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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA R. G. 97/2025
Sezione III Civile- Famiglia
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente OGGETTO: ORDINANZA sul reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., depositato in data 10.02.2025 da altri istituti di c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 diritto di fa-
NC OP (c.f. - e C.F._2 Email_1 miglia dall'Avv. Ippolita Riva (c.f. - , C.F._3 Email_2
con studio in Bergamo, passaggio Canonici Lateranensi n.22, presso i quali è eletto domici-
lio, giusta mandato alle liti in calce al ricorso nel procedimento n.4677/2024 R.G. Tribuna- le di Bergamo
reclamante contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CP_1 C.F._4
Riva (c.f. - , e dall'Avv. Marco C.F._5 Email_3
Parolari, (c.f. – , con Studio C.F._6 Email_4
in Cernusco Lombardone (LC) – Via del Lago di Como e dello Spluga n.4, presso i quali è eletto domicilio secondo procura speciale emarginata alla comparsa di costituzione nel pro- cedimento n.4677/2024 R.G. Tribunale di Bergamo
reclamato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Brescia Cont oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., comunicata in data 30.01.2025, resa nel giudizio RG n. 4677/2024 avanti il Tribuna- le di Bergamo per la regolazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genito- riale sui figli minori.
Premesso che:
- L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. reclamata dispone: in via provvisoria, l'affido condiviso, con collocamento alternato, dei minori Per_1 - 2 -
(n. il 27.10.2015) e (n. il 31.08.2020) e l'obbligo del padre di versare alla Persona_2
madre, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento, un contributo perequativo, per il mantenimento dei minori, di euro 650,00 al mese (euro 325,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
- propone reclamo. Parte_1
Lamenta che il giudice di primo grado non ha disposto a suo favore la richiesta assegnazio- ne della casa famigliare, in Calusco d'Adda (BG), via G. Sora n.187, di proprietà del CP_1
dove lei ora abita coi figli, né posto a carico del nel caso in cui lei debba lasciare la CP_1 casa, un contributo, fino a concorrenza di € 700 mensili, per coprire le spese di locazione dell'immobile dove dovrebbe trasferirsi coi figli.
Afferma di soffrire di una patologia depressiva, causata dal che l'ha tradita e poi trat- CP_1 tata alla stregua di un'ospite poco gradita nell'abitazione famigliare, per cui, all'inizio del dicembre 2023 anticipava al che si sarebbe rivolta ad un legale, preannunciando di CP_1
voler chiedere il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con assegnazione della casa famigliare.
Riferisce che, ricevuta la raccomandata del suo legale, il 02.01.2024, il si precipitava CP_1
a mettere in salvo la casa famigliare, simulando la vendita dell'usufrutto alla propria sorel- la, con atto 22.01.2024, che lei ha immediatamente impugnato in revocatoria.
acquirente dell'usufrutto, le ha scritto in data 05.02.2024, intimando a Parte_2
lei e ai figli minori di liberare la casa entro il 30.06.2024 e, a ottobre 2024, ha proposto ri- corso ex art.700 cpc, per la liberazione dell'immobile, respinto.
Sottolinea che non vi era alcuna reale necessità di stipulare un simile atto fra fratelli, per giunta per un corrispettivo esiguo, di € 30.000 per 10 anni, quindi € 250 al mese, lordi, per un immobile che vale quantomeno € 250.000, se si considerano il prezzo di acquisto e le importanti ristrutturazioni eseguite, con un valore locatizio di circa € 800 mensili.
Aggiunge che abita con marito e figlia a soli due passi dall'abitazione Parte_2
della famiglia in un immobile di cui è comproprietaria, dunque non ha inte- CP_3 resse a trasferirsi a vivere nell'immobile del fratello.
Afferma che la mancata assegnazione della casa coniugale la lascia esposta al rischio di dovere affrontare, con le sue ridotte disponibilità, il possibile onere conseguente all'ipotizzata (dalla stessa Giudice) espulsione dalla casa familiare.
Sostiene che il diritto di usufrutto del terzo non osta all'assegnazione della casa familiare, - 3 -
che deve essere assegnata in ogni caso, persino quando è proprietà di terzi, nell'interesse dei figli e, in questo caso, deve essere assegnata a lei, perché il padre ha dichiarato di avere altro immobile disponibile e, infatti, abita in Calusco d'Adda, Via Sora n.175, mentre la casa familiare è in via Sora n.187 ed è abitata da lei, in quanto collocataria paritariamente dei figli, priva di un'altra abitazione.
Peraltro, sostiene che la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere dal resistente esclusivamente per sottrarre la casa a lei, ma sottolinea che il nel momento in cui, in CP_1 corso di trattative per la separazione di fatto, ha ceduto l'usufrutto, per un corrispettivo ri- sibile, aveva piena coscienza di porre in essere una scelta dannosa anche per i figli, dunque ritiene che il debba, perlomeno, subire le conseguenze economiche di questo suo CP_1
comportamento di malafede e insiste perché sia posto a carico del resistente il canone di lo- cazione che lei dovrebbe sostenere, nel caso di sgombero coattivo della casa coniugale, fi- no alla concorrenza di €.700,00 mensili, per dare un'abitazione dignitosa ai figli.
Sottolinea che un simile importo non comporterebbe alcun aggravio per il fino alla CP_1 concorrenza di € 30.000, avendo egli addebitato pari somma alla sorella, come prezzo dell'usufrutto, per impedire alla madre dei suoi figli di vedersi assegnato l'immobile.
Segnala che la somma posta a carico del padre, di € 325 mensili per ogni figlio, se dovesse includere una quota dell'affitto da reperire perché i figli possano vivere con lei, sarebbe as- solutamente insufficiente, perché un affitto di casa analoga a quella oggi occupata dalla famiglia è di circa €.10.000,00 annui.
- chiede che il reclamo sia rigettato. CP_1
Afferma che la questione relativa alla validità del contratto di usufrutto è oggetto di un se-
parato procedimento avanti al Tribunale di Bergamo, rubricato al n.1918/2024 R.G. e in questa sede non possono riproporsi i medesimi temi.
Solo per conoscenza di questa Corte precisa che, nel mese di luglio 2023, ha deciso di ri- strutturare la casa famigliare, di sua proprietà, con lavori del costo di €.184.198,55 (in parte usufruendo dei bonus edilizi), ma, nei giorni immediatamente successivi alla stipula del contratto di appalto, è stato improvvisamente lasciato dalla Sig.ra che ha manife- Parte_1
stato la volontà di lasciare la casa, ma ha, invece, continuato ad abitarvi, senza dare un aiu- to economico per i costi della ristrutturazione, dunque lui si è trovato in difficoltà, per que- sto ha maturato l'idea della cessione dell'usufrutto alla sorella, per il prezzo di € 30.000, corrispondente all'importo residuo necessario per le opere di ristrutturazione.
Afferma che la decisione di cedere l'usufrutto è stata comunicata alla che non si è Parte_1 - 4 -
opposta, perché intendeva lasciare la casa coniugale.
Sottolinea che l'atto di cessione dell'usufrutto era previsto per il giorno 20.12.2023, prima della ricezione della lettera della Sig.ra del 02.01.2024, ma è stato differito dal Parte_1
Notaio al 22.01.2024.
Riferisce di essersi trasferito, a giugno 2024, nella casa in sua comproprietà, sita in Calusco
d'Adda, Via Sora n.175, abitata anche dalla sua famiglia d'origine e vicina alla precedente, adatta ai bambini, che già la frequentavano, perché vi abitano il nonno e la zia paterni, dunque i figli stanno sereni con lui in questo appartamento e non sono stati pregiudicati.
Il diritto di godimento della ex casa famigliare è, da gennaio 2024, in titolarità a Rota San- dra Maria, in forza di un contratto allo stato valido, efficace, regolarmente trascritto ed op-
ponibile ai terzi, compresa la Sig.ra che, però, rifiuta di lasciare l'immobile. Parte_1
Afferma che il giudice ha tutelato l'interesse della prole, unico rilevante, ravvisando l'idoneità della nuova abitazione, offerta dal padre e del regolamento dei rapporti genitori- figli, come concordato e, correttamente, non ha inciso inammissibilmente sul diritto reale di un terzo, estraneo al giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sostiene che l'assegnazione non avviene in pregiudizio di diritti di terzi, anteriormente tra- scritti e opponibili e precisa che le sentenze ex adverso citate trattano situazioni totalmente differenti da quella in esame, ossia fattispecie in cui il terzo proprietario o usufruttuario dell'immobile ha costituito in favore del nucleo familiare un contratto di comodato d'uso
(cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta), peraltro sottolinea che, anche in dette ipote- si, le regole del comodato prevalgono su quelle dell'assegnazione, sicché il comodante può sempre chiedere all'assegnatario la restituzione del bene, per propri urgenti ed imprevisti bisogni sopravvenuti.
Ricorda, comunque, che, nel caso di specie, la Sig.ra appena acquistato Parte_2
e trascritto il proprio diritto, ha intimato agli occupanti la consegna dell'immobile, asse- gnando un termine di mera tolleranza, precisando di non acconsentire ad alcun comodato.
