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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.26964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: appello, e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arturo Rocco n.4
presso lo studio dell'avv. BIRIO GUSTAVO ) dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA'
II TRAV. SX N. 3 80055 PORTICI presso lo studio dell'avv. DI
FLUMERI BENVENUTO ) che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATA -
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. elettivamente Controparte_2
domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella (C.F. giusta C.F._3
procura allegata in atti
- APPELLATO –
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Conturso (C.F. elettivamente domiciliato in C.F._4
RT (NA) al viale Ascione n. 29
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
ha proposto, dinanzi all'ufficio del giudice di CP_1
pace di Napoli, opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 071 2020 90101320 19/000 notificata a mezzo 3
posta elettronica certificata il 20.02.2020 e alle sottese cartelle di pagamento n. 071 2016 00614464 63000 e 071 2018
00588712 38000 rispettivamente notificate a mezzo pec il
20.07.2016 e il 28.09.2018 relative a violazioni al codice della Strada, elevate dal e dal Controparte_2 CP_3
, eccependo la nullità della notifica a mezzo pec e la
[...]
nullità della notifica per violazione di legge, provenendo l'atto impositivo da un indirizzo PEC della P.A. non inserito in nessuno dei pubblici elenchi a ciò autorizzati. Ha
eccepito, altresì, la nullità dell'ingiunzione di pagamento emessa con le cartelle, per mancanza di un titolo valido e la violazione dell'art 7 L. 212/2000. Infine, ha contestato la decadenza del diritto alla riscossione per tardività della notifica della cartella entro i due anni dalla consegna del ruolo. Si costituiva l' Parte_1
confermando la legittimità del credito sotteso alle cartelle e contestando il decorso del termine di prescrizione, attesa la regolarità del procedimento notificatorio. Chiedeva
pertanto il rigetto della domanda spiegata.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e annullava le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento stante l'irritualità della notifica delle stesse in quanto provenienti da un indirizzo PEC della PA non inserito in nessuno dei pubblici elenchi, rilevando inoltre che: “la
copia notificata della cartella esattoriale a mezzo PEC, è 4
priva dell'attestazione di conformità per cui non ha alcun
valore giuridico e non fornisce la prova che il documento
inoltrato sia identico all'originale detenuto dal
concessionario”.
Per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, proponeva appello l' In particolare, Parte_1
evidenziava l'appellante l'erronea applicazione e valutazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina in ordine alla notifica a mezzo PEC degli atti tributari ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, violando l'art. 112 c.p.c. Chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
con la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva la società
riproponendo le doglianze già Controparte_1
sollevate in primo grado, deducendo la nullità della notifica della cartella, per violazione di legge perché proveniente da un indirizzo PEC della PA, non inserito in nessuno dei pubblici elenchi, a ciò autorizzati. Chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Del pari si costituivano, il e il Controparte_2 CP_3
eccependo preliminarmente la carenza di
[...] 5
legittimazione passiva e nel merito, associandosi alle contestazioni e doglianze svolte dal Concessionario,
chiedevano l'accoglimento del proposto gravame.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto per le motivazioni che seguono.
Il giudice di pace di Napoli ha annullato la cartella di pagamento sul presupposto che la notifica a mezzo pec,
ricevuta dalla destinataria, fosse priva dell'attestazione di conformità, avendo l'Agente della riscossione inviato,
soltanto, una copia informale dell'originale.
L'argomentazione è erronea, dovendo evidenziarsi che la Corte
di Cassazione ha chiarito che “la notifica a mezzo posta
elettronica certificata di una cartella di pagamento può
avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un
documento che sia duplicato informatico dell'atto originario
"nativo digitale" sia mediante una copia per immagini su
supporto informatico di documento in originale cartaceo (la
c.d. "copia informatica"); nel qual caso il
[...]
provvede a inserire nel messaggio di posta Controparte_4
elettronica certificata un documento informatico in formato
PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file
usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un 6
software comunemente diffuso tra gli utenti
telematici”.(Cass. Sent. n. 30948 del 2019).
Peraltro, la Suprema Corte precisa che "nessuna norma di
legge impone che la copia su supporto informatico della
cartella di pagamento in origine cartacea, notificata
dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi
sottoscritta con firma digitale" e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1,
del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, "le copie per immagine
su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale non è
espressamente disconosciuta" (Cass. n. 30948 del 2019).
Nessun dubbio, dunque, sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e della intimazione, dovendo evidenziarsi ad ogni modo che l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come è avvenuto nella presente fattispecie, il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U., n.
23620 del 2018).
Ancora, in relazione alla eccezione relativa alla nullità
della notifica dell'atto impositivo, in quanto spedito, non 7
utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici
Em registri ( , ma uno Email_1
diverso ( ) Email_3
giova osservare che la Suprema Corte con l'ordinanza n. 982
del 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni
Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo
di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi,
non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al
destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese,
senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed
all'oggetto”, evidenziando, inoltre, come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario.
Per i Giudici di legittimità, è valida la notifica della cartella da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi,
se il contribuente non dimostra il pregiudizio subìto: "Nella
specie, anche ad accedere alla versione della parte
contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato
quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero
dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di
pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al
domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici Pt_1
registri ( t) ma da uno Email_4 8
diverso ( Email_3
relativamente al quale però è evidente ictu oculi la
provenienza dall' . (Cass., Ord. n. Parte_1
982/2023.), circostanza desumibile anche nei fatti di causa.
La società attrice nel primo grado di Controparte_1
giudizio e odierna appellata, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, non ha provato – né, invero,
allegato – quale sia stata la lesione al proprio diritto di difesa o quale altra concreta ragione di pregiudizio per la decisione di merito, abbia comportato l'erronea applicazione della regola processuale.
Pertanto, l'appello è fondato e va pienamente accolto.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli
[...]
n. 16922/2022 e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la regolarità della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2020 90101320 9
19/000 e delle sottese cartelle di pagamento n. 071 2016
00614464 63000 e 071 2018 00588712 38000;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti del doppio grado di giudizio.
Napoli, 28/05/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso