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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13.05.2025 tenuta nelle forme ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8970/2023 R.G. Lavoro, promossa da rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'Avv. Dario Alessio
Sibillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Manfredonia
(FG) al Largo dei Baroni Cessa n. 7
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023 il ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negata in sede amministrativa;
che la TU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o della pensione, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il
Sig. persona invalida al 100%, meritevole di percepire Parte_1 la pensione di invalidità totale sussistendone tutti i requisiti di legge;
2) Ulteriormente, condannare l al pagamento di diritti ed onorari CP_1 della fase dell'espletato procedimento di ATP ex art. 445 bis cpc, celebrato dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro e Previdenza,
Dott.ssa De Lia, recante n. R.G. 1416/2021, da cumularsi con le competenze legali afferenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del costituito difensore che, in relazione alle stesse, se ne dichiara, ad ogni effetto di legge, antistatario;
”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, richiamato il TU della fase di ATPO a chiarimenti, all'udienza del 13 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Nel caso di specie, la TU medico–legale depositata dal dott. Per_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto
[...]
l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% essendo per la precisazione pari all'89% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 1416/2021 del Tribunale di
Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il TU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del TP
(cfr. considerazioni in atti).
Il magistrato all'epoca tabellarmente competente ha tuttavia ritenuto di richiamare il dott. a rendere nuovamente i Per_2 chiarimenti.
Il TU ha confermato la valutazione già espressa in sede di ATPO sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Riguardo al quesito la disamina della letteratura in merito consente di stabilire con evidenze forti che i pazienti schizofrenici trattati con farmaci AP (di prima e seconda generazione- Alanzapina) presentano un rischio di sviluppare diabete di tipo 2 maggiore e statisticamente significativo rispetto alla popolazione generale. Resta, tuttavia, da chiarire se e quanto di questo rischio sia da attribuire ai farmaci AP o alla schizofrenia in quanto tale, visto che anche in era pre-antipsicotica l' incidenza di diabete era risultata superiore nei pazienti schizofrenici rispetto alla popolazione generale. Un altro elemento emerso in quest'analisi è rappresentato dal fatto che una maggiore incidenza di diabete era stata osservata, nei pazienti esposti agli AP tradizionali rispetto alla popolazione generale, già prima dell'introduzione dei nuovi composti, avvenuta con l'introduzione della clozapina verso la metà degli anni 90.
Non emergono invece evidenze chiare, cioè ricavate da adeguati studi epidemiologici di tipo prospettico, a sostegno di un maggiore rischio
“diabetogeno” dei nuovi AP (considerati come classe) rispetto a quelli tradizionali, sebbene questo rischio sia stato evidenziato in alcuni studi retrospettivi. A questo proposito si deve osservare che la quasi totalità dei lavori pubblicati non ha analizzato le eventuali differenze tra i diversi farmaci all'interno della classe degli AP tradizionali. Un rischio maggiore è stato, di fatto, segnalato in alcuni studi per quelli
a bassa potenza (clorpromazina e tioridazina) rispetto a quelli ad alta potenza (aloperidolo). Questa carenza di informazioni non permette, quindi, di stabilire attraverso un' analisi comparativa quale sia il rischio dei composti tradizionali (almeno di quelli più utilizzati) rispetto ai nuovi. Per quanto riguarda, infine, la definizione del rischio tra i nuovi AP, si può concludere che non esistono dati consistenti per sostenere un effetto “diabetogeno” maggiore di un farmaco rispetto ad un altro. I risultati contrastanti provenienti dai diversi studi pubblicati, così come i numerosi bias metodologici che li caratterizzano, ed il piccolo numero di casi di diabete riportati con questi nuovi farmaci anche dopo molti anni di esposizione, rendono decisamente problematica e prematura un'analisi comparativa tra i diversi composti appartenenti alla classe dei nuovi AP. Ciò riportato, si conferma che nel caso di cui alla TU, al sig. è stato Parte_1 valutato la presenza del diabete mellito con una percentuale , per analogia, del 30 % (cod. 9309). Pertanto contestare se l' antipsicotico abbia determinato o meno l' insorgenza del diabete mellito è pretestuoso in quanto tale patologia, al di là se è stata causata dalla terapia antipsicotica o meno, è stata valutata nella TU già depositata. Per quanto riguarda la valutazione della del 71%, riguardante la patologia psichiatrica (psicosi tipo paranoide cronica), tale valutazione ingloba tutto il corteo sintomatologico legata alla stessa.”