Peraltro, osserva che l'assegnazione ex art.337 sexies c.c. si giustifica in caso di prevalenza della collocazione dei minori presso un genitore, mentre nel caso di specie la collocazione
è alternata, dunque la Sig.ra dovrà trovare un'altra abitazione e, “da quel momen- Parte_1 to” lui dovrà riconoscere alla ex compagna il costo della nuova abitazione, in quanto usata anche dai figli, in misura perequativa, con gli importi indicati nell'impugnata ordinanza.
Afferma che la controparte vorrebbe ingiustificatamente trattenere sia la vecchia casa, in spregio al diritto dell'usufruttuaria, sia l'assegno perequativo, sia, altrimenti, un rimborso - 5 -
pieno di tutto il canone di locazione (anche nella parte imputata al proprio personale godi-
mento).
Sottolinea, altresì, che è in corso una CTU sulle competenze genitoriali, che potrebbe mo- dificare il collocamento dei minori, perciò ogni eventuale statuizione in punto di godimen- to dell'immobile potrebbe essere disposta solo ad esito delle operazioni peritali e, in ogni caso, anche qualora l'abitazione famigliare dovesse essere assegnata alla Sig.ra Parte_1
ritiene che ella non potrebbe far valere detto provvedimento nei confronti dell'usufruttuaria, che ha acquistato e trascritto il proprio diritto anteriormente, da ciò de- ducendo la totale carenza di interesse della ricorrente ad agire in reclamo.
Quanto alla domanda avversaria di un contributo per la locazione di un nuovo appartamen-
to in cui la dovrebbe trasferirsi, afferma che, se la controparte dovrà lasciare la ca- Parte_1
sa di Via Sora n.187, è perché su quel bene non vanta alcun diritto opponibile all'usufruttuaria, dunque, non patirebbe alcun ingiusto pregiudizio suscettibile di risarci- mento.
Afferma che la domanda avversaria non ha alcun fondamento neppure nel quantum, consi- derato che la non ha detto nulla riguardo all'abitazione alternativa che avrebbe Parte_1
trovato, peraltro ha formulato analoga domanda nel menzionato procedimento
R.G.1918/2024.
In ogni caso, osserva che il Giudice ha già fissato il contributo a suo carico pari ad €.650,00 mensili, a titolo perequativo, nonostante il collocamento paritario dei figli, espressamente considerando il fatto che la madre dovrà reperire una nuova abitazione, mentre la Parte_1 incassa l'importo di € 650 mensili, ma non libera l'abitazione, con duplice locupletazione.
- il Procuratore Generale ha depositato il parere scritto, in cui chiede il rigetto del re- clamo.
- Per l'udienza cartolare del 01.04.2025 entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, con cui hanno insistito nelle rispettive istanze.
- La Corte, osserva che, col reclamo di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c., il legislatore ha pre- visto un controllo immediato e in itinere delle decisioni assunte in primo grado con i prov- vedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ma la valutazione demandata alla Corte di Appello non è con cognizione piena, bensì “allo stato degli atti”,
dovendo la Corte rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limi- tandosi, però, a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se non violi le norme e i principi di dritto in materia, se sia ragionevole e se - 6 -
corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore e potendo, al massimo, “ove indispensabile ai fini della decisione”, assumere sommarie informazioni, mentre l'attività istruttoria resta riservata al giudice di primo grado, che può modificare i provvedimenti emessi.
Nella fattispecie, la Corte ritiene che il provvedimento del Tribunale di Bergamo debba es- sere riformato, per tutelare il preminente interesse dei minori alla stabilità dell'ambiente abitativo, soprattutto in una fase come quella attuale, in cui è in corso una CTU, al fine di valutare la miglior soluzione per l'affidamento e collocamento dei figli, dovendosi preferi- bilmente attendere l'esito della CTU, prima di disporre modifiche della situazione di fatto, che possono generare ulteriore instabilità per i minori.
È pacifico che la casa familiare può essere assegnata anche al convivente more uxorio, se collocatario dei minori, anche se non comproprietario dell'immobile e, nel caso di specie, il collocamento alternato della prole non esclude l'assegnazione della casa familiare al geni- tore non proprietario dell'immobile, considerato che il padre, proprietario, ha lasciato l'immobile e la madre è attualmente il genitore convivente coi figli nella ex casa familiare.
