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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6584 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Pettinari attrice nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA OC convenuta
Oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis
[...] reiectis: 1) Previo accertamento dei fatti in premessa, accertare e dichiarare nel contratto in premessa stipulato in data
28/7/2005 tra essa e la ora , è nulla quanto alla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 determinazione degli interessi per il superamento ab origine del tasso soglia e che gli organi della banca stessa erano consapevoli dello stato di bisogno sopravvenuto della stessa attrice;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice
a titolo di interessi corrispettivi e moratori dal 2005 in poi e per l'effetto accertato l'illecito contrattuale ed extra contrattuale della banca condannarla al pagamento della somma di €. 66.847,12 oltre interessi legali dal 28/7/2005 a titolo di danni materiali ed €. 20.000,00 a titolo di danni morali. 3) Condannare la banca convenuta alle spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha, difatti, esposto:
- di aver stipulato assieme al marito, in data 28.7.2005, un contratto di mutuo fondiario con la
[...] per l'importo di € 150.000,00, con previsione di un periodo di ammortamento di 360 CP_2 mesi (12 rate annue), un tasso di interesse fisso al 3,4% per le prime 25 mensilità e, successivamente, determinato sulla base del valore euribor a 6 mesi aumentato di uno spread all'1,4%, mentre gli interessi di mora erano determinati nella misura del 3%;
- di non essere riuscita a corrispondere le rate del mutuo, dopo un periodo iniziale di pagamento delle rate, a causa di gravi difficoltà economiche;
- che, nonostante la banca fosse a conoscenza di tali difficoltà, aveva ugualmente costituito in mora l'attrice e poi risolto unilateralmente il contratto di mutuo e il rapporto di conto corrente;
- che la perizia svolta sul contratto di mutuo aveva evidenziato che il tasso di mora (6,40%) era superiore al tasso soglia ab origine, pari al 5,79%;
- di aver quindi diritto al risarcimento del danno pari al ricalcolo degli interessi corrispettivi pari a zero, quantificato in € 66.847,12, oltre interessi legali, e del danno morale, pari a € 20.000,00.
2. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito:
- l'inattendibilità della perizia di parte, atteso che ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi rileva il momento della loro pattuizione indipendentemente da quello del loro pagamento ed essendo il tasso soglia dell'epoca (III trimestre 2005), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per i mutui a tasso fisso (e non il tasso variabile come dedotto da controparte), pari al 7,16%;
- che, posto che il tasso mora era assolutamente infra soglia, in ogni caso, era errato il confronto tra il tasso di mora e il tetto stabilito espressamente per il solo tasso corrispettivo, raffrontandosi in tal modo tassi disomogeni;
- che, anche ove il tasso di mora fosse stato sopra soglia, non sarebbe stato comunque corretto l'assunto di controparte in ordine alla c.d. gratuità del mutuo;
- che la richiesta danno morale/materiale era generica e priva di prova;
- che anche rispetto alla richiesta di restituzione dell'importo di € 66.847,12 non era stata fornita alcuna prova circa l'effettivo pagamento delle rate, emergendo anzi, dalla documentazione versata in atti, che i mutuatari nel corso degli anni avessero usufruito di sospensione del pagamento delle rate di mutuo e agevolazioni da parte della che aveva rinunciato agli interessi di mora sul capitale residuo ed CP_2 eccependo, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla e quanto dovuto, di contro, dall'attrice a CP_2 Controparte_3
[...]
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
2 Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta avanzata da parte attrice di rimessione della causa sul Contr ruolo, in quanto “in pendenza del presente giudizio di accertamento, la convenuta ha ceduto sin dal 2022 il proprio credito alla nell'ambito di una cessione in blocco dei propri crediti, e quest'ultima ha proceduto ad agire CP_5 esecutivamente in base allo stesso contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio” (cfr. p. 5 comparsa conclusionale parte attrice), stante il chiaro disposto del comma 1 dell'art. 111 c.p.c., ai sensi del quale
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Ciò posto, le doglianze di parte attrice rispetto al contratto di mutuo sono risultate del tutto infondate, all'esito dell'istruttoria svolta.
Per quanto concerne la contestazione relativa alla pattuizione di interessi moratori asseritamente superiori al tasso soglia usurario, vigente al momento della conclusione del contratto, deve preliminarmente rilevarsi che il tasso soglia usura per gli interessi di mora non è pari a quello dei corrispettivi, come erroneamente sostenuto da parte attrice;
gli interessi moratori, che hanno funzione anche risarcitoria, sono difatti per natura più elevati degli interessi corrispettivi, ed è quindi necessario adeguare la misura del tasso soglia al fisiologico incremento del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
Gli interessi moratori sono, viceversa, usurari quando sono “fuori dal mercato”, ovvero determinati in misura nettamente distante dalla media degli interessi analogamente stipulati. La formula individuata dalla Cassazione per il calcolo del tasso mora soglia è: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza” dai d.m. (Cass. S.U. 19597/2020 cit.).
Ciò posto, nel corso del giudizio è stata espletata CTU, poi integrata su richiesta del precedente giudicante (cfr. verbale udienza del 17.11.2023), alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di usura.
Ebbene, attenendosi puntualmente ai criteri indicati nel quesito da ultimo formulato, il CTU, con elaborato peritale condivisibile in ogni sua parte e conclusione, ha in particolare accertato che “gli
“interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 27/07/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati anche gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia). In definitiva, il contratto in oggetto, risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr.
p. 9 consulenza depositata il 20.3.2024).
Pertanto, la doglianza avanzata da parte attrice, che non ha in alcun modo contestato gli esiti della consulenza svolta in corso di causa, è risultata del tutto priva di fondamento.
3 Parimenti infondata è la contestazione circa l'usurarietà dei tassi di interesse praticati, siccome comunque sproporzionati secondo la nozione di c.d. usura soggettiva. L'allegazione è generica ed è rimasta a livello meramente assertivo, senza che l'attrice abbia provato o si sia offerta di provare, come era onere sulla stessa gravante, i relativi presupposti (applicazione di interessi sproporzionati, tenuto conto di quelli medi praticati dagli istituti di credito;
condizioni di difficoltà economica del soggetto debitore;
approfittamento di tali condizioni da parte del soggetto creditore) e tanto basta per respingere la domanda in scrutinio.
In definitiva, le domande attoree, per i motivi esposti, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., chiesta da parte convenuta, non ravvisandosi, sotto il profilo soggettivo, gli estremi della malafede o colpa grave nel comportamento processuale dell'attrice.
Ogni ulteriore questione assorbita.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, che Parte_1 sono liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU a carico dell'Erario ex art. 131 t.u. 115/2002, vista l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, come separatamente liquidate.
Si comunichi.
15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 6584 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Pettinari attrice nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MA OC convenuta
Oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 14.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis
[...] reiectis: 1) Previo accertamento dei fatti in premessa, accertare e dichiarare nel contratto in premessa stipulato in data
28/7/2005 tra essa e la ora , è nulla quanto alla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 determinazione degli interessi per il superamento ab origine del tasso soglia e che gli organi della banca stessa erano consapevoli dello stato di bisogno sopravvenuto della stessa attrice;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice
a titolo di interessi corrispettivi e moratori dal 2005 in poi e per l'effetto accertato l'illecito contrattuale ed extra contrattuale della banca condannarla al pagamento della somma di €. 66.847,12 oltre interessi legali dal 28/7/2005 a titolo di danni materiali ed €. 20.000,00 a titolo di danni morali. 3) Condannare la banca convenuta alle spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha, difatti, esposto:
- di aver stipulato assieme al marito, in data 28.7.2005, un contratto di mutuo fondiario con la
[...] per l'importo di € 150.000,00, con previsione di un periodo di ammortamento di 360 CP_2 mesi (12 rate annue), un tasso di interesse fisso al 3,4% per le prime 25 mensilità e, successivamente, determinato sulla base del valore euribor a 6 mesi aumentato di uno spread all'1,4%, mentre gli interessi di mora erano determinati nella misura del 3%;
- di non essere riuscita a corrispondere le rate del mutuo, dopo un periodo iniziale di pagamento delle rate, a causa di gravi difficoltà economiche;
- che, nonostante la banca fosse a conoscenza di tali difficoltà, aveva ugualmente costituito in mora l'attrice e poi risolto unilateralmente il contratto di mutuo e il rapporto di conto corrente;
- che la perizia svolta sul contratto di mutuo aveva evidenziato che il tasso di mora (6,40%) era superiore al tasso soglia ab origine, pari al 5,79%;
- di aver quindi diritto al risarcimento del danno pari al ricalcolo degli interessi corrispettivi pari a zero, quantificato in € 66.847,12, oltre interessi legali, e del danno morale, pari a € 20.000,00.
2. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito:
- l'inattendibilità della perizia di parte, atteso che ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi rileva il momento della loro pattuizione indipendentemente da quello del loro pagamento ed essendo il tasso soglia dell'epoca (III trimestre 2005), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia per i mutui a tasso fisso (e non il tasso variabile come dedotto da controparte), pari al 7,16%;
- che, posto che il tasso mora era assolutamente infra soglia, in ogni caso, era errato il confronto tra il tasso di mora e il tetto stabilito espressamente per il solo tasso corrispettivo, raffrontandosi in tal modo tassi disomogeni;
- che, anche ove il tasso di mora fosse stato sopra soglia, non sarebbe stato comunque corretto l'assunto di controparte in ordine alla c.d. gratuità del mutuo;
- che la richiesta danno morale/materiale era generica e priva di prova;
- che anche rispetto alla richiesta di restituzione dell'importo di € 66.847,12 non era stata fornita alcuna prova circa l'effettivo pagamento delle rate, emergendo anzi, dalla documentazione versata in atti, che i mutuatari nel corso degli anni avessero usufruito di sospensione del pagamento delle rate di mutuo e agevolazioni da parte della che aveva rinunciato agli interessi di mora sul capitale residuo ed CP_2 eccependo, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla e quanto dovuto, di contro, dall'attrice a CP_2 Controparte_3
[...]
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
2 Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta avanzata da parte attrice di rimessione della causa sul Contr ruolo, in quanto “in pendenza del presente giudizio di accertamento, la convenuta ha ceduto sin dal 2022 il proprio credito alla nell'ambito di una cessione in blocco dei propri crediti, e quest'ultima ha proceduto ad agire CP_5 esecutivamente in base allo stesso contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio” (cfr. p. 5 comparsa conclusionale parte attrice), stante il chiaro disposto del comma 1 dell'art. 111 c.p.c., ai sensi del quale
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Ciò posto, le doglianze di parte attrice rispetto al contratto di mutuo sono risultate del tutto infondate, all'esito dell'istruttoria svolta.
Per quanto concerne la contestazione relativa alla pattuizione di interessi moratori asseritamente superiori al tasso soglia usurario, vigente al momento della conclusione del contratto, deve preliminarmente rilevarsi che il tasso soglia usura per gli interessi di mora non è pari a quello dei corrispettivi, come erroneamente sostenuto da parte attrice;
gli interessi moratori, che hanno funzione anche risarcitoria, sono difatti per natura più elevati degli interessi corrispettivi, ed è quindi necessario adeguare la misura del tasso soglia al fisiologico incremento del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
Gli interessi moratori sono, viceversa, usurari quando sono “fuori dal mercato”, ovvero determinati in misura nettamente distante dalla media degli interessi analogamente stipulati. La formula individuata dalla Cassazione per il calcolo del tasso mora soglia è: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza” dai d.m. (Cass. S.U. 19597/2020 cit.).
Ciò posto, nel corso del giudizio è stata espletata CTU, poi integrata su richiesta del precedente giudicante (cfr. verbale udienza del 17.11.2023), alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di usura.
Ebbene, attenendosi puntualmente ai criteri indicati nel quesito da ultimo formulato, il CTU, con elaborato peritale condivisibile in ogni sua parte e conclusione, ha in particolare accertato che “gli
“interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 27/07/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati anche gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge (tasso soglia). In definitiva, il contratto in oggetto, risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” (cfr.
p. 9 consulenza depositata il 20.3.2024).
Pertanto, la doglianza avanzata da parte attrice, che non ha in alcun modo contestato gli esiti della consulenza svolta in corso di causa, è risultata del tutto priva di fondamento.
3 Parimenti infondata è la contestazione circa l'usurarietà dei tassi di interesse praticati, siccome comunque sproporzionati secondo la nozione di c.d. usura soggettiva. L'allegazione è generica ed è rimasta a livello meramente assertivo, senza che l'attrice abbia provato o si sia offerta di provare, come era onere sulla stessa gravante, i relativi presupposti (applicazione di interessi sproporzionati, tenuto conto di quelli medi praticati dagli istituti di credito;
condizioni di difficoltà economica del soggetto debitore;
approfittamento di tali condizioni da parte del soggetto creditore) e tanto basta per respingere la domanda in scrutinio.
In definitiva, le domande attoree, per i motivi esposti, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., chiesta da parte convenuta, non ravvisandosi, sotto il profilo soggettivo, gli estremi della malafede o colpa grave nel comportamento processuale dell'attrice.
Ogni ulteriore questione assorbita.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, che Parte_1 sono liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU a carico dell'Erario ex art. 131 t.u. 115/2002, vista l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, come separatamente liquidate.
Si comunichi.
15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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