05/2024, hanno dato atto come siano emerse divergenze insanabili tali da rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza e hanno chiesto che il Tribunale omologasse le condizioni di separazione alle condizioni riportate in epigrafe;
Le parti sono comparse all'udienza del 18/06/2024 in cui hanno manifestato la loro volontà di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Con ordinanza data all'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c il quale ha espresso parere favorevole il 31/05/2024
2. La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento del ricorso attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Le spese di lite si liquidano come da accordi tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale di IA in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
Omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite ripartite al 50% tra le parti
Così deciso in IA, il 18/07/2024
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
Il Giudice Relatore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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