Quanto al diritto del terzo usufruttuario, come possibile ostacolo all'assegnazione della ca- sa familiare, la Suprema Corte ha chiarito, con sentenza n. 17971/2015, che il superiore in- teresse dei minori, sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c., non è oggetto di bilanciamento o ponderazione con altri interessi di natura economica, in quanto beni di rango diverso e ha, altresì, precisato che il convivente more uxorio: “in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art.
2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed
esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodata- rio, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.”, concludendo per l'opponibilità al terzo, che abbia acquistato la proprietà della casa famigliare (o, nel caso di specie, l'usufrutto), del diritto del genitore collocatario all'assegnazione, nell'interesse dei minori.
Nella citata sentenza si legge: “Tali consolidati principi trovano applicazione anche nell'i- potesi in cui l'originario proprietario dell'immobile (terzo o componente della coppia è ir- rilevante) abbia trasferito la proprietà del bene medesimo, rimanendo immutato e senza
soluzione di continuità il vincolo costituito dal comodato preesistente, giustificato da un doppio qualificato titolo detentivo: il primo costituito dalla convivenza di fatto con il pro- prietario dante causa, il secondo dalla destinazione dell'immobile a casa familiare, prima - 7 -
della alienazione a terzi, e dalla cristallizzazione di tale ulteriore vincolo mediante l'asse-
gnazione della casa familiare. A tale ultimo riguardo deve osservarsi che non rileva, nella specie, l'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegna- zione dell'immobile a casa familiare disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell'immobile a casa
familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la ricorrente e le mi- nori medesime fino al suo allontanamento volontario. La relazione con l'immobile, in virtù di tale destinazione non ha natura precaria ma, al contrario, è caratterizzata da un vincolo di scopo che si protrae fino a quando le figlie minori o maggiorenni non autosufficienti conservino tale habitat domestico”
Nel caso di specie la cessionaria dell'usufrutto è zia dei minori, dunque, non può invocare l'ignoranza della destinazione dell'immobile per cui è causa a casa famigliare, comunque le valutazioni riguardo alla buona o mala fede delle parti che hanno concluso il contratto di usufrutto sarà oggetto di valutazione nel separato giudizio di revocatoria in corso, limitan- dosi la Corte, in questa, sede a valutare gli aspetti rilevanti per la tutela dei minori.
Con riguardo al mantenimento dei figli, contrariamente a quanto asserito dal resistente,
l'assegno perequativo (il cui ammontare non è in discussione nel presente grado) è stato stabilito in ragione della disparità reddituale rilevata dal Giudice di primo grado tra le parti, infatti la decorrenza è espressamente fissata dalla comunicazione del provvedimento e non dal trasferimento della in altra abitazione, come sarebbe se si trattasse di un con- Parte_1
tributo per la locazione di una ipotetica nuova abitazione della Parte_1
La domanda della reclamante per un ulteriore assegno, che vada a coprire i costi di una eventuale locazione, nel caso in cui dovesse lasciare la casa familiare e trasferirsi altrove coi figli non è, quindi, un duplicato dell'assegno già liquidato a suo favore, ma la domanda non può essere accolta in questa sede, considerato che i provvedimenti che il Giudice della famiglia è tenuto ad adottare, ex art.473 bis.22 c.p.c., sono solo quelli “temporanei ed ur- genti” e, a tal fine, è stata disposta l'assegnazione, mentre la questione relativa a un ipoteti- co futuro trasferimento della coi figli sarà valutata dal Giudice di primo grado, se Parte_1
e quando si presenterà la necessità, così come sarà valutato dal giudice di primo grado l'asserito peggioramento della condizione economica della Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, dunque sono a carico del reclamato e si liquidano in ba- se ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per valore indeterminato. - 8 -
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 473-bis.24 c.p.c., accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, assegna a la casa familiare sita in Calusco d'Adda, via Gennaro Sora Parte_1
n.187, in Catasto Fabbricati del Comune di Calusco d'Adda al foglio 6, particella 2953, su- balterno 2 categoria A/3, classe 2, vani 8,5, superficie catastale totale 142 metri quadrati -
totale escluse aree scoperte 138 metri quadrati, piano T-1-2, rendita €.614,58 con box di pertinenza al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Calusco d'Adda al foglio 6, particella 2953, subalterno 3, categoria C/6, classe 1, mq 60, superficie catastale totale 60 metri quadrati, via Gennaro Sora n. 22;
fermo il resto.
Condanna il reclamato a rimborsare alla reclamante le spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 6.946, di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, IVA, se dovuta e CPA.
