Sentenza 2 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2004, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NNT S.R.L. NEW (già NETWORK TECHNOLOGY S.R.L.), in persona del legale rappresentante amministratore delegato Sig. Elias KH, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato LORENZO NARDONE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ SUBALPINA ASSIC. S.P.A.;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di FERRARA, emessa e depositata il 25/01/02 (R.G. 3638/01);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari il ricorso fondato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con provvedimento in data 25 gennaio 2002 il tribunale di Ferrara in composizione monocratica dichiarava inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto con citazione notificata il 15 ottobre 2001 dalla società N.N.T. New Network Technology s.r.l. nei confronti della società Allianz Subalpina Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Codigoro pubblicata in data 20 luglio 2000;
ritenuto che avverso la predetta declaratoria di inammissibilità del gravame ha proposto ricorso per Cassazione la società N.N.T. s.r.l., la quale deduce nei motivi la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e 1, primo comma, della legge 7.10.1969, n. 742, nonché la nullità della sentenza o del procedimento, assumendo che il termine annuale di decadenza per la proposizione del gravame in appello non era decorso, ad esso applicandosi la sospensione dei termini nel periodo feriale, per cui, rispetto a decisione di primo grado, non notificata, pubblicata il 20 luglio 2000 non poteva essere considerato tardiva l'impugnazione avanzata con citazione notificata il 15 ottobre 2001;
osserva questa Corte che il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con pronuncia di cassazione dell'impugnato provvedimento del tribunale di Ferrara con rinvio ad altra sezione del medesimo tribunale per nuovo giudizio.
Costituisce, infatti, principio del tutto scontato (ex plurimis:
Cass., n. 200/2001; Cass., n. 4294/97; Cass., n. 1382/94) che il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, il quale, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1^ agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo. Nel caso di specie la decisione impugnata (non notificata) risulta essere stata resa pubblica, mediante deposito nella cancelleria del giudice che la ha pronunciata, in data 20 luglio 2000. Il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c. ha dunque subito una prima interruzione, dopo il decorso di undici giorni, in conseguenza della sospensione feriale protrattasi dal 31 luglio al 15 settembre del 2000.
Il medesimo termine non ha quindi potuto completare il proprio decorso prima che si verificasse la seconda sospensione, per il sopravvenire dell'ulteriore periodo feriale compreso tra il l8 agosto ed il 15 settembre 2001.
Dal momento in cui il termine ha ripreso a decorrere, dopo la conclusione di questo secondo periodo di sospensione, mancavano, perciò, al Suo definitivo spirare ancora un mese e quattro giorni, donde consegue che l'appello notificato il 15 ottobre 2001 deve ritenersi tempestivo, poiché il termine annuale dell'art. 327 sarebbe scaduto il 19 ottobre 2001.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione del tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2004