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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22174/2023 promossa da:
DI Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELLER VAINICHER MARCO VINCENZO C.F._1
CELESTE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3 Pt_1
quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_2
per l'importo di euro 219.666,13, oltre interessi, quale corrispettivo della prestazione di
[...] servizi di logistica.
Il si oppone adombrando, nella citazione, il dubbio che il decreto emesso nei confronti di Pt_2 andasse emesso nei confronti dell'impresa individuale di cui è titolare, che ha un Parte_2 diverso codice fiscale e, in modo assertivo, eccependo il difetto di legittimazione passiva con la prima memoria istruttoria.
Il Giudice osserva che, non avendo, come è noto, l'impresa individuale soggettività giuridica autonoma rispetto alla persona fisica che ne è titolare, non potrebbe essere destinataria di decreto ingiuntivo, e che, rispetto alla questione della soggettività giuridica, è irrilevante che l'impresa abbia un proprio codice fiscale.
In secondo luogo, l'opponente afferma che la procedura ha prodotto solo una parte delle fatture e dei documenti di trasporto, relative alle prestazioni di cui domanda il corrispettivo ed eccepisce in compensazione un controcredito che afferma di vantare nei confronti della procedura, domandandone la condanna al pagamento per la parte eccedente.
Riguardo al suo credito, il evidenzia come esso, non essendo stato contestato, Parte_3 debba considerarsi accertato.
Quanto al credito portato dal decreto ingiuntivo, il Tribunale osserva che la semplice dichiarazione di incompletezza probatoria della documentazione prodotta dalla procedura, non costituisce contestazione del credito vantato dalla opposta, sia perché non vengono negate le prestazioni di cui si domanda il corrispettivo, sia perché nelle sue conclusioni l'opponente, non domanda in via principale il pagamento integrale del credito che fa valere in via riconvenzionale, ma soltanto per la parte eccedente il credito della procedura, che sarebbe estinto per compensazione con il controcredito vantato da Ciò Pt_2 rappresenta un univoco riconoscimento del debito vantato dalla procedura, che quindi si deve considerare già accertato.
Quanto al controcredito vantato dall'opponente, si deve rilevare l'inammissibilità integrale della deduzione di esso in questo giudizio, anche nei limiti in cui si faccia valere in via di compensazione con il credito portato dal decreto ingiuntivo, secondo quanto argomentato dalla procedura opposta e come si motiva di seguito.
Nel caso di specie, si rileva che il controcredito vantato da è già stato oggetto di Pt_2 insinuazione al passivo ed è stato escluso con provvedimento diventato definitivo in quanto il on ha fatto opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (doc. 106 e 107 Pt_2 dell'opposto).
Tale diritto, quindi, non può essere oggetto di nuovo accertamento in questo giudizio, che non avrebbe comunque potuto pronunciarsi su di esso in quanto tutti i crediti vantati verso il fallimento debbono essere fatti valere in sede di insinuazione al passivo, essendo inammissibili in qualunque altra sede, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 2 l. fall., che non prevede eccezioni e che riguarda anche l'ipotesi che essi siano fatti valere in via di compensazione con i crediti del fallimento, in quanto nella medesima sede devono essere valutati anche i presupposti specifici previsti dalla legge fallimentare per la compensazione dei crediti, anche a tutela del par condicio creditorum.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 7186/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Parte_3
;
[...] condanna a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Parte_3 liquidano in € 12.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22174/2023 promossa da:
DI Parte_1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELLER VAINICHER MARCO VINCENZO C.F._1
CELESTE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3 Pt_1
quale titolare della impresa individuale
[...] Parte_2
per l'importo di euro 219.666,13, oltre interessi, quale corrispettivo della prestazione di
[...] servizi di logistica.
Il si oppone adombrando, nella citazione, il dubbio che il decreto emesso nei confronti di Pt_2 andasse emesso nei confronti dell'impresa individuale di cui è titolare, che ha un Parte_2 diverso codice fiscale e, in modo assertivo, eccependo il difetto di legittimazione passiva con la prima memoria istruttoria.
Il Giudice osserva che, non avendo, come è noto, l'impresa individuale soggettività giuridica autonoma rispetto alla persona fisica che ne è titolare, non potrebbe essere destinataria di decreto ingiuntivo, e che, rispetto alla questione della soggettività giuridica, è irrilevante che l'impresa abbia un proprio codice fiscale.
In secondo luogo, l'opponente afferma che la procedura ha prodotto solo una parte delle fatture e dei documenti di trasporto, relative alle prestazioni di cui domanda il corrispettivo ed eccepisce in compensazione un controcredito che afferma di vantare nei confronti della procedura, domandandone la condanna al pagamento per la parte eccedente.
Riguardo al suo credito, il evidenzia come esso, non essendo stato contestato, Parte_3 debba considerarsi accertato.
Quanto al credito portato dal decreto ingiuntivo, il Tribunale osserva che la semplice dichiarazione di incompletezza probatoria della documentazione prodotta dalla procedura, non costituisce contestazione del credito vantato dalla opposta, sia perché non vengono negate le prestazioni di cui si domanda il corrispettivo, sia perché nelle sue conclusioni l'opponente, non domanda in via principale il pagamento integrale del credito che fa valere in via riconvenzionale, ma soltanto per la parte eccedente il credito della procedura, che sarebbe estinto per compensazione con il controcredito vantato da Ciò Pt_2 rappresenta un univoco riconoscimento del debito vantato dalla procedura, che quindi si deve considerare già accertato.
Quanto al controcredito vantato dall'opponente, si deve rilevare l'inammissibilità integrale della deduzione di esso in questo giudizio, anche nei limiti in cui si faccia valere in via di compensazione con il credito portato dal decreto ingiuntivo, secondo quanto argomentato dalla procedura opposta e come si motiva di seguito.
Nel caso di specie, si rileva che il controcredito vantato da è già stato oggetto di Pt_2 insinuazione al passivo ed è stato escluso con provvedimento diventato definitivo in quanto il on ha fatto opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (doc. 106 e 107 Pt_2 dell'opposto).
Tale diritto, quindi, non può essere oggetto di nuovo accertamento in questo giudizio, che non avrebbe comunque potuto pronunciarsi su di esso in quanto tutti i crediti vantati verso il fallimento debbono essere fatti valere in sede di insinuazione al passivo, essendo inammissibili in qualunque altra sede, secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 2 l. fall., che non prevede eccezioni e che riguarda anche l'ipotesi che essi siano fatti valere in via di compensazione con i crediti del fallimento, in quanto nella medesima sede devono essere valutati anche i presupposti specifici previsti dalla legge fallimentare per la compensazione dei crediti, anche a tutela del par condicio creditorum.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 7186/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
dichiara inammissibile la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 Parte_3
;
[...] condanna a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Parte_3 liquidano in € 12.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3