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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 2379 del R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
(C.F.: nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] entrambi rappresentati
[...] C.F._2
e difesi dall'Avv. Gennaro Stellato procura in atti
- OPPONENTI-
e
P.Iva: , in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV) e per essa rappresentata e difesa, dall'avv. Tito Monterosso, Controparte_2
giusta procura in atti
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20/06/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 314/2024 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 22/03/2024 con il quale è stato ingiunto il pagamento solidale in favore della
[...]
(rappresentata dalla della complessiva somma di €. 100.000,00, oltre CP_1 Controparte_3 interessi e spese quali garanti dell'obbligato principale Parte_3
Gli opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità, totale o, in subordine, parziale, della fideiussione omnibus prestata il 22.05.2012 per violazione del divieto di intese illecite ex art. 2 della legge n.
287/1990. Hanno poi contestato la legittimazione attiva della controparte e nel contempo contestato il credito ingiunto.
1 Regolarmente si è costituita in giudizio la società eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'avverso dedotto ed eccepito, instando per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc.
Ritenuta la causa di natura documentale, il giudice rinviava la causa all' udienza del 01.10.2025 per la decisione.
***
Ciò posto, l'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Va innanzitutto applicato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Tra i vari ed articolati motivi di opposizione, l'attore ha eccepito la nullità totale o parziale della fideiussione bancaria da lui rilasciata in quanto stipulata in violazione della normativa antitrust, eccependo pertanto l'estinzione del diritto di garanzia a causa del decorso del termine semestrale entro cui il creditore aveva l'onere di attivarsi per far valere le sue ragioni ex art.1957 c.c.
In primo luogo, va precisato che trattandosi di eccezioni volte unicamente a paralizzare la domanda avanzata dalla - e non di domande riconvenzionali, non si ravvisa un difetto di CP_1 competenza dell'adito Tribunale in favore del Tribunale delle Imprese. L'opponente ha espressamente e chiaramente ribadito nei suoi atti – fin da principio – che era sua intenzione unicamente formulare una eccezione di nullità della fideiussione e non una domanda riconvenzionale. La speciale competenza per materia prevista dall'art. 33 comma 2 L. n. 287/1990 e artt. 3 e 4 D.Lg. n. 168/2003 riguarda il caso in cui debbano essere decise domande di nullità delle intese antitrust e dei contratti con cui si dà esecuzione alle intese (v. Cass. n.6523/2021), ma non anche la decisione delle mere eccezioni.
La Corte di Cassazione già in altri casi ha avuto modo di chiarire che la formulazione di una eccezione riconvenzionale non comporta la separazione delle cause e lo spostamento della competenza (v. Cass.
n.23074/2020, n. 10356/2000, n.3632/1979).
Ciò chiarito, bisogna ora soffermarsi sulla qualificazione giuridica della garanzia prestata da e Parte_1 Parte_2
2 Stando alle argomentazioni dell'opposta, si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia. Invero, è ben noto che ai fini della distinzione tra garanzia autonoma e a fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta o a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante ed il creditore beneficiario ad una piena autonomia, assente invece per definizione nella garanzia fideiussoria. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale solo in linea di principio a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo allorché vi sia un'evidente discrasia rispetto al contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass, civ. sez. u. n, 3947 del 18/02/2010).
Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
ribadendosi ancora che non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia) esonerando il creditore dall' onere di proporre l'azione giudiziale
(Cass.Civ.n.16825 del 09/08/2016).
Nel caso in esame, la lettura del contenuto complessivo della garanzia consente di escludere il carattere autonomo della stessa;
sia in considerazione dal dato testuale, che più volte richiama la fattispecie fideiussoria, che con riguardo alla disciplina specifica del negozio che richiama – anche se in parte anche in chiave derogatoria – alla normativa codicistica. Ciò chiarito, nel merito, è documentato che la fideiussione omnibus stipulata da e presenta Parte_1 Parte_2
nella sostanza – se non nella forma - le medesime pattuizioni di cui al modello ABI censurato nel
2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust;
l'opponente ha documentato oltre al testo del modello ABI anche la pronuncia n.55 del 2005 della Banca d'Italia.
3 Ciò posto, bisogna evidenziare che la garanzia oggi sub iudice è successiva all'arco temporale direttamente attenzionato dall'istruttoria che ha condotto l'Autorità Antitrust al riscontro dell'intesa anticoncorrenziale, essendo stata rilasciata il 22-5-2012 e pertanto la pronuncia della Autorità garante, che come noto costituisce una prova privilegiata dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, non
è direttamente riferibile al caso di specie.
Tuttavia, questo non esclude la possibilità per la parte interessata di dare prova della esistenza dell'intesa vietata, con ciò estendendo gli effetti della pronuncia anche a fattispecie anteriori o posteriori rispetto a quelle specificamente oggetto d'indagine da parte dell'Autority (cfr. Corte
d'Appello di Roma II Sez. Civile – Sezione Imprese, con la Sentenza n. 6285/2024 che ha appunto sancito il principio della possibilità/necessità di prova in giudizio del comportamento anticoncorrenziale). In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante che e Parte_1
abbiano soddisfatto tale onere. Gli opponenti hanno infatti efficacemente dimostrato Parte_2
che le fideiussioni stipulate dalla grande maggioranza degli istituti bancari almeno a far data dal 1990, risultano tutte seguire il medesimo schema, il quale – tra l'altro – è contenutisticamente assimilabile a quello oggetto di indagine da parte dell'Autorità garante per il periodo 2002-2005. I modelli citati recano tutti, indistintamente, le tre clausole limitative di responsabilità – di chiara natura vessatoria – oggetto di censura nel più volte ricordato pronunciamento. Dalla semplice lettura delle fideiussioni depositate emerge la loro assoluta uniformità, con chiara compromissione della libertà di scelta del singolo individuo/consumatore/garante, il quale a fronte di un simile quadro negoziale, ben difficilmente avrebbero potuto reperire sul mercato condizioni differenti. Pertanto, anche se la fideiussione rilasciata da e risale all'anno 2012, dal confronto Parte_1 Parte_2
con la documentazione in atti è possibile evincere la sussistenza di un contesto di compromissione di reale libertà contrattuale e scelta assimilabile a quello vigente per il periodo temporale 2002-2005.
Gli opponenti hanno infatti prodotto in giudizio una serie significativa di fideiussioni omnibus stipulate da vari Istituti Bancari nel periodo temporale che va dall'anno 2005 alla fine dell'anno 2011, dalla lettura delle quali emerge in maniera evidente la assoluta assimilabilità del contenuto negoziale,
a favore della Banca.
È possibile dunque concludere per la sussistenza di un rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e il negozio per cui è causa, con conseguente nullità.
Per il principio della conservazione degli atti, la nullità non si estende all'intero contratto, ma resta limitata alla sola clausola f. (v. Cass. n. 24044/2019;S.U. n.41994/2021). Infatti, valutato l'oggetto e il contenuto complessivo della fideiussione, non può ritenersi provata l'esistenza della condizione posta dall'art.1419 c.c.: non risulta cioè che le parti non avrebbero concluso la fideiussione senza la clausola l. f.
4 L'opponente ha eccepito che in conseguenza della invalidità della clausola f – che derogava alla previsione normativa contenuta nell'art.1957 c.c. – la fideiussione ha perso efficacia, in quanto la banca non ha provveduto ad escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
L'eccezione è fondata. L'opposta non ha dimostrato infatti di aver coltivato tempestivamente i suoi diritti nei confronti del garante. La violazione del termine previsto dall'art.1957 c.c. comporta ex lege la perdita di efficacia della fideiussione. Sul significato del termine “istanze” contenuto nell'art. 1957
c.c. l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato;
l'invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. (v. Cass. 6823/2001, n.1724/2016). Né è possibile sostenere che gli opponenti sarebbero comunque obbligati al pagamento in forza della clausola della fideiussione – non colpita da nullità - che stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale …” L'argomentazione non può essere condivisa, in quanto la clausola non prevede affatto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni, tanto meno prevede che il fideiussore non possa far valere la nullità o inefficacia della fideiussione. Qualora le parti avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare eccezioni secondo lo schema del solve et repete
o stipulare un contratto autonomo di garanzia avrebbero dovuto farlo usando formule più esplicite e non ambigue. Infine, si evidenzia che “i principi sanciti dalla pronuncia già menzionata, resa dalle
Sezioni Unite, lungi dal riferirsi alle sole fideiussioni “omnibus”, risultano applicabili a tutte le fideiussioni bancarie che si atteggino quali contratti o negozi “a valle” dell'intesa già dichiarata parzialmente nulla dalla Banca d'Italia, senza che possa assumere rilevanza decisiva la mera circostanza che nell'atto non sia stata riportata anche una clausola “omnibus”; [...]” (cfr. Tribunale di
Torino n.6599/2024 e Tribunale di Milano n.431/2025). Il decreto ingiuntivo va quindi revocato nei confronti dei fideiussori e Parte_1 Parte_2
Ogni altra eccezione è assorbita.
5 In applicazione del principio della soccombenza l'opposta viene condannata a rifondere all'opponente le spese di causa, liquidate come in dispositivo ex DM n.55/14 in base al valore della controversia e al contenuto della attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 314/2024 emesso nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
2) Condanna la parte opposta a rifondere all'opponente le spese di causa liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 8.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti come per legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Nocera Inferiore, 03.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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