Con note di trattazione depositate in data 20.02.2025, parte ricorrente ha chiesto disporsi la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro TU allegando a sostegno osservazioni redatte dal dott. il quale, ripercorso lo svolgimento delle operazioni Persona_3 peritali e dei chiarimenti, esponeva: Ora mi chiedo, come è possibile, sulla base dei documenti scientifici forniti e sulla mancanza di un esame obiettivo psichiatrico che spieghi la gravità della patologia psichiatrica e della farmaco-resistenza ad esso correlata, che il TU affermi che la valutazione del 71% “ingloba tutto il corteo sintomatologico correlato alla stessa”? A tal proposito, ci è dato sapere, in un contesto democratico, cosa si intende per ”corteo” e a quali segni e sintomi, non descritti dal TU nell'esame obiettivo psichiatrico, ci si debba fare riferimento? Si chiede troppo al TU di descrivere gli elementi clinici e scientifici oggettivi da lui riscontrati, che lo hanno portato a valutare la patologia psichiatrica al
71 % e non all'80%, quando la stessa è farmaco- resistente ed è collegata al Decadimento Cognitivo? Non solo, può il TU evitare di descrivere e/o citare studi su basi probabilistiche, senza specificarne le fonti, e fare riferimento ad articoli scientifici riguardanti l'associazione oggettiva , nel caso specifico, tra sindrome metabolica scompensata e assunzione di antipsicotici atipici, del tipo olanzapina ad alti dosaggi
, dal momento che il range è di 20 – 30 mg?
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano tali da inficiare la valutazione del TU.
Nello specifico le osservazioni del dott. , lungi Per_3 dall'indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata, si limita a porre solo una serie di domande critiche.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di TU della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel giudizio, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di TU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971);
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di TU. CP_1
- nulla per le spese di TU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13.05.2025 tenuta nelle forme ex art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8970/2023 R.G. Lavoro, promossa da rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce Parte_1 all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'Avv. Dario Alessio
Sibillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Manfredonia
(FG) al Largo dei Baroni Cessa n. 7
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Persona_1 dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione di invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023 il ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negata in sede amministrativa;
che la TU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile o della pensione, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare il
Sig. persona invalida al 100%, meritevole di percepire Parte_1 la pensione di invalidità totale sussistendone tutti i requisiti di legge;
2) Ulteriormente, condannare l al pagamento di diritti ed onorari CP_1 della fase dell'espletato procedimento di ATP ex art. 445 bis cpc, celebrato dinanzi al Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro e Previdenza,
Dott.ssa De Lia, recante n. R.G. 1416/2021, da cumularsi con le competenze legali afferenti il presente giudizio, da distrarsi in favore del costituito difensore che, in relazione alle stesse, se ne dichiara, ad ogni effetto di legge, antistatario;
”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, richiamato il TU della fase di ATPO a chiarimenti, all'udienza del 13 maggio 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Nel caso di specie, la TU medico–legale depositata dal dott. Per_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetto
[...]
l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% essendo per la precisazione pari all'89% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 1416/2021 del Tribunale di
Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il TU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del TP
(cfr. considerazioni in atti).
Il magistrato all'epoca tabellarmente competente ha tuttavia ritenuto di richiamare il dott. a rendere nuovamente i Per_2 chiarimenti.
Il TU ha confermato la valutazione già espressa in sede di ATPO sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Riguardo al quesito la disamina della letteratura in merito consente di stabilire con evidenze forti che i pazienti schizofrenici trattati con farmaci AP (di prima e seconda generazione- Alanzapina) presentano un rischio di sviluppare diabete di tipo 2 maggiore e statisticamente significativo rispetto alla popolazione generale. Resta, tuttavia, da chiarire se e quanto di questo rischio sia da attribuire ai farmaci AP o alla schizofrenia in quanto tale, visto che anche in era pre-antipsicotica l' incidenza di diabete era risultata superiore nei pazienti schizofrenici rispetto alla popolazione generale. Un altro elemento emerso in quest'analisi è rappresentato dal fatto che una maggiore incidenza di diabete era stata osservata, nei pazienti esposti agli AP tradizionali rispetto alla popolazione generale, già prima dell'introduzione dei nuovi composti, avvenuta con l'introduzione della clozapina verso la metà degli anni 90.
