TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6403
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del termine di 30 giorni per la decisione di non aggiudicazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 per l'esercizio della facoltà di non procedere all'aggiudicazione è perentorio e la sua violazione determina l'illegittimità del provvedimento. Nel caso di specie, la decisione è stata adottata quasi un anno dopo la valutazione delle offerte, senza giustificazioni oggettive per la prolungata inerzia procedimentale.

  • Accolto
    Illegittimità del disciplinare per violazione dei principi di tempestività e certezza del diritto

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla violazione del termine di 30 giorni.

  • Accolto
    Danno da illegittima esclusione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, il che implica l'accoglimento della domanda di annullamento e, di conseguenza, apre la strada al risarcimento del danno, anche in forma specifica se ritenuto opportuno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 6403
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6403
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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