Brescia, Camera di Consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere aus. est. Il Presidente
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
Sezione III Civile- Famiglia
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente OGGETTO: ORDINANZA sul reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., depositato in data 10.02.2025 da altri istituti di c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 diritto di fa-
NC OP (c.f. - e C.F._2 Email_1 miglia dall'Avv. Ippolita Riva (c.f. - , C.F._3 Email_2
con studio in Bergamo, passaggio Canonici Lateranensi n.22, presso i quali è eletto domici-
lio, giusta mandato alle liti in calce al ricorso nel procedimento n.4677/2024 R.G. Tribuna- le di Bergamo
reclamante contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CP_1 C.F._4
Riva (c.f. - , e dall'Avv. Marco C.F._5 Email_3
Parolari, (c.f. – , con Studio C.F._6 Email_4
in Cernusco Lombardone (LC) – Via del Lago di Como e dello Spluga n.4, presso i quali è eletto domicilio secondo procura speciale emarginata alla comparsa di costituzione nel pro- cedimento n.4677/2024 R.G. Tribunale di Bergamo
reclamato con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Brescia Cont oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., comunicata in data 30.01.2025, resa nel giudizio RG n. 4677/2024 avanti il Tribuna- le di Bergamo per la regolazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genito- riale sui figli minori.
Premesso che:
- L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. reclamata dispone: in via provvisoria, l'affido condiviso, con collocamento alternato, dei minori Per_1 - 2 -
(n. il 27.10.2015) e (n. il 31.08.2020) e l'obbligo del padre di versare alla Persona_2
madre, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento, un contributo perequativo, per il mantenimento dei minori, di euro 650,00 al mese (euro 325,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
- propone reclamo. Parte_1
Lamenta che il giudice di primo grado non ha disposto a suo favore la richiesta assegnazio- ne della casa famigliare, in Calusco d'Adda (BG), via G. Sora n.187, di proprietà del CP_1
dove lei ora abita coi figli, né posto a carico del nel caso in cui lei debba lasciare la CP_1 casa, un contributo, fino a concorrenza di € 700 mensili, per coprire le spese di locazione dell'immobile dove dovrebbe trasferirsi coi figli.
Afferma di soffrire di una patologia depressiva, causata dal che l'ha tradita e poi trat- CP_1 tata alla stregua di un'ospite poco gradita nell'abitazione famigliare, per cui, all'inizio del dicembre 2023 anticipava al che si sarebbe rivolta ad un legale, preannunciando di CP_1
voler chiedere il collocamento prevalente dei minori presso di sé, con assegnazione della casa famigliare.
Riferisce che, ricevuta la raccomandata del suo legale, il 02.01.2024, il si precipitava CP_1
a mettere in salvo la casa famigliare, simulando la vendita dell'usufrutto alla propria sorel- la, con atto 22.01.2024, che lei ha immediatamente impugnato in revocatoria.
acquirente dell'usufrutto, le ha scritto in data 05.02.2024, intimando a Parte_2
lei e ai figli minori di liberare la casa entro il 30.06.2024 e, a ottobre 2024, ha proposto ri- corso ex art.700 cpc, per la liberazione dell'immobile, respinto.
Sottolinea che non vi era alcuna reale necessità di stipulare un simile atto fra fratelli, per giunta per un corrispettivo esiguo, di € 30.000 per 10 anni, quindi € 250 al mese, lordi, per un immobile che vale quantomeno € 250.000, se si considerano il prezzo di acquisto e le importanti ristrutturazioni eseguite, con un valore locatizio di circa € 800 mensili.
Aggiunge che abita con marito e figlia a soli due passi dall'abitazione Parte_2
della famiglia in un immobile di cui è comproprietaria, dunque non ha inte- CP_3 resse a trasferirsi a vivere nell'immobile del fratello.
Afferma che la mancata assegnazione della casa coniugale la lascia esposta al rischio di dovere affrontare, con le sue ridotte disponibilità, il possibile onere conseguente all'ipotizzata (dalla stessa Giudice) espulsione dalla casa familiare.
Sostiene che il diritto di usufrutto del terzo non osta all'assegnazione della casa familiare, - 3 -
che deve essere assegnata in ogni caso, persino quando è proprietà di terzi, nell'interesse dei figli e, in questo caso, deve essere assegnata a lei, perché il padre ha dichiarato di avere altro immobile disponibile e, infatti, abita in Calusco d'Adda, Via Sora n.175, mentre la casa familiare è in via Sora n.187 ed è abitata da lei, in quanto collocataria paritariamente dei figli, priva di un'altra abitazione.
Peraltro, sostiene che la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere dal resistente esclusivamente per sottrarre la casa a lei, ma sottolinea che il nel momento in cui, in CP_1 corso di trattative per la separazione di fatto, ha ceduto l'usufrutto, per un corrispettivo ri- sibile, aveva piena coscienza di porre in essere una scelta dannosa anche per i figli, dunque ritiene che il debba, perlomeno, subire le conseguenze economiche di questo suo CP_1
comportamento di malafede e insiste perché sia posto a carico del resistente il canone di lo- cazione che lei dovrebbe sostenere, nel caso di sgombero coattivo della casa coniugale, fi- no alla concorrenza di €.700,00 mensili, per dare un'abitazione dignitosa ai figli.
Sottolinea che un simile importo non comporterebbe alcun aggravio per il fino alla CP_1 concorrenza di € 30.000, avendo egli addebitato pari somma alla sorella, come prezzo dell'usufrutto, per impedire alla madre dei suoi figli di vedersi assegnato l'immobile.
Segnala che la somma posta a carico del padre, di € 325 mensili per ogni figlio, se dovesse includere una quota dell'affitto da reperire perché i figli possano vivere con lei, sarebbe as- solutamente insufficiente, perché un affitto di casa analoga a quella oggi occupata dalla famiglia è di circa €.10.000,00 annui.
- chiede che il reclamo sia rigettato. CP_1
Afferma che la questione relativa alla validità del contratto di usufrutto è oggetto di un se-
parato procedimento avanti al Tribunale di Bergamo, rubricato al n.1918/2024 R.G. e in questa sede non possono riproporsi i medesimi temi.
Solo per conoscenza di questa Corte precisa che, nel mese di luglio 2023, ha deciso di ri- strutturare la casa famigliare, di sua proprietà, con lavori del costo di €.184.198,55 (in parte usufruendo dei bonus edilizi), ma, nei giorni immediatamente successivi alla stipula del contratto di appalto, è stato improvvisamente lasciato dalla Sig.ra che ha manife- Parte_1
stato la volontà di lasciare la casa, ma ha, invece, continuato ad abitarvi, senza dare un aiu- to economico per i costi della ristrutturazione, dunque lui si è trovato in difficoltà, per que- sto ha maturato l'idea della cessione dell'usufrutto alla sorella, per il prezzo di € 30.000, corrispondente all'importo residuo necessario per le opere di ristrutturazione.
Afferma che la decisione di cedere l'usufrutto è stata comunicata alla che non si è Parte_1 - 4 -
opposta, perché intendeva lasciare la casa coniugale.
Sottolinea che l'atto di cessione dell'usufrutto era previsto per il giorno 20.12.2023, prima della ricezione della lettera della Sig.ra del 02.01.2024, ma è stato differito dal Parte_1
Notaio al 22.01.2024.
Riferisce di essersi trasferito, a giugno 2024, nella casa in sua comproprietà, sita in Calusco
d'Adda, Via Sora n.175, abitata anche dalla sua famiglia d'origine e vicina alla precedente, adatta ai bambini, che già la frequentavano, perché vi abitano il nonno e la zia paterni, dunque i figli stanno sereni con lui in questo appartamento e non sono stati pregiudicati.
Il diritto di godimento della ex casa famigliare è, da gennaio 2024, in titolarità a Rota San- dra Maria, in forza di un contratto allo stato valido, efficace, regolarmente trascritto ed op-
ponibile ai terzi, compresa la Sig.ra che, però, rifiuta di lasciare l'immobile. Parte_1
Afferma che il giudice ha tutelato l'interesse della prole, unico rilevante, ravvisando l'idoneità della nuova abitazione, offerta dal padre e del regolamento dei rapporti genitori- figli, come concordato e, correttamente, non ha inciso inammissibilmente sul diritto reale di un terzo, estraneo al giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sostiene che l'assegnazione non avviene in pregiudizio di diritti di terzi, anteriormente tra- scritti e opponibili e precisa che le sentenze ex adverso citate trattano situazioni totalmente differenti da quella in esame, ossia fattispecie in cui il terzo proprietario o usufruttuario dell'immobile ha costituito in favore del nucleo familiare un contratto di comodato d'uso
(cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta), peraltro sottolinea che, anche in dette ipote- si, le regole del comodato prevalgono su quelle dell'assegnazione, sicché il comodante può sempre chiedere all'assegnatario la restituzione del bene, per propri urgenti ed imprevisti bisogni sopravvenuti.
Ricorda, comunque, che, nel caso di specie, la Sig.ra appena acquistato Parte_2
e trascritto il proprio diritto, ha intimato agli occupanti la consegna dell'immobile, asse- gnando un termine di mera tolleranza, precisando di non acconsentire ad alcun comodato.
Peraltro, osserva che l'assegnazione ex art.337 sexies c.c. si giustifica in caso di prevalenza della collocazione dei minori presso un genitore, mentre nel caso di specie la collocazione
è alternata, dunque la Sig.ra dovrà trovare un'altra abitazione e, “da quel momen- Parte_1 to” lui dovrà riconoscere alla ex compagna il costo della nuova abitazione, in quanto usata anche dai figli, in misura perequativa, con gli importi indicati nell'impugnata ordinanza.
Afferma che la controparte vorrebbe ingiustificatamente trattenere sia la vecchia casa, in spregio al diritto dell'usufruttuaria, sia l'assegno perequativo, sia, altrimenti, un rimborso - 5 -
pieno di tutto il canone di locazione (anche nella parte imputata al proprio personale godi-
mento).
Sottolinea, altresì, che è in corso una CTU sulle competenze genitoriali, che potrebbe mo- dificare il collocamento dei minori, perciò ogni eventuale statuizione in punto di godimen- to dell'immobile potrebbe essere disposta solo ad esito delle operazioni peritali e, in ogni caso, anche qualora l'abitazione famigliare dovesse essere assegnata alla Sig.ra Parte_1
ritiene che ella non potrebbe far valere detto provvedimento nei confronti dell'usufruttuaria, che ha acquistato e trascritto il proprio diritto anteriormente, da ciò de- ducendo la totale carenza di interesse della ricorrente ad agire in reclamo.
Quanto alla domanda avversaria di un contributo per la locazione di un nuovo appartamen-
to in cui la dovrebbe trasferirsi, afferma che, se la controparte dovrà lasciare la ca- Parte_1
sa di Via Sora n.187, è perché su quel bene non vanta alcun diritto opponibile all'usufruttuaria, dunque, non patirebbe alcun ingiusto pregiudizio suscettibile di risarci- mento.
Afferma che la domanda avversaria non ha alcun fondamento neppure nel quantum, consi- derato che la non ha detto nulla riguardo all'abitazione alternativa che avrebbe Parte_1
trovato, peraltro ha formulato analoga domanda nel menzionato procedimento
R.G.1918/2024.
In ogni caso, osserva che il Giudice ha già fissato il contributo a suo carico pari ad €.650,00 mensili, a titolo perequativo, nonostante il collocamento paritario dei figli, espressamente considerando il fatto che la madre dovrà reperire una nuova abitazione, mentre la Parte_1 incassa l'importo di € 650 mensili, ma non libera l'abitazione, con duplice locupletazione.
- il Procuratore Generale ha depositato il parere scritto, in cui chiede il rigetto del re- clamo.
- Per l'udienza cartolare del 01.04.2025 entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, con cui hanno insistito nelle rispettive istanze.
- La Corte, osserva che, col reclamo di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c., il legislatore ha pre- visto un controllo immediato e in itinere delle decisioni assunte in primo grado con i prov- vedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ma la valutazione demandata alla Corte di Appello non è con cognizione piena, bensì “allo stato degli atti”,
dovendo la Corte rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limi- tandosi, però, a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se non violi le norme e i principi di dritto in materia, se sia ragionevole e se - 6 -
corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore e potendo, al massimo, “ove indispensabile ai fini della decisione”, assumere sommarie informazioni, mentre l'attività istruttoria resta riservata al giudice di primo grado, che può modificare i provvedimenti emessi.
Nella fattispecie, la Corte ritiene che il provvedimento del Tribunale di Bergamo debba es- sere riformato, per tutelare il preminente interesse dei minori alla stabilità dell'ambiente abitativo, soprattutto in una fase come quella attuale, in cui è in corso una CTU, al fine di valutare la miglior soluzione per l'affidamento e collocamento dei figli, dovendosi preferi- bilmente attendere l'esito della CTU, prima di disporre modifiche della situazione di fatto, che possono generare ulteriore instabilità per i minori.
È pacifico che la casa familiare può essere assegnata anche al convivente more uxorio, se collocatario dei minori, anche se non comproprietario dell'immobile e, nel caso di specie, il collocamento alternato della prole non esclude l'assegnazione della casa familiare al geni- tore non proprietario dell'immobile, considerato che il padre, proprietario, ha lasciato l'immobile e la madre è attualmente il genitore convivente coi figli nella ex casa familiare.
