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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18070/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 56, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Corso Stai Uniti n. 57, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra , Per_1 Per_2 Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/07/2024 Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra genitori ed in mancanza:
-week end in cui i minori staranno con il padre: dal Venerdì dalle ore 17:30, sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando il padre, dopo cena, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, ed un pomeriggio a settimana, indicativamente il martedì, dalle ore 17,30 sino alle ore 21:00, quando dopo cena li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
-week end in cui i minori staranno con la madre: il padre potrà tenere i minori il martedì ed il venerdì, dalle ore 17:30 e li riaccompagnerà dopo cena e comunque entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre;
-per quanto attiene alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in data da concordare, tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
-per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 10:00 del 31 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
-nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
-nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i minori staranno in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal giorno 25 Aprile 2024 in cui i minori staranno con la madre;
DISPONE che la SI.ra e il SI. contribuiscano alla cura ed Parte_1 Controparte_1 all'educazione dei figli minori e a tal fine il mantenimento sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui gli stessi permarranno presso di loro;
inoltre, il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 150,00 a minore (euro centocinquanta/00).
DISPONE che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla SInora entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
DISPONE che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte dal
S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo IGlato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il conIGlio dell'ordine degli avvocati di Torino, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e delle spese di trasporto pubblico sia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato a favore dei figli minori sarà percepito in misura del
100% dalla SI.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che la IG.ra percepirà integralmente tutti i bonus eventualmente erogati dallo Pt_1
stato in favore dei minori.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a chiedere congiuntamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità e del passaporto dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei documenti che si renderanno necessari per i figli.
PRENDE ATTO che parti si dichiarano soddisfatte delle condizioni di cui al ricorso che accettano e sottoscrivono. NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18070/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 56, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. MANGIARDI GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Corso Stai Uniti n. 57, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra , Per_1 Per_2 Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 23/07/2024 Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita della medesima.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra genitori ed in mancanza:
-week end in cui i minori staranno con il padre: dal Venerdì dalle ore 17:30, sino alla domenica sera alle ore 21:00 quando il padre, dopo cena, li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, ed un pomeriggio a settimana, indicativamente il martedì, dalle ore 17,30 sino alle ore 21:00, quando dopo cena li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
-week end in cui i minori staranno con la madre: il padre potrà tenere i minori il martedì ed il venerdì, dalle ore 17:30 e li riaccompagnerà dopo cena e comunque entro le ore 21:00 presso l'abitazione della madre;
-per quanto attiene alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in data da concordare, tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno;
-per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre potrà trascorrere con i figli alternativamente o il periodo decorrente dall'inizio delle vacanze scolastiche (secondo quanto previsto dal calendario regionale) sino alle ore 10:00 del 31 dicembre, ovvero quello decorrente dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del giorno precedente al rientro a scuola (secondo quanto previsto dal calendario regionale);
-nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando un anno Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo;
-nelle festività infrannuali, ovvero 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, i minori staranno in alternanza con il padre o con la madre, a partire dal giorno 25 Aprile 2024 in cui i minori staranno con la madre;
DISPONE che la SI.ra e il SI. contribuiscano alla cura ed Parte_1 Controparte_1 all'educazione dei figli minori e a tal fine il mantenimento sarà a carico di ciascun genitore nei periodi in cui gli stessi permarranno presso di loro;
inoltre, il padre contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 150,00 a minore (euro centocinquanta/00).
DISPONE che l'assegno di mantenimento venga corrisposto alla SInora entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
DISPONE che le spese scolastiche, sportive e ricreative, mediche ed odontoiatriche non coperte dal
S.S.N., preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate, così come indicate nel Protocollo IGlato tra il Presidente del Tribunale di Torino ed il conIGlio dell'ordine degli avvocati di Torino, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come da
Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che la retta mensile/annua degli istituti di istruzione frequentati dai minori e delle spese di trasporto pubblico sia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato a favore dei figli minori sarà percepito in misura del
100% dalla SI.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che la IG.ra percepirà integralmente tutti i bonus eventualmente erogati dallo Pt_1
stato in favore dei minori.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a chiedere congiuntamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità e del passaporto dei figli minori, e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e rilascio dei documenti che si renderanno necessari per i figli.
PRENDE ATTO che parti si dichiarano soddisfatte delle condizioni di cui al ricorso che accettano e sottoscrivono. NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.