Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3610 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3610 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] ad [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARLINO ANNA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BAIANO FRANCA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in POZZUOLI il 30/05/1987 (atto n. 39, P. I, anno 1987), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 31/05/2013, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg . 6565/2013. Pt_2
1
economicamente indipendente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separatamente nei domicili che riterranno opportuni, liberi di fissare la propria dimora dove vogliono;
2) le parti stabiliscono, di comune accordo, l'abolizione dell'obbligo a carico dei coniugi per il mantenimento della figlia e, dunque, non verrà più versata, sia dalla madre IG.ra Per_1
sia dal padre il mantenimento per la LA stabilito dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Napoli;
3) i coniugi, quali comproprietari del compendio immobiliare sito in SC alla località
Petrosa e precisamente nel fabbricato B del “complesso Albatros” appartamento sito al piano terra, distinto con il numero di interno 6, composto da soggiorno con angolo cottura, due piccoli vani e bagno con balcone livello e corte annessa, confinante con interno 5, interno 9, interno 17 ed area condominiale, riportato nel N.C.E.U. del Comune di SC alla partita n. 1022466 foglio
1, particella 758, sub 6, c.t.g A3 classe 2, vani 4, r.c. lire 340 mila, da atto notaio Persona_2
del 6 giugno 2000 rep. 69702 raccolta 22471 agli atti, trascrizione del 27 giugno 2000 n. 26 registro 12755, entro e non oltre sei mesi dal deposito della sentenza resa all'esito del presente giudizio, si impegnano e si obbligano a stipulare rogito notarile con il quale doneranno le proprie quote di proprietà dell'immobile sito in SC alla LA , con spese notarili ripartite al Per_1
50% con scelta del Notaio da parte della IG.ra ; il IG. manterrà il diritto di Parte_1 CP_1 usufrutto sulla proprietà dell'intero compendio.
4) con il trasferimento di cui al punto 3) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al punto 3), non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
2 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a POZZUOLI il Parte_1 CP_1
30/05/1987 (atto n. 39, P. I, reg. Atti Matrimonio anno 1987);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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