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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 366/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELISA FORNACIARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Romana,149/G 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ELISA
FORNACIARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, propone nei Parte_1
confronti di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n° OI- CP_1
00212538975 del 25.2.2025 messo dal Direttore della Sede di Arezzo per CP_1
la somma di euro 4.658,91 e relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, per le seguenti violazioni: mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali, esponendo che l'ordinanza di ingiunzione veniva notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante/responsabile della SOC. COOP.
[...]
; che il ricorrente non Controparte_2
riveste il ruolo di obbligato in solido della cooperativa;
che ha cessato la qualifica di consigliere e Presidente del consiglio di amministrazione in data
11.9.2018.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, in particolare rilevando che la sanzione riguarda l'omesso versamento di ritenute relative ai mesi 6- 9/2018; che l'accertamento è stato notificato in data
28.2.2020 al in qualità di legale rappresentante della società (poi Pt_1
soggetta a liquidazione coatta dal 19.9.2023); che lo stesso risulta amministratore unico dal 20.9.2016 al 4.10.2018 e poi presidente del consiglio di amministrazione dal 11.9.2018 al 19.5.2022.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che la sanzione di cui è causa è relativa all'accertamento notificato al ricorrente in qualità di legale rappresentante della società, infatti lo stesso risulta amministratore unico dal 20.9.2016 al 4.10.2018 e poi presidente del consiglio di amministrazione dal 11.9.2018 al 19.5.2022.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente in merito alla mancata notificazione della contestazione dell'illecito. Questa, infatti, risulta correttamente notificata ad in data 28.2.2020 (Cfr. doc. n. 2 e Parte_1
3 memoria).
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione
2 amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 4523/2021) il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta in ogni caso al giudice del merito.
Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza prevalente, “il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art.
28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014, v.). Tale termine infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona,
12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L.
3 n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di prescrizione avanzata. Infatti, la diffida risulta notificata al NUCCI in data 28.2.2020, e non come sostenuto in ricorso in data 13.2.2025 (Cfr. doc. n. 3 memoria). L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 25.2.2025 e dunque nel quinquennio, anche considerando le sospensioni dei termini in relazione alla legislazione emergenziale da COVID-
19.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ELISA FORNACIARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Romana,149/G 52100 Arezzo Italia presso il difensore avv. ELISA
FORNACIARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, propone nei Parte_1
confronti di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n° OI- CP_1
00212538975 del 25.2.2025 messo dal Direttore della Sede di Arezzo per CP_1
la somma di euro 4.658,91 e relativa a sanzioni amministrative ex L. 689/81, per le seguenti violazioni: mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali, esponendo che l'ordinanza di ingiunzione veniva notificata al ricorrente in qualità di legale rappresentante/responsabile della SOC. COOP.
[...]
; che il ricorrente non Controparte_2
riveste il ruolo di obbligato in solido della cooperativa;
che ha cessato la qualifica di consigliere e Presidente del consiglio di amministrazione in data
11.9.2018.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, in particolare rilevando che la sanzione riguarda l'omesso versamento di ritenute relative ai mesi 6- 9/2018; che l'accertamento è stato notificato in data
28.2.2020 al in qualità di legale rappresentante della società (poi Pt_1
soggetta a liquidazione coatta dal 19.9.2023); che lo stesso risulta amministratore unico dal 20.9.2016 al 4.10.2018 e poi presidente del consiglio di amministrazione dal 11.9.2018 al 19.5.2022.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre rilevare che la sanzione di cui è causa è relativa all'accertamento notificato al ricorrente in qualità di legale rappresentante della società, infatti lo stesso risulta amministratore unico dal 20.9.2016 al 4.10.2018 e poi presidente del consiglio di amministrazione dal 11.9.2018 al 19.5.2022.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente in merito alla mancata notificazione della contestazione dell'illecito. Questa, infatti, risulta correttamente notificata ad in data 28.2.2020 (Cfr. doc. n. 2 e Parte_1
3 memoria).
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione
2 amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 4523/2021) il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione, spetta in ogni caso al giudice del merito.
Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza prevalente, “il limite temporale di 90 giorni entro cui procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito, dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art.
28 della citata L. n. 689 del 1981” (Trib. Bari Sez. III, 27-05-2014, v.). Tale termine infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. (Rigetta, App. Ancona,
12/06/2009)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681), dovendosi ritenere che il giorno di commissione della violazione rilevi ai soli fini di cui all'art. 28 L.
3 n. 689 del 1981, ossia quale termine iniziale di prescrizione della pretesa dell'Amministrazione pubblica (Cass. Civ., Sez. L., 24-11-2004, n. 22171).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di prescrizione avanzata. Infatti, la diffida risulta notificata al NUCCI in data 28.2.2020, e non come sostenuto in ricorso in data 13.2.2025 (Cfr. doc. n. 3 memoria). L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 25.2.2025 e dunque nel quinquennio, anche considerando le sospensioni dei termini in relazione alla legislazione emergenziale da COVID-
19.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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