Non emergono invece evidenze chiare, cioè ricavate da adeguati studi epidemiologici di tipo prospettico, a sostegno di un maggiore rischio
“diabetogeno” dei nuovi AP (considerati come classe) rispetto a quelli tradizionali, sebbene questo rischio sia stato evidenziato in alcuni studi retrospettivi. A questo proposito si deve osservare che la quasi totalità dei lavori pubblicati non ha analizzato le eventuali differenze tra i diversi farmaci all'interno della classe degli AP tradizionali. Un rischio maggiore è stato, di fatto, segnalato in alcuni studi per quelli
a bassa potenza (clorpromazina e tioridazina) rispetto a quelli ad alta potenza (aloperidolo). Questa carenza di informazioni non permette, quindi, di stabilire attraverso un' analisi comparativa quale sia il rischio dei composti tradizionali (almeno di quelli più utilizzati) rispetto ai nuovi. Per quanto riguarda, infine, la definizione del rischio tra i nuovi AP, si può concludere che non esistono dati consistenti per sostenere un effetto “diabetogeno” maggiore di un farmaco rispetto ad un altro. I risultati contrastanti provenienti dai diversi studi pubblicati, così come i numerosi bias metodologici che li caratterizzano, ed il piccolo numero di casi di diabete riportati con questi nuovi farmaci anche dopo molti anni di esposizione, rendono decisamente problematica e prematura un'analisi comparativa tra i diversi composti appartenenti alla classe dei nuovi AP. Ciò riportato, si conferma che nel caso di cui alla TU, al sig. è stato Parte_1 valutato la presenza del diabete mellito con una percentuale , per analogia, del 30 % (cod. 9309). Pertanto contestare se l' antipsicotico abbia determinato o meno l' insorgenza del diabete mellito è pretestuoso in quanto tale patologia, al di là se è stata causata dalla terapia antipsicotica o meno, è stata valutata nella TU già depositata. Per quanto riguarda la valutazione della del 71%, riguardante la patologia psichiatrica (psicosi tipo paranoide cronica), tale valutazione ingloba tutto il corteo sintomatologico legata alla stessa.”
Con note di trattazione depositate in data 20.02.2025, parte ricorrente ha chiesto disporsi la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro TU allegando a sostegno osservazioni redatte dal dott. il quale, ripercorso lo svolgimento delle operazioni Persona_3 peritali e dei chiarimenti, esponeva: Ora mi chiedo, come è possibile, sulla base dei documenti scientifici forniti e sulla mancanza di un esame obiettivo psichiatrico che spieghi la gravità della patologia psichiatrica e della farmaco-resistenza ad esso correlata, che il TU affermi che la valutazione del 71% “ingloba tutto il corteo sintomatologico correlato alla stessa”? A tal proposito, ci è dato sapere, in un contesto democratico, cosa si intende per ”corteo” e a quali segni e sintomi, non descritti dal TU nell'esame obiettivo psichiatrico, ci si debba fare riferimento? Si chiede troppo al TU di descrivere gli elementi clinici e scientifici oggettivi da lui riscontrati, che lo hanno portato a valutare la patologia psichiatrica al
71 % e non all'80%, quando la stessa è farmaco- resistente ed è collegata al Decadimento Cognitivo? Non solo, può il TU evitare di descrivere e/o citare studi su basi probabilistiche, senza specificarne le fonti, e fare riferimento ad articoli scientifici riguardanti l'associazione oggettiva , nel caso specifico, tra sindrome metabolica scompensata e assunzione di antipsicotici atipici, del tipo olanzapina ad alti dosaggi
, dal momento che il range è di 20 – 30 mg?
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano tali da inficiare la valutazione del TU.
Nello specifico le osservazioni del dott. , lungi Per_3 dall'indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata, si limita a porre solo una serie di domande critiche.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal TU dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di TU della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel giudizio, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di TU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento della riduzione totale della capacità lavorativa (art. 12 L. n. 118/1971);
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di TU. CP_1
- nulla per le spese di TU per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano