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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8667/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002163661104302787 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22423/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna atto di pignoramento presso terzi doc. n. 20250002163661104302787, avente ad oggetto ingiunzione n. 634024250274 del 10.06.2022, presuntivamente notificata il 05.07.2022 ed intimazione n. 20240002149771091209464 del 27.08.24, presuntivamente notificata il 16.10.24, relativa alla tassa automobilistica anno 2016, veicolo tg. Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 2.247,58, terzo Società_1 S.R.L., in p.l.r.p.t. Deduce: 1) difetto di legittimazione passiva, per non essere mai stato proprietario del predetto veicolo;
2) omessa notifica degli atti prodromici;
3) interevenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Non risultano costituite le controparti, pur essendo regolarmente notificato il ricorso introduttivo .
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario".
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In particolare, a fronte della mancata costituzione in giudizio sia della Regione Campania sia del concessionario per la riscossione, non risulta provata la notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi doc. n. 20250002163661104302787, per cui deve essere dichiarata la nullità dell'atto opposto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cfr: Cass. SS.UU. Sent. n. 10012/2021).
Deve inoltre, essere dichiarata la prescrizione della pretesa tributaria per tasse automobilistiche 2017, in quanto, come noto, in materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Pertanto, il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione e nel caso in esame risultano certamente decorsi i termini prescrizionali triennali in assenza di qualsivoglia titolo interruttivo.
Come già anticipato in premessa, il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14416/2004), ritiene la Corte di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando parti resistenti al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8667/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002163661104302787 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22423/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna atto di pignoramento presso terzi doc. n. 20250002163661104302787, avente ad oggetto ingiunzione n. 634024250274 del 10.06.2022, presuntivamente notificata il 05.07.2022 ed intimazione n. 20240002149771091209464 del 27.08.24, presuntivamente notificata il 16.10.24, relativa alla tassa automobilistica anno 2016, veicolo tg. Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 2.247,58, terzo Società_1 S.R.L., in p.l.r.p.t. Deduce: 1) difetto di legittimazione passiva, per non essere mai stato proprietario del predetto veicolo;
2) omessa notifica degli atti prodromici;
3) interevenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Non risultano costituite le controparti, pur essendo regolarmente notificato il ricorso introduttivo .
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario".
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
In particolare, a fronte della mancata costituzione in giudizio sia della Regione Campania sia del concessionario per la riscossione, non risulta provata la notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento presso terzi doc. n. 20250002163661104302787, per cui deve essere dichiarata la nullità dell'atto opposto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica di un atto precedente quale Cartella di pagamento e/o l'Avviso di accertamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cfr: Cass. SS.UU. Sent. n. 10012/2021).
Deve inoltre, essere dichiarata la prescrizione della pretesa tributaria per tasse automobilistiche 2017, in quanto, come noto, in materia di tassa automobilistica, l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Pertanto, il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione e nel caso in esame risultano certamente decorsi i termini prescrizionali triennali in assenza di qualsivoglia titolo interruttivo.
Come già anticipato in premessa, il ricorso, in definitiva, deve essere accolto, così emendandosi l'errore materiale presente nel dispositivo comunicato, in cui è riportata la dicitura "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania ed Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario" mentre invece deve essere correttamente riportato "Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario". Sotto tale ultimo profilo, considerato che le difformità della sentenza rispetto al dispositivo dovute a correzioni di errori materiali non determinano la nullità della sentenza medesima (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 14416/2004), ritiene la Corte di poter disporre d'ufficio, già in sentenza, la correzione del predetto errore in quanto ciò risponde pienamente alle finalità della correzione e fa sì che vengano ad essere maggiormente rispettate le esigenze di celerità del processo ex art. 111 Cost., senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa, conservando le parti il proprio potere di esperire, ove lo ritengano, i previsti rimedi avverso la sentenza. Difatti, l'art. 287 c.p.c., che consente ad istanza di parte di correggere l'errore di una sentenza già pubblicata, non contiene un espresso divieto di operare la correzione d'ufficio per il periodo precedente a tale momento, sicché risultano compatibili interpretazioni che, nel solco del citato art. 111 Cost., consentano di eliminare il vizio meramente formale già in sede di stesura della sentenza, senza necessità di riprodurlo (cosa che risulterebbe irrazionale), evitando in tal modo appesantimenti derivanti dalla necessaria attività di parte.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando parti resistenti al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido Regione Campania e Resistente_1 Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.