Quanto al diritto del terzo usufruttuario, come possibile ostacolo all'assegnazione della ca- sa familiare, la Suprema Corte ha chiarito, con sentenza n. 17971/2015, che il superiore in- teresse dei minori, sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c., non è oggetto di bilanciamento o ponderazione con altri interessi di natura economica, in quanto beni di rango diverso e ha, altresì, precisato che il convivente more uxorio: “in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art.
2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed
esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodata- rio, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.”, concludendo per l'opponibilità al terzo, che abbia acquistato la proprietà della casa famigliare (o, nel caso di specie, l'usufrutto), del diritto del genitore collocatario all'assegnazione, nell'interesse dei minori.
Nella citata sentenza si legge: “Tali consolidati principi trovano applicazione anche nell'i- potesi in cui l'originario proprietario dell'immobile (terzo o componente della coppia è ir- rilevante) abbia trasferito la proprietà del bene medesimo, rimanendo immutato e senza
soluzione di continuità il vincolo costituito dal comodato preesistente, giustificato da un doppio qualificato titolo detentivo: il primo costituito dalla convivenza di fatto con il pro- prietario dante causa, il secondo dalla destinazione dell'immobile a casa familiare, prima - 7 -
della alienazione a terzi, e dalla cristallizzazione di tale ulteriore vincolo mediante l'asse-
gnazione della casa familiare. A tale ultimo riguardo deve osservarsi che non rileva, nella specie, l'anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegna- zione dell'immobile a casa familiare disposto dal Tribunale per i minorenni, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell'immobile a casa
familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la ricorrente e le mi- nori medesime fino al suo allontanamento volontario. La relazione con l'immobile, in virtù di tale destinazione non ha natura precaria ma, al contrario, è caratterizzata da un vincolo di scopo che si protrae fino a quando le figlie minori o maggiorenni non autosufficienti conservino tale habitat domestico”
Nel caso di specie la cessionaria dell'usufrutto è zia dei minori, dunque, non può invocare l'ignoranza della destinazione dell'immobile per cui è causa a casa famigliare, comunque le valutazioni riguardo alla buona o mala fede delle parti che hanno concluso il contratto di usufrutto sarà oggetto di valutazione nel separato giudizio di revocatoria in corso, limitan- dosi la Corte, in questa, sede a valutare gli aspetti rilevanti per la tutela dei minori.
Con riguardo al mantenimento dei figli, contrariamente a quanto asserito dal resistente,
l'assegno perequativo (il cui ammontare non è in discussione nel presente grado) è stato stabilito in ragione della disparità reddituale rilevata dal Giudice di primo grado tra le parti, infatti la decorrenza è espressamente fissata dalla comunicazione del provvedimento e non dal trasferimento della in altra abitazione, come sarebbe se si trattasse di un con- Parte_1
tributo per la locazione di una ipotetica nuova abitazione della Parte_1
La domanda della reclamante per un ulteriore assegno, che vada a coprire i costi di una eventuale locazione, nel caso in cui dovesse lasciare la casa familiare e trasferirsi altrove coi figli non è, quindi, un duplicato dell'assegno già liquidato a suo favore, ma la domanda non può essere accolta in questa sede, considerato che i provvedimenti che il Giudice della famiglia è tenuto ad adottare, ex art.473 bis.22 c.p.c., sono solo quelli “temporanei ed ur- genti” e, a tal fine, è stata disposta l'assegnazione, mentre la questione relativa a un ipoteti- co futuro trasferimento della coi figli sarà valutata dal Giudice di primo grado, se Parte_1
e quando si presenterà la necessità, così come sarà valutato dal giudice di primo grado l'asserito peggioramento della condizione economica della Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, dunque sono a carico del reclamato e si liquidano in ba- se ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per valore indeterminato. - 8 -
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 473-bis.24 c.p.c., accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, assegna a la casa familiare sita in Calusco d'Adda, via Gennaro Sora Parte_1
n.187, in Catasto Fabbricati del Comune di Calusco d'Adda al foglio 6, particella 2953, su- balterno 2 categoria A/3, classe 2, vani 8,5, superficie catastale totale 142 metri quadrati -
totale escluse aree scoperte 138 metri quadrati, piano T-1-2, rendita €.614,58 con box di pertinenza al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Calusco d'Adda al foglio 6, particella 2953, subalterno 3, categoria C/6, classe 1, mq 60, superficie catastale totale 60 metri quadrati, via Gennaro Sora n. 22;
fermo il resto.
Condanna il reclamato a rimborsare alla reclamante le spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 6.946, di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva ed € 3.470 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, IVA, se dovuta e CPA.
Brescia, Camera di Consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere aus. est. Il Presidente
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico